|
|
|
|
periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003
presso il Tribunale Civile di Roma
Sezione Stampa n.106/2003 |
|
n. 481 -
Roma, 15 marzo 2005 |
Sommario |
|
|
|
Anticipazioni sulla spesa sanitaria 2004
regione per regione. La Calabria ha realizzato al 31 dicembre 2004 un
avanzo di bilancio di oltre 31 milioni di euro, seguono in positivo solo
Puglia e Lombardia, e quasi in pari il Veneto, in negativo tutte le
altre.
Si tratta di cifre messe a punto dal Sistema informativo sanitario
(Direzione generale della Programmazione sanitaria) e relative ai saldi
del IV trimestre 2004, ma non ancora ufficializzate. Il tutto mentre il
ministro Sirchia (nella foto) - che ufficializzerà questi dati in una
prossima Audizione in Parlamento - fa un richiamo sulla ricerca e "sulla
corsa insensata ad acquistare sempre nuovi macchinari": "Quello che vi
chiediamo - sottolinea Sirchia - esige un debito informativo preciso per
capire se queste nuove macchine portano davvero vantaggi oppure solo
profitti per chi le fabbrica".
Il disavanzo complessivo della spesa sanitaria e' stato, al dicembre
2004, di oltre 4 miliardi e 300 milioni di euro. Con un impatto che
varia, naturalmente, da Regione a Regione. In questo caso, sono stati
utilizzati i dati demografici provvisori, relativi al luglio 2004, vale
a dire gli stessi utilizzati dalle Regioni per determinare la
ripartizione del Fondo sanitario nazionale e regolare le compensazioni
di spesa.
I disavanzi maggiori sono stati cumulati dalle Province autonome di
Bolzano e Trento, con un debito pro-capite di 493 euro, seguite dalle
Valle d'Aosta (437), Campania (163), Friuli Venezia Giulia (138),
Sardegna (128), Piemonte (117) e Lazio (104).
Tre regioni hanno invece il segno + nel saldo di bilancio. Si tratta
della Calabria (16 euro), Puglia (7) e Lombardia (0,32). Prossimo al
pareggio anche il Veneto, con un disavanzo di 0,10 centesimi
pro-capite.
DISAVANZO AL 12/2004
DISAVANZO PRO-CAPITE
(IN MIGLIAIA DI EURO)
(IN EURO)
PIEMONTE
-505.368 -117,69
VALLE D'AOSTA
-53.588 -437,12
LOMBARDIA
+2.997 +0,32
PROV. AUTON. BOLZANO
-295.923 -493,10
PROV. AUTON. TRENTO
-182.329 -493,10
VENETO
-480 -0,10
FRIULI VENEZIA GIULIA
-166.513 -138,61
LIGURIA
-161.740 -101,83
EMILIA ROMAGNA
-308.682 -74,91
TOSCANA
-304.404 -84,90
UMBRIA
-30.094 -35,21
MARCHE
-36.206 -23,93
LAZIO
-547.893 -104,43
ABRUZZO
-126.693 -97,86
MOLISE
-24.135 -75,04
CAMPANIA
-944.513 -163,36
PUGLIA
+29.712 +7,34
BASILICATA
-27.091 -45,41
CALABRIA
+32.174 +16,01
SICILIA
-453.396 -90,54
SARDEGNA
-211.717 -128,74
TOTALE DISAVANZO MEDIA NAZIONALE PRO-CAPITE
SPESA SANITARIA -4.315.881 -74,13
"C'e' soddisfazione - ha affermato Fabio Gava, assessore allà sanità del
Veneto - perché tanti ci criticavano sostenendo che non avevamo i conti
sotto controllo. Abbiamo dimostrato invece di aver chiuso l'anno con i
conti sotto controllo, senza diminuire i servizi ma mantenendo lo stesso
livello di qualita''.
