Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”.
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 14 settembre 2006
SU SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”
Punto 1) Odg Conferenza Unificata
Elenco A)
Nel processo avviato con la legge delega sono rilevanti e condivisi dalle Regioni gli obiettivi di fondo che il Governo si prefigge e che sono riconducibili alla necessaria armonizzazione dell’ordinamento interno alle regole comunitarie di tutela della concorrenza. In questo senso e per questo obiettivo le Regioni concordano sulla necessità di una nuova regolamentazione giuridica complessiva del sistema dei servizi pubblici atta a superarne le attuale criticità.
Le Regioni non solo non contestano, ma sono convinte che sia legittimo esercizio del potere statale la disciplina della materia nella misura in cui essa è precipuamente orientata alla concorrenza e all’apertura dei mercati. Ciò in linea, d’altronde, con il consolidato indirizzo interpretativo della Corte Costituzionale successivo al titolo V. Tuttavia, non ritengono che il rispetto doveroso delle regole di tutela della concorrenza possa prescindere integralmente da uno spazio regolativo della Regione, il quale si esercita su aspetti volti a garantire la sostanza stessa della concorrenza attraverso gli strumenti di governo del territorio regionale, di bilancio e di programmazione finanziaria. Non c’è dubbio che i profili di tutela della concorrenza volti all’assetto macroeconomico competano al governo nazionale, come non può esservi dubbio che la competenza legislativa regionale debba coesistere, nell’interesse stesso della tutela della concorrenza e degli utenti finali. Il disegno di legge risulta in alcune parti invasivo delle competenze regionali costituzionalmente delineate: si pensi, ad esempio a quello in materia alla materia del trasporto pubblico, che è caratterizzato da una particolare specificità, sia per il rilievo dell’interesse pubblico che è chiamato a soddisfare, sia per i profili tecnico-economici che lo riguardano.
Nell’impianto del d.d.l. non si trovano norme di garanzia di questo equilibrio, data l’estrema compressione del ruolo regionale, al contrario riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. 272 del 2004 e sent. 29 del 2006).
Un ulteriore aspetto altrettanto rilevante riguarda la connessione del testo proposto con il complessivo assetto giuridico del sistema locale.
Nel vigente testo unico degli enti locali la disciplina dei servizi pubblici locali si trova in una apposita norma che il d.d.l. annuncia di dover modificare, l’articolo 113 del T.U. 267/2000, stante la presenza proprio in questa norma dei maggiori profili di illegittimità comunitaria.
La gestione dei servizi pubblici sul territorio rende talmente stretto il legame tra la disciplina dei servizi pubblici locali e l’assetto complessivo del sistema locale, che non si può prescindere da una valutazione congiunta. Pertanto, la valutazione su nuovo assetto dei servizi pubblici locali non può prescindere da quello che il Governo intende realizzare con la nuova disciplina del testo unico degli enti locali; soprattutto se si considera che vengono annunciate innovazioni sulla governance territoriale e locale e ulteriormente si considera il rilievo che ha, per la qualità dei servizi all’utente, l’articolazione territoriale all’interno di ciascuna regione. Si pensi al tema, ad esempio, dei servizi nei piccoli comuni ed alle leve per il loro sviluppo, anche in forma associata.
Le Regioni, d’altronde, sono costituzionalmente interessate alla competitività del sistema Italia, alla qualità della vita dei cittadini e alle dinamiche economiche industriali in atto allo stesso titolo per il quale ne sono interessati lo Stato e gli enti locali. Ed in questo senso rispondono con interesse all’iniziativa avviata dal Presidente Marzano, nella sua qualità di Presidente del CNEL, che ha deciso proprio in questi giorni di avviare un lavoro, in raccordo stretto con le regioni, per costituire una base condivisa di informazioni finalizzata alla definizione delle politiche nazionali e territoriali relative ai servizi pubblici. Questa sede potrà fornire utili indicazioni sull’ assetto normativo complessivo, sui sistemi tariffari, sui modelli di gestione, tutti dati, questi, che secondo le Regioni devono essere premessi alla ridefinizione dell’assetto normativo.
Anche sotto questo profilo si ritiene, quindi, necessaria una approfondita riflessione in una sede che consenta un esame organico dell’intero quadro dei problemi.
Quanto al merito, ogni valutazione sul testo risulta completamente condizionata dalle questioni sopra elencate, del tutto pregiudiziali alla valutazione complessiva delle Regioni. Per rispondere a questa grave lacuna, ribadita la necessità di un confronto complessivo che includa il nuovo assetto degli enti locali, si sottolinea la necessità che ad esso siano apportate quantomeno le seguenti integrazioni:
1. All’articolo 1 comma 2 dopo le parole “stabilito dalla legge “ aggiungere le parole “anche regionali”.
2. All’articolo 1 comma 3 dopo le parole ”nel rispetto” aggiungere la locuzione “delle competenze legislative regionali”;
3. All’articolo 1 comma 4 dopo le parole “misure compensative” inserire la locuzione “al momento dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico medesimi”;
4. All’articolo 2 comma 1 dopo le parole “delegato ad adottare” sono aggiunte le seguenti locuzioni “previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs 281/1997;
5. All’articolo 2 comma 1 dopo le parole “ di servizi pubblici locali” aggiungere la locuzione “di rilevanza economica, di cui uno specifico per i trasporti pubblici”;
6. All’articolo 2 comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d bis) del seguente tenore: “prevedere un controllo preventivo susseguente, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;
7. All’articolo 2 comma 1, lettera g) dopo la parola “armonizzare” inserire la locuzione “nel rispetto delle competenze della Regione”;
8. All’articolo 2 comma 2 dopo le parole “delegato ad adottare” sono aggiunte le seguenti locuzioni “previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs 281/1997;
9. All’articolo 3 comma 1 dopo le parole “delegato ad adottare” sono aggiunte le seguenti locuzioni “previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs 281/1997 e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
10. All’articolo 3 comma 2 dopo le parole “delegato ad adottare” sono aggiunte le seguenti locuzioni “previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs 281/1997 e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
11. Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo: art. 3 bis. “Disposizioni finali”.
“In ogni caso sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Treno e di Bolzano, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.
Roma, 14 settembre 2006