Allegato 3)
Schema di Intesa Stato
Regioni di cui all’articolo 1, comma 173, della legge
30 dicembre 2004 n. 311.
Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131.
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TESTO del GOVERNO |
PROPOSTA delle REGIONI |
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
|
|
VISTO
l’articolo
8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, il
quale prevede, tra l’altro, che il Governo può
promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire
l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; |
ok |
VISTO
l’articolo 1, comma 164 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale
dispone, che per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 il livello complessivo della spesa del
Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, è determinato
in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005,
89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759
milioni di euro per l’anno 2007; |
VISTO
l’articolo 1, comma 164 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale
dispone, per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007, il livello complessivo della spesa
del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, che è
determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno
2005; |
RITENUTO
che i predetti importi
ricomprendono le entrate proprie quantificate
nella misura corrispondente all’importo
considerato per la determinazione del fabbisogno
finanziario dell’anno 2001 pari a euro
1.982.157.447, relativamente all’anno 2005,
mentre per gli anni 2006 e 2007 la
corrispondente quantificazione sarà definita in
sede di determinazione del fabbisogno sanitario
per le singole Regioni; |
RITENUTO
che il i predetto livello
complessivo della spesa ricomprende le entrate
proprie quantificate nella misura
corrispondente all’importo considerato per la
determinazione del fabbisogno finanziario
dell’anno 2001 pari a euro 1.982.157.447;
|
VISTO
l’articolo 1, comma 173 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale
dispone, che l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato di cui al comma
164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello
di cui all’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto
2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dall’anno 2005,
è subordinato alla stipula di una specifica
intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003 ,n.131, che contempli, per
il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
ai fini del contenimento della dinamica dei
costi specifici adempimenti ;
|
VISTO
l’articolo 1, comma 173 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale
dispone, che l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato per il 2005 è
subordinato alla stipula di una specifica intesa
ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003 ,n.131, che contempli, per il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai
fini del contenimento della dinamica dei costi,
specifici adempimenti; |
VISTO
l’articolo 1, comma 176 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che dispone, che in caso di
mancato adempimento da parte delle Regioni e
delle Province Autonome agli obblighi di cui al
richiamato comma 173 del medesimo articolo, è
precluso l’accesso al maggior finanziamento
previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
conseguente immediato recupero delle somme
eventualmente erogate; |
ok |
VISTO
l’articolo 1, comma 179 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che,
al fine di garantire il rispetto degli obblighi
di cui al comma 173 del medesimo articolo 1,
ciascuna regione provvede a disciplinare
appositi meccanismi di raccordo tra le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere
scientifico e i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta attribuendo a qusti
ultimi il compito di segnalare tempestivamente
alle strutture competenti a livello regionale le
situazioni di inefficienza gestionale ed
organizzativa che costituiscono violazione dei
costi di cui ai commi da 164 a 187 del medesimo
articolo 1; |
sopprimere |
VISTO
l’articolo 1, comma 181 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che,
con riferimento agli importi indicati al comma
164 del medesimo articolo, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005,
1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400
milioni di euro per l’anno 2007, il relativo
riconoscimento alle regioni resta condizionato
oltre che dagli adempimenti di cui al comma 173
del medesimo articolo, anche al rispetto da
parte delle regioni medesime dell’obiettivo per
la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica
previsto dall’articolo 48 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
|
VISTO
l’articolo 1, comma 181 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che,
con riferimento agli importi indicati al comma
164 del medesimo articolo, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005,
il relativo riconoscimento alle regioni resta
condizionato oltre che dagli adempimenti di cui
al comma 173 del medesimo articolo, anche al
rispetto da parte delle regioni medesime
dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 |
VISTO
l’articolo 1, comma 184, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al fine di
consentire in via anticipata l’erogazione
dell’incremento del finanziamento a carico dello
Stato prevede:
- alla
lettera a) che il Ministero dell’economia e
delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è
autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate al comma 164 del medesimo
articolo, al netto di quelle indicate al comma
181 nella misura pari al 95 per cento delle
somme dovute alle regioni a statuto ordinario a
titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario;
- alle
lettera b) che, per gli anni 2005, 2006 e 2007,
il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e
Sardegna, anticipazioni nella misura pari al 95
per cento delle somme dovute a tali regioni a
titolo di finanziamento della quota indistinta,
quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni;
-alla lettera c),
che all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o
al ripristino del livello di finanziamento
previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell’8
agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2
per cento su base annua a partire dall’anno
2005, nei confronti delle singole Regioni si
provvede a seguito della verifica degli
adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
-alla lettera d)
che, - nelle more della deliberazione del CIPE e
della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula
dell’intesa di cui al comma 173, le
anticipazioni siano commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto
dal riparto per l’anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dall’anno 2005;
-alla lettera e)
che sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi che dovessero rendersi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
|
ok
- alla
lettera a) che il Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno 2005, è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme
indicate al comma 164 del medesimo articolo, al
netto di quelle indicate al comma 181 nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute
alle regioni a statuto ordinario a titolo di
finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitari
alle lettera b)
che, per l’anno 2005,il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna, anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a
tali regioni a titolo di finanziamento della
quota indistinta, quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti
anni;
ok
-alla lettera d)
che, - nelle more della deliberazione del CIPE e
della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula
dell’intesa di cui al comma 173, le
anticipazioni siano commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto
dal riparto per l’anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per
cento per l’anno 2005; |
CONSIDERATO
che va garantito il rispetto del
principio della uniforme erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza in condizioni di
appropriatezza ed efficienza coerentemente con
le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale;
TRA IL GOVERNO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO, PER QUANTO DI COMPETENZA, SI SANCISCE
INTESA NEI TERMINI SOTTOINDICATI: |
ok |
Art. 1
(adempimenti
previsti dalla legislazione vigente) |
Art. 1
(adempimenti
previsti dalla legislazione vigente) |
Con riferimento a
quanto previsto sub a) dall’articolo 1, comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome assolvono agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente
riportati nell’Allegato 1.
a |
Con riferimento a
quanto previsto sub a) dall’articolo 1, comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome assolvono agli
adempimenti già previsti dalla normativa vigente
riportati nell’Allegato 1 (lettere comprese tra
A ed L). |
Art. 2
(modalità di
affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri
della salute e dell’economia) |
|
1.
Con riferimento a quanto previsto
sub b) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n.311, salvo gli ulteriori casi
di affiancamento definiti dal successivo
articolo 8, comma 3, in ogni caso, le Regioni e
le Province autonome nelle quali si sia
verificato un disavanzo pari o superiore al 7
per cento in base ai risultati del Tavolo
tecnico di verifica degli adempimenti di cui al
successivo articolo 12 si impegnano a sottoporre
i propri provvedimenti legislativi ed
amministrativi, assunti nell’anno successivo a
quello in cui si è verificato il disavanzo,
concernenti
a.
la programmazione sanitaria,
b.
l’accreditamento delle strutture
sanitarie,
c.
la fissazione delle tariffe per
la remunerazione dei soggetti erogatori
d.
l’applicazione dei livelli
essenziali di assistenza,
e.
la implementazione dei flussi
informativi regionali relativi agli indicatori
di cui al “Sistema di garanzie per il
monitoraggio dell’assistenza sanitaria” di cui
al decreto ministeriale 12 dicembre 2001
f.
la implementazione di flussi
informativi regionali per la compilazione
modello LA per la rilevazione dei costi dei
Livelli di Assistenza di cui al decreto
ministeriale 18 giugno 2004,
al preventivo
concerto con il Ministero della salute e del
Ministero dell’economia e delle finanze, che lo
esprimono o meno entro i 30 giorni dalla
notifica, decorsi i quali si applica il
principio del silenzio assenso.
|
1.
Con riferimento a quanto previsto
sub b) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n.311, salvo gli ulteriori casi
di affiancamento definiti dal successivo
articolo 8, comma 3, in ogni caso, le Regioni e
le Province autonome nelle quali si sia
verificato un disavanzo, al netto per il
2005 degli eventuali costi per arretrati
contrattuali, pari o superiore al 7 per
cento delle risorse previste dall’articolo 1,
comma 164 della legge 311 del 2004 integrate
dalle entrate proprie regionali in base ai
risultati del Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui al successivo articolo 12,
fermo restando gli impegni relativi alla
implementazione dei flussi informativi regionali
per la compilazione modello LA per la
rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza
di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ,
si impegnano a definire un piano di rientro,
acquisito il parere dei Ministeri dell’economia
e della salute, attuando provvedimenti
amministrativi anche in riferimento a:
a: criteri per
l’accreditamento delle strutture sanitarie
b: fissazione
delle tariffe per la remunerazione dei soggetti
erogatori
c: applicazione
dei livelli essenziali di assistenza |
Art. 3
(ulteriori
adempimenti per migliorare il monitoraggio della
spesa nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS)) |
|
1.
Con riferimento a quanto previsto sub c )
dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si conviene che, per le
misure di qualità, efficienza ed appropriatezza
del Servizio Sanitario Nazionale, ci si avvale
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario,
istituito presso il Ministero della Salute.
2.
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario
ricomprende i dati dei sistemi di monitoraggio
delle prescrizioni previsti dall’articolo 87
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive
modificazioni e dall’articolo 50 del decreto
legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
3.
Per le finalità dei livelli nazionale e
regionale del Nuovo Sistema informativo
Sanitario va previsto il trattamento di dati
individuali in grado di associare il codice
fiscale del cittadino alle prestazioni sanitarie
erogate, ai soggetti prescrittori e alle
strutture erogatrici.
4.
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo del Sistema Informativo Sanitario
(SIS) sono esercitate dalla Cabina di Regia - di
cui all’Accordo quadro tra il Ministro della
sanità e le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, la cui
composizione e la cui modalità di funzionamento
vengono riadeguate con nuovo Accordo quadro, da
sancirsi entro il 31 marzo 2005 in Conferenza
Stato Regioni, tra il Ministro della sanità, il
Ministro dell’economia e delle finanze e le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, che preveda un Comitato strategico di
indirizzo, un Comitato tecnico permanente e una
Segreteria tecnica. Fino all’entrata in vigore
della nuova disciplina, la Cabina di regia
continua ad operare secondo le previgenti
modalità e composizione.
5.
La definizione ed il continuo adeguamento nel
tempo dei contenuti informativi e delle modalità
di alimentazione del SIS - in coerenza con le
indicazioni del Piano Sanitario Nazionale e le
esigenze di monitoraggio sanitario e le altre
esigenze di monitoraggio attuali e future dei
livelli nazionale, regionale e locale del SSN –
sono affidati alla Cabina di Regia e vengono
recepiti dal Ministero della Salute con propri
decreti attuativi, compresi i flussi
informativi finalizzati alla verifica degli
standard qualitativi e quantitativi dei
Livelli Essenziali di Assistenza.
6.
Il conferimento dei dati al Sistema informativo
sanitario, nei contenuti e secondo le modalità
di cui al comma precedente è ricompreso fra gli
adempimenti cui sono tenute le regioni per
l’accesso al maggior finanziamento di cui alla
presente intesa.
7.
La tenuta di una contabilità analitica per
centri di costo e responsabilità, che consenta
analisi comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati in ciascuna azienda unità
sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, ivi compresi i
Policlinici universitari, ed Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico di
ciascuna regione, è ricompresa fra gli
adempimenti cui sono tenute le regioni per
l’accesso al maggior finanziamento di cui alla
presente Intesa.
8.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 luglio 2005, adottano
provvedimenti diretti a prevedere la non
confermabilità dell’incarico del direttore
generale dell’azienda unità sanitaria locale,
dell’azienda ospedaliera, dell’azienda
ospedaliera universitaria, ivi compresi i
Policlinici universitari, e dell’Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico in caso
di mancato rispetto dei contenuti e delle
tempistiche dei flussi informativi ricompresi
nel al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
9.
Il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario ricomprende il flusso informativo sui
dispositivi medici da definirsi con specifico
Accordo, da sancire in Conferenza Stato-Regioni
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281.
10.
Con riferimento alla esigenza di verificare che
l’onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale per l’assistenza farmaceutica sia
contenuto entro i tetti fissati dalla
legislazione vigente (13% per la spesa
territoriale e 16% per la spesa complessiva, ai
sensi dell’articolo 48 del decreto legge 30
settembre 2003 n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326) è istituito, nell’ambito dell’NSIS, il
flusso informativo dei dati relativi alla
distribuzione diretta dei farmaci di classe A
(contenente informazioni relative a: primo ciclo
di terapia, farmaci inseriti nel PHT e altri
farmaci eventualmente oggetto di distribuzione
diretta, distribuzione di farmaci “per conto”).
In via di prima applicazione, le Regioni si
impegnano a trasmettere telematicamente il
predetto flusso al Ministero della salute.
|
1 ok
2. ok
3. ok
4. Le funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo
del Sistema Informativo Sanitario (SIS) sono
esercitate dalla Cabina di Regia - di cui
all’Accordo quadro tra il Ministro della sanità
e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 22 febbraio 2001, la cui
composizione e la cui modalità di funzionamento
vengono riadeguate con nuovo Accordo quadro, da
sancirsi entro il 30 giugno 2005 in Conferenza
Stato Regioni, tra il Ministro della sanità, il
Ministro dell’economia e delle finanze e le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, che preveda un Comitato strategico di
indirizzo paritetico regioni ministero, un
Comitato tecnico permanente paritetico e una
Segreteria tecnica unica. Fino all’entrata in
vigore della nuova disciplina, la Cabina di
regia continua ad operare secondo le previgenti
modalità e composizione
5. ok
6.le
regioni si impegnano a conferire i dati al
Sistema informativo sanitario, nei contenuti e
secondo le modalità di cui al comma precedente
7. le Regioni si
impegnano ad adottare una contabilità analitica
per centri di costo e responsabilità, che
consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati in ciascuna azienda
unità sanitaria locale, azienda ospedaliera,
azienda ospedaliera universitaria e ciò rientra
tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni
per l’accesso al maggior finanziamento di cui
alla presente intesa . Le regioni provvedono a
garantire che anche gli irccs, dopo
l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla
normativa, ed i policlinici universitari laddove
c’è un partecipazione regionale nella
individuazione degli organi di gestione,
adottino una contabilità analitica per centri
di costo e responsabilità.
