Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
- Le Camere
|
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
- Le Camere
|
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
- Le Camere
|
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
- Le Camere
|
Art. 55
Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica. |
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica |
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica.
|
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
|
Identico
|
Identico
|
Identico
|
|
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 56
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto. |
Art. 56
Identico |
Art. 56
Identico |
Art. 56
Identico |
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. |
La Camera dei deputati è composta da
quattrocento deputati e dai deputati assegnati alla circoscrizione
Estero.
|
La Camera dei deputati è composta da
quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla
circoscrizione Estero. |
La Camera dei deputati è composta da
quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla
circoscrizione Estero. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni
di età.
|
Identico |
Identico |
Identico |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
|
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
|
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 57
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero. |
Art. 57
Il Senato federale della Repubblica
è eletto a suffragio universale e diretto su base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
Art. 57
Il Senato federale della Repubblica
è eletto a suffragio universale e diretto su base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
Art. 57
Il Senato federale della Repubblica
è eletto a suffragio universale e diretto su base
regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Em. Nania 3.503 (testo 3), seduta n. 548 del 25/2/2004
|
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. |
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori elettivi, dai senatori elettivi assegnati
alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59. |
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori elettivi, dai senatori elettivi
assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di
cui all’articolo 59. |
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori eletti in
ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli
regionali, da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione
Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n.
552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n.
548 del 25/2/2004 |
|
L’elezione del Senato federale della
Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge
dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei
senatori.
|
L’elezione del Senato federale della
Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è
disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori. |
L’elezione del Senato federale della
Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è
disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori. |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiori a cinque; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno. |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno |
La ripartizione dei seggi fra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. |
Identico
|
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle
disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
|
La ripartizione dei seggi tra le Regioni
fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del quarto comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. Em. Nania
3.503 (testo 3), seduta n. 548 del 25/2/2004
|
|
|
I senatori e gli organi della
corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione. |
I senatori e gli organi della
corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione. |
|
|
I senatori durano in carica sei anni. |
I senatori durano in
carica sei anni.
|
|
|
Ai lavori del Senato federale della
Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla
Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle
Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
|
Ai lavori del Senato
federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni
previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o
Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004
|
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|
|
I Presidenti delle
Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere
sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della
Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono
essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali
della Regione in cui sono stati eletti, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.
Em. Scarabosio 3.850 (testo 2), già 8.32 , seduta n. 552, 2/3/2004 |
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. |
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
|
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
|
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
|
Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
|
Sono eleggibili a senatori di una Regione
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in
enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono
stati eletti senatori o deputati nella Regione. |
Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione
alla data di indizione delle elezioni. |
Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione
alla data di indizione delle elezioni. |
|
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|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Art. 59
Identico
|
Art. 59
Identico
|
Art. 59
Identico
|
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
|
Possono essere nominati componenti del
Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a
vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. |
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori
di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.
|
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori
di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.
|
|
Art. 5 ddl 2544
|
Art. 5 ddl 2544-A
|
Art. 5 ddl 2544-A,
seduta n.531, 5/2/2004
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 60
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. |
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato
federale della Repubblica sono eletti per cinque anni. |
Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni. |
Art. 60
La
Camera dei deputati è eletta per cinque anni
e il Senato federale della
Repubblica è eletto per sei anni. |
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra.
|
Identico |
Identico |
La durata della
Camera dei deputati
non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra. |
|
|
|
Il Senato federale
della Repubblica è eletto per cinque anni.
|
|
|
|
Nel caso di
scioglimento dei Consigli in base all’articolo 126, o ad altra norma
costituzionale la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in
modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57.
Em. del
Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento del Relatore 3.2000/51 come modificato dai subemendamenti
Malan, Boscetto 3.2000/51/6 e Calderoni 3.2000/51/23, seduta n. 548 del
25/2/2004
|
|
Art. 6 ddl 2544
|
Art. 6 ddl 2544-A
|
Art. 6 ddl 2544-A
seduta n. 552, 2/3/2004 |
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. |
Articolo identico
|
Articolo identico |
Articolo identico |
Finché non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle precedenti .
