|
Un
Dossier elaborato dal Senato fa il
punto anche sui nuovi Statuti regionali, e sulle leggi elettorali, leggi
che sono cambiate in 6 regioni. Fra queste la Toscana.
Nel dettaglio il dossier per la parte:
TOSCANA
Statuto
Approvata in seconda lettura ed impugnata dal Governo, la deliberazione
statutaria della Regione Toscana ha passato positivamente il vaglio
della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n.
372/2004. In data 7 gennaio 2005 è stata depositata richiesta di
referendum (BUR, 19 gennaio 2005), per il cui svolgimento non è però
stato raggiunto il numero minimo di firme occorrenti (60.672, pari ad un
cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali accertato
nell'ultima revisione).
Lo
Statuto è stato promulgato e pubblicato sul BUR dell'11 febbraio 2005 ed
è attualmente vigente.
Nel
ricorso alla Corte Costituzionale, il Governo aveva impugnato le
disposizioni contenute negli articoli:
- 3, comma 6 (la Regione promuove,
nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di
voto agli immigrati);
- 4, comma 1. lettera h) (la Regione
persegue, tra le finalità prioritarie, il riconoscimento delle diverse
forme di convivenza);
- 4, comma 1, lettere l) e m) (tra le
finalità prioritarie della Regione ci sono il rispetto dell'equilibrio
ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la
conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del
rispetto degli animali, nonché la valorizzazione e la tutela del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico);
- 4, comma 1, lettere n), o) e p)
(tra le finalità prioritarie sono incluse la promozione dello sviluppo
economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese,
la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e
privata, la promozione della cooperazione come strumento di democrazia
economica e di sviluppo sociale);
- 32, comma 2 (il programma di
governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione);
- 54, comma 1 e 3 (nelle parti in cui
dispone che tutti hanno diritto ad accedere senza obbligo di motivazione
ai documenti amministrativi);
- 63, comma 2 (la legge può
disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite
per assicurare requisiti essenziali di uniformità);
- 64, comma 2 (la legge disciplina i
tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di
istituirli);
- 70, comma 1 (gli organi di governo
e il consiglio partecipano alle decisioni dirette alla formazione e
attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale);
- 75, comma 1 (la proposta di
abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla
votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se
ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi).
La
Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l),
m), n), o) e p) e non fondate le questioni di legittimità relativamente
agli articolo 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2;
70, comma 1 e 75, comma 4.
Il
Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto ed è
composto da sessantacinque consiglieri (precedentemente 50).
Il
Presidente della Giunta e la Giunta sono gli organi di governo della
Regione (articolo 29). Il Presidente è eletto contestualmente al
consiglio, fa parte del consiglio ed entra in carica al momento della
proclamazione, ma non prende parte alla votazione per l'elezione del
presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza (articolo 31).
Nella prima seduta di consiglio illustra il programma di governo,
presenta il vicepresidente e gli assessori, che però sono nominati dopo
l'approvazione del programma da parte del consiglio (approvazione che
avviene entro dieci giorni dalla sua illustrazione) (articolo 32).
Il
Presidente dura in carica l'intera legislatura ed esercita le sue
funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente. La sfiducia è
espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
componenti e approvata per appello nominale con il voto della
maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e non oltre
venti. Le dimissioni del Presidente, presentate al consiglio, sono
discusse in apposita seduta e diventano efficaci dopo venti giorni dalla
presentazione. La cessazione anticipata del Presidente comporta le
dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo
scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove
elezioni. Il Consiglio e la Giunta, presieduta dal vicepresidente
esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione
anticipata del Presidente fino alla prima seduta del nuovo Consiglio e
fino alla proclamazione del nuovo Presidente (articolo 33).
La
Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non
inferiore a otto e non superiore a quattordici, nominati dal Presidente.
La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico
di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le
modalità previste dalla legge elettorale regionale (articolo 35).
E'
prevista la figura della sfiducia individuale, a seguito di una mozione
motivata sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, messa in
discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua
presentazione. In caso di approvazione, il Presidente comunica al
Consiglio le sue decisioni in merito, entro venti giorni (articolo 36).