''E' il risultato - prosegue Gava - dello
sforzo che abbiamo fatto per il risanamento, che ci ha consentito poi di
abbassare la pressione fiscale con la finanziaria per il 2005. Sono
risultati che però devono essere sempre monitorati, perche' la spesa
sanitaria e' una 'brutta bestia'''. Tra l'altro, ricorda l'assessore
veneto, nel 2005 c'e' il rischio che si scarichino sulla spesa molti
costi degli arretrati dei contratti precedenti. ''Inoltre - aggiunge
Gava - bisogna ricordare che si tratta solo di un dato di equilibrio
contabile, che dovrebbe essere poi raccordato alla qualita' dei servizi
erogati. Da questo punto di vista - conclude - credo che ci sia un po'
di differenza tra la quantita' e qualita' dei servizi sanitari garantiti
da regioni come Lombardia e Veneto e, appunto, Puglia e Calabria''.
(red) |
|
|
In
merito alle prossime elezioni regionali un
Dossier elaborato dal Senato
fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni
che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale".
Vediamo la
CALABRIA:
Statuto
La
Calabria è stata la prima Regione ad approvare in doppia lettura lo
Statuto, secondo il nuovo procedimento disciplinato dal novellato art.
123 Cost., con deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 31 luglio 2003. Il
testo è stato però cassato in alcuni punti dalla Corte costituzionale,
con la sentenza n. 2/2004,
per cui quello Statuto non è potuto entrare in vigore..
Pertanto si è reso necessario l’adeguamento del testo alle osservazioni
della Corte, in particolare relativamente alla forma di governo della
Regione. Il nuovo Statuto è stato quindi approvato in prima lettura dal
Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 2004 ed in seconda lettura
il 6 luglio 2004 ed è stato promulgato e pubblicato come legge regionale
n. 25 del 19 ottobre 2004.
Il
Consiglio è composto da 50 membri (precedentemente 40).
Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto: nomina e revoca
il vice presidente e i componenti della Giunta. L'approvazione di una
mozione di sfiducia e il voto negativo sulla questione di fiducia
(articolo 37) comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento
del Consiglio regionale. Analogo effetto consegue alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio: si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di
rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e
dimissioni volontarie del Presidente.
La
Giunta è composta da Presidente, Vice presidente e da un numero di
assessori compreso fra otto e dieci: i membri della giunta possono
essere nominati anche al di fuori dei consiglieri regionali, fra i
cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di consigliere. Il numero di assessori
esterni non può essere superiore a due.
Il
Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri,
posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici dalla
presentazione e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. Il Presidente può anche porre la questione di fiducia
sull'attuazione del programma di governo, sui suoi aggiornamenti, sulla
legge finanziaria, sulla legge di bilancio e sulle leggi relative alla
fissazione di tributi e imposte, nonché su questioni particolarmente
rilevanti per la collettività regionale: la questione di fiducia si
intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio (articolo 37). Il consiglio può anche
esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un
singolo assessore.
L'articolo 38 prevede un rimando alla legge elettorale per definire il
sistema e i casi di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di
indizione delle elezioni, le modalità di proclamazione degli eletti, la
rappresentanza nel consiglio di ogni provincia e la promozione della
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Legge elettorale
La
legge elettorale della Regione Calabria (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1,
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale’) è stata votata dal Consiglio regionale lo scorso
31 gennaio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 9
febbraio.
A
parte le previsioni che confermano - o che richiamano espressamente
(come nel caso della previsione relativa ai seggi aggiuntivi) - la
normativa statale, l'articolo unico della legge n.1 /2005 non apporta
sostanziali modifiche alla normativa statale, se non per l'introduzione
al comma 3 di uno sbarramento diverso da quello previgente.
La
clausola prevede che non siano ammessi al riparto le liste non abbiano
ottenuto almeno il 4% dei voti a livello regionale, senza che
sostanzialmente rilevi la percentuale ottenuta dalla lista regionale (e
quindi dal candidato Presidente) cui sono collegate.
La
norma statale prevede il 3% (e non il 4%) ma elimina la clausola se la
lista regionale (e quindi il candidato Presidente) cui è collegata la
lista ha ottenuto almeno il 5% dei voti.
Il
comma 4 esonera - in via permanente, al contrario delle altre normative
regionali - dalla sottoscrizione per le candidature le liste espressione
di partiti rappresentati nel Parlamento.
Il
comma 5 tutela l'identità dei contrassegni e dei relativi simboli.
