periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 39 - Roma, 20  maggio 2003

Sommario

Domani inizia la "due giorni" della Conferenza Presidenti Il Veneto disegna il suo futuro
Regioni in rete 11 giugno: convegno sulla ricerca
Toscana: no ospedali psichiatrici giudiziari Devolution: l'esperienza in Gran Bretagna
Domani inizia la due giorni della Conferenza dei Presidenti
Inizieranno domani alle ore 18 - a Roma in via Parigi 11 - i lavori della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che proseguiranno anche il giorno successivo (22 maggio) alle ore 10 sempre nella stessa sede, in vista delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata previste rispettivamente alle ore 16,30 e 15,30 (Roma, 22 maggio, via della Stamperia).
Sono all'
ordine del giorno, tra l'altro, il
seguito della discussione sullo Schema di D.D.L. Costituzionale recante nuove modifiche al Titolo V, parte II della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 aprile.
Inoltre si affronterà:
- la Proposta del coordinamento degli Assessori sugli eventi organizzati dalle Regioni in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea nel settore della cooperazione euromediterranea e nell’area balcanica;
-  l'Emergenza rifiuti. Proposte per una strategia integrata;
- "ACQUA. Gli obiettivi di sviluppo del millennio e del vertice di Johannesburg: l'impegno dei Presidenti delle Regioni, delle Province e dei Sindaci delle città";
- Documento del coordinamento degli Assessori sulle problematiche relative alla mobilità sanitaria interregionale;
- proposta di modifica della bozza di convenzione tra Regioni e INPS/INAIL in materia di assicurazione degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane (Legge 449/97, art. 48, co. 9).
All'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni figurano, fra l'altro: il parere, dello
Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante la sospensione del termine (previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001) concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in determinate Regioni (V.Q.P.R.D.) e il parere sul Ddl di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante: ”Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)”.
In Conferenza Unificata sarà discusso, fra l'altro, il punto riguardante l'attuazione del decentramento amministrativo e in particolare lo i pareri sullo schema di DPCM  recante: “Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni (conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122) in materia di salute umana e sanità veterinaria (ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sulla individuazione delle qualifiche del contingente di personale 8104 unità) assegnato a Regioni ed enti locali (con DPCM 22/12/2000) per  l'esercizio delle funzioni (conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122) in materia di demanio idrico. (gs)
Regioni in rete
Nelle regioni italiane cresce la diffusione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione attraverso le reti informatiche: Formazione, promozione turistico-culturale, ma anche corsi di musica e consulenze mediche a distanza.  Alcuni di questi progetti hanno ottenuto dall'Unione europea il riconoscimento di ''buone pratiche'' (una sorta di bollino di qualità del settore). Si va dalla Videomarmoteca di Verona alla scuola a distanza della Provincia di Parma, dalla Carta regionale dei servizi della Lombardia per cambiare le modalità di interazione tra cittadini e pubblica amministrazione (grazie alla apposita card, munita di microchip, si può accedere a una serie di servizi, cominciando da quelli socio-sanitari) allo Sportello unico per le imprese per tutte le pratiche, i cittadini-imprenditori del Trentino. La Regione Basilicata ha promosso un Computer in ogni casa, e cioè dei contributi finanziari alle famiglie per l'acquisto di un pc collegato a Internet, in modo da poter dialogare e ottenere servizi con il portale Basilicatanet.it, mentre in Campania c'è un'iniziativa di Telemedicina: l'Università Federico II sta realizzando un portale regionale che permetta il monitoraggio a distanza di alcuni pazienti e soprattutto lo scambio on line di informazioni tra gli ospedali ed i medici di base. Infine la Regione Lazio ha recentemente attivato il portale Sanità .(sm)
Toscana: no ospedali psichiatrici giudiziari

Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono le strutture carcerarie che ospitano soggetti con problemi mentali. Un po' istituti di pena, un po' ospedali, sicuramente non più adatti a garantire un corretto percorso di cura e reinserimento. Lo sostiene la regione Toscana. "La Toscana - spiega l'assessore regionale al diritto alla salute, Enrico Rossi - ritiene indispensabile una legge nazionale che disciplini questa materia. Abbiamo già approvato una proposta di legge e la ripresenteremo alle Camere. Si basa sulla regionalizzazione della pena e fa leva su una rete di strutture territoriali gestite da operatori sanitari, in grado di garantire l'assistenza e il reinserimento dei soggetti interessati. Esperienze positive sono già state sperimentate, anche in Toscana. Adesso, a venticinque anni dalla legge 180, servono azioni concrete e finanziamenti".
E
La Toscana dei diritti e delle libertà batte un altro colpo. La giunta regionale ha approvato, infatti, la proposta di legge che detta le norme contro le discriminazioni determinate dall''orientamento sessuale o dall''identità di genere.
"Questa è una legge - commenta il presidente Martini - che farà crescere il grado di civiltà della nostra società. Vuole sancire diritti, far cadere barriere, dare pieno riconoscimento alle diversità. Quando questo percorso è partito, grazie anche all''iniziativa dell''Arcigay, lo abbiamo subito visto come una feconda occasione di dibattito e di crescita culturale. Oggi - prosegue Martini -, grazie all''approvazione di questa proposta, compiamo il passo più importante e doveroso per un''istituzione: diamo ai risultati di quel confronto la forma della legge. Avevamo preso un impegno e lo abbiamo rispettato". (gs)