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. |
Articolo identico
|
Articolo identico
|
Articolo identico
|
Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti |
|
|
|
Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 63
Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. |
Articolo identico
|
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente
è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente
è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.
|
|
Identico
|
Identico
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Art. 64
Identico
|
Art. 64
Identico |
Art. 64
La Camera dei
deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti
dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio
regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Em. del
Relatore 8.1000 seduta n. 540 del 17/2/ 2004
|
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. |
Identico |
Identico |
Identico |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni
del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni. |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni
del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni. |
Le deliberazioni
della Camera dei deputati e del Parlamento
non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. Le
deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se
non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì
valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni. Em.
Calderoli 8.503 seduta n. 540 del 17/2/ 2004
|
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
|
Identico |
Identico |
Identico |
|
Il regolamento della Camera dei deputati
garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività
parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di
proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e
previsione del voto finale.
Art. 7 ddl 2544
|
Il regolamento della Camera dei deputati
garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività
parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di
proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e
previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i
poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a
gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle
di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi
interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di
garanzia.
Art. 8 ddl 2544-A
|
Il regolamento della
Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e
della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase
dell’attività parlamentare.
Prevede le modalità di
iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.
Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza
delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo
comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti
compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Em. Calderoli 8.509 seduta n. 540
del 17/2/ 2004
Art. 8 ddl 2544-A,
seduta n. 540, 17/2/2004
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 65
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore. |
Art. 65
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
Art. 65
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. |
Art. 65
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere. |
Identico |
Identico
|
Identico
|
|
Art. 8 ddl 2544
|
Art. 9 ddl 2544-a
|
Art. 9 ddl 2544-a
seduta n. 540, 17/2/2004.
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 66
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
|
Articolo identico
|
Articolo identico |
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità,
entro termini tassativi stabiliti dal
proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei
parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a
maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea della Camera dei
deputati ed a maggioranza dei componenti l’Assemblea del Senato federale
della Repubblica.
Em. Calderoli 9.0.500 (testo 2), seduta n. 540 17/2/2004
Art. 9-bis , sed.
n. 540, 17/2/2004 |
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
|
Art. 67
I deputati ed i senatori rappresentano la
Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro
funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 67
Ogni deputato e ogni senatore rappresenta
la Nazione e la Repubblica ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
|
Art. 67
Ogni deputato e ogni senatore rappresenta
la Nazione e la Repubblica ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
|
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. |
Articolo identico
|
Articolo identico |
Articolo identico |
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. |
|
|
|
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. |
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
|
Art. 69
I membri delle Camere ricevono un’identica
indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma. |
Art. 69
I membri delle Camere ricevono un’identica
indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma.
|
Art. 69
I membri delle Camere ricevono un’identica
indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma. Tale indennità non è
cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di
altre cariche pubbliche elettive.
Em. Calderoli 11.500, seduta n.
540 del 17/2/2004
|
|
Art. 10 ddl A.S.
2544
|
Art. 11 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 11 ddl A.S.
2544-A, seduta n. 540, 17/2/2004
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Sezione
II - La formazione delle leggi
|
Sezione
II - La formazione delle leggi
|
Sezione
II - La formazione delle leggi
|
Sezione
II - La formazione delle leggi
|
Art. 70
La funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalle due Camere.
|
Art. 70
La Camera dei deputati esamina i disegni
di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto
consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei
deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della
Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri
componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e
può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. |
Art. 70
La Camera dei deputati esamina i disegni
di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto
consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei
deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della
Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri
componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e
può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. |
Art. 70
La Camera dei deputati esamina i disegni
di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto
consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei
deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della
Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri
componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e
può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. |
|
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di
legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della
Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei
deputati, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata
entro dieci giorni della trasmissione, esamina il disegno di legge.
Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può
proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei
deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
|
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di
legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della
Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei
deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti
formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di
legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera
e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei
deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo
dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono
essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non
accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se
il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri
componenti. |
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di
legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della
Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei
deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge.
Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può
proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei
deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Qualora il Governo dichiari che le
modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per
l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai
sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la
procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.
