PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
NORME PER LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL
CODICE DELLA NAVIGAZIONE.
Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza dei
Presidenti esprime parere favorevole sullo schema di
Decreto legislativo in oggetto, condizionato
all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica già
approfondite in sede di istruttoria tecnica lo scorso 14
marzo:
·
Coordinamento delle politiche di
sviluppo aeroportuale
relazione
Per
poter coordinare le politiche di sviluppo aeroportuale,
con particolare riferimento agli aeroporti minori, deve
poter essere istituito un coordinamento nazionale presso
il ministero delle infrastrutture.
Testo proposto
all’art.1 dello schema di
decreto legislativo recante norme per la revisione della
parte aeronautica del codice della navigazione, al comma
2, articolo 687, dopo il terzo comma è inserito il
seguente comma:
“allo scopo di coordinare
le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse
regionale, con particolare riferimento agli aeroporti
minori e alle aviosuperfici, è istituito presso il
ministero delle infrastrutture un comitato di
coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, del governo e degli
enti aeronautici.”
·
Articolo 693 – demanio aeronautico
Relazione
la norma prevede di assegnare
solo all’ENAC i beni del demanio aeronautico statale, di
qualsiasi natura. Almeno per gli aeroporti minori,
aventi caratteristiche tecniche limitate, dovrebbe esser
previsto la possibilità per le regioni di acquisire i
beni demaniali e procedere poi allo loro assegnazione in
coerenza con i piani e programmi di sviluppo del
trasporto aereo di interesse regionale. Questa norma,
peraltro, ha profonde implicazioni anche per ciò che
concerne gli scali commerciali, almeno con riguardo ai
programmi attuali di sviluppo approvati dalla Regione
Lombardia. Si propone pertanto che le regioni siano
coinvolte nelle procedure di assegnazione dei beni
demaniali e possano esercitare un diritto di prelazione.
Testo proposto
all’art.3 dello schema di
decreto legislativo recante norme per la revisione della
parte aeronautica del codice della navigazione, al comma
1, al titolo III capo I articolo 693, dopo il terzo
comma è inserito il seguente comma
“le
Regioni e le Province autonome hanno diritto di
prelazione per l’acquisizione al proprio demanio o
patrimonio degli aerodromi o dei beni del demanio
aeronautico civile di cui all’articolo 692 nonché di
aerodromi militari in caso di loro alienazione o
dismissione da parte dello Stato”.
·
Articolo 701 – aviosuperfici
Relazione
Si tratta di aeroporti e
impianti destinati prevalentemente all’aviazione
generale e, quindi, il cui sviluppo rientra a pieno
titolo nelle prerogative di programmazione regionale.
Dovrebbe essere previsto in questo caso un coordinamento
tra stato e regione lasciando all’ENAC le
importantissime competenze in materia di rispetto delle
norme ICAO e miglioramento delle condizioni di sicurezza
del volo e operatività.
Testo proposto
all’art.3 dello schema di
decreto legislativo recante norme per la revisione della
parte aeronautica del codice della navigazione, al comma
1, al titolo III capo I articolo 701, dopo il primo
comma è inserito il seguente comma
“Per la verifica della
coerenza con la programmazione regionale e locale,
l’istituzione, ampliamento o modifica delle
aviosuperfici è soggetta alla procedura di cui al DPR 18
aprile 1994 n. 383.”
·
Articolo 704 – rilascio delle
concessioni aeroportuali
Relazione
Il testo
deve essere modificato prevedendo un ruolo delle regioni
e delle province autonome nelle procedure di rilascio
delle concessioni aeroportuali. Ciò considerando anche
la rilevanza degli effetti indotti dai piani di sviluppo
aeroportuale sul territorio, piani che sono approvati
contestualmente al provvedimento di rilascio della
concessione e su cui è indispensabile un pronunciamento
regionale preventivo.
Testo proposto
a)
all’art. 3 dello schema di decreto legislativo recante
norme per la revisione della parte aeronautica del
codice della navigazione, al comma 1, al titolo III capo
I articolo 704, al terzo comma dopo le parole: “….direttive
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti” sono inserite le seguenti: “e sentita
la regione o provincia autonoma nel cui territorio
ricade l’aeroporto oggetto di concessione”.