Il Veneto disegna il suo futuro

Il Veneto disegna il suo futuro di sviluppo. In particolare è stato affrontato il progetto di programmazione, aprendo i lavori del Programma Regionale di Sviluppo, uno strumento che intende definire quello che sarà il "Veneto" del terzo millennio.  Nei documenti consegnati ai membri del tavolo di concertazione sono indicati gli obiettivi delle politiche sociali, delle politiche sanitarie, della cultura e l'istruzione, delle politiche per la tutela della risorsa ambientale e territoriale, del sistema infrastrutturale per la mobilità; viene anche condotta un'analisi dei fattori propulsivi dell'economia veneta e sono richiamati gli obiettivi della strategia regionale a sostegno dell'innovazione industriale, delle relazioni internazionali, delle politiche per la formazione ed il mercato del lavoro, per le innovazioni istituzionali ed organizzative e quelli per il miglioramento dell'efficienza della macchina regionale e dei rapporti con gli enti locali. Viene fatta, infine, un'analisi comparata tra il Veneto ed le regioni italiane ed europee a più alto livello di sviluppo.
Intanto si lavora anche per il turismo, con l'iniziativa
un "Museo Diffuso del Grappa dal Brenta al Piave" per valorizzare e rilanciare l'offerta turistica legata alla storia e all'ambiente naturale sulle Prealpi venete, con itinerari storico-naturalistici, recuperi di siti e musei, tabellazione, azioni informative e promozionali ad ampio respiro. E' questo l'obbiettivo di un ambizioso Progetto europeo, approvato dalla Giunta regionale. Il Veneto, che intende definirsi regione completa, sponsorizza se stesso anche sotto il profilo agroalimentare ed enogastronomico.(gs)

11 giugno: a Roma convegno sulla ricerca
Si svolgerà a Roma, l'11 giugno 2003 un convegno sulla ricerca universitaria. la manifestazione è in programma all'Università degli Studi di Roma Tre - Aula Magna del Rettorato Via Ostiense, 159. Il Convegno (organizzato congiuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dal Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca) rappresenta l'occasione per fare il punto sullo stato della ricerca universitaria nel nostro Paese. Tra i temi che verranno trattati: la ricerca di base e la ricerca finalizzata, il dottorato di ricerca, il contesto internazionale, i programmi quadro europei, la valutazione della ricerca. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Ministro Letizia Moratti, del Viceministro Guido Possa, del Presidente della CRUI Piero Tosi, del Presidente del CUN Luigi Labruna, del Vicepresidente di Confindustria Diana Bracco, del Presidente della Conferenza delle Regioni Enzo Ghigo, del Presidente del CIVR Franco Cuccurullo. (on line la scheda di partecipazione).(red)
Devolution: l'esperienza in Gran Bretagna

