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Sommario |
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Domani inizia la due giorni della Conferenza dei Presidenti | |||||||||||||||||||
Inizieranno domani alle ore 18 - a Roma in via
Parigi 11 - i lavori della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome che proseguiranno anche
il giorno successivo (22 maggio) alle ore 10 sempre nella stessa sede, in
vista delle Conferenze
Stato-Regioni e
Unificata previste
rispettivamente alle ore 16,30 e 15,30 (Roma, 22 maggio, via della
Stamperia). Sono all'ordine del giorno, tra l'altro, il seguito della discussione sullo Schema di D.D.L. Costituzionale recante nuove modifiche al Titolo V, parte II della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 aprile. Inoltre si affronterà: - la Proposta del coordinamento degli Assessori sugli eventi organizzati dalle Regioni in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea nel settore della cooperazione euromediterranea e nell’area balcanica; - l'Emergenza rifiuti. Proposte per una strategia integrata; - "ACQUA. Gli obiettivi di sviluppo del millennio e del vertice di Johannesburg: l'impegno dei Presidenti delle Regioni, delle Province e dei Sindaci delle città"; - Documento del coordinamento degli Assessori sulle problematiche relative alla mobilità sanitaria interregionale; - proposta di modifica della bozza di convenzione tra Regioni e INPS/INAIL in materia di assicurazione degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane (Legge 449/97, art. 48, co. 9). All'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni figurano, fra l'altro: il parere, dello Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante la sospensione del termine (previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001) concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in determinate Regioni (V.Q.P.R.D.) e il parere sul Ddl di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante: ”Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)”. In Conferenza Unificata sarà discusso, fra l'altro, il punto riguardante l'attuazione del decentramento amministrativo e in particolare lo i pareri sullo schema di DPCM recante: “Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni (conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122) in materia di salute umana e sanità veterinaria (ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sulla individuazione delle qualifiche del contingente di personale 8104 unità) assegnato a Regioni ed enti locali (con DPCM 22/12/2000) per l'esercizio delle funzioni (conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122) in materia di demanio idrico. (gs) |
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Regioni in rete | |||||||||||||||||||
Nelle regioni italiane cresce la diffusione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione attraverso le reti informatiche: Formazione, promozione turistico-culturale, ma anche corsi di musica e consulenze mediche a distanza. Alcuni di questi progetti hanno ottenuto dall'Unione europea il riconoscimento di ''buone pratiche'' (una sorta di bollino di qualità del settore). Si va dalla Videomarmoteca di Verona alla scuola a distanza della Provincia di Parma, dalla Carta regionale dei servizi della Lombardia per cambiare le modalità di interazione tra cittadini e pubblica amministrazione (grazie alla apposita card, munita di microchip, si può accedere a una serie di servizi, cominciando da quelli socio-sanitari) allo Sportello unico per le imprese per tutte le pratiche, i cittadini-imprenditori del Trentino. La Regione Basilicata ha promosso un Computer in ogni casa, e cioè dei contributi finanziari alle famiglie per l'acquisto di un pc collegato a Internet, in modo da poter dialogare e ottenere servizi con il portale Basilicatanet.it, mentre in Campania c'è un'iniziativa di Telemedicina: l'Università Federico II sta realizzando un portale regionale che permetta il monitoraggio a distanza di alcuni pazienti e soprattutto lo scambio on line di informazioni tra gli ospedali ed i medici di base. Infine la Regione Lazio ha recentemente attivato il portale Sanità .(sm) | |||||||||||||||||||
Toscana: no ospedali psichiatrici giudiziari | |||||||||||||||||||
Gli ospedali
psichiatrici giudiziari sono le strutture carcerarie che ospitano soggetti
con problemi mentali. Un po' istituti di pena, un po' ospedali,
sicuramente non più adatti a garantire un corretto percorso di cura e
reinserimento. Lo sostiene la regione Toscana. "La
Toscana - spiega l'assessore regionale al
diritto alla salute, Enrico Rossi - ritiene indispensabile una legge
nazionale che disciplini questa materia. Abbiamo già approvato una
proposta di legge e la ripresenteremo alle Camere. Si basa sulla
regionalizzazione della pena e fa leva su una rete di strutture
territoriali gestite da operatori sanitari, in grado di garantire
l'assistenza e il reinserimento dei soggetti interessati. Esperienze
positive sono già state sperimentate, anche in Toscana. Adesso, a
venticinque anni dalla legge 180, servono azioni concrete e
finanziamenti". |
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Il Veneto disegna il suo futuro | |||||||||||||||||||
Il Veneto disegna il suo futuro
di sviluppo. In particolare è stato affrontato il progetto di
programmazione, aprendo i lavori del Programma Regionale di Sviluppo, uno
strumento che intende definire quello che sarà il
"Veneto" del terzo
millennio. Nei documenti consegnati ai membri del tavolo di
concertazione sono indicati gli obiettivi delle politiche sociali, delle
politiche sanitarie, della cultura e l'istruzione, delle politiche per la
tutela della risorsa ambientale e territoriale, del sistema
infrastrutturale per la mobilità; viene anche condotta un'analisi dei