Il
comma 6 prevede che le liste elettorali devono comprendere, a pena di
inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, e quindi almeno un
candidato di uno dei due sessi.
Il
comma 7 si rimette per quanto non previsto alle norme della legislazione
statale. Ergo, le elezioni dovrebbero essere indette dal Rappresentante
del Governo nazionale.
Il 18
febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non procedere all'impugnativa
del descritto provvedimento legislativo.
(red) |
|
|
In
merito alle prossime elezioni regionali un
Dossier elaborato dal Senato
fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni
che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale".
Ecco la
CAMPANIA:
Statuto
L'approvazione in prima lettura del testo dello Statuto è giunta con
deliberazione del Consiglio regionale n. 8/L del 18 settembre 2004.
Lo
statuto in discussione prevede un Consiglio regionale composto da
ottanta consiglieri, eletti contestualmente all'elezione diretta del
Presidente della Giunta. Il Presidente della Giunta nei dieci giorni
successivi alla sua elezione nomina, nel pieno rispetto del principio di
una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra
i quali un vice-Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio
regionale. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal
vice-Presidente e da un numero di assessori non inferiore ad un decimo e
non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. I
componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori
dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Generalmente, il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta
della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, ma il Presidente della
Giunta, trascorsi sessanta giorni dall’apertura della discussione in
aula di una proposta di deliberazione, può chiedere il voto per
l’approvazione. La richiesta del Presidente della Giunta non è
ammissibile sulle proposte di modificazione dello Statuto e del
regolamento consiliare; sulle proposte di apertura di inchieste
consiliari; sulle proposte per le quali il regolamento consiliare
prescrive il voto segreto; sulle proposte che riguardano il
funzionamento interno del Consiglio; sulle proposte che riguardano le
persone. Sulla richiesta del Presidente della Giunta si vota per appello
nominale con voto palese non prima di dodici ore: il voto contrario
della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comporta il
ritiro del provvedimento. Il Presidente della Giunta, entro venti giorni
dal voto, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione
del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia. Il Consiglio
deve porre immediatamente all’ordine del giorno il provvedimento e deve
approvarlo entro sessanta giorni dall’apertura della discussione. La
mancata approvazione entro tale termine o la reiezione del provvedimento
da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
equivale a sfiducia del Presidente e comporta le dimissioni dello
stesso, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da un
quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed
è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. E' ammessa la sfiducia individuale nei
confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Inoltre, il
Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può
esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti
di un assessore.
Legge elettorale
Progetti di legge elettorale in materia risultano all'esame presso la
competente Commissione consiliare.
(red)
|
|
|
In merito alle prossime elezioni
regionali un
Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi
Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro
nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco l'EMILIA ROMAGNA:
Statuto
Il
Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato in seconda lettura
nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 la deliberazione
legislativa recante il nuovo statuto della regione, pubblicata sul BUR
del 16 settembre 2004.
Il
Governo ha successivamente impugnato gli articoli:
- 2,
comma 1, lettera f) (relativa al diritto di voto agli immigrati);
- 13,
comma 1 (possibilità, per la regione, di provvedere direttamente
all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato);
- 15,
comma 1, lettera a) (estensione del diritto di voto a tutti coloro che
risiedono in un comune del territorio regionale);
- 17
(che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di
contraddittorio pubblico per la formazione di atti normativi);
- 19
(diritto di partecipazione al procedimento legislativo per tutte le
associazioni che ne facciano richiesta);
- 24
comma 4 (possibilità, per la Regione, di disciplinare le modalità di
conferimento di funzioni agli enti locali);
- 26,
comma 3 (l'assemblea legislativa individua le funzioni della Città
metropolitane dell'area di Bologna);
- 28,
comma 2 (il quale prevede che l'assemblea discute ed approva il
programma di governo predisposto dal Presidente della Giunta);
- 45,
comma 2 (nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di
assessore con quella di consigliere regionale);
- 49,
comma 2 (previsione per la Giunta di disciplinare l'esecuzione di
regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale);
- 62,
comma 3 (disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale
regionale).
La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 379, depositata il 6 dicembre
2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo articolo 45,
comma 2, terzo periodo, relativa all'incompatibilità della carica di
assessore con quella di consigliere regionale.