8.. le regioni
garantiscono, ed a tal scopo adottano misure
specifiche, che ai fini della confermabilità
dell’incarico del direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere,delle aziende ospedaliere
universitarie, il mancato rispetto dei
contenuti e delle tempistiche dei flussi
informativi ricompresi nel nuovo sistema
informativo sanitario costituisce grave
inadempienza.
9.ok
10. Con riferimento alla esigenza
di verificare che l’onere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale per l’assistenza
farmaceutica sia contenuto entro il tetto
fissato dalla legislazione vigente, articolo 48
del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269
convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003 n.326, è istituito, nell’ambito
dell’NSIS, il flusso informativo dei dati
relativi alla distribuzione diretta dei farmaci
di classe A (contenente informazioni relative a:
primo ciclo di terapia, farmaci inseriti nel PHT
e altri farmaci eventualmente oggetto di
distribuzione diretta, distribuzione di farmaci
“per conto”). In via di prima applicazione, le
Regioni si impegnano a trasmettere il predetto
flusso al Ministero della salute |
Art. 4
(razionalizzazione della rete ospedaliera e
realizzazione degli interventi previsti dal
Piano nazionale della prevenzione e del Piano
nazionale per l’aggiornamento del personale
sanitario) |
|
1. Con
riferimento a quanto previsto sub d )
dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e Regioni e le Province
autonome si impegnano a:
a)
adottare entro il 30 giugno 2005
i provvedimenti che prevedano uno standard di
dotazione di posti letto ospedalieri pari a 4,5
posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per
mille riservato alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie. I provvedimenti da
adottare per il raggiungimento di tale obiettivo
devono prevedere il raggiungimento nel 2005
almeno dello standard di 4,7 posti letto per
mille abitanti di cui lo 0,8 per mille riservato
alla riabilitazione e alla lungodegenza, nel
2006 almeno dello standard di 4,6 posti letto
per mille abitanti di cui lo 0,9 per mille
riservato alla riabilitazione e alla
lungodegenza, per il 2007 lo standard di 4,5
posti letto per mille abitanti di cui l’1 per
mille riservato alla riabilitazione e alla
lungodegenza;
b)
promuovere il passaggio dal
ricovero ordinario al ricovero diurno ed il
potenziamento di forme alternative al ricovero
ospedaliero, con il conseguimento di una
riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata,
mantenendo i tassi di ospedalizzazione per
ricoveri ordinari e per ricoveri in regime
diurno rispettivamente entro 150 e 60 per
mille abitanti nell’anno 2005, entro 140 e 55
nell’anno 2006 ed entro 130 e 50 nell’anno
2007;
c)
assicurare adeguati programmi di
assistenza domiciliare integrata, di assistenza
residenziale e semiresidenziale
extraospedaliera, nel rispetto degli standard
quantitativi e qualitativi di cui all’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
d)
stabilire, nella definizione
delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, un valore soglia di durata della
degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di
lungodegenza, oltre il quale si applica una
riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva
la garanzia della continuita' dell'assistenza.
Il valore soglia è fissato in un massimo di
sessanta giorni di degenza; la riduzione
tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento
della tariffa giornaliera piena;
e)
adottare entro il 30 giugno 2005
il Piano regionale per la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale della
prevenzione di cui all’allegato 2, coerentemente
con il vigente Piano sanitario nazionale,
impegnandosi altresì a vincolare, per la loro
realizzazione nel proprio ambito territoriale,
le risorse indicate nel medesimo allegato nonché
a trasmettere al Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo della malattie,
istituito dall’articolo 1 della legge 26 maggio
2004, n.138, di conversione del decreto legge 29
marzo 2004, n.81, idonea documentazione sulle
attività svolte per consentire al medesimo
Centro di certificare l’avvenuto adempimento ai
fini di quanto previsti dal successivo articolo
12;
f)
adottare entro il 30 giugno
2005 il Piano regionale per la realizzazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario di
cui all’allegato 3, coerentemente con il vigente
Piano sanitario nazionale, impegnandosi altresì
a vincolare, per la loro realizzazione nel
proprio ambito territoriale, le risorse indicate
nel medesimo allegato nonché a trasmettere al
Centro nazionale per l’ECM, di cui allo stesso
allegato , idonea documentazione sulle attività
svolte per consentire al medesimo Centro di
certificare l’avvenuto adempimento ai fini di
quanto previsto dal successivo articolo 12;
g)
promuovere, attraverso il Sistema
Nazionale delle Linee-guida di cui al decreto
del Ministro della salute del 30 giugno 2004, lo
sviluppo e l’implementazione di percorsi
diagnostici e terapeutici, sia per il livello di
cura ospedaliero che per quello territoriale,
allo scopo di assicurare l’uso appropriato
delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio
delle gestioni, prevedendo che i medici
prescrittori conformino le proprie autonome
decisioni tecniche agli stessi, sulla base di
indirizzi concordati d’intesa in Conferenza
Stato-Regioni, anche con riferimento alle misure
da adottarsi in caso di mancato rispetto dei
protocolli senza giustificato motivo, in
attuazione dell’articolo 1, comma 28 della
legge 23 dicembre 1996 ,n. 662 e secondo quanto
confermato dal Piano Sanitario Nazionale
2003-2005 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 maggio 2003.
h) inviare al
Ministero della salute ed al Ministero
dell’economia e delle finanze i provvedimenti
deliberativi del finanziamento dei livelli
assistenziali aggiuntivi regionali;
costituiscono inoltre livelli assistenziali
aggiuntivi regionali le prestazioni assicurate
nei Servizi Socio-Sanitari, i cui relativi oneri
sono a carico del sistema socio sanitario
regionale in misura superiore a quelli stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 e successive
integrazioni.
i) Si
conviene che le Regioni e le Province autonome
trasmettono al Ministero della salute ed al
Ministero dell’economia e delle finanze i
provvedimenti con i quali sono stati adottati i
contenuti degli accordi sanciti in sede di
Conferenza Stato-Regioni successivamente
all’entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive integrazioni.[1][1]
2.
Le regioni e province autonome di
Trento e Bolzano comunicano al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle
finanze i provvedimenti previsti dal comma 1. |
1. Con
riferimento a quanto previsto sub d )
dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e Regioni e le Province
autonome si impegnano a:
A) ad adottare
entro il 30 settembre provvedimenti che
prevedano uno standard di posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a
carico del servizio sanitario regionale , di 4,5
posti letto per mille abitanti comprensivi della
riabilitazione e della lungo degenza post
acuzie. Rispetto a tali standard è compatibile
una variazione che, in ogni caso, non può
superare il 5% in più in rapporto alle diverse
condizioni demografiche delle regioni. I
provvedimenti da adottare per il raggiungimento
di tale obiettivo devono prevedere il
raggiungimento dello standard entro l’anno 2007
precisando gli obiettivi intermedi per gli anni
2005 e 2006 oggetto di verifica.
b) adottare entro
il 30 settembre 2005 i provvedimenti per
promuovere il passaggio dal ricovero ordinario
al ricovero diurno ed il potenziamento di forme
alternative al ricovero ospedaliero, con il
conseguimento di una riduzione dell'assistenza
ospedaliera erogata , garantendo entro l’anno
2007 il mantenimento dei tassi di
ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per
ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille
abitanti residenti di cui quelli in regime
diurno, di norma pari al 20%, precisando gli
obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006,
oggetto di verifica.
c) assicurare
adeguati programmi di assistenza domiciliare
integrata, di assistenza residenziale e
semiresidenziale extraospedaliera
d) stabilire,
nella definizione delle tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, un valore
soglia di durata della degenza per i ricoveri
ordinari nei reparti di lungo degenza, oltre il
quale si applica una significativa riduzione
della tariffa giornaliera, fatta salva la
garanzia della continuita' dell'assistenza; in
fase di prima applicazione fino all’adozione del
relativo provvedimento regionale, il valore
soglia è fissato in un massimo di 60 giorni di
degenza, con una riduzione tariffaria pari ad
almeno il 30% della tariffa giornaliera piena.
e) adottare entro
il 30 giugno 2005 il Piano regionale per la
realizzazione degli interventi previsti dal
Piano nazionale della prevenzione di cui
all’allegato 2, coerentemente con il vigente
Piano sanitario nazionale e di dare avvio entro
il 30 settembre 2005 alle linee operative di
attuazione del piano nazionale prevenzione
definite dal CCM.
f)di adottare
entro il 30 settembre il piano regionale in
attuazione e secondo gli orientamenti del piano
nazionale della formazione e dell’aggiornamento,
di cui all’allegato 3, che dovrà essere
approvato entro il 30 maggio 2005 con specifica
intesa in sede di conferenza stato regioni
g) promuovere, lo
sviluppo e l’implementazione di percorsi
diagnostici e terapeutici, sia per il livello di
cura ospedaliero che per quello territoriale,
allo scopo di assicurare l’uso appropriato
delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio
della gestione
h)di inviare al
tavolo di cui all’articolo 9 della presente
intesa , i provvedimenti adottati per eventuali
livelli aggiuntivi di assistenza
i) ok
2.ok
. |
Art. 5
(vincolo alla
crescita delle voci dei costi di produzione del
2%, al netto dei costi del personale)
|
|
1. Con
riferimento a quanto previsto sub e)
dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le Regioni e le Province
autonome si impegnano a rispettare il vincolo di
crescita delle voci dei costi di produzione
delle proprie aziende unità sanitarie
locali,aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, compresi i Policlinici
universitari, e Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e del servizio sanitario
regionale nel suo complesso , con esclusione di
quelli per il personale cui si applica la
specifica normativa di settore, secondo modalità
che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal
2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell’anno
precedente, al netto di eventuali costi di
personale di competenza di precedenti esercizi.
|
1.Con riferimento
a quanto previsto sub e) dall’articolo 1, comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome si impegnano a
rispettare il vincolo di crescita complessivo
delle voci dei costi di produzione delle proprie
aziende unità sanitarie locali, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie,
, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che,
complessivamente, la loro crescita non sia
superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento
annuo rispetto ai dati previsionali, così come
aggiornati al 4° trimestre, indicati nel
bilancio consolidato del Servizi Sanitario
Regionale dell’anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di
precedenti esercizi. Sono esclusi dal rispetto
del vincolo di crescita del 2% le seguenti voci
di spesa: la farmaceutica, la mobilità
interregionale, le assicurazioni, gli interessi
passivi, le spese collegate a contributi
vincolati, vincoli nazionali e non, il nuovo
ricettario,le prestazioni acquistate in cui sia
rilevante l’incidenza del costo del personale.
Le regioni
provvedono a garantire che anche gli irccs,
dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti
dalla normativa, ed i policlinici universitari
laddove c’è un partecipazione regionale nella
individuazione degli organi di gestione,
adottino una contabilità analitica per centri di
costo e responsabilità. |
Art. 6
(obbligo di
garantire l’equilibrio economico finanziario) |
|
1.Con riferimento
a quanto previsto sub f) dall’articolo 1, comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome si impegnano a
rispettare l’obbligo in capo alle stesse di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi
sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie,
ivi compresi i Policlinici universitari, ed
Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico sia in sede di preventivo annuale
che di conto consuntivo, realizzando forme di
verifica trimestrale della coerenza degli
andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche e a
rispettare l’obbligo dell’adozione di misure –
compresa la disposizione per la decadenza
automatica dei direttori generali delle aziende
unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi
i Policlinici universitari, ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico- per la
riconduzione in equilibrio della gestione, ove
si prospettassero situazioni di squilibrio,
fermo restando quanto disposto dal comma 174
dell’articolo 1 della richiamata legge 30
dicembre 2004, n.311 e, ove necessario, quanto
disposto dal comma 180 del medesimo articolo.
Nelle more del
perfezionamento del procedimento relativo al
DPCM attuativo del decreto legislativo 56/2000,
i bilanci regionali e aziendali fanno
riferimento alle risorse della delibera CIPE di
riparto del fabbisogno 2004 rivalutato del 2%.
2. A tal fine le
regioni :
-
provvedono alla verifica
trimestrale del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione,
coerentemente l’obiettivo sull’indebitamento
delle amministrazioni pubbliche, assegnati in
sede di bilancio preventivo economico per l'anno
di riferimento Conseguentemente i direttori
generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i Policlinici
universitari, e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico sono tenuti a
presentare per via informatica alla Regione, al
Ministero dell’economia e delle finanze, al
Ministero della salute e alla Sezione regionale
della Corte dei Conti, ogni tre mesi una
certificazione di accompagnamento del Conto
Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza
con gli obiettivi sopra indicati. In caso di
certificazione di non coerenza con i predetti
obiettivi, i direttori generali delle aziende
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende
ospedaliere universitarie, ivi compresi i
Policlinici universitari, ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono
tenuti contestualmente a presentare un piano,
con le misure idonee a ricondurre la gestione
nei limiti degli obiettivi assegnati. La
certificazione di non coerenza delle condizioni
di equilibrio comporta automaticamente il blocco
delle assunzioni del personale dell’azienda e
dell’affidamento di incarichi esterni per
consulenze non a carattere sanitario per
l’esercizio in corso. La riconduzione della
gestione nei limiti degli obiettivi assegnati
deve essere assicurata, entro il 30 settembre
qualora la situazione di disequilibrio sia stata
certificata nel primo o nel secondo trimestre
ovvero entro il 31 dicembre qualora la
situazione di disequilibrio si sia verificata
nel corso del terzo o quarto trimestre, ,in caso
contrario la regione dichiara la decadenza dei
direttori generali. Qualora per esigenze
straordinarie si renda necessario assumere
iniziative di gestione comportanti spese non
previste ed incompatibili con gli obiettivi, i
direttori generali devono ottenere preventiva
autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti
salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e
i casi in cui ricorra il pericolo di
interruzione di pubblico servizio per i quali le
aziende danno comunicazione alla Giunta
regionale entro i successivi quindici giorni.
La decadenza
opera, in particolare, nei seguenti casi:
a.
mancata o incompleta
presentazione della certificazione trimestrale
di cui sopra nei termini stabili dalla regione;
b.
mancata presentazione del piano
di rientro nei termini definiti dalla regione;
c.
mancata riconduzione della
gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al
30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra
stabilito.
-
definiscono con legge regionale
l’obbligo per le aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie,
ivi compresi i Policlinici universitari, ed
Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ad effettuare spese solo nei limiti
degli obiettivi economico-finanziari assegnati
in sede di bilancio preventivo economico per
l’anno di riferimento e se sussiste
l’attestazione di copertura, a carico della voce
di costo inerente, della compatibilità di spesa
medesima con il livello di spesa assegnato,
prevedendo in caso di violazione dell’obbligo
sanzioni in capo al responsabile del
procedimento.