fattori propulsivi dell'economia veneta e sono richiamati gli obiettivi
della strategia regionale a sostegno dell'innovazione industriale, delle
relazioni internazionali, delle politiche per la formazione ed il mercato
del lavoro, per le innovazioni istituzionali ed organizzative e quelli per
il miglioramento dell'efficienza della macchina regionale e dei rapporti
con gli enti locali. Viene fatta, infine, un'analisi comparata tra il
Veneto ed le regioni italiane ed europee a più alto livello di sviluppo. |
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11 giugno: a Roma convegno sulla ricerca | |||||||||||||||||||
Si svolgerà a Roma, l'11 giugno 2003 un convegno sulla ricerca universitaria. la manifestazione è in programma all'Università degli Studi di Roma Tre - Aula Magna del Rettorato Via Ostiense, 159. Il Convegno (organizzato congiuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dal Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca) rappresenta l'occasione per fare il punto sullo stato della ricerca universitaria nel nostro Paese. Tra i temi che verranno trattati: la ricerca di base e la ricerca finalizzata, il dottorato di ricerca, il contesto internazionale, i programmi quadro europei, la valutazione della ricerca. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Ministro Letizia Moratti, del Viceministro Guido Possa, del Presidente della CRUI Piero Tosi, del Presidente del CUN Luigi Labruna, del Vicepresidente di Confindustria Diana Bracco, del Presidente della Conferenza delle Regioni Enzo Ghigo, del Presidente del CIVR Franco Cuccurullo. (on line la scheda di partecipazione).(red) | |||||||||||||||||||
Devolution: l'esperienza in Gran Bretagna | |||||||||||||||||||
L'esperienza della devolution in Gran Bretagna è il tema di un articolo di
Giulia Caravale (Ricercatrice di diritto costituzionale italiano e
comparato all'Università la Sapienza di Roma). Un contributo pubblicato nel volume “Le
Regioni in Europa. Esperienze costituzionali a confronto" (Giampiero
Casagrande editore). Il volume, curato da Beniamino Carovita (Associazione
“Osservatorio
sul federalismo e i processi di governo”, che
fra l'altro ha avviato una
newsletter
informativa quindicinale), si sofferma, pubblicando gli atti di
un convegno, anche sulle esperienze di Austria,Germania (vedi regioni.it
n.38) Belgio, Francia, Gran
Bretagna, Polonia, Spagna e Svizzera.
"Nel corso della prima legislatura
a guida laburista — terminata nel giugno 2001 - il Parlamento inglese -
ricorda la Caravale - ha approvato le leggi per la devolution in Scozia,
Irlanda del Nord e Galles (...) Per quanto riguarda, in particolare, il
caso scozzese - scrive la Caravale - questo rappresenta un interessante
modello di devolution — ovvero di trasferimento del processo di decisione
politico dal centro verso unità nazionali o subnazionali, a cui anche gli
osservatori italiani sembrano guardare con attenzione. Nel 1998 lo
Scotland Act, approvato dall’Assemblea di Westminster, ha istituito un
Parlamento scozzese con poteri legislativi propri, realizzando per la
Scozia una forma di decentramento istituzionale inedita per il Regno
Unito, che fino ad allora aveva conosciuto soltanto l’autogoverno degli
enti locali e non governi regionali. Poco dopo le elezioni, nel Luglio
1997, il governo ha elaborato un documento dal titolo Scotland's
Parliament che proponeva per la Scozia la ‘creazione di un parlamento
con poteri legislativi propri, dotato di potestà impositiva fiscale, e di
un esecutivo politicamente responsabile nei suoi confronti. Pochi mesi
dopo, nel settembre, gli elettori scozzesi si sono espressi , tramite un
referendum consultivo, a favore sia dell’istituzione del Parlamento con
poteri legislativi propri, sia del conferimento a questo di una potestà
finanziaria autonoma. Una volta ottenuto l’avallo popolare, Tony Blair ha
presentato in Parlamento, nel dicembre 1997, lo Scotland Bill che
il 19 novembre 1998, ha ricevuto il Royal assent divenendo lo
Scotland Act.Il 6 maggio 1999 si sono svolte le prime elezioni per il
Parlamento scozzese, composto da 129 membri.Lo Scotland Act risulta
particolarmente innovativo per due ordini di motivi: in primo luogo perché
restaura l’identità unitaria del regno scozzese, in secondo luogo perché
traduce in una legge scritta la ricchezza delle convenzioni, della
tradizione e delle prassi costituzionali consolidatesi nel corso dei
secoli in Gran Bretagna. La disciplina introdotta non riproduce in tutta
la sua estensione l’articolazione dei rapporti tra gli organi
costituzionali — non è questo, del resto, il suo obiettivo — ma tiene
conto certamente dei problemi legati all’effettiva esperienza
istituzionale del Regno Unito, insieme con le valutazioni e i suggerimenti
della dottrina, e si propone di arrivare, per quanto riguarda la Scozia,
ad una razionalizzazione della forma di governo. Per quanto riguarda, poi,
il procedimento legislativo, la legge afferma che il Parlamento scozzese
ha la potestà di approvare le leggi, gli Acts of the Scottish
Parliament. Appare importante rilevare, in proposito, che la
devoluzione di competenze legislative primarie al Parlamento scozzese è
stata realizzata dallo Scotland Act specificando in modo tassativo
le materie di competenza esclusiva del Parlamento di Londra e disponendo
l’attribuzione a quello scozzese di tutte quelle non espressamente
riservate a Westminster. Nella delega delle competenze si è seguito,
dunque, il modello dei “poteri residui” adottato in alcuni stati federali,
come gli Stati Uniti. Il Parlamento nazionale mantiene competenza
esclusiva, innanzi tutto, nelle materie costituzionali, in particolare in
merito alla Corona, alla successione al trono e alla reggenza, all’unione
del Regno, al Parlamento di Westminster e al sistema giudiziario.