Em. malan ed altri, 12.527(testo
2), seduta n. 559 del 10/3/2004
|
|
Fermo quanto previsto dal primo e dal
secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii
espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è
approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte
di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di
convocare, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica
incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il
disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista
paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di
esso non sono ammessi emendamenti.
|
Fermo quanto previsto dal primo e dal
secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere per 1’esame dei disegni di legge
anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie
e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di
legge concernenti le funzioni fondamentali di comuni, province e
città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e
del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la
Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due
Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera,
i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro,
una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle
disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo
proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto
all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi
emendamenti. |
Fermo quanto previsto
dal primo e dal secondo comma,
Em. calderoli e pastore, 12.532,
seduta n. 559 del 10/3/2004 la funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per 1’esame dei disegni di
legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse
finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i
disegni di legge concernenti la
tutela della concorrenza
Em. bassanini 12.870, seduta n. 559 del 10/3/2004 le funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica nonché nei casi in cui la
Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto
comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120,
secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo
comma, 137, secondo comma e nonché le leggi che disciplinano l'esercizio
dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della
Costituzione Em. calderoli e pastore, 12.532 a (testo 3), seduta n. 559 del
10/3/2004. Se un disegno di legge non è approvato dalle due
Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera,
i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una
commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle
disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo
proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto
all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi
emendamenti.
|
|
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti
non è sindacabile.
|
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti
non è sindacabile.
|
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine
all’esercizio della funzione legislativa.
I Presidenti possono deferire la
decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da
quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del
criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere.
La decisione dei Presidenti o del Comitato non è sindacabile in alcuna
sede legislativa. Em.
Calderoli e Pastore, 12.551, seduta n. 559 del 10/3/2004; Em. Malan e
Boscetto, 12.553 (Testo 3), seduta n. 559 del 10/3/2004
|
|
art. 11 ddl 2544 |
art. 12 ddl 2544-a |
art. 12 ddl 2544-a non ancora votato nel complesso |
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
|
|
Art. 70-bis
Le Regioni interessate istituiscono, quali
organi comuni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di
coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per
ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero
degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna
Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata
rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio
delle autonomie locali.
Le Assemblee di coordinamento delle
autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della
Repubblica sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
|
Art. 70-bis
Le Regioni
interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell’articolo
117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie.
Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di
componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione
medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà
dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche,
e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.
Le Assemblee di
coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato
federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all’articolo 70,
secondo comma.
Em. del relatore 13.1000, seduta n. 559 del 10/3/2004
|
|
|
art. 13 ddl 2544-a
|
art. 13 ddl 2544-a non votato in quanto soppresso
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale. |
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. |
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale |
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale |
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
|
Identico |
Identico
|
Identico
|
|
Art. 12 ddl A.S.
2544
|
Art. 14 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 14 ddl A.S.
2544-A, seduta n. 559 del 10/3/2004
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale. |
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato alla
Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è, secondo le
norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. |
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato alla
Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del
suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. |
|
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. |
Identico |
Identico |
|
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui
all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni. |
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui
all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. |
|
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.. |
|
|
Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni,
anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini
dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
126, primo comma. |
Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni,
anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini
dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
126, primo comma. |
|
|
Le proposte di legge di iniziativa
regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di
loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini
tassativi stabiliti dal regolamento. |
Le proposte di legge di iniziativa
regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di
loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini
tassativi stabiliti dal regolamento.
|
|
|
Art. 13 ddl A.S.
2544
|
Art. 15 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione. |
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|
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|
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. |
|
|
|
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione. |
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|
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 75
E' indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. |
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|
Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. |
|
|
|
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. |
|
|
|
La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
|
|
|
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum. |
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
|
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|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
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|
Quando, in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni . |
|
|
|
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 78
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
|
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|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. |
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|
La legge che concede l'amnistia o
l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. |
|
|
|
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non
possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
|
Art. 80
E’ autorizzata
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi. |
Art. 80
È autorizzata
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi |
|
|
Art. 14 ddl A.S.
2544
|
Art. 16 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
Art. 81
Sono approvati
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
|
Art. 81
Sono approvati
ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. |
|
L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. |
Identico |
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|
|
Con la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. |
Identico |
Identico |
|
Ogni altra legge che importi nuove e
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
|
Identico |
Identico |
|
|
Art. 15 ddl A.S.
2544
|
Art. 17 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. |
Articolo identico
|
Art. 82
Identico |
|
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
della Autorità giudiziaria.
|
|
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta istituita
con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
|
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Art. 18 ddl A.S.