In
data 18 gennaio 2005, il Consiglio ha votato la presa d’atto della
dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 2
dell’articolo 45 del nuovo Statuto regionale ritenendo che tale
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi
come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo)
non richieda da parte dell’Assemblea regionale alcun intervento sul
testo.
Richiesto dal Presidente della Giunta, il Consiglio di Stato ha emesso,
in data 12 gennaio 2005, un parere in merito alla decorrenza dei termini
per la promulgazione dello Statuto. Il Consiglio di Stato, pur
sottolineando il carattere non vincolante del suo parere, analogamente a
quanto espresso nel parere richiesto dalla Regione Umbria, ha
sottolineato che il procedimento di formazione delle leggi regionali
statutarie ha "carattere unitario in ogni caso, nel senso che il testo
normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione
consiliare alla promulgazione che ha per oggetto il testo approvato dal
Consiglio regionale 'con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi su un identico testo'".
Il
testo dello Statuto prevede che l'assemblea legislativa sia eletta a
suffragio universale e diretto, con voto personale ed uguale, libero e
segreto. Il Consiglio è composto da sessantacinque membri (contro i 50
in carica), cui si aggiungono il Presidente della Regione e il candidato
alla carica di Presidente che, nella relativa elezione, ha ottenuto un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal
presidente eletto (articolo 29). L'Assemblea può esprimere la sfiducia
nei confronti del presidente, mediante mozione motivata sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata, per appello nominale,
a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di
sfiducia comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della
Giunta: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione
dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di
rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del
Presidente (articolo 32). Nei casi di annullamento dell'elezione del
Consiglio o di scioglimento dello stesso per dimissioni contestuali
della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta provvede all'ordinaria
amministrazione.
Il
voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta
obbligo di dimissioni del Presidente: tale proposta non può però essere
ripresentata prima di sessanta giorni, salvo modifiche.
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all'elezione del Consiglio: nomina - entro sette giorni
dall'insediamento dell'Assemblea - e revoca gli assessori e il
vicepresidente, tendendo conto dei principi di pari opportunità di
accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 43). Il
numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a
dodici: sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale. In
considerazione della sentenza della Corte Costituzionale, è decaduta
l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere
(articolo 45).
Legge
elettorale
Il 1°
luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in
previsione dell’elaborazione di una legge elettorale, la cui bozza
informale è stata presentata in Commissione Statuto il 23 novembre 2004.
(red) |
|
|
In
merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato
fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni
che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale".
Ecco il Lazio:
Nella
regione Lazio è entrato in vigore la legge statutaria 11 novembre 2004,
n. 1: nei confronti della deliberazione statutaria del Consiglio il
Governo non ha promosso questione di legittimità costituzionale, né è
avanzata alcuna richiesta di referendum.
Il
Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto: ne fanno
parte settanta consiglieri (precedentemente sessanta) e il Presidente
della Regione, anch' esso eletto a suffragio universale e diretto, in
concomitanza con il rinnovo del Consiglio. Il sistema elettorale è
definito con legge regionale, approvata con la maggioranza dei
componenti del Consiglio, che dovrà garantire la rappresentanza ad ogni
provincia del Lazio e promuovere la parità di accesso tra uomini e donne
alle cariche elettive.
Il
Consiglio può essere sciolto per le dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti (articolo 19), a seguito dell'approvazione di
una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti
stessi, messa in votazione non prima di tre giorni e non oltre venti
dalla sua presentazione (articolo 43), o per dimissioni volontarie,
rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente
della Regione (articolo 44).
Il
presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti
della Giunta, tra i quali un vicepresidente, scegliendoli anche al di
fuori del Consiglio: essi debbono essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
La
Giunta è composta da non oltre sedici assessori, di cui non più di
undici possono appartenere allo stesso sesso (articolo 45).
Legge elettorale
Il
Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nuova legge elettorale (L.R.
13 gennaio 2005, n. 2, ‘Disposizioni in materia di elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di
ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del
Consiglio regionale’) lo scorso 11 gennaio.
Il
provvedimento, che si compone di 11 articoli, ricalca in gran parte il
sistema elettorale statale vigente. La legge recepisce (art. 1) i
contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando
talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della "novella".