3. Le
informazioni contabili riportate nella verifica
trimestrale devono in ogni caso corrispondere
alle informazioni contabili periodicamente
inviate al Sistema informativo sanitario
attraverso i modelli CE ed SP contenuti nel
decreto ministeriale 16 febbraio 2001 e nel
decreto ministeriale 28 maggio 2001.
|
1.Con
riferimento a quanto previsto sub f)
dall’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le Regioni e le Province
autonome si impegnano a rispettare l’obbligo in
capo alle stesse di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli
obiettivi sull’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, l’equilibrio
economico-finanziario complessivo regionale
delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie
sia in sede di preventivo annuale che di conto
consuntivo, realizzando forme di verifica
trimestrale della coerenza degli andamenti con
gli obiettivi dell’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e a rispettare
l’obbligo dell’adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione, ove
si prospettassero situazioni di squilibrio,
fermo restando quanto disposto dal comma 174
dell’articolo 1 della richiamata legge 30
dicembre 2004, n.311 e, ove necessario, quanto
disposto dal comma 180 del medesimo articolo.
Le Regioni si
attivano perché anche gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, dopo
l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla
normativa, ed i policlinici universitari laddove
c’è una partecipazione regionale nella
individuazione degli organi di gestione
rispettino l’obbligo dell’equilibrio
economico-finanziario universitarie sia in sede
di preventivo annuale che di conto consuntivo.
Nelle more dell’attuazionedi
quanto disposto dall’articolo 4 del D.L.
314/2004 i bilanci regionali e d aziendali
fanno riferimento alle risorse di cui all’art.
1, comma164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311
2. A tal fine le
regioni :
- provvedono alla verifica
trimestrale del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione,
coerentemente l’obiettivo sull’indebitamento
delle amministrazioni pubbliche, assegnati in
sede di bilancio preventivo economico per l'anno
di riferimento Conseguentemente i direttori
generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere
universitarie, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dopo l’insediamento dei
nuovi organi previsti dalla normativa e dei
policlinici universitari laddove c’è un
partecipazione regionale nella individuazione
degli organi di gestione,
sono tenuti a
presentare per via informatica alla Regione, al
Ministero dell’economia e delle finanze, al
Ministero della salute ogni tre mesi una
certificazione di accompagnamento del Conto
Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza
con gli obiettivi sopra indicati. In caso di
certificazione di non coerenza con i predetti
obiettivi, i direttori generali delle aziende
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende
ospedaliere universitarie, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dopo
l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla
normativa, sono tenuti contestualmente a
presentare un piano, con le misure idonee a
ricondurre la gestione nei limiti degli
obiettivi assegnati.
3. Le
informazioni contabili riportate nella verifica
trimestrale devono in ogni caso corrispondere
alle informazioni contabili periodicamente
inviate al Sistema informativo sanitario
attraverso i modelli CE ed SP annuale contenuti
nel decreto ministeriale 16 febbraio 2001 e nel
decreto ministeriale 28 maggio 2001 |
Art. 7
(meccanismi di
raccordo tra aziende sanitarie e medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta) |
|
1. Con
riferimento a quanto disposto dall’articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2004, n.311,
si conviene che le Regioni e le Province
Autonome adottano, entro il 30 giugno 2005, e
trasmettono al Ministero della salute e al
Ministero dell’economia e finanze, uno specifico
provvedimento, con il quale vengono fissate
ovvero, se già adottate, richiamate e aggiornate
le modalità con le quali sono stati disciplinati
gli specifici meccanismi raccordo tra le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e i
medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta. Il provvedimento prevede altresì
le modalità attraverso sono realizzate forme
permanenti di consultazione con i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta
per la evidenziazione tempestiva di disfunzioni
organizzative e gestionale riconducibili ad
inadeguata o insufficiente integrazione
assistenziale tra cure primarie, interventi di
prevenzione e percorsi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi.
|
1. Con
riferimento a quanto disposto dall’articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2004, n.311,
le Regioni e le Province Autonome adottano,
entro il 30 settembre 2005, uno specifico
provvedimento, con il quale vengono aggiornate
le modalità che disciplinano i rapporti tra le
aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dopo l’insediamento dei
nuovi organi previsti dalla normativa. Tali
modalità definiscono i rapporti tra ospedale ed
il territorio prevedendo il coinvolgimento
costante e permanente dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta per una
reale integrazione assistenziale tra cure
primarie e le cure ospedaliere anche attraverso
la coi visione di interventi di prevenzione e
percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi
accolto |
Art. 8
(accordo per il
perseguimento dell’equilibrio economico)
|
Art. 8
(accordo per il
perseguimento dell’equilibrio economico |
1.
Con riferimento a quanto disposto
dall’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n.311, per le regioni interessate
- che, ai sensi di tale disposizione stipulano
con i Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze l’apposito accordo che individui
gli interventi necessari per il perseguimento
dell’equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza e degli
adempimenti di cui alla intesa prevista dal
comma 173 del medesimo articolo. La
sottoscrizione dell’accordo è condizione
necessaria per la riattribuzione del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della
effettiva attuazione del programma operativo, di
riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale.
2. La sottoscrizione dell’accordo
consente alla regione interessata l’accesso al
maggior finanziamento con le seguenti modalità:
a)
in caso di verificata situazione
di equilibrio economico-finanziario, di
mantenimento dei livelli di assistenza previsti
dalla Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 e successive
integrazioni e modificazioni, di attuazione del
Piano nazionale della Prevenzione e del Piano
nazionale per l’aggiornamento del personale
sanitario, ma di eventuale inadempienza limitata
al mancato rispetto degli altri adempimenti di
cui all’allegato 1: 80 per cento del maggior
finanziamento, all’atto della sottoscrizione
dell’accordo, il rimanente 20 per cento
subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma;
b)
in caso di inadempienza dovuta al
mancato rispetto di uno o più adempimenti di cui
allegato 1: 20 per cento del maggior
finanziamento, all’atto della sottoscrizione
dell’accordo, il rimanente 80 per cento
subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma
3. L’Accordo :
-
stabilisce le modalita' per
l'erogazione del saldo del maggior finanziamento
secondo stati di avanzamento concordati, nonché
le modalità per la sospensione dell’erogazione
del maggior finanziamento in caso in verifica
negativa dello stato di avanzamento nei tempi e
nei modi concordati;
-
definisce adeguate forme di
monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni
stato di avanzamento e le modalità della loro
verifica;
-
definisce, limitatamente ai
casi di cui alla lettera b) del precedente
comma, le modalità di affiancamento di
rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti del Ministero dell’economia e
finanze e di rappresentanti regionali designati
dalla Conferenza Stato Regioni alle attività di
gestione e programmazione del servizio sanitario
regionale, nonché la individuazione dei
provvedimenti regionali di spesa e
programmazione sanitaria da sottoporre a
preventiva approvazione da parte del Ministero
della salute e del Ministero dell’economia e
delle finanze, che può approvare anche con
prescrizioni in ordine alle modalità di
recepimento e ai contenuti degli stessi.
|
1. Con
riferimento a quanto disposto dall’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311,
per le regioni interessate - che, ai sensi di
tale disposizione stipulano con i Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze
l’apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza e degli adempimenti di cui alla
intesa prevista dal comma 173 del medesimo
articolo. La sottoscrizione dell’accordo è
condizione necessaria per la riattribuzione del
maggiore finanziamento anche in maniera parziale
e graduale, subordinatamente alla verifica della
effettiva attuazione del programma operativo, di
riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale.
2. La sottoscrizione dell’accordo
consente alla regione interessata l’accesso al
maggior finanziamento con le seguenti modalità:
a)in caso di situazione di
equilibrio economico-finanziario, verificata dal
tavolo cui al successivo articolo 12, di
mantenimento dei livelli di assistenza previsti
dalla Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 e successive
integrazioni e modificazioni, di attuazione del
Piano nazionale della Prevenzione e del Piano
nazionale per l’aggiornamento del personale
sanitario, ma di eventuale inadempienza limitata
al mancato rispetto degli altri adempimenti di
cui all’allegato 1: 80 per cento del maggior
finanziamento, all’atto della sottoscrizione
dell’accordo, il rimanente 20 per cento
subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma;
b) ok
3.. L’Accordo :
-
stabilisce le modalita' per
l'erogazione del saldo del maggior finanziamento
secondo stati di avanzamento concordati, nonché
le modalità per la sospensione dell’erogazione
del maggior finanziamento in caso in verifica
negativa dello stato di avanzamento nei tempi e
nei modi concordati;
-
definisce adeguate forme di
monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni
stato di avanzamento e le modalità della loro
verifica;
-
definisce, limitatamente ai casi
di cui alla lettera b) del precedente comma, le
modalità di affiancamento prevedendo l’impegno
da parte delle regioni di in analogia a quanto
definito nell’articolo 2 della presente intesa ,
a definire un piano di rientro, acquisito il
parere dei Ministeri dell’economia e della
salute, attuando provvedimenti amministrativi
anche in riferimento a:
a:
criteri per l’accreditamento delle strutture
sanitarie
b:
fissazione delle tariffe per la remunerazione
dei soggetti erogatori
c:
applicazione dei livelli essenziali di
assistenza
|
Art. 9
(Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei
LEA) |
Art. 9
Tavolo
permanente per la verifica dell’erogazione dei
LEA |
1. Ai fini della
presente Intesa, è istituito presso il
Ministero della salute il Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni
di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo
delle risorse.
2. Il Comitato ,
che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema
di monitoraggio e garanzia di cui al decreto
ministeriale 12 dicembre 2001 nonché dei flussi
informativi afferenti al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario.
3. Il Comitato è
composto da quattro rappresentanti del Ministero
della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze e da sei
rappresentanti delle Regioni designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome.
|
1. Ai fini della
presente intesa si conferma la necessità di
semplificazione delle procedure previste per le
regioni di partecipazione e verifica ai tavoli
istituzionali. Fermo restando la competenza
istituzionale del ministero della salute per
quanto i LEA, si deve prevedere la istituzione
di un tavolo, presso la Segreteria della
Conferenza Stato Regioni, permanente di
monitoraggio per la verifica dell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni
di appropriatezza e di efficienza dell’utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruità
fra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione
2. Il tavolo si
avvale del supporto tecnico dell’Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali ed opera sulla base
delle informazioni desumibili dai flussi
informativi afferenti al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario
3. al tavolo deve
essere garantita la presenza paritetica dei
rappresentanti dei ministeri e delle regioni,
designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome |
Art. 10
(edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico) |
|
. Ai fini
dell’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 188 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si conviene che- per le
regioni che alla data del 1º gennaio 2005
abbiano ancora in corso di completamento il
proprio programma di investimenti in attuazione
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, sia fissata
al 20% la quota minima delle risorse residue da
destinare al potenziamento ed ammodernamento
tecnologico.
2. Le risorse
residue di cui al comma 1 sono quelle risultanti
dalla differenza tra le risorse complessivamente
assegnate e le risorse gia finalizzate a
specifici interventi a seguito dell’avvenuta
emanazione, al momento dell’entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
decreto dirigenziale del Ministero della salute
di ammissione al finanziamento .
|
1. Ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 188 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conviene che-
per le regioni che alla data del 1º gennaio 2005
abbiano ancora in corso di completamento il
proprio programma di investimenti in attuazione
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, sia fissata
al 15% la quota minima delle risorse
residue da destinare al potenziamento ed
ammodernamento tecnologico, salvo la
dimostrazione da parte delle regioni di aver già
investito risorse per l’ammodernamento
tecnologico
2. Le risorse
residue di cui al comma 1 sono quelle risultanti
dalla differenza tra le risorse complessivamente
assegnate e le risorse gia finalizzate con
specifici atti regionali di programmazione nei
quali sono individuati gli interventi da
realizzare, i finanziamenti destinati alla
realizzazione dei singoli interventi previsti e
gli enti attuatori assegnatari dei finanziamenti
e preposti al realizzazione degli interventi. |
Art. 11
(dispositivi
medici) |
|
1. Al fine di
promuovere qualità ed efficienza nell’utilizzo
dei dispositivi medici, si conviene sulla
necessità di uno sviluppo dall’attività della
Commissione unica sui dispositivi medici
istituita dall’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per lo svolgimento di
funzioni consultive sulle problematiche
concernenti tali dispositivi medici, in
particolare per la espressione di pareri sulle
sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici,
la elaborazione di linee-guida per la conduzione
e valutazione dei protocolli di sperimentazione
clinica e dei relativi, sul profilo beneficio
/rischio, beneficio/costo e costo/qualità di
nuovi dispositivi ad elevata tecnologia, sulla
segnalazione di incidenti correlati all’uso di
dispositivi medici, proponendo interventi per la
gestione del rischio relativo agli incidenti e
interventi di vigilanza attiva. |
1. Al fine di
promuovere qualità ed efficienza nell’utilizzo
dei dispositivi medici, si conviene sulla
necessità di uno sviluppo dall’attività della
Commissione unica sui dispositivi medici
istituita dall’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per lo svolgimento di
funzioni consultive sulle problematiche
concernenti tali dispositivi medici. |
Art. 12
(tavolo di
verifica degli adempimenti) |
|
1. Ai fini della
verifica degli adempimenti per le finalità di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n.311,
è istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze e composto da rappresentanti:
·
del Dipartimento degli Affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
·
del Ministero della salute;
·
delle regioni capofila delle Aree
sanità e Affari finanziari, nell’ambito della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome;
·
dell’Agenzia per i Servizi
sanitari regionali;
·
della Segreteria della Conferenza
permanete per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano;
·
della Segreteria della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.
2. Il Tavolo
tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole
regioni la documentazione necessaria alla
verifica degli adempimenti.
Il Tavolo procede
ad un primo esame della documentazione,
informando le regioni – prima della convocazione
- sui punti di criticità riscontrati, affinché
esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticità
individuate.
Il coordinatore
del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da
conto dei lavori e delle posizioni espresse dai
partecipanti, è trasmesso ai componenti del
Tavolo e alla regione interessata.