Legge elettorale
La
Toscana ha approvato più leggi elettorali nel 2004: oltre ad una
normativa sulle elezioni ‘primarie’ (L.R. 17 dicembre 2004, n. 70,
sono entrate in vigore la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25
e la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, "Norme sul procedimento
elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per
l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in
applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25".
La
legge n. 74 contiene norme sul procedimento elettorale, ivi inclusa la
disciplina dell'indizione delle elezioni (attribuita al Presidente della
Giunta), della presentazione delle liste e dei candidati, dei compiti e
delle operazioni degli uffici elettorali, delle modalità di espressione
del voto, dei limiti di spesa per la campagna elettorale, nonché la
"disattivazione" della norma statale che fa cessare l'attività del
Consiglio 45 giorni prima delle elezioni. La
legge n. 25 disciplina - tra l'altro - la formula elettorale e prevede
l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale, l'abolizione del voto di preferenza e l’aumento del
numero dei consiglieri regionali, che passano da 50 a 65 (numero
comprensivo del Presidente della Giunta, nonché del candidato alla
Presidenza che abbia ottenuto un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello conseguito dal candidato eletto).
La
nuova normativa elettorale della Regione Toscana - conformemente allo
Statuto - mantiene l’elezione diretta del Presidente della Giunta
Regionale, eletto contestualmente al Consiglio regionale (art. 1).
Il
Consiglio regionale consta di 65 consiglieri: è infatti composto da 63
membri, ma ne fanno parte anche il Presidente della Giunta regionale e
il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente
inferiore (art. 2). Anche la legge toscana assegna il potere di
indizione delle elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni
elettorali al Presidente della Giunta (art. 4).
Le
norme sull'elettorato attivo (art. 5) e passivo (art. 6), nonché sulla
divisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti alle
province (art. 7) non si discostano da quelle statali.
Gli
articoli da 8 a 14 disciplinano le candidature e l'espressione del voto:
si segnalano - tra le altre - la disposizione che vieta (art. 12, ultimo
comma) di essere candidato alla carica di Presidente a chi ha già
ricoperto quella carica per due mandati consecutivi, nonché quella che
prevede la possibilità del voto disgiunto (art. 14, comma 1); non è
invece previsto il voto di preferenza (art. 14).
Non è
prevista una lista regionale ("listino"), almeno come quella prevista
dalla legge statale, ma "candidati regionali" che precedono nelle liste
i candidati provinciali. Le liste provinciali sono formate da uno o due
candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati
circoscrizionali, elencati in ordine progressivo (art. 8, comma 3). In
ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due
terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8, comma
4).
Si
prevedono anche (art. 10) le modalità per la presentazione delle
candidatura: i candidati alla Presidenza della Giunta non possono essere
presentati come candidati regionali o circoscrizionali; la candidatura
per liste contrassegnate dallo stesso simbolo può essere presentata al
massimo in tre circoscrizioni; nelle candidature regionali con liste
indicanti due candidati, corre l’obbligo di rappresentanza dei due
generi.
L'articolo 13 disciplina la scheda elettorale, l'art. 14 l'espressione
del voto, confermando - tra l'altro - la possibilità previgente del voto
disgiunto (su questi ed altri argomenti incide anche la già citata legge
74 sul procedimento).
Gli
articoli da 15 a 22 configurano la formula elettorale, piuttosto
complessa e suddivisibile in più fasi. Come per gli altri aspetti
regolamentati del sistema e del procedimento elettorale, la scelta della
Toscana non è stata - come in altre Regioni - di novellare il testo
della legge statale, ma di dettare organicamente una nuova disciplina
ampiamente sostitutiva e per moltissimi versi autonoma.
La
formula prescelta prevede l'attribuzione dei 63 seggi su base
proporzionale, ma con alcuni importanti correttivi nel caso in cui
l'assegnazione proporzionale non garantisca determinati obietti
prefissati dalla legge. Anche nel caso della Regione Toscana "gruppo di
liste" sono le liste con lo stesso contrassegno candidate in più
province, "coalizione" sono i gruppi di liste collegate con il medesimo
candidato Presidente; anche un "gruppo di liste" - in pratica una sola
lista - può collegarsi con un candidato Presidente, non solo una
coalizione.
