IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivitŕ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli
articoli 4 e 7;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» ed in particolare l'art. 10,
comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Considerato che occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio
per il federalismo amministrativo alla luce dell'assetto delineato
dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali
per il coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti
con il sistema delle autonomie;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito normativo
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo,
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come modificato dall'art. 10, comma 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale
in cui si articola.
2. L'Ufficio per il federalismo amministrativo e' istituito,
nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle
dipendenze funzionali del Ministro per gli affari regionali e
costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a
Dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
Art. 2.
Individuazione delle competenze
1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo opera alle dirette
dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari
regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse
all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative
dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle
procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.
3. In particolare ad esso sono affidati:
a) il coordinamento delle attivita e delle iniziative delle
amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle
regioni e agli enti locali;
b) la promozione di iniziative dirette al sostegno e al pieno
funzionamento del conferimento di funzioni amministrative, previe
intese o accordi con gli enti interessati da definire in sede di
Conferenza unificata;
c) la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi
alle attivita' sub a) e b);
d) il coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie
a concludere il processo di attuazione del federalismo amministrativo
di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi
decreti legislativi;
e) il monitoraggio delle attivita' di cui alle lettere a), b) e
d) al fine di individuare eventuali difficolta' e punti di crisi e
predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
f) la soluzione dei problemi connessi con le attivita' di cui
alle lettere precedenti, d'intesa con le altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) ogni altra collaborazione richiesta in funzione della
realizzazione del federalismo amministrativo.
4. L'Ufficio presta, altresi', supporto al Commissario
straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data
di istituzione dell'Ufficio e' conseguentemente soppressa la
struttura che opera alle dipendenze del predetto Commissario
straordinario del Governo.
Art. 3.
Organizzazione
1. All'Ufficio per il federalismo amministrativo e' preposto un
dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi di livello
dirigenziale:
a) territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle
attivita' in materia di sviluppo economico e attivita' produttive;
agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere
e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della
natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere
pubbliche; viabilita'; trasporti;
b) servizi alla persona e alla comunita' per lo svolgimento delle
attivita in materia di tutela della salute; servizi sociali;
istruzione scolastica; formazione professionale; fiere e mercati;
commercio; turismo; beni e attivita' culturali; spettacolo; sport;
polizia amministrativa regionale e locale; collocamento e politiche
attive del lavoro; protezione civile.
3. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una
segreteria tecnica con il compito di provvedere agli adempimenti
preliminari relativi alle attivita' di competenza dell'Ufficio.
Art. 4.
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002
1. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «dieci ulteriori unita» sono
sostituite dalle seguenti «nove ulteriori unita»;
b) al terzo periodo, le parole «rispettivamente di 10 e 14 unita»
sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di nove e
quattordici unita».
2. L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di undici servizi».
3. All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e' aggiunto il seguente
comma:
«2-bis. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del
Ministro per gli affari regionali, opera, altresi', l'Ufficio per il
federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in due ulteriori
servizi».
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali -
registro n. 13, foglio n. 272
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