3. Il Tavolo
tecnico:
·
Entro il 30 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, fornisce
alle regioni le indicazioni relative alla
documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro
il successivo 30 maggio;
·
Effettua una valutazione del
risultato di gestione, a partire dalle
risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio
dell’anno successivo a quello di riferimento;
- si avvale delle
risultanze del Comitato di cui all’articolo 9
della presente intesa, per gli aspetti relativi
agli adempimenti riportati nell’Allegato 1, al
Punto 2- lettere c), e), f), g), h), m), p),q)
e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3 e
4 della presente intesa ;
·
Riferisce sull’esito delle
verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo
parere entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento.
4. Il Tavolo
politico è composto:
·
Per il Governo dal Ministro
dell’economia e delle finanze o suo delegato,
dal Ministro della salute o suo delegato e dal
Ministro per gli Affari regionali o suo
delegato;
·
Per le Regioni, da una
delegazione politica della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.5.
Il Ministero dell’economia e delle finanze,
successivamente alla presa d’atto del predetto
Tavolo politico in ordine agli esiti delle
verifiche sugli adempimenti in questione
provvede entro il 15 ottobre dell’anno
successivo a quello di riferimenti per le
regioni adempienti ad erogare il saldo, e
provvede al recupero dell’importo
dell’incremento nei confronti delle regioni
inadempienti.
|
1. Ai fini della
verifica degli adempimenti per le finalità di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n.311,
è istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze e composto da rappresentanti:
·
Uno del Dipartimento degli Affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
·
Uno del Ministero della salute;
·
tre Regioni nell’ambito
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome garantendo la presenza delle
Regioni capofila delle Aree sanità e Affari
finanziari,;
·
uno dell’Agenzia per i Servizi
sanitari regionali;
·
uno della Segreteria della
Conferenza permanete per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
·
uno della Segreteria della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
2. Il Tavolo
tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole
regioni la documentazione necessaria alla
verifica degli adempimenti.
Il Tavolo procede
ad un primo esame della documentazione,
informando le regioni – prima della convocazione
- sui punti di criticità riscontrati, affinché
esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticità
individuate.
Il coordinatore
del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da
conto dei lavori e delle posizioni espresse dai
partecipanti, è trasmesso ai componenti del
Tavolo e alla regione interessata. In caso di
posizioni discordanti registrate nel verbale e
su richiesta esplicita di una delle parti
(regioni o ministeri), la problematica viene
sottoposta alla valutazione del tavolo politico
per gli opportuni indirizzi
3. Il Tavolo
tecnico:
·
Entro il 30 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, fornisce
alle regioni le indicazioni relative alla
documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro
il successivo 30 maggio;
·
Effettua una valutazione del
risultato di gestione, a partire dalle
risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio
dell’anno successivo a quello di riferimento;
- si avvale delle
risultanze del Comitato di cui all’articolo 9
della presente intesa, per gli aspetti relativi
agli adempimenti riportati nell’Allegato 1, al
Punto 2- lettere c), e), f), g), h), m), p),q)
e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3 e
4 della presente intesa ;
·
Riferisce sull’esito delle
verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo
parere entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento.
4. Il Tavolo
politico è composto:
·
Per il Governo dal Ministro
dell’economia e delle finanze o suo delegato,
dal Ministro della salute o suo delegato e dal
Ministro per gli Affari regionali o suo
delegato;
·
Per le Regioni, da una
delegazione politica della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, successivamente
alla presa d’atto del predetto Tavolo politico
in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione provvede entro il 15
ottobre dell’anno successivo a quello di
riferimento per le regioni adempienti ad erogare
il saldo |
Art. 13
(recepimento
dell’intesa da parte delle regioni e province
autonome) |
|
1.
Le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire
con proprio provvedimento formale la presente
intesa entro 30 giorni dalla data di stipula
della stessa, salve le diverse scadenze indicate
dagli articoli precedenti o dalla normativa
vigente relativamente agli adempimenti
specifici, e a darne comunicazione al Ministero
della salute ed al Ministero dell’Economia e
finanze, anche ai fini di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 184, lettere a) e b)
della legge 30 dicembre 2004, n.311.
2. Fermo restando
quanto previsto dalle norme vigenti che regolano
il concorso delle Regioni a statuto speciale al
finanziamento delle risorse destinate al
Servizio Sanitario Nazionale, i contenuti della
presente intesa si applicano alla Regioni a
statuto speciale e alle Province Autonome
compatibilmente con gli statuti di autonomia e
le relative norme di attuazione. |
1. sopprimere
2. Fermo restando
quanto previsto dalle norme vigenti che regolano
il concorso delle Regioni a statuto speciale al
finanziamento delle risorse destinate al
Servizio Sanitario Nazionale, i contenuti della
presente intesa si applicano alla Regioni a
statuto speciale e alle Province Autonome
compatibilmente con gli statuti di autonomia e
le relative norme di attuazione |
ALLEGATO 1
|
ALLEGATO 1
|
1.In
riferimento a quanto previsto dall’articolo 1
della presente Intesa, si riportano di seguito
gli adempimenti già previsti dalla legislazione
vigente ai fini dell’accesso all’incremento
delle risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato nei termini stabiliti dalle
disposizioni di cui al decreto legge 18
settembre 2001, convertito con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n.405,
all’art. 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, come integrato
dall’articolo 52, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli. 48 e 50
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre
2003, n.350, integrati dagli adempimenti
previsti dalla presente Intesa.
2.E’
previsto che le Regioni siano tenute ad
ottemperare ai seguenti adempimenti, e in
particolare a:
a) mantenere la
stabilità e l’equilibrio di gestione del
servizio sanitario regionale, tramite:
- misure di
contenimento della spesa (strumenti di controllo
della domanda, riduzione della spesa sanitaria o
in altri settori, applicazione di strumenti
fiscali (
- la quantificazione dei maggiori
oneri a proprio carico, indicandone la copertura
(art. 4, commi. 2 e 3,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405;
b) adempiere alle
disposizioni in materia di acquisto di beni e
servizi così come previsto dall’art.2, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, così come modificato
dall’art. 3 comma 168, della legge 24 dicembre
2003, n.350;
c) adempiere:
- agli obblighi informativi sul
monitoraggio della spesa relativi all’invio al
Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE,
SP, CP ed LA (decreto
ministeriale 16 febbraio 2001, decreto
ministeriale 28 maggio 2001, decreto
ministeriale 18 giugno 2004;
- agli obblighi
informativi sugli indicatori e parametri
contenuti nel decreto ministeriale 12 dicembre
2001;
d) adeguarsi alle
prescrizioni del patto di stabilità interno (articolo
1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405 );
e) mantenere
l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei
L.E.A., (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni, articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n.289 e articolo 1,
comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.311);
f) adottare lo
standard di dotazione media di 5 posti letto per
mille abitanti di cui l’ 1 per mille riservato
alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie (articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405), così come integrato
da quanto convenuto all’articolo 4, comma 1 ,
lettera a) della presente intesa;
g) adottare i
criteri e le modalità per l’erogazione delle
prestazioni che non soddisfano il principio di
appropriatezza organizzativa e di economicità
nella utilizzazione delle risorse, in attuazione
del punto 4.3 dell’Accordo Stato Regioni del 22
novembre 2001. La relativa verifica avviene
secondo le modalità definite nell’accordo Stato
Regioni del 1° luglio 2004, atto rep. n. 2035, (articolo
52, comma 4, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n.289);
h) attuare nel
proprio territorio, nella prospettiva dell’
eliminazione o del significativo contenimento
delle liste di attesa, le adeguate iniziative,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso
gli ospedali pubblici, di accertamenti
diagnostici in maniera continuativa, con l’
obiettivo finale della copertura del servizio
nei sette giorni della settimana, in armonia con
quanto previsto dall' accordo tra il Ministro
della salute, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
atto rep. n. 1387, sulle modalità di
accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e gli indirizzi applicativi sulle
liste di attesa. A tale fine, la flessibilità
organizzativa e gli istituti contrattuali della
turnazione, del lavoro straordinario e della
pronta disponibilità, potranno essere
utilizzati, unitamente al recupero di risorse
attualmente utilizzate per finalità non
prioritarie, per ampliare notevolmente
l’offerta dei servizi, con diminuzione delle
giornate complessive di degenza. Annualmente le
regioni predispongono una relazione da
presentare in sede di Conferenza Stato-Regioni,
anche ai fini del successivo inoltro da inviare
al Parlamento, circa l’attuazione dei presenti
adempimenti e dei risultati raggiunti (articolo
52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289);
i) adottare i
provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica
dei direttori generali nell’ipotesi di mancato
raggiungimento dell’equilibrio economico delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle
aziende ospedaliere autonome (articolo 52,
comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre
2002, n. 289);
j) attivare sul
proprio territorio il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi 5-bis,
5-ter e 5-quater dell’ articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la
relativa verifica avviene secondo modalità
definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (articolo52,
comma 4 lettera a), della legge 27 dicembre
2002, n.289). Tale adempimento regionale si
considera rispettato dall’applicazione, in
rapporto allo stato di attuazione delle
procedure previste, delle disposizioni
dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre
2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale adempimento
si intende rispettato anche nel caso in cui le
Regioni e le Province autonome dimostrino di
avere realizzato, in rapporto allo stato di
attuazione delle procedure previste,
direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché
di trasmissione telematica al Ministero
dell’economia e delle finanze, di copia dei dati
dalle stesse acquisiti, i cui standard
tecnologici e di efficienza ed effettività,
verificati d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, risultino non
inferiori a quelli realizzati in attuazione
dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre
2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
k) adottare tutti
i provvedimenti, in rapporto allo stato di
attuazione delle procedure previste, affinché
le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni,
gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed i policlinici universitari che
consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui
al comma 2, dell’ articolo 50 del decreto legge
30 settembre 2003 n.269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in numero definito, secondo le loro
necessità, comunichino immediatamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, in via
telematica, il nome, il cognome, il codice
fiscale dei medici ai quali è effettuata la
consegna, l’indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l’identificativo della
struttura sanitaria nei quali gli stessi
operano, nonché la data della consegna e i
numeri progressivi regionali delle ricette
consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità della trasmissione
telematica (articolo 50, comma 4, del decreto
legge 30 settembre 2003 n.269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326);
l) ripianare il 40 per cento del
proprio superamento del tetto per la spesa
farmaceutica, attraverso l’adozione di
specifiche misure in materia di farmaceutica, di
cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, (articolo 48, comma 5, lettera f) del
decreto legge 30 settembre 2003 n.269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326);
m) prevedere che i medici
abilitati alle funzioni prescrittive conformino
le proprie autonome decisioni tecniche ai
percorsi diagnostici e terapeutici,di cui
all’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre
1996, n.662; gli indirizzi per l’uniforme
applicazione dei percorsi stessi in ambito
locale e le misure da adottare in caso di
mancato rispetto, ivi comprese le sanzioni a
carico del sanitario che si discosti dal
percorso diagnostico senza giustificati motivi,
sono stabiliti su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni;
n) adottare
le disposizioni necessarie per garantire, in
sede di programmazione regionale, coerentemente
con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, l’equilibrio
economico finanziario delle proprie aziende
sanitarie, aziende ospedaliere,aziende
ospedaliere universitarie, ivi compresi i
Policlinici universitari, e Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sia in sede di
preventivo annuale che di conto consuntivo
realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dell’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, come disposto dal successivo comma
174 e, ove necessario, per quanto disposto dal
comma 180 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311
(articolo 1, comma 174 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311);
o) ricondurre
in equilibrio la gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio attraverso
l’individuazione delle tipologie degli eventuali
provvedimenti di riequilibrio da adottarsi come
previsto dalla lettera f) del comma 173
dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e dal
successivo comma 174 del medesimo articolo 1
( articolo 1, comma 173 lettera
f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
p) provvedere a
disciplinare appositi meccanismi di raccordo
tra le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i Policlinici
universitari, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta,
attribuendo a questi ultimi il compito di
segnalare tempestivamente alle strutture
competenti a livello regionale le situazioni di
inefficienza gestionale e organizzativa che
costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai
commi da 164 a 187 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (
Articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre
2004, n. 311);
q)
destinare , per le regioni che alla data del 1º
gennaio 2005 abbiano ancora in corso di
completamento il proprio programma di
investimenti in attuazione dell’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, una quota delle risorse residue
al potenziamento ed ammodernamento tecnologico,
secondo quanto disciplinato dall’articolo 10
della presente intesa;
r) gli
ulteriori adempimenti connessi a quanto
stabilito dalla presente Intesa. |
1.In
riferimento a quanto previsto dall’articolo 1
della presente Intesa, si riportano di seguito
gli adempimenti già previsti dalla legislazione
vigente ai fini dell’accesso all’incremento
delle risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato nei termini stabiliti dalle
disposizioni di cui al decreto legge 18
settembre 2001, convertito con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n.405,
all’art. 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, come integrato
dall’articolo 52, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli. 48 e 50
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre
2003, n.350.
2.OK
A) OK
B) OK
C) OK
- agli obblighi informativi sul
monitoraggio della spesa relativi all’invio al
Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE,
SP, CP ed LA (decreto
ministeriale 16 febbraio 2001, decreto
ministeriale 28 maggio 2001, decreto
ministeriale 18 giugno 2004;
D) OK
E) OK
F) OK
G) OK
H) OK
I)
OK
J) attivare sul
proprio territorio il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi 5-bis,
5-ter e 5-quater dell’ articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la
relativa verifica avviene secondo modalità
definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (articolo52,
comma 4 lettera a), della legge 27 dicembre
2002, n.289). Tale adempimento regionale si
considera rispettato dall’applicazione, in
rapporto allo stato di attuazione delle
procedure previste, delle disposizioni
dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre
2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale adempimento
si intende rispettato anche nel caso in cui le
Regioni e le Province autonome dimostrino di
avere realizzato, in rapporto allo stato di
attuazione delle procedure previste,
direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché
di trasmissione telematica al Ministero
dell’economia e delle finanze, di copia dei dati
dalle stesse acquisiti
K) OK
L) ripianare il
40 per cento del proprio superamento del tetto
per la spesa farmaceutica, da calcolarsi
secondo modalità oggetto di un successivo
accordo in sede di Conferenza Stato Regioni,
attraverso l’adozione di specifiche misure in
materia di farmaceutica, di cui all’articolo 4,
comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, (articolo 48, comma
5, lettera f) del decreto legge 30 settembre
2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326)
m)
sopprimere
n) sopprimere
o)
sopprimere
p)
sopprimere
q)
sopprimere
r)
sopprimere
|
ALLEGATO 2
Il Piano
Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Premessa
1.