Logicamente precedente ad ogni altra fase è l'elezione del Presidente
della Regione e del candidato che lo segue nella graduatoria delle cifre
elettorali. Entrambi fanno anche parte del Consiglio regionale. Sono
tuttavia eletti anche i candidati Presidenti collegati a liste
assegnatarie di seggi, "a carico" dei candidati (regionali e
provinciali) della lista stessa (art. 20).
Per
eleggere gli altri 63 componenti si verifica poi quali liste abbiano
superato la soglia di sbarramento che è piuttosto bassa (1,5% a livello
regionale) per le liste collegate ad un Presidente che abbia ottenuto
almeno il 5% dei voti, ma si alza al 4% in caso contrario (art. 18).
Segue
poi la fase dell'attribuzione dei seggi, fatta assegnando in primo luogo
un seggio ad ogni gruppo di liste che abbia superato lo sbarramento.
Così, se 8 liste hanno superato lo sbarramento, restano da assegnare,
essendo già assegnati i due seggi a Presidente eletto e "capo
dell'opposizione", (63 - 8 =) 45 seggi. Questi sono assegnati con il
metodo valido per il Senato, cioè il metodo D'Hondt
(art. 19), a livello regionale. A
questo punto si verifica il rispetto delle condizioni per il "premio di
maggioranza" (così espressamente qualificato) e la "garanzia per le
minoranze", poste dall'art. 17, in riferimento non ai seggi del
Consiglio (65), ma in riferimento ai seggi in palio tra le liste (63),
al netto dei seggi dei due contendenti più votati.Sostanzialmente, la coalizione (o il gruppo) vincente deve avere almeno
38 seggi su 63 (il 60% dei seggi) se il Presidente ha avuto almeno il
45% dei voti), oppure 35 (il 55%), se il Presidente non ha raggiunto il
45% dei voti. Tutte le altre coalizioni (o gli altri gruppi) "non
vincenti" devono avere complessivamente almeno 23 seggi (il 35%). Da ciò
dovrebbe conseguire che allo schieramento di maggioranza non può essere
attribuito meno del 55% e più del 65% dei seggi.
Un'altra condizione è posta dall'art. 22: almeno un seggio deve essere
assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). Ma questa
condizione va verificata più tardi nel procedimento.
Per il
rispetto delle condizioni relative alla percentuale massima e minima di
seggi, l'assegnazione su base proporzionale accertata con il metodo D'Hondt
in sede regionale, viene "forzata", e l'assegnazione dei restanti seggi
ricalcolata dunque di conseguenza, sulla base di quella stessa
graduatoria di quozienti.
I
seggi necessari ad assicurare il concorso delle condizioni prefissate
dalla legge vengono assicurati " a danno" delle altre coalizioni (o
gruppi) nel caso della quota di maggioranza e minoranza minima. Non sono
previsti, vale a dire, seggi aggiuntivi.
Per
l'assegnazione dei seggi - così attribuiti - ai candidati nelle liste si
prevede l'assegnazione ai candidati Presidente diversi dai due
contendenti più votati, se le liste di appoggio hanno conseguito almeno
un seggio, dopo i calcoli che garantiscono maggioranza e minoranza
minima (ma prima, sembrerebbe) dei calcoli che garantiscono almeno un
seggio a provincia. Poi vengono attribuiti i seggi prima ai candidati
regionali (che sono uno o due in ogni regione per ciascuna lista) e
quindi ai candidati provinciali. Per
distribuire i seggi spettanti ad una lista nelle 10 province toscane, si
ponderano i risultati quella lista in ogni provincia, attraverso un
quoziente calcolato sulla base del numero di seggi da attribuire tra i
candidati provinciali, e poi si utilizzano i risultati per attribuire i
seggi tra le regioni con il metodo dei quozienti interi e dei più alti
resti. A
questo punto si verifica la condizione posta dall'art. 22: almeno un
seggio deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione
provinciale). In questo caso l'assegnazione del seggio alla provincia
che ne sarebbe - altrimenti - priva va "a vantaggio" della lista che in
quella provincia non rappresentata ha il maggior numero di voti, ed "a
danno" della stessa lista nella provincia dove si è vista assegnare
l'ultimo seggio, sulla base della graduatoria predetta. In altre parole,
l'attribuzione di seggi a tutte le province altera il risultato tra
territori, non tra liste (come l'attribuzione delle quote minime di
maggioranza e minoranza(red) |
|
Si
riporta la parte relativa alla Regione PUGLIA del
Dossier curato dal senato su Statuti e leggi elettorali regionali.
