periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 480- Roma, 12, 13 e 14 marzo 2005

Sommario

Informazione: dalle Regioni riviste e newsletter on line (2)

Elezioni regionali: dossier Senato

Economia: rapporto sulle attività produttive nelle Regioni

Pasqua in Umbria

Senato: Dossier su Statuto Abruzzo

Campania: potenziamento porti

Informazione: dalle Regioni riviste e newsletter on line (2)

Continua la nostra indagine (cfr. la prima sezione su regioni.it n.471) sul mondo dell'informazione on line nelle Regioni e province autonome: uno sguardo alle diverse newsletter, ai comunicati pubblicati in rete, alle web tv presenti sui diversi siti istituzionali delle Regioni.
I Link di oggi riguardano:
Umbria: La
sezione del sito della Presidente Lorenzetti ;Europa info, Rivista bimestrale d’informazione europea edita dal SEU; I Quaderni del Seu, Centro di documentazione europeo della Regione Umbria;  Agenzia Umbria Notizie; AUN Quindicinale; periodico regionale della Direzione Politiche Territoriali, Ambiente ed Infrastrutture: "Spazio Ambiente", on line l' Archivio Notizie, Il notiziario del Consiglio regionale, TeleCRU, il quindicinale del Consiglio.
Marche:
MyMarche Web Tv è il sito che permette di osservare e ascoltare il meglio della regione Marche, E' prevista l'attivazione di una newsletter, on line le news, i comunicati stampa,
Agenzia Marche News; Marche - La rivista della Giunta Regionale, infine il sito del Presidente della Regione, Vito D'Ambrosio.
Lazio: un
servizio di invio news brevi al cellulare, e una newsletter via e mail, le varie news on line. I comunicati stampa sono suddivisi per argomenti (più o meno riconducibili ai singoli assessorati, pubblicati talvolta per sezione come nel caso dei comunicati degli affari istituzionali o posti in fondo alla pagina di settore come  è il caso delle news dedicate ai trasporti). Il Sito della Regione ospita poi sin dalla home page i link ad una serie di enti e agenzie della Regione, in qualche caso dotati di proprie pubblicazioni o newsletter (cfr. ad esempio i quaderni del BIC Lazio)
Abruzzo:
Regione flash, è l’Agenzia di stampa quotidiana sull’attività della Giunta regionale ed è anche una newsletter a cadenza settimanale,  Abruzzo Cronache è il periodico della Giunta regionale, la regione si appresta poi a rinnovare RDR, Rassegna di documenti regionali, un tg web quotidiano,infine anche i comunicati stampa sono pubblicati on line.
Molise:
news on line
(continua)

(red)

Economia: rapporto sulle attività produttive nelle Regioni

L'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", del Cnr, ha pubblicato il "Regioni attività produttive. 3° rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003" , Giuffrè editore (cfr. indice della pubblicazione).
Con le riforme del c.d. "federalismo amministrativo" è stata spostata nella dimensione regionale e locale una ampia quota di compiti relativi allo "sviluppo economico e alle attività produttive", così si esprime il Titolo II del d.lgs. 112/1998, sintetizzando così un ambito di nuovo impegno e responsabilità delle regioni e degli enti locali nel quale venivano fatte confluire più materie fino allora trattate settorialmente. L'ampio conferimento di compiti - scrive Carlo Desideri nella sua introduzione al Rapporto - per lo "sviluppo economico e le attività produttive" nella legge 59/1997 e nel d.lgs. 112/1998 era inserito in una cornice normativa che definiva - in modo tassativo, secondo la regola "federalista" della legge 59 - i compiti statali esclusi dal conferimento e postulava l'esistenza di un sistema di relazioni collaborative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Tra i compiti statali vi erano funzioni di regolazione a carattere generale e determinate attività di promozione (da identificare secondo i criteri, tra gli altri, della loro rilevanza economica strategica e della valutabilità solo su scala nazionale per i caratteri del settore e per assicurare la concorrenza), in molti casi richiedendo la partecipazione regionale alle decisioni
. Quanto al sistema di relazioni e di collaborazione, se forse non appariva sempre chiaro, veniva evocato per l'esercizio di numerosi compiti e comunque, in generale, dal richiamo della funzione di indirizzo e coordinamento (art.8 della legge 59 e art. 4 del d.lgs. 112), dalla nuova disciplina delle Conferenze Stato-regioni e unificata e dall'asserzione contenuta nell'art.1, c. 6 della legge 59 che "la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari", la cui cura spetta allo Stato, alle regioni e agli enti locali secondo le rispettive competenze.