Il piano nazionale della prevenzione e il
connesso piano nazionale dell’educazione si
rendono indispensabili a tempi brevi in quanto
la crescente incidenza delle malattie croniche e
delle loro complicanze fa si che il peso
finanziario di questa patologia che si scarica
sul Servizio Sanitario Nazionale diverrà
insostenibile nell’arco di un decennio. Peraltro
questa patologia è in larga misura prevenibile,
ed è quindi obiettivo di tutti i paesi avanzati
attivare riforme strutturali tali da consentire
che questa prevenzione abbia luogo (*).
Anche in Italia
la Legge finanziaria 2005 ha previsto queste
modifiche strutturali inserendo i piani
nazionali della prevenzione e dell’educazione
tra gli obiettivi che le Regioni devono
conseguire al fine di ottenere il conguaglio del
5% del Fondo Sanitario Nazionale, previsto
appunto su obiettivi. Peraltro anche le Regioni
condividono questo obiettivo giacchè
nell’accordo di Cernobbio del 6/4/2004 la
prevenzione organizzata e coordinata a livello
nazionale con una condivisione tra Stato e
Regioni è stato uno degli obiettivi
sottoscritti. La prevenzione in Italia è stata
effettuata da diversi anni ma è stata realizzata
più o meno bene a seconda della Regione
considerata. Così oggi rileviamo che in alcune
regioni la prevenzione è stata largamente
efficace, mentre in altre essa efficace non è
stata, cosicchè ad esempio mediamente in Italia
solo poco più della metà dei soggetti aventi
titolo si sottopone agli screening per la
diagnosi precoce dei tumori del seno e
dell’utero. Quello che serve è quindi un
coordinamento centrale che permetta di
conseguire in tutto il paese uniformemente
obiettivi di salute, tali da garantire che tutti
i cittadini aventi titolo possano accedere ai
servizi di diagnosi precoce e di prevenzione e
quindi ottenere uniformemente un risparmio di
vite umane e di patologia, che oggi non è stata
ancora conseguita, malgrado di prevenzione si
parli da oltre 25 anni. Sul piano nazionale
della prevenzione che parte nel 2005 si
concentrano inoltre risorse mai considerate
precedentemente in parte derivabili dalle
maggiori risorse che la legge finanziaria ha
previsto per il finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale, in particolare sia per la
quota indistinta che per la quota vincolata agli
obiettivi prioritari del piano sanitario
nazionale.
(*) Nota.
Con la comunicazione COM/99/0347 “Una strategia
concertata per modernizzare la protezione
sociale” la Commissione Europea ha individuato
nel 1999 alcuni obiettivi fondamentali tra i
quali quello della prevenzione, (promuovendo
misure attive e non passive) e quello di una
rete di sicurezza sociale, suggerendo agli Stati
Membri lo scambio delle esperienze e la
valutazione periodica e sistematica delle
politiche attuate. Questi suggerimenti sono
stati recepiti nel 2000 dal Consiglio
straordinario dei Capi di Stato e di Governo a
Lisbona, che hanno indicato tra gli obiettivi
dell’Europa un migliore sistema di welfare come
fattore di sviluppo e di coesione sociale in un
contesto di crescente competitività
internazionale.
Un piano
nazionale della prevenzione va disegnato in
maniera tale da essere fattibile, e questo esige
una gradualità degli interventi che porti a
regime l’intero piano nel giro di 3-5 anni con
un cronoprogramma ben dettagliato. Proprio per
questo motivo il presente Piano considera
considerare alcuni passaggi prioritari per il
triennio 2005-2007.
Gli ambiti del
Piano nazionale della prevenzione 2005-2007
2.
Gli ambiti di cui discutiamo sono 1) la
prevenzione della patologia cardiovascolare,
comprensiva della prevenzione delle complicanze
del diabete; 2) la diagnosi precoce dei tumori,
3) la prevenzione degli incidenti domestici , 4)
il piano nazionale delle vaccinazioni. Di ognuno
di questi temi si tratterà in dettaglio con una
scheda. In ogni ambito inoltre si distinguerà
quanto attiene alla prevenzione primaria, e
quindi ad evitare che insorga la patologia in
questione, da quello che riguarda la prevenzione
secondaria, ossia la prevenzione dei danni delle
complicanze, ritardandone o addirittura
evitandone l’insorgenza.
2.1.) La prevenzione
cardiovascolare.
Per iniziare il
programma di prevenzione cardiovascolare sono da
considerarsi quattro distinte iniziative:
1) la diffusione
della carta del rischio a gruppi di soggetti;
2) la prevenzione
dell’obesità nelle donne in età fertile e nel
bambino;
3) la prevenzione
attiva delle complicanze del diabete di tipo II
nell’adulto e nel bambino , aumentando la
compliance del paziente;
4) la prevenzione
delle recidive nei soggetti che già hanno avuto
accidenti cardiovascolari, cosicchè questi non
si ripetano.
2.1.1
Si condivide quale strumento estremamente valido
per la definizione del rischio cardiovascolare,
la cosiddetta carta del rischio, in quanto
consente di offrire al soggetto in esame la
conoscenza delle probabilità di andare incontro,
nei successivi dieci anni, a un incidente
cardiovascolare in base ai fattori di rischio
che caratterizzano la sua vita. La
consapevolezza acquisita del possibile aumento
del rischio in misura considerevole induce il
soggetto in esame a chiedere consiglio al medico
su come modificare i propri stili di vita così
da abbassare il rischio, è questa è un occasione
estremamente favorevole per consigliare al
soggetto in esame su come comportarsi e tutelare
meglio la propria salute.
L’Istituto
Superiore di Sanità ha definito i fattori di
rischio e il peso di ognuno di essi costruendo
la carta del rischio in base all’esame di una
coorte italiana, evitando quindi di dover
importare dall’estero e tipicamente dallo
studio Framingham questi elementi che a
volte non si adattano bene alla nostra gente. I
fattori di rischio considerati dalla carta sono
sei ( età, fumo di tabacco, colesterolemia
totale e livello di HDL colesterolo, i valori di
pressione arteriosa sistolica, l’iperglicemia) e
considerano separatamente uomini e donne,
soggetti diabetici e non diabetici .
Si può così
sottolineare ad esempio al soggetto in esame
come continuando a fumare e ad alimentarsi
eccessivamente senza un adeguato movimento
fisico il rischio aumenti in maniera tale da
ridurre consistentemente le possibilità di
salute nel giro del decennio mentre, modificando
questi fattori di rischio, si può riportare il
soggetto a un rischio “normale” e quindi
evitargli di perdere la vita e la salute.
Per essere
efficace la carta va applicata abilmente da
parte dei medici a gruppi di soggetti: è stato
individuato il gruppo dei donatori di sangue,
che sfuggono spesso al controllo dei medici in
quanto ritenuti sani, i gruppi aziendali, che
potrebbero essere sostenuti dalle aziende stesse
come beneficio di protezione della salute dei
propri dipendenti, i medici di famiglia per
quanto riguarda i soggetti loro afferenti, le
caserme e altri gruppi di aggregazione dove
medici preparati possano rilevare questi fattori
di rischio con periodicità di sei mesi circa in
modo da verificare anche se il counselling
che viene da loro proposto risulta efficace
e se quindi lo strumento risulta idoneo a
ridurre la insorgenza della patologia e delle
sue complicanze.
A questo fine è
necessario organizzare anche dei corsi ai medici
che si impegnano in questa attività, in modo
tale che non solo sappiano applicare la carta
del rischio ma sappiano anche effettuare il
counselling necessario a renderla efficace.
E’ infine
necessario attivare un sistema di registrazione
dei dati, per studi epidemiologici e per ragioni
scientifiche.
Vi è quindi la
necessità di un ulteriore intervento, che
riguarda la base dati per raccogliere le
informazioni laddove si generano e per creare
patient files che consentano il feed back
ovvero il ritorno sia ai medici, sia alla
autorità sanitaria, sia ai soggetti interessati.
Come per tutte le
altre attività in fase di avvio la formula da
adottarsi è quella di cominciare con gruppi di
soggetti e di medici che hanno interesse
scientifico e assistenziale più forte di altri a
realizzare questa iniziativa e definire anche
delle aree sperimentali in diverse regioni con
una regione capofila che organizza il programma
e che ripartisce le risorse ai partecipanti.
Va inoltre
attivato uno studio osservazionale promosso
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per
valutare in una coorte ampia di pazienti esposti
al trattamento con statine, l’applicazione e la
trasferibilità delle carte del rischio associate
a misure di esito( outcome research).
2.1.2
La
prevenzione dell’obesità nelle donne in età
fertile agevole fortemente la prevenzione del
diabete di tipo II per la stessa donna, ma anche
la prevenzione dello sviluppo del diabete
nell’eventuale nuovo nato. E’ quindi
giustificato un intervento preventivo che si
basa su semplici elementi di prevenzione : 1.
lo screening sistematico da parte del medico di
famiglia, ma anche dalla donna su se stessa con
indicatori di obesità, ricordando che per un
test di semplice adozione si può fare ricorso a
misure
fortemente indicative quali quelle dell'Indice
di Massa Corporea (BMI) e la circonferenza
addominale; 2. la
positività a queste misure viene registrata dal
medico che effettua un counselling ed
avvia la donna ad un programma di correzione del
rischio basato su dieta ed attività fisica ; 3.
il follow up con controlli semestrali
permette la valutazione dell’impatto del
programma.
Questo approccio
potrà permettere un’ampia attività di
prevenzione , ma sopratutto consentirà di mirare
l’intervento preventivo alle persone realmente a
rischio.
2.1.3
Per quanto riguarda la prevenzione del diabete
di tipo II e delle sue complicanze si tratta di
un’iniziativa che è perseguita già in altri
stati e tipicamente negli Stati Uniti dalla
Kaiser Permanente in California. Si tratta
innanzitutto di censire la popolazione affetta
da diabete di tipo II che in grande misura è
inconsapevole di avere questa patologia.
Spesso il diabete
di tipo II si associa all’obesità in una
sindrome chiamata Diabesity e quindi è
soprattutto a questo tipo di popolazione che si
rivolge l’attenzione degli epidemiologi. Il
censimento periodico della popolazione consente
anche di monitorare la crescita dell’incidenza
di questa patologia, che sta crescendo in misura
sostenuta in tutti i paesi. Una volta censita la
popolazione è necessario raggiungerla con un
programma di prevenzione attiva delle
complicanze. Sappiamo infatti che questi
pazienti inizialmente collaborano attivamente
con il medico per eseguire le indagini
diagnostiche e la terapia appropriata, ma poi
con l’andare del tempo molti di essi si stancano
e la compliance alle indagini e alla
terapia cala in maniera pericolosa.
Per aumentare la
compliance è necessario che una base dati
informatica, gestita da un coordinatore di ASL,
consenta di sollecitare l’attenzione dei
pazienti e quella dei loro medici dando al
patient files quella funzione di sostegno
del medico che gli permetta di tenere sotto
controllo il gruppo di pazienti ad esso affidati
in maniera tale da coinvolgerli attivamente nel
programma terapeutico. E’ di fatto il paziente
il miglior medico di se stesso, ed al paziente
si rivolge anche la sollecitazione che tramite
la base dati può essere fornita.
Anche qui
notoriamente la comunicazione medico-paziente e
istituzione-paziente è fondamentale, così com’è
fondamentale che ci sia un Centro anti-diabetico
di riferimento nell’ambito del distretto che
cura l’impostazione della base dati, la
fornitura di linee guida e la preparazione dei
pazienti e dei medici.
Per mantenere
alta l’efficacia del programma anche qui sarà
identificata una regione capofila e delle aree
sperimentali in cui attivare questo programma,
con la gestione dei rispettivi finanziamenti.
Va ricordato
infine che il diabete dei bambini sta diventando
un problema anche in Italia e quindi il
programma si deve estendere anche ai bambini e
in particolare ai bambini obesi. Come si può
notare questo programma si integra facilmente
con il primo, perchè il diabete è uno dei
fattori di rischio inclusi nella carta del
rischio.
2.1.4
Il quarto oggetto della prevenzione
cardiovascolare riguarda le recidive di coloro
che hanno già avuto un primo accidente, sia a
livello cardiaco sia a livello cerebrale. In
questi casi le società scientifiche raccomandano
un trattamento adeguato che consente di
ritardare o prevenire l’occorrenza di un secondo
incidente. Anche in questo caso è necessario
censire i pazienti e mantenere uno stato di
intensa e attiva comunicazione con loro al fine
di assicurarsi che la terapia e le indagini
diagnostiche del caso vengano regolarmente
effettuati e registrati.
2.2.) Screening
dei tumori.
Gli screening dei
tumori validati sono oggetto di raccomandazione
Europea e sono tre:
1)
screening del tumore del seno;
2)
screening del cancro della
cervice uterina;
3)
screening del cancro del colon
retto.
Per ognuno di
questi screening è necessario avere un
censimento degli aventi titolo e quindi
effettuare gli screening su popolazioni di
soggetti presunti sani che appartengono a certe
categorie.
E’ necessario
pertanto organizzare un registro di Azienda
Sanitaria Locale o di distretto che permetta di
identificare questi soggetti aventi titolo e di
sollecitarli in maniera tale che partecipino ai
programmi di prevenzione.
In questo caso la
figura del medico di famiglia diventa
estremamente importante, in quanto il medico di
famiglia può sollecitare l’attenzione di queste
persone e effettuare un adeguato counselling;
questo non significa che il coordinamento di
distretto non sia importante, così com’è
importante la base dati e com’è importante il
registro tumori della Regione che purtroppo
ancora non esiste in tutte le regioni italiane e
che va istituito con massima priorità. Infatti è
valutando l’incidenza dei tumori che si può
valutare alla fine l’efficacia delle campagne di
screening.
Fondamentale
terzo elemento, perchè la campagna di screening
risulti efficace, è definire il percorso dei
soggetti positivi facendoli afferire ai Centri
Regionali di Riferimento, dove è necessario
attivare dei pacchetti unici di prestazioni
sanitarie, tali da evitare perdite di tempo, e
tracciare dei percorsi prioritari per questi
pazienti, affinchè risolvano il loro problema
arrivando rapidamente ad una diagnosi certa, e
attivando altresì un sostegno psicologico
adeguato, in quanto la diagnosi può essere causa
di grave stato di depressione e di ansia. Il
trattamento dei positivi deve essere quindi
improntato alla massima efficienza, e al
frequente buon rapporto con il medico, onde
evitare che lo screening sia causa a sua volta
di malattia.
