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Sommario |
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Il
disegno di legge sulla riforma della Costituzione e' stato approvato dal
Senato con 162 voti favorevoli e 14 contrari. I senatori del
centrosinistra non hanno partecipato al voto. Il disegno di legge va ora
all'esame della Camera.
Le nuove norme, una volta approvate,
entreranno comunque in vigore in tempi differiti. Considerando lo
svolgimento nel referendum nel 2006, dopo le elezioni politiche, e un
eventuale esito positivo della consultazione popolare, avranno subito
effetto le norme sul federalismo e quelle collegate sull'interesse
nazionale e sulla clausola di supremazia. |
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Con il
disegno di legge di riforma della Costituzione approvato dal Senato
cambia volto il Senato ed entra in Costituzione la Conferenza Stato
Regioni.
IL SENATO FEDERALE - Nasce il Senato
federale composto da 252 senatori, eletti contestualmente ai
Consigli regionali. Vi siederanno, senza diritto di voto, anche 42
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, la meta' in rappresentanza delle Regioni e delle Province
stesse, l'altra delle le Autonomie locali (Comuni, Province e Citta'
metropolitane). In totale 294 membri.A ciascuna Regione verra' assegnato
un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti, comunque non
inferiore a sei, fatta eccezione per Molise e Valle d'Aosta che ne
avranno, rispettivamente, due e uno. Passa dagli attuali 40 anni a 25 l'eta'
minima richiesta per essere eletti. |
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Il
ddl di riforma della Costituzione modifica il ruolo di Camera e
Senatoe conseguentemente l'iter legislativo. |
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Nuova ripartizione per la
nomina dei giudici della Consulta. E' anche questa una delle novità
istituzionali prevista dal
Ddl di riforma della Costituzione, insieme a un anorma che riguarda
Roma Capitale. REVISIONE COSTITUZIONALE - Resta in vigore la procedura prevista attualmente per le leggi costituzionali e di modifica della Costituzione: sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum, e' questa la novita', sarà sempre possibile, mentre attualmente la consultazione popolare non si svolge se le nuove norme sono state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. CORTE COSTITUZIONALE - Restano quindici i giudici della Corte costituzionale ma cambia la ripartizione per quanto riguarda la nomina: quattro sono indicati dal Capo dello Stato; quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre dalla Camera e quattro dal Senato federale integrato dai presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I giudici di nomina parlamentare passano quindi dagli attuali 5 a 7. Rispetto alla norma ora in vigore, la nuova disposizione prevede che una volta cessati dal mandato (che dura sempre nove anni), i giudici costituzionali per i successivi tre anni non possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Per l'elezione dei giudici di nomina parlamentare resta fissato un quorum dei due terzi dei componenti ciascuna Assemblea per i primi tre scrutini, che scende ai tre quinti per i successivi.
CSM - Rimangono di nomina parlamentare un
terzo dei membri del plenum, un sesto eletti dalla Camera, un sesto dal
Senato federale. Tra di essi il capo dello Stato scegliera' il
vicepresidente dell'organo di autogoverno della magistratura, che
continuera' ad essere presieduto dal presidente della Repubblica. |
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Un Presidente della
Repubblica garante "dell'unità federale" della Repubblica e un "premier
forte". Sono alcuni degli obiettivi del
Ddl di riforma della Costituzione.
CAPO DELLO STATO - Sara' eletto dall'Assemblea della Repubblica, un nuovo organismo presieduto dal presidente della Camera e composto da deputati, senatori, rappresentanti delle Regioni (presidenti delle Giunte comprese quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano e delegati eletti dai Consigli regionali). Per essere eletti occorreranno i due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi tre scrutini, i tre quinti nel quarto e nel quinto, la maggioranza assoluta nei successivi. Rispetto alla norma attuale viene quindi inserito il passaggio ulteriore dei tre quinti. Cambia anche l'eta' minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant'anni rispetto ai cinquanta previsti oggi. L'Assemblea dovra' essere convocata sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente della Repubblica in carica. Ad esercitare l'eventuale supplenza sara' sempre il presidente del Senato. Il capo dello Stato rappresenta l'unita' della Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica. Rispetto alle norme attualmente in vigore, c'e' un radicale cambiamento dei suoi poteri nei rapporti con il governo, in particolare per quanto riguarda la nomina di presidente del Consiglio e ministri e lo scioglimento della Camera. Per il resto mantiene le attuali funzioni e acquisisce il potere di nomina dei presidenti delle Authority, di quello del Cnel e del vicepresidente del Csm. PREMIERATO - Il governo e' formato dal Primo ministro e dai ministri, che insieme formano il consiglio dei Ministri. I candidati premier dovranno collegarsi ai candidati ovvero a liste o piu' liste di candidati alla Camera e la legge elettorale (che potra' essere proporzionale o maggioritaria) dovra' essere tale da garantire la formazione di una maggioranza di governo. Il presidente della Repubblica dovra' quindi nominare il primo ministro sulla base dei risultati