2544-A
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Titolo II
Il Presidente
della Repubblica
|
Titolo II
Il Presidente
della Repubblica |
Titolo II
Il Presidente
della Repubblica
|
Titolo II
Il Presidente
della Repubblica
|
Art. 83
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato. |
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto
da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera,
costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati
eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno
tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali
eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. |
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto
dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti di
cui all'articolo 57, ultimo comma, e da un numero di delegati eletti
dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre
delegati, in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero
ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della
metà, tra i sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana della
Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi consigli delle autonomie
locali. |
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto
dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera, costituita dai componenti delle due Camere,
dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e da un
numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio
regionale elegge almeno tre delegati,
in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in
ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I
delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti
di provincia o città metropolitana della Regione, designati, a tal
fine, dai rispettivi consigli delle autonomie locali.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004 |
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
|
Il Presidente della Repubblica è eletto a
scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del
collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Il Presidente della Repubblica è eletto a
scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
|
Il Presidente della Repubblica è eletto a
scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
|
|
Art. 16 ddl A.S.
2544
|
Art. 19 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 84
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e
goda dei diritti civili e politici. |
Articolo identico
|
Articolo identico |
|
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica. |
|
|
|
L'assegno e la dotazione del Presidente
sono determinati per legge.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni. |
Art. 85
Identico
|
Art. 85
Identico |
Art. 85
Identico |
Trenta giorni prima che scada il termine
il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. |
Sessanta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. |
Sessanta
giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della
Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica |
Sessanta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica |
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
|
Identico
|
Identico
|
Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera
nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come
modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004
|
|
Art. 17 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 20 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato. |
Art. 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
Art. 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
Art. 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
|
Identico |
Identico
|
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto
se la Camera dei deputati è sciolta o
mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.
Em. del Relatore 3.2000, seduta
n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51,
seduta n. 548 del 25/2/2004
|
|
Art. 18 ddl A.S.
2544
|
Art. 21 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. |
Art. 87
Il Presidente della Repubblica
è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l’unità federale
della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente
conferite dalla Costituzione. |
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è
garante della Costituzione, rappresenta l’unità federale della
Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite
dalla Costituzione. E' il Capo dello Stato. |
|
Può inviare messaggi alle Camere. |
Identico |
Identico |
|
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. |
Identico |
Identico |
|
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. |
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
|
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
|
|
Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. |
Identico |
Identico |
|
Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. |
Identico |
Identico |
|
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative
indipendenti. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative
indipendenti. |
|
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. |
Identico |
Identico |
|
Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Identico |
Identico |
|
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. |
Presiede il consiglio superiore della
magistratura e ne designa il vicepresidente nell’ambito dei suoi
componenti. |
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne designa il Vicepresidente nell’ambito dei
suoi componenti. |
|
Può concedere grazia e commutare le pene. |
Identico |
Identico |
|
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
|
Identico |
Identico |
|
|
Art. 19 ddl A.S.
2544
|
Art. 22 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 88
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse. |
Art. 88
Il Presidente della Repubblica, su
richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità,
ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i
successivi sessanta giorni. |
Art. 88
Il Presidente della Repubblica, su
richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità,
ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i
successivi sessanta giorni. |
Art. 88
Il Presidente della Repubblica, su
richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità,
ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i
successivi sessanta giorni. |
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
|
La richiesta di scioglimento da parte del
primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei
deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei
dodici mesi precedenti |
Il Presidente della Repubblica non emana
il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro nel caso in cui,
entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei
deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di
voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di
un nuovo primo ministro. |
Il Presidente della Repubblica non emana
il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro nel caso in cui,
entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei
deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di
voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di
un nuovo primo ministro. |
|
Il Presidente della Repubblica, in caso di
prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della
Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
|
Il Presidente della Repubblica, in caso di
prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della
Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
|
Il Presidente della
Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del
Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento,
sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n.
552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta
n. 548 del 25/2/2004
|
|
Art. 20 ddl A.S.