·
Tutela dall’inquinamento acustico
·
Art. 3, comma 1 - Beni destinati alla
navigazione e della polizia degli aerodromi
Relazione
Il riferimento alle
“nuove destinazioni urbanistiche” è doveroso in quanto
queste sono oggetto di particolare attenzione da parte
della vigente normativa comunitaria e nazionale, oltre
che regionale, in materia di tutela dall’inquinamento
acustico.
Testo proposto
·
Art. 716 (inquinamento acustico):
-
dopo le parole: “La realizzazione di opere” sono
aggiunte le seguenti: “e di nuove destinazioni
urbanistiche”;
-
le parole “è subordinata” sono sostituite dalle
parole “sono subordinate”.
·
Art. 5, comma 2 - Distinzioni degli
aeromobili
Relazione
L’emendamento che viene proposto è coerente con la previsione, contenuta
nel punto 28 della Relazione introduttiva allo schema di
decreto legislativo, della esclusione, nella definizione
di aeromobile di Stato, dei suddetti mezzi postali e,
pertanto, della loro equiparazione agli aeromobili
destinati al trasporto e al traffico civile, soggetti a
specifiche limitazioni a fini del contenimento
dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento
alle ore notturne.
Testo proposto
Art. 744:
all’art. 744 del codice
della navigazione, come modificato dall’art.5, comma 2,
dello schema di decreto legislativo in oggetto, è
aggiunto il seguente comma: “Sono esclusi dalla
categoria degli aeromobili di stato i mezzi adibiti al
servizio postale”.
·
Art. 7, comma 4 - Navigabilità
dell’aeromobile
Relazione
Tale emendamento è proposto laddove il nuovo codice
della navigazione intenda confermare la vigenza della
disposizione di cui al d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496
“Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili”, che prevede, appunto, le verifiche periodiche
delle emissioni sonore degli aeromobili.
Testo proposto
Art. 768:
dopo le parole “e di impiego:” è aggiunto il seguente
periodo: “Tra gli accertamenti effettuati
dall’ENAC sono compresi quelli per la verifica della
corrispondenza delle emissioni sonore dell’aeromobile
alla certificazione acustica rilasciata secondo le norme
dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione
civile (ICAO)”.
·
Art. 8, comma 1 - Documenti
dell'aeromobile
Relazione
L’integrazione proposta è necessaria ai fini della
completezza della documentazione di bordo
dell’aeromobile. Il certificato acustico contiene i dati
di misura del rumore ed è previsto dalla Convenzione di
Chicago (Allegato 16). Tale certificato, escluso
dall’attuale schema di decreto legislativo, è
espressamente previsto dalla vigente versione del codice
di navigazione, che lo elenca espressamente tra quelli
che devono essere acquisiti a corredo dell’aeromobile.
Testo proposto
Art. 771 - Documenti di bordo
alla lettera e), dopo le parole “e altri documenti” sono
inserite le seguenti: “ fra cui il certificato
acustico rilasciato ai sensi dell’Allegato 16 alla
Convenzione di Chicago dell’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile (ICAO)”.
·
Competenze regionali sul governo del
territorio
L’articolato costituente la proposta di decreto
legislativo affronta alcune tematiche che, dal punto di
vista delle competenze regionali sul governo del
territorio, richiedono l’inserimento di precisazioni e
puntualizzazioni.
·
Art. 707 (determinazione delle zone
soggette a limitazioni)
Relazione
Appare
necessario precisare la prevalenza del vincolo
individuato sul territorio ai fini di garantire la
sicurezza della navigazione aerea, non precisando la
norma, nella versione attuale, attraverso quale
procedura gli enti locali debbano adeguare i propri
strumenti di pianificazione.
Testo proposto
Al primo
comma dell’articolo si propone di sostituire il periodo
“gli enti locali, nell’esercizio delle proprie
competenze in ordine alla programmazione ed al governo
del territorio, adeguano i propri strumenti di
pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC” con la
seguente formulazione:
“le prescrizioni dell’ENAC
hanno efficacia diretta e prevalente rispetto alle
previsioni contenute negli strumenti di pianificazione
degli enti locali”.
·
Art. 696 (opere di pubblico interesse)
Si
segnala che il contenuto dell’articolo, di cui peraltro
non si comprende completamente la finalità, non debba
interferire con i procedimenti tecnico-amministrativi
vigenti e relativi alla realizzazione di opere attinenti
le strutture aeroportuali, e che vedono la Regione
coinvolta in modo diretto.
Roma, 23
marzo 2005
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