Statuto
Con
l'emanazione della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, la Puglia è
stata la prima Regione a vedere entrare in vigore il proprio Statuto. Il
Consiglio è composto da 70 membri (contro i precedenti 60), eletti a
suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale,
libero e segreto: la legge elettorale, approvata a maggioranza assoluta
dei consiglieri regionali, ne determina il sistema di elezione, i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità. Le dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio ne determinano lo scioglimento
(articolo 24), così come l'approvazione della sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta, mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti, approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e messa in discussione
non prima di tre giorni dalla sua presentazione (articolo 22, comma 3),
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso Presidente (articolo 22, comma 4).
Il
Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale dei cittadini,
con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente
all'elezione del Consiglio ed è componente dello stesso. Il Presidente,
entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della
Giunta, tra cui il vicepresidente: il numero dei membri della Giunta,
compreso il vicepresidente, non può essere superiore a un quinto dei
consiglieri regionali (cioè 14). Possono essere nominati componenti
della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità per la carica di consigliere regionale.
Il
Presidente rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, dopo la
scadenza del consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di
sfiducia o dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri,
mentre in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento
permanente o morte, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Legge elettorale
La
legge elettorale della Regione Puglia (L.R. del 28 gennaio 2005, n. 2,
‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale’), approvata a larga maggioranza con un’astensione, è
entrata in vigore lo scorso 31 gennaio.
La
legge recepisce i contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L.
45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la
tecnica della "novella".
Il
Consiglio regionale sarà composto - non più da 60, ma - da 70 membri: il
Presidente eletto, 56 eletti (pari all'80%) sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti, e 13 tra i gruppi di liste collegate al
candidato Presidente eletto (essendo eletto anche il Presidente, la
quota totale dei consiglieri non eletti nella prima fase è pari al 20% =
(13+1)/70).
In
ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La
sanzione è di carattere economico (restituzione del rimborso elettorale
"alla Giunta regionale", in misura proporzionale rispetto allo
scostamento rispetto alle quota massima di 2/3.
La
legge - per la verità - rapporta la riduzione del rimborso delle spese
elettorali ai “candidati in più rispetto al minimo
consentito", formula il cui significato non appare agevolmente
definibile.
L'art.
4 rimette al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo
- l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo anche "la determinazione dei seggi del
Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente
sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della
popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla
popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica
deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del
numero dei seggi del Consiglio (determinato dall'art. 19 dello Statuto,
una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale.
L'
articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario
del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3,
comma 2, legge 108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del
Consiglio 45 giorni prima delle elezioni. L'art.
6 dichiara ineleggibili i sindaci ed i presidenti di Provincia della
Regione, che possono tuttavia tornare eleggibili dimettendosi in tempo
utile. La
normativa contiene (art. 7) una serie di disposizioni piuttosto
analitiche che sembrano finalizzate ad attribuire il voto espresso
dall'elettore in una serie di casi particolari (così, ad esempio, nel
caso di disgiunzione tra voto di preferenza e voto di lista, il voto
viene attribuita alla lista di cui fa parte il candidato il cui
nominativo è stato indicato).