2544
|
Art. 23 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 89
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità. |
Art. 89
Identico
|
Art. 89
Identico |
Art. 89
Identico |
Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei ministri. |
Identico
|
Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo
ministro. |
Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo
ministro. |
|
Non sono proposti
né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del
Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione
alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la
concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei
giudici della corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento
del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei
deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle
autorità amministrative indipendenti, la designazione del Vicepresidente
del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la
legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.
|
Non sono proposti né controfirmati dal
primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della
Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi
dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia,
la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte
costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale
della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai
sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura nonché le nomine dei Presidenti delle
autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge
eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.
|
Non sono proposti né controfirmati dal
primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della
Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi
dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia,
la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte
costituzionale di sua competenza, lo
scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo
scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94,
la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura
nonché le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative
indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca
alla sua esclusiva responsabilità.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004
|
|
Art. 21 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 24 ddl A.S.
2544-A
|
articolo non ancora votato |
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 90
Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. |
Articolo identico
|
Articolo identico |
|
In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
|
Art. 91
Il presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha
eletto. |
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea che lo
ha eletto. |
|
|
Art. 22 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 25 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Titolo III
Il Governo
Sezione I
- Il Consiglio dei Ministri
|
Titolo III
Il Governo
Sezione I
- Il Consiglio dei Ministri
|
Titolo III
Il Governo
Sezione I
- Il Consiglio dei Ministri
|
|
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. |
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto
dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. |
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto dal
Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
|
|
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri. |
La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione
della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge, che
assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro
sulla scheda elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in
modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al
candidato alla carica di Primo ministro. |
La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione
della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge,
che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo
ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l’elezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza,
collegata al candidato alla carica di Primo ministro. |
|
|
Il Presidente della Repubblica, sulla base
dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro. |
Il Presidente della Repubblica, sulla base
dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro. |
|
|
In caso di morte, di impedimento
permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di
dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui
all’articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina un nuovo
Primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati ed indice le elezioni.
|
In caso di morte, di impedimento
permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di
dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui
all’articolo 94, il Presidente della Repubblica, nomina un nuovo
Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni
dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non
inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.
In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indíce le elezioni.
|
|
|
Art. 23 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 26 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
|
Art. 93
Il Primo ministro e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica. |
Art. 93
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
|
|
|
Art. 24 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 27 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 94
|
Art. 94
Il Primo ministro illustra il programma
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno
presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
Art. 94
Il Primo ministro illustra il programma
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno
presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
|
|
Egli può chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto
conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo
ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta
lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. |
Egli può chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto
conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo
ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della
Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88, primo e secondo
comma. |
|
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le
Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
|
La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve
essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si
dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati ed indice le elezioni. |
In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con
l’approvazione di una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei
componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello
nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal
caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce
le elezioni.
|
|
|
Art. 25 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 28 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 95
|
Art. 95
I ministri sono nominati e revocati dal
Primo ministro. |
Art. 95
I ministri sono nominati e revocati dal
Primo ministro. |
|
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei Ministri. |
Il Primo ministro determina
la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri. |
Il Primo ministro determina
la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri. |
|
I Ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
Identico |
Identico |
|
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
|
Identico |
Identico
|
|
|
Art. 26 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 29 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 96
Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
|
Art. 96
Il Primo ministro
e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica
o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale. |
Art. 96
Il Primo ministro e i Ministri,
anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
|
|
Art. 27 ddl A.S.
2544-A
|
Art. 30 ddl A.S.
