IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivitŕ  di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli
articoli 4 e 7;
Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3» ed in particolare l'art. 10,
comma 8;
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Considerato  che  occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio
per  il  federalismo  amministrativo alla luce dell'assetto delineato
dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, sopra citata;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  recante  delega al Ministro per gli affari regionali
per  il  coordinamento  dell'azione di Governo in materia di rapporti
con il sistema delle autonomie;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito normativo
1.   Il   presente   decreto   disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento   dell'Ufficio   per   il  federalismo  amministrativo,
previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  come  modificato  dall'art.  10, comma 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale
in cui si articola.
2.  L'Ufficio  per  il  federalismo  amministrativo  e'  istituito,
nell'ambito   del   Dipartimento   per  gli  affari  regionali,  alle
dipendenze  funzionali  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e
costituisce  ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  interno  a
Dipartimenti,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
Art. 2.
Individuazione delle competenze
1.  L'Ufficio  per il federalismo amministrativo opera alle dirette
dipendenze  e  secondo  gli  indirizzi  del  Ministro  per gli affari
regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
2.   L'Ufficio   cura  la  realizzazione  delle  attivita  connesse
all'attuazione   del   conferimento   delle  funzioni  amministrative
dell'art.  118  della  Costituzione,  nonche'  il completamento delle
procedure  di  trasferimento  di  cui  al capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.
3. In particolare ad esso sono affidati:
a) il  coordinamento  delle  attivita  e  delle  iniziative delle
amministrazioni  statali  volte  all'individuazione  dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative necessarie
per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  da conferire alle
regioni e agli enti locali;
b) la  promozione  di  iniziative  dirette al sostegno e al pieno
funzionamento  del  conferimento  di  funzioni amministrative, previe
intese  o  accordi  con  gli  enti interessati da definire in sede di
Conferenza unificata;
c) la  predisposizione  dei provvedimenti amministrativi connessi
alle attivita' sub a) e b);
d) il coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie
a concludere il processo di attuazione del federalismo amministrativo
di  cui  al  capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi
decreti legislativi;
e) il  monitoraggio  delle attivita' di cui alle lettere a), b) e
d)  al  fine  di individuare eventuali difficolta' e punti di crisi e
predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
f) la  soluzione  dei  problemi  connessi con le attivita' di cui
alle  lettere  precedenti,  d'intesa  con  le  altre  strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) ogni   altra   collaborazione   richiesta  in  funzione  della
realizzazione del federalismo amministrativo.
4.    L'Ufficio   presta,   altresi',   supporto   al   Commissario
straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data
di   istituzione   dell'Ufficio   e'  conseguentemente  soppressa  la
struttura   che   opera  alle  dipendenze  del  predetto  Commissario
straordinario del Governo.
Art. 3.
Organizzazione
1.  All'Ufficio  per  il  federalismo amministrativo e' preposto un
dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.
2.   L'Ufficio  e'  articolato  nei  seguenti  servizi  di  livello
dirigenziale:
a) territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle
attivita'  in  materia  di sviluppo economico e attivita' produttive;
agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere
e  risorse  geotermiche;  territorio  e urbanistica; protezione della
natura  e  dell'ambiente,  tutela  dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione  dei  rifiuti;  risorse  idriche  e  difesa del suolo; opere
pubbliche; viabilita'; trasporti;
b) servizi alla persona e alla comunita' per lo svolgimento delle
attivita   in  materia  di  tutela  della  salute;  servizi  sociali;
istruzione  scolastica;  formazione  professionale;  fiere e mercati;
commercio;  turismo;  beni  e attivita' culturali; spettacolo; sport;
polizia  amministrativa  regionale e locale; collocamento e politiche
attive del lavoro; protezione civile.
3.   Alle  dirette  dipendenze  del  capo  dell'Ufficio  opera  una
segreteria  tecnica  con  il  compito  di provvedere agli adempimenti
preliminari relativi alle attivita' di competenza dell'Ufficio.
Art. 4.
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002
1.  All'art.  5,  comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 luglio  2002, citato in premessa, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  al  secondo  periodo,  le parole «dieci ulteriori unita» sono
sostituite dalle seguenti «nove ulteriori unita»;
b) al terzo periodo, le parole «rispettivamente di 10 e 14 unita»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rispettivamente  di  nove  e
quattordici unita».
2. L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002,  citato  in  premessa,  e'  sostituito dal
seguente:
«2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di undici servizi».
3.  All'art.  11  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002  citato in premessa e' aggiunto il seguente
comma:
«2-bis.  Nell'ambito  del Dipartimento, alle dirette dipendenze del
Ministro  per gli affari regionali, opera, altresi', l'Ufficio per il
federalismo  amministrativo.  L'Ufficio  si articola in due ulteriori
servizi».
Il   presente   decreto   e'  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di
competenza,  all'Ufficio  di  bilancio  e ragioneria del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Ministeri istituzionali -
registro n. 13, foglio n. 272