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Sommario |
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Continua la nostra indagine
(cfr.
la
prima sezione su regioni.it n.471) sul mondo
dell'informazione on line nelle Regioni e province autonome: uno
sguardo alle diverse newsletter, ai comunicati pubblicati in
rete, alle web tv presenti sui diversi siti istituzionali delle
Regioni. I Link di oggi riguardano: Umbria: La sezione del sito della Presidente Lorenzetti ;Europa info, Rivista bimestrale d’informazione europea edita dal SEU; I Quaderni del Seu, Centro di documentazione europeo della Regione Umbria; Agenzia Umbria Notizie; AUN Quindicinale; periodico regionale della Direzione Politiche Territoriali, Ambiente ed Infrastrutture: "Spazio Ambiente", on line l' Archivio Notizie, Il notiziario del Consiglio regionale, TeleCRU, il quindicinale del Consiglio. Marche: MyMarche Web Tv è il sito che permette di osservare e ascoltare il meglio della regione Marche, E' prevista l'attivazione di una newsletter, on line le news, i comunicati stampa, Agenzia Marche News; Marche - La rivista della Giunta Regionale, infine il sito del Presidente della Regione, Vito D'Ambrosio. Lazio: un servizio di invio news brevi al cellulare, e una newsletter via e mail, le varie news on line. I comunicati stampa sono suddivisi per argomenti (più o meno riconducibili ai singoli assessorati, pubblicati talvolta per sezione come nel caso dei comunicati degli affari istituzionali o posti in fondo alla pagina di settore come è il caso delle news dedicate ai trasporti). Il Sito della Regione ospita poi sin dalla home page i link ad una serie di enti e agenzie della Regione, in qualche caso dotati di proprie pubblicazioni o newsletter (cfr. ad esempio i quaderni del BIC Lazio) Abruzzo: Regione flash, è l’Agenzia di stampa quotidiana sull’attività della Giunta regionale ed è anche una newsletter a cadenza settimanale, Abruzzo Cronache è il periodico della Giunta regionale, la regione si appresta poi a rinnovare RDR, Rassegna di documenti regionali, un tg web quotidiano,infine anche i comunicati stampa sono pubblicati on line. Molise: news on line (continua) (red) |
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L'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e
sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", del Cnr, ha
pubblicato il "Regioni
attività produttive. 3° rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003"
, Giuffrè editore (cfr.
indice della pubblicazione). Successivamente alle riforme del "federalismo amministrativo" il nuovo Titolo V della Costituzione, introdotto nel 2001, ha consolidato la scelta per la competenza regionale in ordine allo sviluppo economico locale, ma andando oltre il quadro preesistente. Che si sia voluta consolidare e anzi rafforzare quella scelta appare evidente dal fatto che le principali materie riferibili allo "sviluppo economico e alle attività produttive" - in particolare l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, il commercio e il turismo - sono ora assorbite nell'ambito della competenza residuale regionale.(...) A fronte di tale ampio insieme di competenze legislative - almeno per la parte residuale, di tipo generale e potenzialmente in espansione - che va concentrandosi a livello regionale, l'ambito delle competenze dello Stato - anche qui secondo la regola "federalista" - è espressamente definito. Oltre alla possibilità di fissare i principi per le materie di legislazione concorrente, spettano infatti allo Stato competenze legislative esclusive enumerate, tra le quali sicuramente di rilievo immediato per lo sviluppo economico vi sono l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente. Spetta, tuttavia, allo Stato anche una attività, dai contenuti indefiniti, di programmazione finanziaria e di realizzazione di "interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni" per promuovere, tra l'altro, "lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale", nonché "per rimuovere gli squilibri economici e sociali".(..) La novità introdotta dalla riforma costituzionale non è di poco conto e per certi aspetti ha subito sollevato perplessità, tanto che si è quasi più portata l'attenzione su come si potesse limitare e tenere sotto controllo l'indefinita competenza residuale regionale che sul significato e le potenzialità della stessa novità. (...) Lo spostamento di un ambito rilevante di poteri nei sistemi regionali-locali e le possibili differenziazioni che tale spostamento può comportare tra tali sistemi, in termini di contesti normativi e di politiche, dovrebbero allora divenire un valore accettato e un punto di partenza per la riflessione, anche per ricostruire, ma appunto partendo da questa nuova realtà, un sistema di relazioni e di collaborazione. Che senso avrebbe altrimenti la tanto auspicata crescita di un ente complesso come la regione, politico oltre che amministrativo e che comporta un costo per la collettività, se tale ente non fosse riconosciuto come titolare di un certo ambito di potere indipendente, per altro verso così rendendo più leggero il carico di poteri e responsabilità a livello statale? Ciò detto, resta tuttavia il fatto che - diversamente da quanto si verificava con la legge 59 e il d.lgs. 112 - il nuovo Titolo V lascia ampiamente incerto il contesto di relazioni nel quale dovrà svolgersi l'esercizio dei compiti delle regioni, in particolare di quelli residuali nel campo delle attività produttive. Anche ammettendo che molto di più non poteva farsi, in quanto il regionalismo - come il federalismo - è un processo, per cui inevitabilmente i nuovi assetti dei rapporti tra Stato e regioni dovranno venire dall'esperienza, va constatato però che sembrano mancare anche regole e principi di orientamento, nonché sedi adeguate per quel processo.