2544-A
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Sezione
II - La Pubblica Amministrazione
|
Sezione
II - La Pubblica Amministrazione
|
Sezione
II - La Pubblica Amministrazione
|
|
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione. |
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|
Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. |
|
|
|
Agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione. |
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|
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità. |
|
|
|
Si possono con legge stabilire limitazioni
al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari
di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Sezione III
- Gli organi ausiliari
|
Sezione III
- Gli organi ausiliari
|
Sezione III
- Gli organi ausiliari
|
|
Art. 99
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. |
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|
E' organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge. |
|
|
|
Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. |
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|
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo,
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito. |
|
|
|
La legge assicura l'indipendenza dei due
istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
|
|
|
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Titolo IV
La magistratura
Sezione I
- Ordinamento giurisdizionale
|
Titolo IV
La magistratura
Sezione I
- Ordinamento giurisdizionale
|
Titolo IV
La magistratura
Sezione I
- Ordinamento giurisdizionale
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Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del
popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. |
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La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. |
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I Tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 104
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
Art. 104
Identico
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Art. 104
Identico |
Art. 104
Identico |
Il Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Identico |
Ne fanno parte di diritto il primo
Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. |
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica
integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,
tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio. |
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica
integrato dai Presidenti di cui
all'articolo 57, ultimo comma, tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio. Em. del
Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004 |
Il Consiglio elegge un vice presidente fra
i componenti designati dal Parlamento. |
Il Presidente della Repubblica designa il
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito
dei suoi componenti. |
Il Presidente della Repubblica nomina
il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura
nell’ambito dei suoi componenti. |
Il Presidente della Repubblica nomina
il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito
dei suoi componenti. |
I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
Identico |
Identico |
Identico |
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
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Identico |
Identico
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Identico
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 106
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli. |
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Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 107
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. |
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I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. |
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Il Pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 109
L’Autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Sezione II
- Norme sulla giurisdizione |
Sezione II
- Norme sulla giurisdizione |
Sezione II
- Norme sulla giurisdizione
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Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. |
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Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. |
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Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore. |
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La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita. |
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Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati. |
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Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. |
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Contro le decisioni del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione. |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 112
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 113
Contro gli atti della Pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa. |
Articolo identico |
Articolo identico |
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Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. |
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La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Titolo V
Le Regioni, le
Provincie, i Comuni
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Titolo V
Le Regioni, le
Provincie, i Comuni
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Titolo V
COMUNI, PROVINCE,
CITTÀ
METROPOLITANE,
REGIONI E STATO
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Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
Art. 114
Identico
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Art. 114
Identico |
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I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. |
Identico |
Identico |
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Roma è la capitale della Repubblica. La
legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
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Roma è la capitale della Repubblica
federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio. |
Roma è la capitale della Repubblica
federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 115
(Abrogato)
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Art. 115
(Abrogato)
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Art. 115
(Abrogato)
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
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Art. 116
Identico
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Art. 116
Identico |
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La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
Identico
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Identico |
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Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata. |
Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata.
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Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. |
Art. 117
Identico |
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. |
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Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. |
Identico |
Identico |
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Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Identico |
Identico |
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Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e
di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;
d)
polizia locale;
e)
ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
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Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;
d)
polizia locale;
e)
ogni altra materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato |
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Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Identico |
Identico |
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La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite. |
Identico |
Identico |
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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. |
Identico |
Identico |
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La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. |
Identico |
Identico |
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Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
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Identico |
Identico
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
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I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. |
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La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. |
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Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 119
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 120
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
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Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 124
(Abrogato)
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Art. 124
(Abrogato)
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Art. 124
(Abrogato)
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito
da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica. |
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica. |
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica. |
|
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. |
Identico |
Identico |
|
L'approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
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Identico |
Identico |
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
Art. 127
Identico
|
Art. 127
Identico |
Art. 127
Identico |
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Il Governo, qualora ritenga che una legge
regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato,
entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare
la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata
a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta
giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la
legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il
conseguente decreto di annullamento.
|
Il Governo, qualora ritenga che una legge
regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato,
integrato dai Predenti di cui all'articolo 57, ultimo comma, entro i
successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge
alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora
entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la
causa del pregiudizio, il Senato, integrato dai Presidenti di cui
all'articolo 57, ultimo comma, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta
giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la
legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il
conseguente decreto di annullamento. |
Il Governo, qualora ritenga che una legge
regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato,
integrato dai Predenti di cui
all'articolo 57, ultimo comma,
entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare
la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Senato,
integrato dai Presidenti di cui
all'articolo 57, ultimo comma,
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti,
entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della
Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della
Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come modificato dal
subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004 |
La Regione, quando ritenga che una legge o
un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
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Identico |
Identico |
Identico
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Articolo non
ancora votato |
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 128
(Abrogato)
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Art. 128
(Abrogato)
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Art. 128
(Abrogato)
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Art. 128
(Abrogato)
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 129
(Abrogato)
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Art. 129
(Abrogato)
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Art. 129
(Abrogato)
|
Art. 129
(Abrogato)
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 130
(Abrogato)
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Art. 130
(Abrogato)
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Art. 130
(Abrogato)
|
Art. 130
(Abrogato)
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 131
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Titolo VI
Garanzie
costituzionali
Sezione I
- La Corte costituzionale
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Titolo VI
Garanzie
costituzionali
Sezione I
- La Corte costituzionale
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Titolo VI
Garanzie
costituzionali
Sezione I
- La Corte costituzionale
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Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
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Articolo identico |
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Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
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Art. 135
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative. |
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di
diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal
Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei
dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. |
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di
diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale
della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57,
ultimo comma e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. |
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di
diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della
Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della
Repubblica integrato dai Presidenti
di cui all'articolo 57, ultimo comma e cinque dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n. 552 del 2/3/2004, come
modificato dal subemendamento 3.2000/51, seduta n. 548 del 25/2/2004 |
I giudici della Corte costituzionale sono
scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
Identico |
Identico |
Identico |
I Giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Identico |
Identico |
Identico |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
|
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo,
cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo,
cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo,
cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall' ufficio di giudice. |
Identico |
Identico |
Identico |
L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. |
L'ufficio di giudice della Corte
costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono
essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano
membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano
stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica
dei giudici costituzionali in scadenza.