Dando
attuazione a quanto previsto dal nuovo Statuto regionale (art. 2), la
legge conferma che "il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo
40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in
concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale". Sono candidati
alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali: viene
proclamato eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero
di voti validi in ambito regionale. Il Presidente diviene anche membro
del Consiglio regionale, così come il candidato alla Presidenza che
consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto.
La
legge (art. 3) conferma l’incremento del numero dei consiglieri
regionali, che da 60 passano a 71, compresi il Presidente della regione
ed il secondo miglior candidato a tale carica. Il ‘listino’ viene
mantenuto ed è pari a 14 seggi (una percentuale leggermente superiore al
20%, calcolando anche il Presidente (14+1) / 71 ). Le questioni relative
al numero dei seggi rilevano per la nozione di "seggi assegnati al
Consiglio", parametro che serve determinare per assegnare il 20% o il
solo il 10% dei seggi al "listino" vincente: non è del tutto agevole
chiarire univocamente se questo parametro - nel Consiglio regionale del
Lazio - sia 70 o 71 (l'art. 19 dello Statuto sembra deporre nel senso
che ne facciano parte 71 componenti).
Il
‘listino’ deve essere composto da almeno un residente in ciascuna
provincia e con una composizione equiripartita tra i due sessi (50% e
50%), e ciò a pena di inammissibilità. Dovrebbe essere applicabile la
norma statale che prevede che l'ordine del "listino" non è modificabile
dall'elettore.
L'effettiva elezione di candidati residenti nelle province e di
candidati di entrambi i sessi dovrebbe dipendere dunque dall'ordine di
presentazione, in caso di assegnazione del "listino" alla coalizione
vincente solo per metà.
In
ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La
sanzione per il mancato rispetto di questa proporzione - come nel caso
della legge della Regione Puglia - non è l'inammissibilità ma un evento
economico (restituzione del rimborso elettorale "alla Giunta regionale",
in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota
massima di 2/3.
L'art.
4 rimette al Presidente della Regione - e non più al Commissario del
Governo, come nella normativa statale - l'assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo - come anche in altre leggi elettorali
regionali - anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale",
una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva
un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto
doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel
nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della
fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio
(determinato dall'art. 19 dello Statuto, una fonte "rafforzata" per
disposizione costituzionale).
L'
articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario
del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3,
comma 2, legge 108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del
Consiglio 45 giorni prima delle elezioni.
Dei 70
consiglieri regionali, 56 saranno eletti sulla base delle liste
circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base
di liste regionali ("listino"), contestualmente al Presidente della
Regione: in questo senso si pongono le novelle apportate dall'art. 6
alla legge 108/1968, art. 15, comma 13.
L'art.
7 introduce l’ineleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere
regionale per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei comuni
capoluogo di provincia della regione (attualmente cinque).
Come
nella legge elettorale della Puglia, solo per le prossime elezioni la
legge regionale prevede (art. 9) un favor nelle formalità documentali
per le candidature verso i partiti già rappresentati con riferimento al
livello regionale ed europeo, nell'ambito della Circoscrizione Italia
centrale, ma non nazionale.
Ben
più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale -
risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968
relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8).
La
legge (art. 9) incrementa, infine, il limite di spesa per la campagna
elettorale da 31.000 circa a 50.000 euro per ciascun candidato, cui si
aggiungono 0,03 centesimi di euro (a fronte della quota precedentemente
prevista: 0,01) per ogni elettore del collegio.
(red)
|
|
|
In merito alle prossime elezioni
regionali un
Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi
Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro
nuova "Carta Costituzionale regionale". Ecco la
LIGURIA:
Statuto
Approvato in seconda lettura il 28 settembre 2004 e pubblicato per
notizia il 6 ottobre, lo Statuto della regione Liguria è stato impugnato
dal Governo presso la Corte Costituzionale con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 ed è attualmente pendente
presso la Corte.
A
seguito dell'impugnazione, il Consiglio regionale ha peraltro approvato
in prima lettura un nuovo testo modificato il 23 novembre 2004,
confermato in seconda lettura il 28 gennaio 2005 e pubblicato per
notizia sul BUR del 2 febbraio.