Ci sono certamente - come già detto - i
limiti della Costituzione, i vincoli dell'ordinamento comunitario e i
confini dettati dalle competenze esclusive dello Stato, ma si tratta
appunto di un quadro - costituito da limiti - molto più vicino, come più
osservatori hanno notato, ad una visione dualistica che ad una visione
di tipo collaborativo". |
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Il
Senato ha predisposto
un Dossier sulle prossime elezioni regionali del 3
e 4 aprile. I Consigli regionali di 14 Regioni a S.O. (statuto
ordinario) saranno rinnovati per la terza volta da quando è stato
introdotto (con la riforma elettorale del 1995) il sistema elettorale
proporzionale corretto con la quota del 20% su base maggioritaria, e per
la prima volta sotto il vigore del Titolo V dela Costituzione
rinnovellato nel 2001. "Rinnovellato", perché in effetti le disposizioni
chiave in materia elettorale erano già contenute nel testo
costituzionale già novellato dalla legge n. 1 del 1999, che attribuiva -
in particolare - alla fonte regionale (statuto e legge elettorale) la
disciplina della forma di governo e del sistema elettorale. |
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L’Assessore ai Trasporti della Regione
Campania, in occasione dell’apertura della 36esima edizione di
Nauticsud, è intervenuto sulle politiche portuali della regione: “Stiamo
aprendo - ha annunciato
Ennio Cascetta - i primi 23 cantieri per lo
sviluppo della portualità turistica: i primi tre, Marina piccola di
Sorrento, Camerota e Scario sono già stati appaltati, mentre gli altri
apriranno progressivamente fino a tutto il 2005. Un momento storico per
i nostri porti, che per la prima volta verranno riqualificati e
trasformati in veri e propri scali turistici attrezzati, grazie a un
investimento complessivo di 680 milioni di
euro di cui
150 di fondi regionali. Per il 2008 avremo oltre 19mila posti barca di
qualità di cui settemila nuovi”. (red) |
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Oltre 350 eventi religiosi e culturali, le feste di primavera, le mostre e i mercati, le sagre e le attività legate allo sport ed al tempo libero: c'è tutto nel numero speciale di "UmbriaRegione", la rivista edita dalla Regione Umbria che, anche quest'anno, rinnova il suo tradizionale appuntamento per presentare ciò che l'Umbria offre in occasione della Pasqua e della primavera. Un calendario, che è anche un concentrato di appuntamenti e di proposte per indicare, a chi decide di muoversi di casa per trascorrere le festività pasquali nella nostra regione, dove andare e cosa vedere. "Pasqua in Umbria 2005" illustra una miriade di iniziative organizzate nelle sue città e nei suoi paesi. Sono oltre 100 le manifestazioni e rappresentazioni sacre legate strettamente alla Pasqua che si svolgono in maniera diffusa in tutto il territorio regionale.