Successivamente alle riforme del "federalismo amministrativo" il nuovo Titolo V della Costituzione, introdotto nel 2001, ha consolidato la scelta per la competenza regionale in ordine allo sviluppo economico locale, ma andando oltre il quadro preesistente. Che si sia voluta consolidare e anzi rafforzare quella scelta appare evidente dal fatto che le principali materie riferibili allo "sviluppo economico e alle attività produttive" - in particolare l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, il commercio e il turismo - sono ora assorbite nell'ambito della competenza residuale regionale.(...)

A fronte di tale ampio insieme di competenze legislative - almeno per la parte residuale, di tipo generale e potenzialmente in espansione - che va concentrandosi a livello regionale, l'ambito delle competenze dello Stato - anche qui secondo la regola "federalista" - è espressamente definito. Oltre alla possibilità di fissare i principi per le materie di legislazione concorrente, spettano infatti allo Stato competenze legislative esclusive enumerate, tra le quali sicuramente di rilievo immediato per lo sviluppo economico vi sono l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente. Spetta, tuttavia, allo Stato anche una attività, dai contenuti indefiniti, di programmazione finanziaria e di realizzazione di "interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni" per promuovere, tra l'altro, "lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale", nonché "per rimuovere gli squilibri economici e sociali".(..)

La novità introdotta dalla riforma costituzionale non è di poco conto e per certi aspetti ha subito sollevato perplessità, tanto che si è quasi più portata l'attenzione su come si potesse limitare e tenere sotto controllo l'indefinita competenza residuale regionale che sul significato e le potenzialità della stessa novità. (...)

Lo spostamento di un ambito rilevante di poteri nei sistemi regionali-locali e le possibili differenziazioni che tale spostamento può comportare tra tali sistemi, in termini di contesti normativi e di politiche, dovrebbero allora divenire un valore accettato e un punto di partenza per la riflessione, anche per ricostruire, ma appunto partendo da questa nuova realtà, un sistema di relazioni e di collaborazione. Che senso avrebbe altrimenti la tanto auspicata crescita di un ente complesso come la regione, politico oltre che amministrativo e che comporta un costo per la collettività, se tale ente non fosse riconosciuto come titolare di un certo ambito di potere indipendente, per altro verso così rendendo più leggero il carico di poteri e responsabilità a livello statale?

Ciò detto, resta tuttavia il fatto che - diversamente da quanto si verificava con la legge 59 e il d.lgs. 112 - il nuovo Titolo V lascia ampiamente incerto il contesto di relazioni nel quale dovrà svolgersi l'esercizio dei compiti delle regioni, in particolare di quelli residuali nel campo delle attività produttive. Anche ammettendo che molto di più non poteva farsi, in quanto il regionalismo - come il federalismo - è un processo, per cui inevitabilmente i nuovi assetti dei rapporti tra Stato e regioni dovranno venire dall'esperienza, va constatato però che sembrano mancare anche regole e principi di orientamento, nonché sedi adeguate per quel processo.