L'impugnativa del Consiglio dei Ministri è relativa agli articoli:
- 4,
comma 2 (la regione concorre alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione);
- 14,
comma 2, secondo periodo (il quale dispone che la legge elettorale
regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori
provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le apri
opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive);
- 20,
comma 2, lettera b) (che prevede che il Presidente del Consiglio accerti
il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi
indicati dall'articolo 126, c. 3 Cost. e dallo Statuto e promuova il
conseguente decreto del Presidente della Repubblica);
- 39,
comma 3 (la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta
dei consiglieri comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio);
- 41,
comma 2 (il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza
o di impedimento);
- 43,
comma 2 (la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un
quarto dei componenti del Consiglio);
- 50,
comma 3 e il correlato 76, comma 1, lettera b) (approvazione da parte
della Giunta di regolamenti di delegificazione sulla base della legge
regionale di autorizzazione).
Per
quanto concerne il testo statutario nuovamente approvato dopo il ricorso
del Governo, due riguardano il sistema di elezione e il potere del
Consiglio di votare la sfiducia al "governatore". Il comma 2
dell'articolo 14 è stato riscritto eliminando la parte che vincolava la
futura legge elettorale all'obbligo di assicurare "la rappresentanza in
Consiglio di tutti i territori provinciali, proporzionalmente alla
popolazione residente, e le pari opportunità per uomini e donne
nell'accesso alla cariche elettive". Il nuovo Statuto ligure, inoltre,
elimina o modifica le parti relative al voto di sfiducia. L'articolo 39
non afferma più che la mancata approvazione del programma della giunta
comporta la decadenza del Presidente e della stessa giunta. A meno che
non vengano presentati ricorsi o richieste di referendum, il nuovo
Statuto entrerà in vigore definitivamente dopo tre mesi a decorrere
dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione statutaria.
Il
Presidente della Giunta e i consiglieri sono eletti a suffragio
universale diretto e contestuale; la legge elettorale regionale è
approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri (articolo
14). Il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri
(precedentemente quaranta), oltre al Presidente della Giunta (articolo
15).
Il
Presidente della Giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione
e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo
Statuto (articolo 38). Entro dieci giorni dal giuramento, il presidente
presenta al Consiglio regionale il programma di governo (articolo 39); i
disegni di legge relativi all'attuazione del programma possono essere
esaminati con procedure abbreviate (articolo 40).
La
Giunta è composta da non oltre 12 assessori, tra cui il vicepresidente,
il quale ha il compito di sostituire il Presidente in caso di
impedimento temporaneo. Gli assessori possono essere scelti anche fuori
dei componenti del Consiglio; in tal caso debbono possedere i requisiti
di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale
(articolo 41).
Il voto
del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta
l'obbligo di dimissioni del suo presidente; il consiglio può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente con mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'approvazione
della mozione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio può inoltre esprimere, a maggioranza assoluta,
motivata censura nei confronti di un singolo assessore (articolo 43).
La
questione di fiducia può essere posta dal Presidente solo sulla legge di
bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle
leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonché
sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei relativi
progetti di legge: la mancata approvazione della fiducia a maggioranza
assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del presidente e lo
scioglimento del Consiglio (articolo 44).
Fra le
funzioni del Presidente della Giunta di cui all'articolo 37 si rileva
anche quella di indire le elezioni.
Legge
elettorale
La
Commissione consiliare competente per materia ha licenziato un progetto
di legge elettorale il 17 settembre 2004.
(red) |
|
Proprietario ed
editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Redazione: via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Direttore editoriale: Marcello Mochi Onori
Direttore responsabile: Marco Tumiati
In redazione: Stefano Mirabelli (caporedattore); Giuseppe Schifini
(caposervizio)
Progetto grafico: Mirabelli, Schifini
tel. 06.488829200 - fax 06 4881762
e-mail:redazione@regioni.it |
|
|
per iscriversi alla mailing list e ricevere regioni.it
alla tua casella di posta elettronica
|
link |
|
|
|
no copyright.
per pubblicare le notizie di regioni it
"clicca" |
|
|
|