elettorali. Dopo la nomina, entro dieci giorni dovrà illustrare alle Camere il programma di legislatura e la composizione del governo, ma sarà l'Assemblea di Montecitorio a votare su di essi. Ogni anno il presidente del Consiglio dovrà poi presentare il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. Durante il mandato il premier potrà porre la questione di fiducia o chiedere che la Camera si esprima con priorità su ogni altra proposta con un voto conforme alle indicazioni dell'esecutivo. In caso di bocciatura, il premier dovrà dimettersi. A tale meccanismo non si potrà far ricorso per le leggi costituzionali o di modifica della Costituzione. Il governo inoltre potra' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno delle Camere e la votazione entro tempi certi di propri disegni di legge. Il governo potra' poi chiedere che, trascorso il termine fissato senza che i provvedimenti siano stati approvati, vengano comunque posti ai voti nel testo proposto dall'esecutivo. In qualsiasi momento della legislatura, la Camera potrà costringere il premier alle dimissioni dopo la presentazione e l'approvazione di una mozione di sfiducia. Stessa cosa accadra' se la mozione sara' respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza uscita dalle elezioni. In entrambi i casi il presidente della Repubblica sciogliera' la Camera e si andra' alle elezioni. Sono possibili pero' meccanismi di sfiducia costruttiva tali da consentire il proseguimento della legislatura. La maggioranza vincitrice delle elezioni potra' infatti presentare e approvare una mozione con la designazione di un nuovo premier e qualora una mozione di sfiducia sia stata respinta con i voti determinanti di deputati non appartenenti alla maggioranza, si potra' evitare lo scioglimento se la coalizione vincitrice delle elezioni presentera' e approvera' una mozione nella quale dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di governo e indichi un nuovo premier. Con lo stesso meccanismo sara' possibile proseguire la legislatura in caso di richiesta di scioglimento della Camera da parte del premier, di sua morte o impedimento permanente, di sue dimissioni. Altrimenti il presidente della Repubblica dovra' sciogliere la Camera e indire le elezioni. Cambia, rispetto alla Costituzione attuale, il rapporto tra presidente del Consiglio e ministri. Questi ultimi, saranno infatti nominati dal premier che potra' anche revocarli. Il primo ministro determina la politica generale del governo e ne e' responsabile e garantisce l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
(red)
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E' stata raggiunta
l'intesa per la ripartizione per il 2005 del Fondo sanitario nazionale.
Il 27-28 gennaio 2005 (all'hotel Sheraton) le Regioni avevano già raggiunto l'accordo sulla
ripartizione del Fondo. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 3 marzo 2005 ribadiva l’importanza e l’urgenza di pervenire alla ripartizione delle risorse relative all’anno 2005 nonché alla ripartizione delle somme per i disavanzi pregressi degli anni 2001, 2002 e 2003. Le Regioni, pertanto, si dichiarano disponibili ad esprimere l’intesa sulle proposte di ripartizione delle risorse per l’anno 2005 e sul decreto dei disavanzi, presentando anche un serie documenti: (allegato1); (allegato 2 e allegato 3). Le Regioni hanno chiesto, altresì, di avviare subito un confronto sui contenuti dell’intesa e contestualmente sulle questioni finanziarie aperte per l’anno 2004 nonché l’evoluzione del finanziamento della sanità per gli anni 2006 - 2007. E' stata questa la premessa all'accordo raggiunto oggi con il Governo in Conferenza Stato-Regioni, sulla base di 82,2 mld di euro per il 2005. L'intesa e' stata raggiunta su una quota complessiva di 90 miliardi di euro. Confermato anche il tetto del 13% per la spesa farmaceutica. ''E' un risultato straordinario - ha detto il ministro La Loggia. Da oggi l'intesa dell'8 agosto si chiamerà del 23 marzo''. Il nuovo accordo prevede in sintesi regole più precise, un maggiore rigore ma anche una maggiore disponibilità finanziaria e controlli più stringenti. Anche l'assessore alle finanze della Regione Lombardia, Romano Colozzi (coordinatore degli assessori al bilancio per la Conferenza delle Regioni), si e' detto particolarmente soddisfatto per l'accordo raggiunto: ''Entrando qui dentro - ha detto - non ci avrei scommesso. E' un risultato importante: oltre ai meccanismi di controllo già previsti in Finanziaria, ma per i quali l'intesa fornisce un metodo di lavoro, l'accordo - ha concluso Colozzi - prevede meccanismi di sostegno per le regioni che hanno maggiori difficoltà''. ''Oggi, senza retorica, possiamo dire di festeggiare uno degli accordi piu' importante dell'intera legislatura tra Stato e Regioni''. E' stato il commento sempre di La Loggia: ''L'accordo - ha poi aggiunto il ministro - ha ricevuto il pieno consenso di tutti". Nel caso di sforamento l'intesa pero' prevede un affiancamento dello Stato per aiutare le regioni a rientrare. ''In questo modo - ha concluso il ministro - non si va solo verso una maggiore efficacia degli interventi, ma e' stato stabilito un percorso per monitorare passo passo la utilizzazione delle risorse''. Il sottosegretario all'economia, Giuseppe Vegas, ha espresso particolare soddisfazione per la raggiunta intesa Stato-Regioni sulla ripartizione del Fondo per il 2005. ''Malgrado le difficolta' della finanza pubblica - commenta Vegas - lo Stato e' riuscito a trovare una quantita' di risorse ingenti - 7 miliardi in piu' rispetto al 2004". (red) |
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