Ci sono certamente - come già detto - i limiti della Costituzione, i vincoli dell'ordinamento comunitario e i confini dettati dalle competenze esclusive dello Stato, ma si tratta appunto di un quadro - costituito da limiti - molto più vicino, come più osservatori hanno notato, ad una visione dualistica che ad una visione di tipo collaborativo".
"Numerose regioni - spiega ancora Desideri - hanno adottato testi unici e leggi di tipo organico
, vale a dire che trattano e riordinano in maniera ampia - dal punto di vista delle finalità, dei soggetti, degli interventi, dei procedimenti e dell'organizzazione e di altri aspetti di volta in volta rilevanti - o l'esercizio di determinati tipi di compiti (ad esempio, l'attività di incentivazione) riferiti non ad uno specifico settore ma in genere alle attività produttive, oppure un intero settore (l'agricoltura, l'artigianato, l'industria, il turismo), oppure specifici importanti campi di attività o subsettori (ad esempio le foreste, l'agriturismo, l'apicoltura). E' evidente, in tal caso, come - almeno a livello legislativo - si realizzi una maggiore semplificazione e trasparenza della azione regionale, che - oltre a produrre immediati vantaggi pratici per gli operatori economici - dovrebbe contribuire a far crescere il ruolo della regione insieme come soggetto di regolazione e promozione economica e come effettivo centro di riferimento degli interessi collettivi presenti nel territorio. Per altro verso va anche tenuto conto che la frammentazione dell'intervento legislativo si ripresenta, in particolare, nelle leggi finanziarie, che spesso contengono anche disposizioni di modifica delle leggi sostanziali o di disciplina di nuovi interventi. Quanto al crescente ricorso – dopo la legge costituzionale 1/1999 e la riforma del Titolo V – ai regolamenti della giunta, può apparire un fenomeno che opportunamente si accompagna alla concentrazione del legislatore regionale sulle leggi di tipo organico (piuttosto che su “leggine” e leggi in realtà a contenuto regolamentare), tuttavia uno sviluppo in tal senso sembra al momento ancora incerto".
Ma
"la legislazione regionale in generale appare acquisire contenuti più complessi rispetto al passato: accanto alle più tradizionali misure di incentivazione finanziaria, le leggi disciplinano ora misure di regolazione" e "dall'insieme della legislazione regionale sembra emergere una evidente prevalenza del ruolo della regione e delle sue competenze (in vari casi esercitate attraverso enti, agenzie e società regionali) nel campo dello sviluppo economico e delle attività produttive. Limitato appare, invece, il conferimento stabile di compiti da parte delle regioni agli enti locali".
"In vari casi e in diversi settori, poi, le leggi regionali affidano la realizzazione delle loro finalità - di promozione e regolazione, di maggiore integrazione delle strutture produttive, di miglioramento della qualità e spesso di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali - a veri e propri sistemi complessi, come i distretti (industriali, artigianali, rurali, agroalimentari)
, i sistemi turistici integrati, le strade del vino e dell’olio, le "reti" di tutela delle risorse genetiche autoctone".
"Quanto alla spesa regionale, l'analisi svolta consente di mettere in luce il ruolo delle regioni nella gestione della spesa pubblica a favore delle attività produttive e le principali caratteristiche degli interventi finanziari a livello regionale. Per il primo aspetto, i dati relativi al 2001 indicano che, se nel turismo e in agricoltura le regioni hanno un ruolo di primo piano, in materia di industria lo Stato continua a gestire la maggior parte delle spese
. Per il secondo aspetto, l'analisi dei bilanci per il 2003 mette in evidenza: un aumento generalizzato dell'importanza degli interventi a favore delle attività produttive; una maggiore disponibilità di risorse finanziarie per il sostegno allo sviluppo nelle regioni speciali, in particolare in quelle del Nord; una probabile tendenza ad utilizzare di più gli enti dipendenti dalla regione ed in parte gli enti locali territoriali per la gestione degli incentivi alle imprese almeno nel settore del turismo; la sostanziale tenuta, rispetto all'esercizio precedente, della capacità delle regioni di utilizzare in maniera tempestiva le somma stanziate.
(red)

