Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su D. Lgs. restrizione uso sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 30 giugno 2005
PARERE SULLO schema di DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2002/95/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE RELATIVE ALLA RESTRIZIONE DELL’USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE apparecchiature elettriche ed elettroniche – NONCHE’ ALLO SMALTIMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, ALLEGATO B), DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 2003, N. 306
(LEGGE COMUNITARIA 2003)
Punto 5) Odg. Conferenza Unificata
Considerazioni di carattere generale
Le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, che avrebbero dovuto essere recepite dallo Stato italiano entro il 13 agosto 2004 prevedono l’organizzazione di un sistema di raccolta dei RAEE domestici e non domestici, che deve entrare in funzione dal 13 agosto 2005.
Tale organizzazione prevede tra l’altro che i produttori finanzino:
Inoltre gli Stati membri provvedono, affinché dal 13 agosto 2005 i distributori ed i detentori finali (es. cittadini in possesso di rifiuti elettrici ed elettronici) possano conferire gratuitamente RAEE domestici ai centri di raccolta, che devono essere adeguati ed accessibili tenendo conto della densità della popolazione. Peraltro deve essere raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti da nuclei domestici di 4 Kg/anno procapite entro il 2008.
Lo schema di D. Lgs in esame, di recepimento della direttive suddette, in particolare riguardo alla dir. 2002/96/CE, pone una serie di problemi applicativi. In particolare:
1.) Difficoltà di avere, entro il 13 agosto 2005, la disponibilità di centri di raccolta pubblici di capienza sufficiente a rendere possibile i conferimenti gratuiti previsti; inoltre vengono riversati sui Comuni oneri e difficoltà dovuti anche alle elevate quantità di RAEE che dovranno essere raccolti come previsto dal decreto, per raggiungere gli obbiettivi di raccolta separata di RAEE: 4 Kg in media per abitante per anno (ad oggi viene raccolto in media 1 Kg per abitante per anno).
Per superare questo problema si propone di affiancare ai centri di raccolta pubblici, gli impianti privati di stoccaggio, trattamento e recupero di RAEE autorizzati ai sensi del D. Lgs. 22/97 articoli 27,28,31 e 33.
Inoltre occorre chiarire in modo definitivo che i centri di raccolta pubblici si configurano come centri per il raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, operazione quella del raggruppamento che rientra nella fase di raccolta come definita all’art.6 c.1 lettera e) del D. Lgs 22/97.
Solo così potranno essere rispettati obbiettivi, tempi e modalità di raccolta dei RAEE.
La nostra posizione è in linea con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17/2/04 n. 609.
Vedere gli emendamenti al punto A) che si considerano fondamentali ed imprescindibili
2.) Pur condividendo la necessità di utilizzare la rete dei distributori che, consegnando la nuova apparecchiatura, provvedono al ritiro del RAEE, diminuendo così i costi a carico dei Comuni, si ritiene non opportuno l’inserimento della definizione di apparecchiature usate, destinate al reimpiego, non soggetta alla normativa dei rifiuti, in quanto non conforme alla direttiva; infatti la direttiva 2002/96/CE all’art 3 lettera d) e all’art. 7 c.2 si riferisce sempre a RAEE destinati al reimpiego e mai alle apparecchiature non rifiuto. Se non sarà eliminata, molto probabilmente tale definizione sarà origine di apertura di procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
Per evitare questo problema si propone di alleggerire gli adempimenti amministrativi derivanti dal trasporto dei RAEE effettuato dalla distribuzione, considerato che la direttiva prevede che i distributori assicurino il ritiro gratuito dei RAEE, in ragione di uno a uno, da conferire ai centri di raccolta gratuitamente.
Vedere gli emendamenti al punto B) che si considerano fondamentali e imprescindibili.
3) Mancano i criteri di analogia tra RAEE domestici e professionali, necessari per distinguerli in considerazione del fatto che i costi della raccolta dei RAEE professionali sono a carico dei produttori. Per fare chiarezza si propone un elenco a titolo non esaustivo solo per qualità sulla base delle tipologie dell’allegato1 B.
4) Non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i gestori dei centri di raccolta pubblici nel caso che i RAEE depositati negli stessi non vengano ritirati entro un congruo termine da parte dei produttori o dei recuperatori che agiscono in loro nome. Tale preoccupazione vale sia per gli storici che per i nuovi (vedi art. 20 comma 4).
Vedere gli emendamenti al punto C) che si considerano fondamentali e imprescindibili.
5) Bisogna rendere possibile il raggruppamento dei RAEE per analogia di trattamento e non per tipologia.
Emendamenti puntuali
Punto A)
Art. 3 c. 1 lettera t): da sostituire il contenuto con questa nuova definizione: “Spazi, locali e strutture per la raccolta separata dei RAEE che si configurano esclusivamente come attività di raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee,la quale rientra nella fase di raccolta come definita all’art. 6 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 22/97, predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.”
Art. 6 – c. 1 lettera a): da sostituire con il seguente: “I Comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità, l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici tramite i centri di raccolta definiti all’art. 3 lettera t) ovvero tramite soggetti privati autorizzati allo stoccaggio e trattamento dei RAEE ai sensi dell’art. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. Tali centri sono istituiti in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta tali rifiuti.”