Un quarto punto
importante è che una volta censiti i soggetti
aventi titolo allo screening, questi screening
vengano effettuati in Centri accreditati, che a
loro volta devono sottoporsi a controlli esterni
di qualità per le attrezzature e le procedure.
Un quinto punto
riguarda la necessità di vincolare una quota
delle risorse per spese di investimenti, anche
in riferimento al programma ex articolo 20 della
legge n.67/1988, per il potenziamento e
l’adeguamento tecnologico dei presidi e servizi
impegnati nelle attività di screening, con
prioritario riferimento alle apparecchiature
necessarie per lo screening mammografico .
E’ compito della
Regione disegnare questa rete dei Centri di
screening e valutare la qualità e quantità del
loro lavoro.
Infine la
comunicazione istituzionale unica e
centralizzata evita di disperdere risorse in
inutili campagne e in inutili pubblicazioni,
permette di rendere molto efficace questa
comunicazione, onde raggiungere tutta la
popolazione e appoggiare la campagna che la
Regione effettua tramite i suoi medici e i suoi
Centri di Riferimento.
2.3.)
Prevenzione degli incidenti domestici sia nei
bambini che negli anziani.
A livello dei
bambini sappiamo che gli incidenti domestici
sono una prevenibile causa di patologia e di
morte molto significativa.
E’ necessario
quindi raggiungere i genitori con delle
schede che permettano loro di capire come
prevenire gli incidenti nei quali il bambino, a
varie età, può incorrere e a questo fine è
necessario la collaborazione dei pediatri e
degli Ospedali pediatrici.
Anche in questo
caso si tratterà di misurare gli incidenti al
tempo zero e di attivare un monitoraggio tramite
un osservatorio della ASL, cosicchè si possa
valutare l’efficacia delle campagne attivate
tramite i pediatri sui genitori.
Anche la
comunicazione istituzionale, ovviamente, avrà il
suo ruolo e ancora una volta la comunicazione
dovrà essere centralizzata onde evitare inutili
dispersioni di risorse.
Per quanto
riguarda gli anziani sappiamo che gli incidenti
domestici sono cause prevenibili di disabilità e
di mortalità molto rilevanti. Anche in questo
caso, è necessario definire lo stato attuale
delle cose e attivare un sistema di
monitoraggio. Qui saranno i medici di medicina
generale i primari attori di questa azione di
counselling, anche perchè il rapporto degli
anziani con i medici di medicina generale è
molto stretto.
Anche in questo
caso tuttavia, una comunicazione istituzionale
condivisa tra lo Stato e le Regioni e
centralizzata, consentirà di raggiungere tutta
la popolazione in modo efficace senza
dispersione di risorse.
2.4) Piano delle
vaccinazioni.
Anche quello
delle coperture vaccinali è un risultato
largamente insoddisfacente in alcune regioni, in
quanto la copertura vaccinale invece di superare
l’80%, come raccomandato, a stento raggiunge a
volte il 50% e talora presenta valori anche
inferiori. Si tratta in particolare delle
vaccinazioni raccomandate per i bambini e in
particolare la vaccinazione anti morbillosa,
cosicchè ancora oggi in Italia il morbillo è una
malattia che miete vittime e che comporta
patologia.
Fermo restando
l’iter di aggiornamento del Piano nazionale
vaccini, richiamato dal DPCM 29 novembre 2001, e
fermo restando i contenuti del Piano Nazionale
per l’eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita di cui all’accordo Stato Regioni del
13 novembre 2003 , compresa la previsione di
introdurre in ogni ASL anagrafi vaccinali
informatizzate collegate con le anagrafi di
popolazione, si conviene su quanto di seguito
evidenziato .
Anche le
vaccinazioni influenzali per i bambini con
diabete e con malattie dell’albero respiratorio
sono insoddisfacenti e quindi, vi è un’azione da
fare estremamente incisiva se si vuole
raggiungere le coperture vaccinali raccomandate
dall’OMS. Si tratterà qui di agire attraverso i
pediatri per raggiungere i genitori ma, anche di
effettuare una campagna di comunicazione
centralizzata tesa a sfatare le credenze che
circondano le vaccinazioni e che addirittura
vedono gruppi di genitori organizzati per
contrastare i programmi di vaccinazione per i
loro figli. Per quanto riguarda gli anziani le
vaccinazioni più importanti sono quelle
anti-influenzale e quella anti pneumococcica;
anche qui vi è una forte azione da svolgere
d’accordo con i medici di medicina generale e
tramite la comunicazione di massa centralizzata,
onde evitare che in Italia gran parte degli
anziani non si vaccini contro l’influenza e vada
incontro a pesanti patologie e mortalità durante
l’inverno.
Il coordinamento
del Piano
3.
Al Centro Nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM) tra i cui compiti
istitutivi prioritari, di cui al DM 1° luglio
2004, è previsto il coordinamento con le
Regioni dei piani di sorveglianza e di
prevenzione attiva, sono affidati i seguenti
compiti, da attuarsi con le modalità operative e
procedure individuate con l’anzidetto decreto:
1.
tradurre le linee generali di
intervento sopra richiamate in programmi
specifici;
2.
definizione di un cronoprogramma
nazionale di sviluppo degli interventi previsti
nei programmi specifici;
3.
supporto alle singole regioni
nella definizione dei programmi regionali
attuativi;
4.
la verifica del grado di
realizzazione dei programmi nelle singole
regioni, anche ai fini di verifica degli
adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 173,
lettera d) della legge n. 311/2004;
5.
dare diffusione delle iniziative
e dei progetti di cui al presente Piano in modo
univoco e unificato sul territorio nazionale, al
fine di evitare iniziative che si sovrappongano
e ulteriori risorse.
Finanziamento del
Piano
4. Sul Piano
Nazionale della Prevenzione che parte nel 2005,
si concentrano risorse mai considerate
precedentemente e che prevedono non solo un
importo pari a 200 milioni di euro che le
Regioni accettano di autovincolarsi sulla quota
indistinta ripartita dal CIPE per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, ma anche l’importo di
240 milioni di euro che le Regioni accettano
di vincolare sulla quota del riparto CIPE
destinata agli obiettivi specifici del Piano
Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 34 della legge 27 dicembre 1992, n.662.
Le risorse così
disponibili sono riportate nella seguente
tabella :
TABELLA
Risorse che le
Regioni vincolano alla realizzazione del Piano
Nazionale della Prevenzione
regioni |
popolazione |
Risorse
da vincolare sulle risorse per gli
obiettivi di PSN (importo in euro per
ciascuno degli anni 2005,2006 e 2007) |
Risorse
da autovincolare sulla quota indistinta
della delibera CIPE (importo in euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007) |
totale
(importo in euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007) |
PIEMONTE |
4.296.822 |
17.716.509 |
14.763.757 |
32.480.266 |
VALLE D'AOSTA |
122.360 |
504.511 |
420.425 |
924.936
|
LOMBARDIA |
9.318.038 |
38.419.811 |
32.016.514 |
70.436.325 |
BOLZANO |
471.635 |
1.944.629 |
1.620.524 |
3.565.153 |
TRENTO |
493.406 |
2.034.395 |
1.695.329 |
3.729.724 |
VENETO |
4.671.372 |
19.260.840 |
16.050.700 |
35.311.540 |
FRIULI |
1.202.070 |
4.956.334 |
4.130.278 |
9.086.612 |
LIGURIA |
1.585.612 |
6.537.741 |
5.448.117 |
11.985.858 |
EMILIA
ROMAGNA |
4.107.144 |
16.934.435 |
14.112.029 |
31.046.464 |
TOSCANA |
3.589.289 |
14.799.231 |
12.332.692 |
27.131.923 |
UMBRIA |
854.174 |
3.521.901 |
2.934.917 |
6.456.818 |
MARCHE |
1.511.774 |
6.233.295 |
5.194.412 |
11.427.707 |
LAZIO |
5.261.241 |
21.692.966 |
18.077.471 |
39.770.437 |
ABRUZZO |
1.290.620 |
5.321.438 |
4.434.532 |
9.755.970 |
MOLISE |
322.218 |
1.328.558 |
1.107.132 |
2.435.690 |
CAMPANIA |
5.790.193 |
23.873.922 |
19.894.935 |
43.768.857 |
PUGLIA |
4.047.094 |
16.686.837 |
13.905.697 |
30.592.534 |
BASILICATA |
598.163 |
2.466.323 |
2.055.269 |
4.521.592 |
CALABRIA |
2.018.767 |
8.323.709 |
6.936.424 |
15.260.133 |
SICILIA |
5.011.253 |
20.662.224 |
17.218.520 |
37.880.744 |
SARDEGNA |
1.644.463 |
6.780.391 |
5.650.326 |
12.430.717 |
|
58.207.704 |
240.000.000 |
200.000.000 |
440.000.000 |
Conclusioni
5.
Lo Stato e le regioni hanno condiviso non solo
la necessità di un piano nazionale della
prevenzione, ma anche l’istituzione di un Centro
Nazionale di Controllo e Prevenzione delle
Malattie, ove lo Stato e le regioni condividono
le scelte strategiche e le modalità operative
per attuarle.
Se con questi
strumenti nel giro di 3 anni si riuscirà ad
arrestare la crescita dell’incidenza delle
patologie più diffuse in modo da evitare che
questa crescita risulti insostenibile
finanziariamente per il Servizio Sanitario
Nazionale, il primo obiettivo sarà raggiunto e i
successivi affinamenti del piano negli anni
successivi permetteranno di arrivare
verosimilmente a migliorare lo stato di salute
degli Italiani ovunque essi risiedano.
|
ALLEGATO 2
Il Piano
Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Premessa
1.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un
aumento della vita media ed ad una modifica
delle cause di morte in Italia con l’aumento
considerevole delle malattie cronico
degenerative e dei tumori. la crescente
incidenza delle malattie croniche e delle loro
complicanze fa si che il peso finanziario di
queste patologie che si scarica sul Servizio
Sanitario Nazionale nell’arco di un decennio
diverrà insostenibile. le patologie croniche
sono in larga misura prevenibile, questo
giustifica la necessità di definire un piano
nazionale della prevenzione. tutti i paesi
avanzati, proprio in considerazione dei costi
legati alle malattie cronico-degenerative si
stanno attivando per attuare riforme
strutturali, sanitarie e di welfare, tali da
consentire che questa prevenzione abbia luogo
(*).
La Legge
finanziaria 2005 ha previsto tra gli obiettivi
che le Regioni devono conseguire al fine di
ottenere il conguaglio del 5% del Fondo
Sanitario Nazionale, l’attivazione del Piano
Nazionale della Prevenzione e del Piano
nazionale della formazione. L’importanza di
attivare un piano per la prevenzione era già
stata condivisa dalle Regioni che avevano
sottoscritto l’accordo di Cernobbio del 6/4/2004
sulle priorità in sanità, tra queste la
prevenzione. Gli interventi di prevenzione sia
primaria che secondaria che gli interventi di
educazione e promozione della salute in Italia
sono effettuati da diversi anni ma le modalità
di attivazione di tali interventi, anche di
quelli la cui efficacia è documentata
scientificamente, è stata realizzata in modo
molto difforme dalle singole Regioni.
Inoltre alcuni mutamenti normativi e
l’evoluzione tecnico-scientifica, con
particolare riguardo all’affermarsi della
metodologia di Evidence Based Prevention, hanno
delineato una diversa evoluzione, anche di tipo
organizzativo, dei Servizi di Prevenzione. Così
oggi rileviamo che in Italia solo poco più della
metà dei soggetti nelle fasce di età a rischio
si sottopone agli screening per la diagnosi
precoce dei tumori del seno e dell’utero. Quello
che serve è , quindi, un coordinamento che
permetta di conseguire in tutto il paese
uniformemente obiettivi di salute, tali da
garantire che tutti i cittadini aventi titolo
possano accedere ai servizi di diagnosi precoce
e di prevenzione e quindi ottenere un risparmio
di vite umane e una riduzione delle patologie.
Pur nel rispetto delle peculiarità regionali vi
è comunque l’esigenza che le diverse esperienze
e scelte organizzative abbiano un momento di
confronto e coordinamento ed anche siano
condivise, relativamente ai principali
interventi e strategie preventive, fermo
restando la responsabilità da parte delle
Regioni di procedere, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa a prevedere specifici
progetti sulla base delle conoscenze
epidemiologiche caratterizzanti le diverse
realtà regionali
Sul piano
nazionale della prevenzione si concentrano
inoltre risorse mai considerate precedentemente
derivabili dalla quota vincolata agli obiettivi
prioritari del piano sanitario nazionale e da
altre risorse individuate dal Governo per
interventi specifici, quali quelle individuate
dalla legge 138 del 2004.
(*) Nota.
Con la comunicazione COM/99/0347 “Una strategia
concertata per modernizzare la protezione
sociale” la Commissione Europea ha individuato
nel 1999 alcuni obiettivi fondamentali tra i
quali quello della prevenzione, (promuovendo
misure attive e non passive) e quello di una
rete di sicurezza sociale, suggerendo agli Stati
Membri lo scambio delle esperienze e la
valutazione periodica e sistematica delle
politiche attuate. Questi suggerimenti sono
stati recepiti nel 2000 dal Consiglio
straordinario dei Capi di Stato e di Governo a
Lisbona, che hanno indicato tra gli obiettivi
dell’Europa un migliore sistema di welfare come
fattore di sviluppo e di coesione sociale in un
contesto di crescente competitività
internazionale.
Perché si possano
valutare gli effetti di un piano di prevenzione
è necessario che lo stesso abbia un respiro
almeno triennale, per permettere la messa a
regime degli interventi. Per questo il piano
nazionale della prevenzione va disegnato, per
essere fattibile , prevedendo accanto agli
obiettivi triennali una gradualità degli
interventi che porti a regime l’intero piano nel
periodo considerato e che individui le priorità
rispetto ai diversi campi di azione.