|
L’ufficio di giudice della Corte
costituzionale è incompatibile con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono
essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano
membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano
stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica
dei giudici costituzionali in scadenza. |
L’ufficio di giudice della Corte
costituzionale è incompatibile con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono
essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano
membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano
stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica
dei giudici costituzionali in scadenza. |
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
|
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l 'eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
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Articolo non
ancora votato |
Testo vigente
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Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
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Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge,
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
provvedano nelle forme costituzionali.
|
Articolo identico |
Articolo identico |
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici
della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
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Articolo identico |
Articolo identico |
|
Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. |
Art. 138
Identico |
Art. 138
Identico |
|
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Identico |
Identico |
|
Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
|
Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
|
Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
|
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Testo vigente
|
Testo proposto
dal Governo |
Testo proposto
dalla Commissione
|
Testo approvato
dall’Assemblea
|
Art. 139
La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
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Articolo identico |
Articolo identico |
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Appendice
Disposizioni transitorie
Testo proposto
dal Governo (A.S. 2544) |
Testo proposto
dalla Commissione (A.S. 2544-A) |
Testo approvato
dall'Assemblea
|
Art. 35
(Disposizioni transitorie)
|
Art. 38
(Disposizioni transitorie)
|
Art. 38
(Disposizioni transitorie)
|
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al
titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, della presente
legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV
legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57,
secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3
della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la
formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo. |
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al
titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 2,
della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio
della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57,
secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione,
come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la
formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo. |
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al
titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 2,
della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio
della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57,
secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione,
come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge costituzionale, che trovano applicazione
per la successiva formazione della
Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle loro prime
elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n.
552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n.
548 del 25/2/2004
|
|
|
1-bis. In sede di
prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di
entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a
quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in
carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le
nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione
di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente
della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i
Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente
sciolti.
Em. del Relatore 3.2000, seduta n.
552 del 2/3/2004, come modificato dal subemendamento 3.2000/51 seduta n.
548 del 25/2/2004 |
2. Per le elezioni del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali
per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. |
2. Identico |
|
3. In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della
composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente
legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro
sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede
all’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria
competenza. Procede altresì all’elezione degli ulteriori due giudici di
propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal
Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma,
della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici
già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati
procede all’elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria
competenza, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale. |
3. Identico |
|
4. Il quarto ed il sesto comma
dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 33
della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei
giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. |
4. Il quarto ed il sesto comma
dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo
36 della presente legge costituzionale, non si applicano nei
confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. |
|
5. In caso di cessazione anticipata
dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della
magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato
federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai
sensi dell’articolo 104, quarto comma della Costituzione, come
sostituito dalla presente legge costituzionale. |
5. Identico |
|
|
6. Nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con
leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della
Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate. |
6. Nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con
leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della
Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate. |
|
7. Le popolazioni interessate di cui al
comma 6 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione. |
7. Le popolazioni interessate di cui al
comma 6 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione. |
|
8. I senatori a vita in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in
carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della
presente legge costituzionale. |
8. I senatori a vita in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in
carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della
presente legge costituzionale. |
|
|
Articolo non
ancora votato |
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