Elezioni regionali: dossier Senato

Il Senato ha predisposto un Dossier sulle prossime elezioni regionali del 3 e 4 aprile. I Consigli regionali di 14 Regioni a S.O. (statuto ordinario) saranno rinnovati per la terza volta da quando è stato introdotto (con la riforma elettorale del 1995) il sistema elettorale proporzionale corretto con la quota del 20% su base maggioritaria, e per la prima volta sotto il vigore del Titolo V dela Costituzione rinnovellato nel 2001. "Rinnovellato", perché in effetti le disposizioni chiave in materia elettorale erano già contenute nel testo costituzionale già novellato dalla legge n. 1 del 1999, che attribuiva - in particolare - alla fonte regionale (statuto e legge elettorale) la disciplina della forma di governo e del sistema elettorale.
Le elezioni del 2000, le prime per le quali le Regioni hanno avuto la possibilità di dotarsi di un proprio sistema elettorale, sono probabilmente avvenute in un momento troppo vicino all’entrata in vigore del 1999: di fatto, in tutte le Regioni a S.O. si è votato con lo stesso sistema elettorale utilizzato nelle elezioni del 1995.
L'art. 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha dettato poi direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, da una parte rafforzandola dal punto di vista del rango delle fonti - essendo norma costituzionale - dall'altra rendendola transitoria e "cedevole" rispetto alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali.
La nuova disciplina consiste - tra l'altro - nell'elezione del Presidente della Giunta regionale contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. E' proclamato presidente della giunta regionale il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero La Corte costituzionale - con sentenza n. 196/2003 - ha chiarito che "a seguito di tale riforma (del Titolo V: N.d.R.), le leggi statali in materia conservano la loro efficacia (...) , fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali", spettando la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali ormai alle Regioni.
La Corte ha soggiunto, nella stessa occasione,  che per l'esercizio di tale potestà regionale non è necessario attendere che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, ribadendo il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale.
L'approvazione da parte delle Regioni di nuove normative elettorali - e comunque la nuova competenza - possono aver dato luogo ad alcune questioni problematiche effettivamente evidenziatesi nel dibattito politico-istituzionale in corso.
Va preliminarmente osservato come il Ministero dell'interno - con propria circolare del 21 dicembre indirizzata ai Presidenti delle giunte e dei consigli regionali[12] - abbia chiarito che "non risulta possibile allo Stato dettare criteri intepretativi delle leggi regionali" e che "pertanto, le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL, come peraltro già avviene nelle Regioni a statuto speciale».
Nella seduta del 20 gennaio 2005 alla Camera, il sottosegretario di Stato per l'interno, riponendo ad alcune interpellanze, ha reso noto che nella giornata del 19 gennaio si è svolta una riunione presieduta dal Ministro per gli affari regionali, appositamente dedicata all'argomento dalla quale sono uscite - tra l'altro - linee-guida, per le quali ogni intervento da parte dello Stato potrebbe connotare gli estremi della indebita ingerenza. L'autonomia comporta, come conseguenza diretta, il superamento dell'omogeneità e dell'uniformità, con tutte le conseguenze che ciascun attore istituzionale giudicherà, in maniera positiva o negativa. Il sottosegretario ha anche, tutto ciò premesso, chiarito tra l'altro che il Governo centrale, ed il Ministero dell'interno in particolare, intendono offrire la piena disponibilità per la risoluzione dei problemi che i governi regionali intenderanno porre. Pur non potendo, così, lo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali, sarà in ogni caso garantita, invece, la completa collaborazione tecnico-organizzativa. Risulta così che il Ministero dell'interno, come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari sulla base della normativa nazionale vigente, che troverà diretta applicazione in assenza di apposite leggi regionali ed alle quali anche le regioni legiferanti in tale materia potranno fare riferimento, adottando le necessarie modificazioni ed integrazioni.
Emerge dunque come le elezioni, nel caso in cui si applichi una nuova normativa regionale, siano una esclusiva responsabilità regionale che presuppone una serie di adempimenti amministrativi (è stata evocata, al riguardo, la necessità di apparati amministrativi, come una Commissione Elettorale per la gestione imparziale). Viceversa se la Regione fa propria con un atto di recepimento la normativa statale attualmente vigente, non sembrano emergere particolari ostacoli, almeno in questa fase di prima applicazione,  affinché l’apparato organizzativo statale continui a gestire, come di consueto, anche il turno elettorale della primavera del 2005.
Si prevedono due voti espressi sull’unica scheda valida sia per le liste provinciali che per quelle regionali (art. 2 legge 43/1995). Se l’elettore esprime un  unico voto per la lista provinciale, esso si estende anche alla lista regionale (art. 2 cit.)
E' possibile votare anche una lista regionale non collegata alla lista provinciale (voto "disgiunto": art. 2 cit.). Si può esprimere un solo voto di preferenza (art. 2 cit.; art. 13 l. 108/1968) per uno dei candidati della sola lista provinciale proporzionale.
Sul cd. "listino" (la lista maggioritaria regionale) non è possibile esprimere preferenze e l'ordine dei candidati resta dunque quello della presentazione: ciò ha rilievo perché se il risultato delle liste provinciali ha già assicurato la maggioranza dei seggi totali del Consiglio, viene eletta solo la prima metà dei candidati, nell'ordine in cui compaiono.
(red)