L'esperienza della devolution in Gran Bretagna è il tema di un articolo di Giulia Caravale (Ricercatrice di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università la Sapienza di Roma). Un contributo pubblicato nel volume “Le Regioni in Europa. Esperienze costituzionali a confronto" (Giampiero Casagrande editore). Il volume, curato da Beniamino Carovita (Associazione “Osservatorio sul federalismo e i processi di governo”, che fra l'altro ha avviato una newsletter informativa quindicinale), si sofferma, pubblicando gli atti di un convegno, anche sulle esperienze di Austria,Germania (vedi regioni.it n.38) Belgio, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Spagna e Svizzera. "Nel corso della prima   legislatura a guida laburista — terminata nel giugno 2001 - il Parlamento inglese - ricorda la Caravale - ha approvato le leggi per la devolution in Scozia, Irlanda del Nord    e Galles (...) Per quanto riguarda, in particolare, il caso scozzese - scrive la Caravale - questo rappresenta un interessante modello di devolution — ovvero di trasferimento del processo di decisione politico dal centro verso unità nazionali o subnazionali, a cui anche gli osservatori italiani sembrano guardare con attenzione. Nel 1998 lo Scotland Act, approvato dall’Assemblea di Westminster, ha istituito un Parlamento scozzese con poteri legislativi propri, realizzando per la Scozia una forma di decentramento istituzionale inedita per il Regno Unito, che fino ad allora aveva conosciuto soltanto l’autogoverno degli enti locali e non governi regionali. Poco dopo le elezioni, nel Luglio 1997, il governo ha elaborato un documento dal titolo Scotland's  Parliament che proponeva per la Scozia la ‘creazione di un parlamento con poteri legislativi propri, dotato di potestà impositiva fiscale, e di un esecutivo politicamente responsabile nei suoi confronti. Pochi mesi dopo, nel settembre, gli elettori scozzesi si sono espressi , tramite un referendum consultivo, a favore sia dell’istituzione del Parlamento con poteri legislativi propri, sia del conferimento a questo di una potestà finanziaria autonoma. Una volta ottenuto l’avallo popolare, Tony Blair ha presentato in Parlamento, nel dicembre 1997, lo Scotland Bill che il 19 novembre 1998, ha ricevuto il Royal assent divenendo lo Scotland Act.Il 6 maggio 1999 si sono svolte le prime elezioni per il Parlamento scozzese, composto da 129 membri.Lo Scotland Act risulta particolarmente innovativo per due ordini di motivi: in primo luogo perché restaura l’identità unitaria del regno scozzese, in secondo luogo perché traduce in una legge scritta la ricchezza delle convenzioni, della tradizione e delle prassi costituzionali consolidatesi nel corso dei secoli in Gran Bretagna. La disciplina introdotta non riproduce in tutta la sua estensione l’articolazione dei rapporti tra gli organi costituzionali — non è questo, del resto, il suo obiettivo — ma tiene conto certamente dei problemi legati all’effettiva esperienza istituzionale del Regno Unito, insieme con le valutazioni e i suggerimenti della dottrina, e si propone di arrivare, per quanto riguarda la Scozia, ad una razionalizzazione della forma di governo. Per quanto riguarda, poi, il procedimento legislativo, la legge afferma che il Parlamento scozzese ha la potestà di approvare le leggi, gli Acts of the Scottish Parliament. Appare importante rilevare, in proposito, che la devoluzione di competenze legislative primarie al Parlamento scozzese è stata realizzata dallo Scotland Act specificando in modo tassativo le materie di competenza esclusiva del Parlamento di Londra e disponendo l’attribuzione a quello scozzese di tutte quelle non espressamente riservate a Westminster. Nella delega delle competenze si è seguito, dunque, il modello dei “poteri residui” adottato in alcuni stati federali, come gli Stati Uniti. Il Parlamento nazionale mantiene competenza esclusiva, innanzi tutto, nelle materie costituzionali, in particolare in merito alla Corona, alla successione al trono e alla reggenza, all’unione del Regno, al Parlamento di Westminster e al sistema giudiziario. Competenze esclusive spettano, poi, in materia di finanziamento dei partiti, di politica estera e di rapporti internazionali, di amministrazione statale centrale, di difesa del territorio e di sicurezza nazionale e di alto tradimento ". In uno specifico allegato si elencano anche altre "materie riservate a Londra anche la politica fiscale, economica e monetaria, alcune questioni di politica interna, come l’abuso di sostanze stupefacenti, la privacy, le leggi elettorali della Camera dei Comuni e del Parlamento europeo, gli spettacoli, le scommesse e le lotterie, l’immigrazione, il diritto di asilo e l’estradizione, gli esperimenti scientifici su animali, la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo, i poteri di emergenza, la luogotenenza. Ancora, la competenza esclusiva si estende al commercio e all’industria, alla concorrenza e alla regolamentazione dei mercati, alla pesca, alla tutela dei consumatori, ai pesi e alle misure, alla gestione delle telecomunicazioni, della radio e dei servizi postali, allo sfruttamento delle risorse energetiche, ai trasporti e, in particolare, alla loro sicurezza. Il Parlamento britannico continua ad essere “sovrano” per tutto il Regno e pertanto conserva