Gli ambiti del
Piano nazionale della prevenzione 2005-2007
Gli ambiti del
piano nazionale di prevenzione per il triennio
2005-2007 sono, quelli già previsti nel’accordo
di Cernobbio, la prevenzione della patologia
cardiovascolare, e la prevenzione delle
complicanze del diabete; la diagnosi precoce
dei tumori, le vaccinazioni , ai quali va
aggiunta la prevenzione degli incidenti ivi
compresi gli incidenti domestici per l’impatto
in termini di anni di vita persi e di
invalidità. Di ognuno di questi temi si
delineano le linee strategiche e gli obiettivi
attesi rimandando l’elaborazione delle schede
attuative al Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie
2.1.) La prevenzione
cardiovascolare.
Per iniziare il
programma di prevenzione cardiovascolare sono da
considerarsi quattro distinte iniziative:
1) la diffusione
della carta del rischio a gruppi di soggetti;
2) la prevenzione
dell’obesità nelle donne in età fertile e nel
bambino;
3) la prevenzione
attiva delle complicanze del diabete di tipo II
nell’adulto e nel bambino , aumentando la
compliance del paziente;
4) la prevenzione
delle recidive nei soggetti che già hanno avuto
accidenti cardiovascolari, cosicchè questi non
si ripetano.
2.1.1
quale strumento estremamente valido per la
definizione del rischio cardiovascolare, si
propone l’utilizzo della cosiddetta carta del
rischio, in quanto consente di offrire al
soggetto in esame la conoscenza delle
probabilità di andare incontro, nei successivi
dieci anni, a un incidente cardiovascolare in
base ai fattori di rischio che caratterizzano la
sua vita. La consapevolezza acquisita del
possibile aumento del rischio in misura
considerevole induce il soggetto in esame a
chiedere consiglio al medico su come modificare
i propri stili di vita così da abbassare il
rischio, è questa è un occasione estremamente
favorevole per consigliare al soggetto in esame
su come comportarsi e tutelare meglio la propria
salute.
L’Istituto
Superiore di Sanità ha definito i fattori di
rischio e il peso di ognuno di essi costruendo
la carta del rischio in base all’esame di una
coorte italiana, evitando quindi di dover
importare dall’estero e tipicamente dallo
studio Framingham questi elementi che a
volte non si adattano bene alla nostra gente. I
fattori di rischio considerati dalla carta sono
sei ( età, fumo di tabacco, colesterolemia
totale e livello di HDL colesterolo, i valori di
pressione arteriosa sistolica, l’iperglicemia) e
considerano separatamente uomini e donne,
soggetti diabetici e non diabetici .
Il Centro
nazionale per la prevenzione e la sorveglianza
delle malattie individuerà le linee operative
per l’applicazione della carta che potrà
prevedere, in fase di avvio, anche
l’individuazione di eventuali gruppi target
specifici. Sarà necessario prevedere anche una
formazione specifica e l’attivazione di un
sistema di registrazione dei dati, per la
valutazione di efficacia e per studi
epidemiologici. In fase di elaborazione delle
schede attuative saranno anche individuate le
modalità per dare avvio al programma nelle
singole realtà regionali.
2.1.2
La
prevenzione dell’obesità nelle donne in età
fertile agevola fortemente la prevenzione del
diabete di tipo II per la stessa donna, ma anche
la prevenzione dello sviluppo del diabete
nell’eventuale nuovo nato. E’ quindi
giustificato un intervento preventivo che si
basa su semplici elementi di prevenzione: lo
screening sistematico da parte del medico di
famiglia, ma anche dalla donna su se stessa con
indicatori di obesità, ricordando che per un
test di semplice adozione si può fare ricorso a
misure
fortemente indicative quali quelle dell'Indice
di Massa Corporea (BMI) e la circonferenza
addominale.
Questo approccio
potrà permettere un’ampia attività di
prevenzione , ma sopratutto consentirà di mirare
l’intervento preventivo alle persone realmente a
rischio.
2.1.3
Per quanto riguarda la prevenzione del diabete
di tipo II e delle sue complicanze si tratta di
un’iniziativa che è perseguita già in altri
stati e tipicamente negli Stati Uniti dalla
Kaiser Permanente in California. Si tratta
innanzitutto di censire la popolazione affetta
da diabete di tipo II che in grande misura è
inconsapevole di avere questa patologia.
Spesso il diabete
di tipo II si associa all’obesità in una
sindrome chiamata Diabesity e quindi è
soprattutto a questo tipo di popolazione che si
deve rivolgere l’attenzione. Il censimento
periodico della popolazione consente anche di
monitorare la crescita dell’incidenza di questa
patologia, e di attivare dei programmi di
prevenzione delle complicanze.
Sappiamo infatti
che questi pazienti inizialmente collaborano
attivamente con il medico, ma poi con l’andare
del tempo la compliance alle indagini e
alla terapia cala in maniera pericolosa.
Importante è la
funzione di sostegno del medico che gli permette
di tenere sotto controllo il gruppo di pazienti
e di coinvolgerli attivamente nel programma
terapeutico.
Anche in questo
caso la comunicazione medico-paziente e
istituzione-paziente è fondamentale,. Le schede
attuative individueranno le modalità per dare
avvio al programma nelle singole realtà
regionali. Va ricordato infine che il diabete
dei bambini sta diventando un problema anche in
Italia e quindi il programma si deve estendere
anche ai bambini e in particolare ai bambini
obesi. Come si può notare questo programma si
integra facilmente con il primo, perchè il
diabete è uno dei fattori di rischio inclusi
nella carta del rischio.
2.1.4
Il quarto oggetto della prevenzione
cardiovascolare riguarda le recidive di coloro
che hanno già avuto un primo accidente, sia a
livello cardiaco sia a livello cerebrale. In
questi casi le società scientifiche raccomandano
un trattamento adeguato che consente di
ritardare o prevenire l’occorrenza di un secondo
incidente.
2.2.) Screening
dei tumori.
Gli screening dei
tumori validati sono oggetto di raccomandazione
Europea e sono tre:
4)
screening del tumore del seno;
5)
screening del cancro della
cervice uterina;
6)
screening del cancro del colon
retto.
Per ognuno di
questi screening è necessario attivare
programmi e coordinare le azioni in modo da
sollecitare in modo attivo la popolazione alla
partecipazione ai programmi di prevenzione.
Anche in questo
caso la figura del medico di famiglia è molto
importante, in quanto il medico di famiglia può
sollecitare l’attenzione di queste persone e
effettuare un adeguato counselling;
Fondamentale
lemento, perchè la campagna di screening risulti
efficace, è definire il percorso per i soggetti
positivi in modo da evitare perdite di tempo, e
tracciare dei percorsi prioritari per questi
pazienti, affinchè risolvano il loro problema
arrivando rapidamente ad una diagnosi certa.
Altro punto importante è che gli screening
vengano effettuati in condizioni nelle quali
sono garantite la qualità delle attrezzature e
delle procedure.
E’ compito della
Regione disegnare questa rete dei Centri di
screening e valutare la qualità e quantità del
loro lavoro.
Infine la
comunicazione istituzionale unica e
centralizzata evita di disperdere risorse in
inutili campagne e in inutili pubblicazioni,
permette di rendere molto efficace questa
comunicazione, onde raggiungere tutta la
popolazione e appoggiare la campagna che la
Regione effettua.
2.3.)
Prevenzione degli
incidenti
Gli incidenti
sono la prima causa di morte nei giovani. Nei
giovani la maggiore causa di morte è legata agli
incidenti stradali. Per quanto riguarda gli
anziani sappiamo che gli incidenti domestici
sono cause prevenibili di disabilità e di
mortalità molto rilevanti come pure per i
bambini.. La problematica degli incidenti
domestici, che colpiscono alcune fasce di
popolazione particolari, come bambini e anziani,
assume un rilievo consistente in termini sia di
morbosità che di mortalità . Benché tale
fenomeno non sia completamente azzerabile, vi
sono ampi margini per intervenire e prevenirne
una buona parte . Una prima tipologia di
interventi riguarda il censimento degli
infortuni: molta parte degli interventi avviati
in diverse Regioni hanno attinto ai dati del
Pronto Soccorso, tuttavia ulteriori sforzi
dovranno essere attuati per una maggior
completezza ed approfondimento dei dati
La comunicazione
istituzionale, ovviamente, avrà il suo ruolo e
ancora una
volta la
comunicazione dovrà essere centralizzata onde
evitare inutili dispersioni di risorse.
2.4) Piano delle
vaccinazioni.
Le coperture
vaccinali raggiungono un risultato
insoddisfacente in alcune regioni, non
raggiungendo i valori-soglia, specifici per ogni
malattia, che ne garantirebbero l’eliminazione.
Si tratta in particolare delle vaccinazioni
raccomandate per i bambini e in particolare la
vaccinazione anti morbillosa, cosicchè ancora
oggi in Italia il morbillo è una malattia che
miete vittime e che comporta patologia.
Fermo
restando i contenuti del Piano Nazionale per
l’eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita di cui all’accordo Stato Regioni del
13 novembre 2003, e l’iter di aggiornamento del
Piano nazionale vaccini, richiamato dal DPCM 29
novembre 2001, occorre richiamare
l’importanza delle
anagrafi vaccinali, così da poter valutare la
necessità e gli effetti delle campagne vaccinali
in atto e da implementare condividere criteri
per la scelta dei nuovi vaccini fondati sull’EBP
e su scelte che ne graduino la priorità; e
definire l’offerta essenziale del calendario
vaccinale e dei vaccini per le categorie
particolari, lasciando alle Regione l’opzione
l’introduzione di altri preparati in relazione a
particolari condizioni epidemiologiche
Per quanto
riguarda gli anziani le vaccinazioni più
importanti sono quelle anti-influenzale e quella
anti pneumococcica, benché per quanto riguarda
quest’ultima le più recenti revisioni
sistematiche ne mettano in discussione
l’efficacia : si tratterà dunque di implementare
nuove azioni che raccordino i dati
epidemiologici con le strategie. Anche qui vi è
una forte azione da svolgere d’accordo con i
medici di medicina generale e tramite la
comunicazione di massa centralizzata, onde
evitare che in Italia gran parte degli anziani
non si vaccini contro l’influenza e vada
incontro a pesanti patologie e mortalità durante
l’inverno.
Il coordinamento
del Piano
3.
Al Centro Nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM), tra i cui
compiti istitutivi prioritari, di cui al DM 1°
luglio 2004, è previsto il coordinamento con
le Regioni dei piani di sorveglianza e di
prevenzione attiva, sono affidati i seguenti
compiti, da attuarsi con la partecipazione
diretta dei propri comitati scientifico e
tecnico per le specifiche competenze:
6.
tradurre le linee generali di
intervento sopra richiamate in linee operative,
prevedendo con la partecipazione dei propri
organi, che per i programmi non ancor validati
scientificamente sul territorio nazionale, sia
possibile attuare dei progetti pilota per
verificarne l’impatto prima della messa a
regime;
7.
definizione di un cronoprogramma
di sviluppo degli interventi previsti nei
programmi specifici che individui le fasi di
attuazione e le modalità di verifica
dell’attuazione dei singoli programmi;
8.
supporto alle singole regioni
nella definizione dei programmi regionali
attuativi;
9.
dare diffusione delle iniziative
e dei progetti di cui al presente Piano in modo
univoco e unificato sul territorio nazionale, al
fine di evitare iniziative che si sovrappongano
e ulteriori risorse.
Finanziamento del
Piano
4. Sul Piano
Nazionale della Prevenzione, che parte nel 2005,
si concentrano risorse mai considerate
precedentemente e che prevedono l’importo di 240
milioni di euro che le Regioni accettano di
vincolare sulla quota del riparto CIPE
destinata agli obiettivi specifici del Piano
Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 34 della legge 27 dicembre 1992, n.662.
Tale quota corrisponde al 25% della quota delle
risorse spettante a ciascuna regione per il
raggiungimento degli obiettivi di piano.
Le risorse così
disponibili sono riportate nella seguente
tabella :
TABELLA
Risorse che le
Regioni vincolano alla realizzazione del Piano
Nazionale della Prevenzione
regioni |
popolazione |
Risorse
da vincolare sulle risorse per gli
obiettivi di PSN (importo in euro per
ciascuno degli anni 2005,2006 e 2007) |
PIEMONTE |
4.296.822 |
17.716.509 |
VALLE
D'AOSTA |
122.360 |
504.511 |
LOMBARDIA |
9.318.038 |
38.419.811 |
BOLZANO |
471.635 |
1.944.629 |
TRENTO |
493.406 |
2.034.395 |
VENETO |
4.671.372 |
19.260.840 |
FRIULI |
1.202.070 |
4.956.334 |
LIGURIA |
1.585.612 |
6.537.741 |
EMILIA
ROMAGNA |
4.107.144 |
16.934.435 |
TOSCANA |
3.589.289 |
14.799.231 |
UMBRIA |
854.174 |
3.521.901 |
MARCHE |
1.511.774 |
6.233.295 |
LAZIO |
5.261.241 |
21.692.966 |
ABRUZZO |
1.290.620 |
5.321.438 |
MOLISE |
322.218 |
1.328.558 |
CAMPANIA |
5.790.193 |
23.873.922 |
PUGLIA |
4.047.094 |
16.686.837 |
BASILICATA |
598.163 |
2.466.323 |
CALABRIA |
2.018.767 |
8.323.709 |
SICILIA |
5.011.253 |
20.662.224 |
SARDEGNA |
1.644.463 |
6.780.391 |
|
58.207.704 |
240.000.000 |
|
ALLEGATO 3
“Piano nazionale
per la formazione continua in medicina” e “Piano
Nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario 2005-2007”.
1. Premessa.
Il Piano
Sanitario Nazionale 2003 – 2005 ha individuato,
tra gli obiettivi da raggiungere per attuare la
garanzia costituzionale del diritto alla salute
e degli altri diritti sociali e civili in ambito
sanitario, la “realizzazione di una formazione
permanente di alto livello e qualità in medicina
e sanità” per tutti i professionisti della
salute.
L’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ha previsto anche in Italia la realizzazione di
modifiche strutturali e ha inserito tra gli
obiettivi che le Regioni devono conseguire, al
fine di ottenere l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato per le risorse
destinate al finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale, la realizzazione del “Piano
nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario”, coerentemente con il Piano Sanitario
Nazionale.
Il “Piano
Nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario”,che è ricompreso nel “Piano nazionale
dell’educazione continua in medicina”,
costituisce il presupposto necessario per
l’individuazione degli strumenti condivisi per
il contenimento della dinamica dei costi, il
miglioramento qualitativo dei servizi e la
riduzione della spesa inappropriata , nel
rispetto del principio della uniforme ed
appropriata erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) sul territorio nazionale di cui
al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche
e integrazioni.