Competenze esclusive spettano, poi, in materia di finanziamento dei
partiti, di politica estera e di rapporti internazionali, di
amministrazione statale centrale, di difesa del territorio e di sicurezza
nazionale e di alto tradimento ". In uno specifico allegato si elencano
anche altre "materie riservate a Londra anche la politica fiscale,
economica e monetaria, alcune questioni di politica interna, come l’abuso
di sostanze stupefacenti, la privacy, le leggi elettorali della Camera dei
Comuni e del Parlamento europeo, gli spettacoli, le scommesse e le
lotterie, l’immigrazione, il diritto di asilo e l’estradizione, gli
esperimenti scientifici su animali, la sicurezza nazionale e la lotta al
terrorismo, i poteri di emergenza, la luogotenenza. Ancora, la competenza
esclusiva si estende al commercio e all’industria, alla concorrenza e alla
regolamentazione dei mercati, alla pesca, alla tutela dei consumatori, ai
pesi e alle misure, alla gestione delle telecomunicazioni, della radio e
dei servizi postali, allo sfruttamento delle risorse energetiche, ai
trasporti e, in particolare, alla loro sicurezza. Il Parlamento britannico
continua ad essere “sovrano” per tutto il Regno e pertanto conserva anche
i” poteri impliciti”, nel senso che può espandere la sfera di sua
competenza in rapporto alla realizzazione di obiettivi prefissati anche
nelle materie delegate. La legge afferma, infatti, che il potere
legislativo dei Parlamento scozzese non incide, nelle materie conferite,
sul potere del Parlamento di Westminster di legifera re per la Scozia,
sottolineando, in tal modo, il rispetto del Parlamento nazionale come
assemblea sovrana. In questi primi tempi di applicazione della legge si
sta affermando la consuetudine che vede il Parlamento di Westminster
intervenire nelle questioni della Scozia solo nel caso in cui vi è
espresso consenso del Parlamento di quest’ultima. La legislazione primaria
della Scozia riguarda, dunque, tutte le materie non previste in quelle
elencate nell’allegato). in particolare si tratta, secondo quanto disposto
dal secondo capitolo del documento Scotland’s Parliament,
presentato dal governo nel 1997, di sanità e responsabilità sul servizio
sanitario nazionale, sulla sanità pubblica e sulla formazione di operatori
del settore; istruzione materna, primaria e secondaria, ispettorato
scolastico, formazione del personale, istruzione superiore,
sovvenzionamento della ricerca scientifica; formazione professionale;
consulenza e avviamento al lavoro; Governo locale e sue finanze;
assistenza sociale e volontariato; turismo e commercio locale; edilizia
residenziale pubblica; tutela dell’ambiente, pianificazione e
riconversione del territorio; agricoltura; alcuni aspetti del trasporto
locale; legislazione elettorale per le elezioni locali; alcuni aspetti del
diritto e della procedura penale e del diritto civile non riservati alla
competenza esclusiva di Londra; giustizia penale; polizia giudiziaria;
stipula di accordi internazionali in alcune materie; arti, sport e tempo
libero. Per quanto riguarda, poi, l’esecutivo scozzese esso è composto da
un First Minister (il Primo Ministro di Scozia), dai ministri, il
cui numero non è precisato, dal Lord Advocate e dal Solicitor
General for Scotland. Il Primo Ministro è nominato dalla Corona tra i
membri del Parlamento". "Al Primo Ministro - spiega la Caravale - spetta,
con il consenso della Corona, la nomina degli altri membri del governo,
gli Scottish Ministers, responsabili collegialmente di fronte al
Parlamento. Per la Scozia si configura dunque una forma di Governo
parlamentare". |
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