Come
nella disciplina nazionale, gli elettori potranno esprimere un’unica
preferenza, ed è ammesso il voto disgiunto (art. 7, comma 2) tra
indicazione del candidato presidente e voto di lista. Solo
per le prossime elezioni la legge regionale prevede un favor nelle
formalità documentali per le candidature verso i partiti già
rappresentati a livello regionale o nazionale. Ben
più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale -
risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968
relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8). I
punti di differenziazione nella formula elettorale consistono in primo
luogo nella mancanza della lista regionale ("listino") all'interno della
"formula elettorale" di cui alla legge 108/1968, art. 15. E'
l'art. 9 della legge regionale che disciplina l'attribuzione dei 13
seggi non assegnati nella prima fase. Essi sono distribuiti ai candidati
delle liste provinciali "vincenti" (perché collegati con il Presidente
eletto), che abbiano tuttavia conseguito almeno un seggio dei 56 in
palio nella prima fase. La formula prevede la determinazione di un
quoziente pari alla somma dei voti delle liste vincenti diviso tredici,
e l'attribuzione dei seggi in base ai quozienti interi ed ai maggiori
resti.
Tuttavia non è agevole interpretare in modo assolutamente univoco la
coesistenza della disciplina dell'attribuzione dei seggi del "listino"
(posto che l'art. 15, comma tredicesimo, della legge statale 108/1968
resta in vigore, essendo espressamente - ma parzialmente - novellato
dall'art. 10 della legge regionale) e la particolare disciplina
regionale (art. 9) dell'attribuzione dei 13 seggi (per così dire)
"premio di maggioranza": ciò rileva per l'attivazione - o meno - della
clausola dell'attribuzione per la sola metà di tale premio, in caso di
successo già cospicuo dello schieramento vincente. In
secondo luogo diverge, da quella prevista a livello statale, la
"clausola di sbarramento”: per essere ammessa all'assegnazione dei seggi
una lista (provinciale, non esiste lista regionale) deve ottenere nella
regione, da sola almeno il 5% dei voti validi, oppure anche meno del 5%
individualmente, ma almeno il 5% insieme alle liste con cui è collegata. A
livello statale si prevede il 5% come minimo per la "coalizione" (il
riferimento è alla lista regionale), ed il 3% alla singola lista. A
partire dalle elezioni successive (IX legislatura) alle prossime, entra
in vigore un minimo del 4% che ciascuna lista deve ottenere -
indipendentemente dai collegamenti - per partecipare all'assegnazione
dei seggi. Sembrerebbe dunque che - da una parte - la clausola di
sbarramento si faccia meno severa per ciascuna lista (4% e non 5%), ma -
dall'altra - che il risultato elettorale (superiore alla clausola) della
"coalizione" non aiuti la lista che, facendone parte, non ha raggiunto
il 4%.
(red) |
|
Lo
Statuto della regione Piemonte - si legge in
dossier che il Senato ha dedicato a Statuti e
leggi elettorali Regionali - è stato approvato in seconda
deliberazione definitivamente il 19 novembre e pubblicato per notizia il
25 novembre 2004: non è stato impugnato dal Governo, ma non risulta
ancora (al 24 febbraio) entrato in vigore, in attesa della decorrenza
dei tre mesi per promuovere eventuale referendum.
Il
Piemonte è l'unica regione, fra quelle che hanno approvato un nuovo
Statuto, ad aver mantenuto stabile il numero dei consiglieri (sessanta).
Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto: la legge
elettorale - approvata con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri
- determina le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di
ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri
(articolo 17).
Il
Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all'elezione del Consiglio, di cui è componente. Il
Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i
componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente ed illustra al
Consiglio il programma di governo. Può far parte della Giunta anche chi
non è stato eletto consigliere regionale, purché in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere
(articolo 50). Fra le attribuzioni del Presidente della Giunta vi è
anche quella di indire le elezioni regionali e i referendum previsti
dallo Statuto (articolo 51).
La
Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori, in numero non
superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vicepresidente,
che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento
(articolo 55).
Il
Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del presidente mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il
Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria
amministrazione (articolo 52).
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente,
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio regionale: i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
(articolo 53).
Legge
elettorale
Un
progetto di legge elettorale (Proposta di Legge Regionale n. 547,
‘Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale’) è
stato licenziato dalla competente Commissione consiliare il 29 luglio
2004, ma non è stato definitivamente approvato. Si applica, pertanto, la
legge statale.