anche i” poteri impliciti”, nel senso che può espandere la sfera di sua competenza in rapporto alla realizzazione di obiettivi prefissati anche nelle materie delegate. La legge afferma, infatti, che il potere legislativo dei Parlamento scozzese non incide, nelle materie conferite, sul potere del Parlamento di Westminster di legifera re per la Scozia, sottolineando, in tal modo, il rispetto del Parlamento nazionale come assemblea sovrana. In questi primi tempi di applicazione della legge si sta affermando la consuetudine che vede il Parlamento di Westminster intervenire nelle questioni della Scozia solo nel caso in cui vi è espresso consenso del Parlamento di quest’ultima. La legislazione primaria della Scozia riguarda, dunque, tutte le materie non previste in quelle elencate nell’allegato). in particolare si tratta, secondo quanto disposto dal secondo capitolo del documento Scotland’s Parliament, presentato dal governo nel 1997, di sanità e responsabilità sul servizio sanitario nazionale, sulla sanità pubblica e sulla formazione di operatori del settore; istruzione materna, primaria e secondaria, ispettorato scolastico, formazione del personale, istruzione superiore, sovvenzionamento della ricerca scientifica; formazione professionale; consulenza e avviamento al lavoro; Governo locale e sue finanze; assistenza sociale e volontariato; turismo e commercio locale; edilizia residenziale pubblica; tutela dell’ambiente, pianificazione e riconversione del territorio; agricoltura; alcuni aspetti del trasporto locale; legislazione elettorale per le elezioni locali; alcuni aspetti del diritto e della procedura penale e del diritto civile non riservati alla competenza esclusiva di Londra; giustizia penale; polizia giudiziaria; stipula di accordi internazionali in alcune materie; arti, sport e tempo libero. Per quanto riguarda, poi, l’esecutivo scozzese esso è composto da un First Minister (il Primo Ministro di Scozia), dai ministri, il cui numero non è precisato, dal Lord Advocate e dal Solicitor General for Scotland. Il Primo Ministro è nominato dalla Corona tra i membri del Parlamento". "Al Primo Ministro - spiega la Caravale - spetta, con il consenso della Corona, la nomina degli altri membri del governo, gli Scottish Ministers, responsabili collegialmente di fronte al Parlamento. Per la Scozia si configura dunque una forma di Governo parlamentare".
Secondo la Caravale è possibile trarre alcune conclusioni dalla esperienza scozzese: "In primo luogo il legislatore, nel momento in cui ha disposto la devolution, ha inteso confermare il principio della sovranità del Parlamento britannico. Al pari dell’Irlanda del Nord e del Galles, la Scozia rimane parte integrante del Regno Unito e il suo Parlamento è un “organo devoluto”, i cui poteri sono delegati da quello di Londra rispetto al quale ha un’autorità subordinata. Il Parlamento scozzese non ha una propria sovranità: è nato da una legge dello Stato nazionale".
"Tuttavia l’istituzione dell’assemblea scozzese comporta conseguenze significative: la devolution  interviene sul principio della sovranità del Parlamento sotto un diverso aspetto: se la recezione del diritto europeo opera “dall’alto”, la devolution invece agisce “dal basso”. Anche altri Stati europei vivono esperienze analoghe, divisi come sono tra integrazione comunitaria e realtà regionali. Ma l’esperienza britannica risulta particolare perché, in mancanza di una costituzione scritta, la sovranità del Parlamento è considerata, sia nei confronti dell’alto sia nei confronti del basso, una “qualità elastica”: da un lato il Parlamento potrebbe decidere di abbandonare l'Unione europea, recuperando così in pieno la propria sovranità, mentre dall’altro è sempre e solo il Parlamento che, attraverso una legge ordinaria, potrebbe introdurre variazioni al proprio potere. Formalmente, dunque, nulla vieterebbe al Parlamento di Londra di abrogare o cambiare il disposto dello Scotland Act con una legge. Ciò nonostante è ragionevole nutrire qualche dubbio in merito all’effettiva capacità del Parlamento di Westminster di affermare la propria superiorità su quello scozzese attraverso una legge che modifichi, riduca o addirittura elimini le competenze attribuitegli dallo Scotland Act.
Infine rimane da chiedersi se la devolution abbia mutato la struttura dello Stato britannico, trasformandolo da Stato unitario, quale era senza dubbio nel 1997, a Stato “quasi-federale”. La situazione attuale - secondo Giulia Caravale - appare quanto mai fluida: ci troviamo di fronte ad un’estensione del decentramento (non ignoto alla tradizione britannica grazie all’esperienza dell’Irlanda del Nord), dato che lo Scotland Act non ha introdotto la divisione dei poteri tra Stato federale e Stati membri, bensì ha previsto una delega di competenze da parte dell’autorità statale unitaria". (sm)

 

Proprietario ed editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Redazione: via Parigi, 11    00185 - Roma
Direttore editoriale: Marcello Mochi Onori
Direttore responsabile: Marco Tumiati
In redazione: Stefano Mirabelli; Giuseppe Schifini
tel. 06.488829200 - fax 06 4881762
e-mail:
redazione@regioni.it

 
 


per iscriversi alla mailing list e ricevere regioni.it alla tua casella di posta elettronica

 


link

no copyright. per pubblicare le notizie di regioni it "clicca"