Campania: potenziamento porti

L’Assessore ai Trasporti della Regione Campania, in occasione dell’apertura della 36esima edizione di Nauticsud, è intervenuto sulle politiche portuali della regione: “Stiamo aprendo - ha annunciato Ennio Cascetta - i primi 23 cantieri per lo sviluppo della portualità turistica: i primi tre, Marina piccola di Sorrento, Camerota e Scario sono già stati appaltati, mentre gli altri apriranno progressivamente fino a tutto il 2005. Un momento storico per i nostri porti, che per la prima volta verranno riqualificati e trasformati in veri e propri scali turistici attrezzati, grazie a un investimento complessivo di 680 milioni di euro di cui 150 di fondi regionali. Per il 2008 avremo oltre 19mila posti barca di qualità di cui settemila nuovi”.
(red)

Pasqua in Umbria

Oltre 350 eventi religiosi e culturali, le feste di primavera, le mostre e i mercati, le sagre e le attività legate allo sport ed al tempo libero: c'è tutto nel numero speciale di "UmbriaRegione", la rivista edita dalla Regione Umbria che, anche quest'anno, rinnova il suo tradizionale appuntamento per presentare ciò che l'Umbria offre in occasione della Pasqua e della primavera. Un calendario, che è anche un concentrato di appuntamenti e di proposte per indicare, a chi decide di muoversi di casa per trascorrere le festività pasquali nella nostra regione, dove andare e cosa vedere. "Pasqua in Umbria 2005" illustra una miriade di iniziative organizzate nelle sue città e nei suoi paesi. Sono oltre 100 le manifestazioni e rappresentazioni sacre legate strettamente alla Pasqua che si svolgono in maniera diffusa in tutto il territorio regionale.

(red)