(red)
|
|
Approvato in seconda lettura il 4 dicembre 2004 e pubblicato per notizia
sul BUR del 6 dicembre, lo Statuto della regione MARCHE è stato
esaminato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 e ritenuto
legittimo in tutte le sue parti. Entrerà pienamente in vigore trascorsi
i tre mesi dalla pubblicazione, termine previsto dall'articolo 123 Cost.
per promuovere eventuale referendum confermativo. Il
Consiglio regionale-
si legge nel Dossier che il Senato ha prodotto su
Statuti e Leggi elettorali regionali - eletto a suffragio universale e diretto, è composto
da 42 consiglieri (contro i precedenti 40) ed è eletto in concomitanza
con l'elezione del Presidente della Giunta. Nella prima seduta, il
Presidente illustra il programma di governo e presenta gli assessori,
tra cui nomina il vicepresidente: gli assessori possono essere scelti
anche al di fuori dei componenti del Consiglio, garantendo la
rappresentanza di entrambi i sessi (articolo 7). Il Presidente della
Giunta può sostituire il vicepresidente e gli assessori, previa
comunicazione al Consiglio, sulla quale viene svolto un dibattito. La
Giunta è composta dal Presidente e da non più di dieci assessori,
compreso il vicepresidente (articolo 27).
Il
Consiglio può presentare mozione di sfiducia verso uno o più assessori
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti: la mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. A seguito della sua approvazione il
Presidente riferisce al Consiglio sulle decisioni di sua competenza
(articolo 9). Analoga mozione può essere presentata dal Consiglio per
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente: all'approvazione
della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio regionale. Analoghi effetti si hanno in
caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del
Presidente della Giunta e dimissioni contestuali della maggioranza dei
consiglieri regionali. La rimozione del Presidente della Giunta ai sensi
dell'articolo 126, comma 1 Cost. comporta altresì le dimissioni della
giunta e lo scioglimento del Consiglio. Nei casi di approvazione di una
mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni
volontarie del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal
vicepresidente.
Legge
elettorale
Il
Consiglio regionale delle Marche ha varato la nuova legge elettorale nel
dicembre 2004 (L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, ‘Norme per l’elezione del
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale’).
Tale
legge, unitamente alla nuova legge elettorale della Regione Abruzzo, è
stata impugnata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio, per
motivazioni non dissimili da quelle relative alla legge della Regione
Abruzzo, ed attinenti all'insegnamento della Corte costituzionale (sent.
n. 196/2003, cit.) sui (limitati) poteri della Regione in materia
elettorale prima dell'entrata in vigore dello Statuto.
E'
così stata approvata la L.R. 1 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 2 febbraio
2005, n. 12) "Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 -
Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per
l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".
Con
questa legge le disposizioni di cui alla legge n. 27 si applicheranno
dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non alle elezioni
regionali dell’anno 2005 che restano disciplinate dalle disposizioni
della legislazione statale vigente e da talune altre che prevedono
l'indizione da parte del Presidente della Giunta regionale con
l'indicazione del numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni
elettorali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino),
nonché di altre relative alle sottoscrizioni delle candidature. Si
prevede infine che in ogni lista provinciale e regionale debbano essere
rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i
generi.
Le
Marche dunque eleggeranno 40 e non 42 consiglieri.
La
nuova disciplina elettorale, che appare differita dunque alle elezioni
successive alle prossime, prevede l'elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale (la cui elezione deve avvenire contestualmente a
quella del Consiglio regionale) e l'aumento del numero dei consiglieri
regionali, che da 40 passano a 43 (42 consiglieri eletti nelle
circoscrizioni provinciali, più il Presidente della Giunta regionale).
Si prevede, inoltre, l’aumento del numero delle circoscrizioni
elettorali, che passano da quattro a cinque, in ragione dell’inclusione
della nuova Provincia di Fermo, la cui costituzione era stata decretata
in primavera.
La
ripartizione dei seggi si ottiene dividendo il numero degli abitanti
della regione per il numero dei seggi, che vengono assegnati in
proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. Non sono ammesse al riparto le
coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi
riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da
almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3% del totale dei
voti validi espressi a favore delle liste.
(red)
|