(red)
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In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal
Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle
regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale
regionale". Vediamo ciò che riguarda l'ABRUZZO
e il nuovo Statuto. Lo statuto abruzzese è stato approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004 e pubblicato per notizia l'8 ottobre; impugnato dal Governo il 4 novembre 2004, al 31 gennaio 2005 risulta ancora pendente presso la Corte Costituzionale. Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto in un testo modificato negli articoli impugnati davanti alla Corte Costituzionale, in prima lettura, il 9 novembre 2004, con deliberazione n. 149/3: il contenuto del nuovo testo appare riferibile alle osservazioni contenute nella delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri. In particolare, il governo ha evidenziato illegittimità costituzionali riferite agli articoli: - articolo 2, comma 3, ultimo periodo (partecipazione della regione all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato); - articolo 45, comma 3 (potere del consiglio regionale di sfiduciare uno o più assessori, con conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi); - articolo 46, comma 2 (la mancata approvazione del programma di governo da parte del Consiglio produce i medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia); - articolo 47, comma 2 (l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio); - articolo 79, comma 2 (il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzia statutarie con motivata decisione); - articolo 86, comma 3 (nella parte in cui prevede che l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione). Lo Statuto dispone che la partecipazione elettorale sia assicurata ai cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei comuni, anche se vivono all'estero (articolo 11): la regione adotta iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini nella rappresentanza politica. Il Consiglio è composto da 50 membri (contro i precedenti 40): sono eletti consiglieri il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiori a quello della lista o della coalizione che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi. La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori, tra cui il vicepresidente. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio: nomina gli assessori - che possono anche essere esterni, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e che abbiano comprovate competenze: il numero degli assessori esterni non può essere superiore al 25% dei componenti la Giunta -, il vicepresidente e li revoca. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Analoghe conseguenze ha l'approvazione della mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta: la mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione. Il Presidente della giunta indice le elezioni regionali (articolo 43), tranne nel caso di annullamento delle stesse, per cui è competente una Commissione nominata dal Collegio per le garanzie statutarie (articolo 85). Legge elettorale In Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 12 febbraio 2005, si voterà con il sistema statale, con limitate modifiche relative alla presentazione delle candidature. La mancata entrata in vigore del nuovo Statuto ha comportato importanti conseguenze sulla nuova normativa regionale in tema di sistema elettorale. Il Consiglio regionale abruzzese aveva infatti varato una nuova normativa elettorale con la L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, ‘Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali’. La legge n. 42 del 2004, è stata tuttavia impugnata dal Governo il 28 gennaio 21005 (unitamente alla legge elettorale della Regione Marche) perché, disciplinando in maniera organica il sistema elettorale regionale e prevedendo in particolare l’abolizione del cd. ‘listino’, non si sarebbe limitata ad incidere su aspetti di dettaglio, gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statutit regionali. Successivamente, la legge n. 42 del 2004 è stata abrogata dalla legge 12 febbraio 2005, n. 9, eccezion fatta per l'art. 1, comma 1, relativo alle c.d. "pari opportunità elettorali" che prevede - nel testo contestualmente novellato - che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 70% nelle liste provinciali e regionali. Secondo la legge n. 9 del 2005, nelle elezioni regionali del 2005 si applicherà la disciplina statale, salvo la modifica alle "quote rosa" ora illustrata. Conseguentemente il Governo, lo scorso 18 febbraio, ha rinunciato al ricorso. La legge n. 42, che integrava la legge n. 1 del 2002 recante disposizioni in materia di elezioni regionali, prevedeva - tra l'altro - l’elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, che due seggi consiliari fossero assegnati, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto ed al candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; che il 20% dei seggi venga assegnato con un premio di maggioranza che sostituiva la lista regionale. E' stata approvata anche la LR n. 51 del 30 dicembre 2004 "Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale". Questa legge prevede - tra l'altro - il divieto di "doppio mandato" del Presidente nonché l'ineleggibilità a presidente della giunta o a consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province. L’articolo 4-bis prevedeva che le cause di ineleggibilità potessero essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto (termine che dovrebbe essere scaduto). Nella seduta del 11 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non ricorrere alla Corte costituzionale sulla legge. In materia di rinvia anche a quanto riportato al par. 1.2. circa l'interpellanza parlamentare discussa il 3 febbraio 2005. Della legge n. 1 del 2002 è rimasta in vigore la norma che affida al Presidente della Regione - e non al prefetto - non già l'indizione delle elezioni, ma la sola assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Come anche in altre leggi regionali, la disposizione di cui all'art. 2 della L.R. n.1 del 2002 rimette al Presidente della Regione anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dallo Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale). (red) |
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