Senato: Dossier su Statuto Abruzzo

In merito alle prossime elezioni regionali un Dossier elaborato dal Senato fa il punto anche sui nuovi Statuti regionali, e quindi sulle regioni che hanno approvato la loro nuova "Carta Costituzionale regionale". Vediamo ciò che riguarda l'ABRUZZO e il nuovo Statuto.
Lo statuto abruzzese è stato approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004 e pubblicato per notizia l'8 ottobre; impugnato dal Governo il 4 novembre 2004, al 31 gennaio 2005 risulta ancora pendente presso la Corte Costituzionale.
Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto in un testo modificato negli articoli impugnati davanti alla Corte Costituzionale, in prima lettura, il 9 novembre 2004, con deliberazione n. 149/3: il contenuto del nuovo testo appare riferibile alle osservazioni contenute nella delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri.
In particolare, il governo ha evidenziato illegittimità costituzionali riferite agli articoli:
- articolo 2, comma 3, ultimo periodo (partecipazione della regione all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato);
- articolo 45, comma 3 (potere del consiglio regionale di sfiduciare uno o più assessori, con conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi);
- articolo 46, comma 2 (la mancata approvazione del programma di governo da parte del Consiglio produce i medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia);
- articolo 47, comma 2 (l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio);
- articolo 79, comma 2 (il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzia statutarie con motivata decisione);
- articolo 86, comma 3 (nella parte in cui prevede che l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione).
Lo Statuto dispone che la partecipazione elettorale sia assicurata ai cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei comuni, anche se vivono all'estero (articolo 11): la regione adotta iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini nella rappresentanza politica.
Il Consiglio è composto da 50 membri (contro i precedenti 40): sono eletti consiglieri il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiori a quello della lista o della coalizione che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.
La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori, tra cui il vicepresidente. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio: nomina gli assessori - che possono anche essere esterni, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e che abbiano comprovate competenze: il numero degli assessori esterni non può essere superiore al 25% dei componenti la Giunta -, il vicepresidente e li revoca. La rimozione, l'impedimento permanente,  la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Analoghe conseguenze ha l'approvazione della mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta: la mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione. Il Presidente della giunta indice le elezioni  regionali (articolo 43), tranne nel caso di annullamento delle stesse, per cui è competente una Commissione nominata dal Collegio per le garanzie statutarie (articolo 85).
Legge elettorale
In Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 12 febbraio 2005, si voterà con il sistema statale, con limitate modifiche relative alla presentazione delle candidature.
La mancata entrata in vigore del nuovo Statuto ha comportato importanti conseguenze sulla nuova normativa regionale in tema di sistema elettorale.
Il Consiglio regionale abruzzese aveva infatti varato una nuova normativa elettorale con la L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, ‘Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali’.
La legge n. 42 del 2004, è stata tuttavia impugnata dal Governo il 28 gennaio 21005 (unitamente alla legge elettorale della Regione Marche) perché, disciplinando in maniera organica il sistema elettorale regionale e prevedendo in particolare l’abolizione del cd. ‘listino’, non si sarebbe limitata ad incidere su aspetti di dettaglio, gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statutit regionali.
Successivamente, la legge n. 42 del 2004 è stata abrogata dalla legge 12 febbraio 2005, n. 9, eccezion fatta per l'art. 1, comma 1, relativo alle c.d. "pari opportunità elettorali" che prevede - nel testo contestualmente novellato - che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 70% nelle liste provinciali e regionali.
Secondo la legge n. 9 del 2005, nelle elezioni regionali del 2005 si applicherà la disciplina statale, salvo la modifica alle "quote rosa" ora illustrata.
Conseguentemente il Governo, lo scorso 18 febbraio, ha rinunciato al ricorso.
La legge n. 42, che integrava la legge n. 1 del 2002 recante disposizioni in materia di elezioni regionali, prevedeva - tra l'altro - l’elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, che due seggi consiliari fossero assegnati, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto ed al candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; che il 20% dei seggi venga assegnato con un premio di maggioranza che sostituiva la lista regionale.
E' stata approvata anche la LR n. 51 del 30 dicembre 2004 "Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale". Questa legge prevede - tra l'altro - il divieto di "doppio mandato" del Presidente nonché l'ineleggibilità a presidente della giunta o a consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province. L’articolo 4-bis prevedeva che le cause di ineleggibilità potessero essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto (termine che dovrebbe essere scaduto). Nella seduta del 11 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non ricorrere alla Corte costituzionale sulla legge. In materia di rinvia anche a quanto riportato al par. 1.2. circa l'interpellanza parlamentare discussa il 3 febbraio 2005.
Della legge n. 1 del 2002 è rimasta in vigore la norma che affida al Presidente della Regione - e non al prefetto - non già l'indizione delle elezioni, ma la sola assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
Come anche in altre leggi regionali, la disposizione di cui all'art. 2 della L.R. n.1 del 2002  rimette al Presidente della Regione anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dallo Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale).

(red)
 

Proprietario ed editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
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In redazione: Stefano Mirabelli (caporedattore); Giuseppe Schifini (caposervizio)
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