Punto B)
Eliminare l’art. 3 c. 1 lettera c).:
Inserire l’ art. 6 c. 1 bis : “I distributori e i terzi che agiscono a loro nome che, al momento della forniture di una nuova apparecchiatura, assicurano il ritiro gratuito dei RAEE di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, da conferire ai centri di raccolta gratuitamente, usufruiscono, ai sensi del DLGS 22/97 articoli 4 e 25, di semplificazioni amministrative per la raccolta e trasporto dei RAEE. In particolare non sono soggetti all’obbligo di comunicazione annuale al catasto, alla tenuta dei registri di carico e scarico ed alla tenuta del formulario sulla base di specifiche intese. Le iscrizioni all’Albo per la raccolta e trasporto effettuato da detti soggetti saranno sottoposte sia a semplificazioni procedurali sia all’esenzione dalla prestazione di garanzie finanziarie.“
Punto C)
Sostituire all’articolo 13 il comma 8 come segue: “Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro, di iscrizione allo stesso Registro, le modalità per l’effettuazione della comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 nonché le modalità di costituzione e funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative.”
Aggiungere all’articolo 13 il seguente comma 8 bis: “Il centro di coordinamento di cui al comma precedente stipula un Accordo di Programma Quadro su base nazionale con ANCI, Ministero dell’Ambiente e APAT, al fine di garantire l’attuazione del sistema di gestione dei RAEE in conformità al presente decreto.”
Altri emendamenti ED OSSERVAZIONI
Art. 6 – c. 1: sostituire 2006 con 2008
Art. 6 – c. 1 dopo la parola “all’anno” aggiungere “ per Regione”
Art 6 – c. 1 lett. b) eliminare “successivamente”
Art. 8 – c. 12 - Non è chiara la finalità dell’iscrizione all’Albo: è relativa a soggetti che gestiscono impianti di terzi? Oppure tutti gli impianti che trattano i RAEE devono iscriversi all’Albo. E se fosse il secondo caso, che senso avrebbe avere l’autorizzazione 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.
Art. 9 – c. 3 - Sostituire il secondo paragrafo con “I titolari degli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dal trattamento dei RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei citati rifiuti, e in uscita, le quantità effettivamente recuperate.”
Art. 9 – c. 4 – Occorre modificare il MUD per ciò che riguarda la registrazione obbligatoria sia dei rifiuti in entrata suddivisi nelle 10 categorie di cui all’allegato I A, e sia dei materiali in uscita dagli impianti di recupero, che non sono più da considerare rifiuti.
Art. 9 – c. 5 – Sostituire le parole “…mette a disposizione del singolo produttore o del soggetto che gestisce il sistema collettivo di gestione dei RAEE copia della predetta relazione.” con le seguenti parole “ … rende pubblici i contenuti della predetta relazione.”
Art. 14 – Sostituire nel titolo “smaltimento“ con “trattamento“
Art. 20 – c. 1 - Sostituire da “si conformano” a fine comma con “presentano domanda di adeguamento entro 3 mesi dalla predetta data.”
Art. 20 – c. 2 – Aggiungere dopo “… stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni” le seguenti parole “che comunque non possono essere superiori a sei mesi”
ALLEGATO I
Mancano i codici CER corrispondenti, che occorre aggiungere.
ALLEGATO II
Specificare al punto 1.3 cosa significa “personale qualificato”: dare specifiche
Aggiungere al punto 1.2.1 una ulteriore lettera:
“h) settore/i riservato/i al trattamento peculiare di alcune tipologie di rifiuto o componenti rimosse dalle operazioni precedenti (per es. tubi catodici, lampade a scarica, contenitori di toner, condensatori, pile e batterie, PCB ecc.)”
ALLEGATO III
Modificare il titolo “Modalità di gestione dei RAEE” con “Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento”
Punto 1.3. Aggiungere alla fine del periodo:
“Le apparecchiature di illuminazione di cui al punto 5 dell’allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare fenomeni di dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse. Nelle citate fasi questi rifiuti devono essere gestiti con adeguati contenitori che ne assicurino la loro integrità.”
Punto 1.4. - Aggiungere il seguente paragrafo: “e) evitate operazioni di riduzione volumetrica di qualsiasi genere prima della messa in sicurezza”
Punto 1.4. - Aggiungere il seguente paragrafo: “f) utilizzare modalità di caricamento dei cassoni di trasporto, di tipo soft e conservativo”.
Punto 2.2.. Dopo le parole “un rilevatore di radioattività in ingresso all’impianto...” aggiungere “anche portatile”.
Punto 3.12.. Sostituire le parole “ ….in aree distinte per ciascuna tipologia di apparecchiatura” con le parole “…in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate”
Punto 4.4, lettera c). Sostituire l’intero periodo con il seguente: “ c) lampade a scarica: rimozione del mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori”.
Si propone un parere negativo nel caso non vengano accolti gli emendamenti del punto A B e C che si considerano fondamentali.
Roma, 30 giugno 2005