Gli articoli
16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni
hanno definito la formazione continua ed
istituito la Commissione nazionale per la
formazione continua, attribuendole la competenza
ad individuare criteri, principi e requisiti
utili a garantire l’unitarietà del progetto
”Educazione Continua in Medicina” (di seguito
denominato ECM) . Gli Accordi sanciti
dalla Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre
2001, il 13 marzo 2003 e il 20 maggio 2004
hanno consentito l’avvio a partire dal 2002,
dell’accreditamento a regime dei singoli eventi
residenziali e l’avvio, nel 2004, del sistema di
accreditamento sperimentale dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attività
formative residenziali e a distanza,
individuando gli obiettivi formativi.Nell’anno
2005, sarà attivata la seconda fase del progetto
ECM attraverso l’accreditamento dei provider
di formazione residenziale, della formazione a
distanza (FAD) e della formazione sul campo
(FSC) e saranno stabiliti i criteri e le
modalità per privilegiare l’aggiornamento sul
posto di lavoro e nello studio o domicilio del
professionista nonché in stages di lavoro
presso centri di documentata eccellenza.
La realizzazione
del “Piano nazionale di formazione continua in
medicina” e quindi del “Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario”,
richiede maggiore coordinamento e collaborazione
fra i livelli nazionale e regionale , in quanto
le attività di ECM si trovano ad un punto
particolarmente delicato, tipico di tutti i
processi che, dopo un fase sperimentale e di
prima implementazione, sono destinati ad
acquisire carattere stabile e sistemico.
In questa fase,
occorre garantire una più coerente ed efficace
armonizzazione tra i due fondamentali aspetti
dell’ECM: il suo essere strumento per il
mantenimento dell’abilitazione professionale (
alternativo, ma non esclusivo, rispetto ad
altre modalità basate su verifiche periodiche
del mantenimento di adeguati livelli di
aggiornamento professionale) e la sua
caratteristica di elemento irrinunciabile del
processi di miglioramento qualitativo dei
servizi sanitari e relativa riduzione della
spesa inappropriata, nonché di supporto alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Il mantenimento
dei due aspetti sopra ricordati in un quadro
funzionale ed operativo unitario rappresenta un
valore aggiunto e sempre più l’affiancarsi di
normative regionali a quella nazionale e il
diffondersi a livello regionale di esperienze e
organizzazioni di governo tecnico delle attività
formative, richiedono modalità nuove per
mantenere al Programma ECM il carattere di
“sistema”, riconosciuto in quanto condiviso da
tutte le Regioni.
E’ necessario
perciò definire una organizzazione dei processi
di governo del “sistema Educazione Continua in
Medicina”, basati su una forte e permanente
concertazione, in grado di meglio conciliare,
fin da subito, le esigenze nazionali e quelle
regionali, ma anche di assicurare la promozione
del nuovo quadro normativo.
Tali nuove
modalità debbano quindi basarsi sul
mantenimento e potenziamento della concertazione
e collaborazione tra Ministero della salute e
Regioni attraverso :
1.
la prosecuzione dell’approccio
basato su Accordi Stato regioni ed eventualmente
su Intese ex articolo 8 comma 6 della legge
131/2003, nel rispetto del principio di leale
collaborazione tra livello statale e regionale;
2.
la creazione di un organismo
tecnico-politico per il coordinamento strategico
del sistema nazionale ECM ;
3.
la creazione di un Comitato
tecnico permanente con la partecipazione di
tutti i referenti tecnici delle Regioni e delle
Province autonome;
4.
l’attribuzione alla Commissione
nazionale per la formazione continua di un ruolo
di consulenza e di proposta, anche attraverso
la costituzione di gruppi di lavoro tematico a
carattere tecnico scientifico aperti a membri
esterni;
5.
la creazione di una segreteria
operativa di coordinamento a carattere
paritetico Ministero-Regioni, che opererà in
maniera continuativa, ferme restando le funzioni
degli Uffici dirigenziali del Ministero della
salute nel cui ambito di competenza rientra la
formazione continua.
Si rende
pertanto necessario fissare delle regole
condivise per la predetta attività permanente
di coordinamento e collaborazione tra le
strutture e le iniziative nazionali e regionali
in materia di Educazione continua in medicina e
di attribuire a tali fini agli organismi e
uffici, che operano a livello centrale, la
denominazione di “Centro nazionale per
l’Educazione continua in medicina”. Gli
obiettivi prioritari della nuova organizzazione
sopra delineata debbano riguardare la
predisposizione del “Piano nazionale per
l’educazione continua” e il necessario
completamento del percorso di messa a punto
metodologica ed operativa degli strumenti
realizzativi della Formazione continua.
Per il “Piano
Nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario 2005-2007”, che parte nel 2005, si
prevedono risorse per un importo pari a 50
milioni di euro che le Regioni accettano di
autovincolarsi sulla quota indistinta ripartita
dal CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007.
Le risorse così
disponibili sono riportate nella seguente
tabella :
TABELLA
Risorse che le
Regioni vincolano alla realizzazione del Piano
Nazionale della Prevenzione
regioni |
popolazione |
Risorse
da autovincolare sulla quota indistinta
della delibera CIPE (importo in euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007) |
PIEMONTE |
4.296.822 |
3.690.939 |
VALLE
D'AOSTA |
122.360 |
105.106 |
LOMBARDIA |
9.318.038 |
8.004.128 |
BOLZANO |
471.635 |
405.131 |
TRENTO |
493.406 |
423.832 |
VENETO |
4.671.372 |
4.012.675 |
FRIULI |
1.202.070 |
1.032.570 |
LIGURIA |
1.585.612 |
1.362.029 |
EMILIA
ROMAGNA |
4.107.144 |
3.528.007 |
TOSCANA |
3.589.289 |
3.083.173 |
UMBRIA |
854.174 |
733.729 |
MARCHE |
1.511.774 |
1.298.603 |
LAZIO |
5.261.241 |
4.519.368 |
ABRUZZO |
1.290.620 |
1.108.633 |
MOLISE |
322.218 |
276.783 |
CAMPANIA |
5.790.193 |
4.973.734 |
PUGLIA |
4.047.094 |
3.476.424 |
BASILICATA |
598.163 |
513.817 |
CALABRIA |
2.018.767 |
1.734.106 |
SICILIA |
5.011.253 |
4.304.630 |
SARDEGNA |
1.644.463 |
1.412.581 |
|
58.207.704 |
50.000.000 |
2. Gli ambiti
del “PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA 2005-2007” e del “PIANO NAZIONALE
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO” .
Il Centro
nazionale dell’educazione continua provvede alla
elaborazione del “Piano nazionale per
l’educazione continua in medicina” ,
comprensivo del Piano Nazionale per
l’aggiornamento del personale sanitario
“conformemente ai seguenti criteri e principi ed
assume , contestualmente, le necessarie
iniziative per il completamento del percorso di
messa a punto metodologica ed operativa degli
strumenti realizzativi della Formazione continua
con la precisazione degli ambiti e delle
competenze nazionali e regionali per la
realizzazione del Piano stesso:
a) soggetti
interessati – Tutti i professionisti della
salute ed, in particolare, i medici chirurghi,
gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti, gli
operatori delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche della riabilitazione
e della prevenzione, nonché i biologi, i
chimici, i fisici e gli psicologi, addetti ai
servizi sanitari;
b) obiettivi
formativi – Gli obiettivi formativi,
strumento strategico per la politica sanitaria
del Paese, saranno definiti finalizzandoli
agli obiettivi del PSN 2003/2005 con riferimento
alle esigenze di qualificazione specifica dei
diversi profili professionali.
- le tematiche,
oggetto degli obiettivi formativi di interesse
nazionale devono essere riconducibili alle
attività collegate ai Livelli Essenziali di
Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e
successive integrazioni.
c)
articolazione degli obiettivi : la
definizione degli obiettivi formativi garantisce
in ogni caso che nella formazione continua del
personale sanitario siano presenti:
a)
temi comuni a tutte o più
professioni, di prevalente interesse dello
Stato;
b)
temi specifici delle singole
professioni, discipline e specialità mediche e
sanitarie;
c) temi di natura
organizzativo-gestionale, di prevalente
interesse delle Regioni.
Gli obiettivi
saranno distinti in maggiori o minori con un
numero di crediti differenziati in tre fasce;
gli eventi danno titolo a crediti con pesi
diversi in relazione sia alla natura
dell’obiettivo formativo sia alla tipologia
dell’ attività formativa;
d) Tipologie
delle attività formative - le tipologia di
attività formative ECM, sono articolate in :
a)
attività formative attraverso
eventi residenziali e semiresidenziali,
b)
formazione sul campo,
c)
formazione a distanza ,
d) formazione
autogestita con formali procedure di verifica
finale.
Il Piano
nazionale definisce i temi comuni e le quote
percentuali di crediti che, annualmente e nel
triennio, ciascun professionista deve acquisire
in ciascuna delle classi di eventi relativi
agli obiettivi formativi.
e)
l’accreditamento dei provider
sarà sperimentato secondo i
criteri e le modalità definiti nel documento
approvato dalla Commissione nella seduta dell’11
novembre 2004, prevedendo che , nella prima
fase di avvio del nuovo sistema,
l’accreditamento dei provider sarà
riservato solo ai soggetti pubblici, agli enti
sanitari privati accreditati ed alle società
medico-scientifiche ed alle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
infermieristiche tecniche e della riabilitazione
e della prevenzione, riconosciute dal Ministro
della salute ai sensi del decreto 31 maggio
2004; pertanto, nella fase di avvio i soggetti
privati, ai fini dell’accreditamento come
provider, si devono associare con uno dei
predetti soggetti in possesso delle competenze
clinico-assistenziali ;
f)
accreditamento di base -
prevedere, in materia di accreditamento dei
provider, ivi compresa la formazione a distanza
(FAD),la formazione sul campo (FSC), la
formazione residenziale (FR) e della Formazione
autogestita (FAG) , che sia l’ accreditamento
di base ad attribuire il ruolo di provider
che le autorizzazioni per le singole tipologie:
FAD, FSC, FR, FAG siano rilasciate a seguito di
parere favorevole da parte del Comitato tecnico
permanente costituito nell’ambito del Centro
nazionale per l’educazione continua;
g)
graduatoria
provider
- definire criteri oggettivi per differenziare e
graduare i provider in ragione della
qualità dell’attività formativa offerta e
pubblicizzare l’Albo e la relativa graduatoria
degli stessi ;
h)
crediti formativi
- provvedere alla risistemazione della
classificazione e della pesatura dei crediti
formativi, tenendo conto delle finalità
fondamentali dell’ECM. I crediti formativi
saranno differenziati e graduati in base al tipo
di aggiornamento, favorendo, attraverso una più
elevata valutazione, le attività più coerenti
con il Piano nazionale dell’aggiornamento del
personale sanitario e con gli altri obiettivi
istituzionali (PSN e piani regionali,
partecipazione a protocolli di studio e
prevenzione, uso dei farmaci, ecc.), a fronte di
una più bassa valutazione delle attività
connesse a congressi e seminari;
i)
Verificare la coerenza delle
iniziative già avviate in campo nazionale e
regionale con l’impianto delineato nel presente
accordo.
j)
promuovere l’armonizzazione,
rispetto a quanto previsto dal presente accordo
nei punti precedenti, dei contenuti e delle
modalità applicative delle disposizioni
rilevanti per l’ECM contenute nei contratti del
comparto e della dirigenza nonché negli accordi
nazionali per il personale sanitario
convenzionato.
k)
Debito formativo
- definire le quote percentuali
di crediti che, annualmente e nel triennio,
ciascun professionista deve acquisire in
ciascuna delle classi di eventi relativi agli
obiettivi formativi nazionali e regionali.
l)
Rivalidazione abilitazione
professionale
- Prevedere che, a partire da una data, che sarà
fissata tramite intesa fra il Ministro della
salute e le regioni sancita dalla Conferenza
Stato-regioni in relazione anche all’attivazione
a regime di tutte le tipologie di attività
formative di cui alla lettera d), la
partecipazione agli eventi formativi, fino al
conseguimento del numero di crediti stabilito
con decreto del Ministro della salute, sarà, per
tutto il personale sanitario dipendente,
convenzionato o libero professionista,
condizione necessaria per il mantenimento, ogni
dieci anni, dell’abilitazione professionale,
salvo la ripetizione del relativo esame di Stato
abilitante.
m)
Certificazione crediti
- Prevedere che, per le finalità di cui alla
lettera l), gli Ordini e Collegi professionali
e, per le categorie sanitarie prive di ordine e
collegi, le associazioni tecnico-scientifiche di
cui al D.M. 31 maggio 2004 provvedono, d’intesa
con il Centro nazionale per la educazione
continua in medicina, alla rilevazione,
controllo e certificazione dei crediti formativi
dei propri iscritti.
o) “Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario”.
Il Piano
nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario sarà redatto dal Centro Nazionale di
Formazione Continua e individua le attività
formative afferenti ad un organico intervento
formativo nazionale rivolto al personale
sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
”Nel triennio di
validità del “Piano nazionale dell’aggiornamento
del personale sanitario”, gli obiettivi devono
essere prevalentemente finalizzati alla
realizzazione del “Piano nazionale della
prevenzione” e degli altri interventi previsti
in attuazione dell’intesa di cui al comma 173
della legge n. 311 del 2004 ed in particolare:
·
alla prevenzione cardiovascolare;
·
allo screening dei tumori;
·
alla prevenzione degli incidenti
domestici sia nei bambini che negli anziani;
·
al piano delle vaccinazioni;
·
all’appropriatezza
clinico-asistenziale;
·
al rapporto
medico-paziente/famiglia; al rapporto operatore
sanitario-paziente/famiglia
·
le altre tematiche di cui alla
lettera c).
3. Il
Coordinamento del Piano : il Centro Nazionale
per l’educazione continua in medicina.
Per la realizzazione del “Piano
nazionale per l’educazione continua in medicina”
comprensivo del “Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario”, di
cui all’articoli 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n.311, e per assicurare
un’attività permanente di coordinamento tra le
iniziative nazionali e regionali in materia di
Educazione continua in medicina, in attuazione
di quanto previsto in materia di formazione
continua dalle disposizioni di cui agli articoli
16-bis e16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gli organismi e gli uffici
preposti a livello nazionale alla ECM operano in
stretto e permanente coordinamento con le
competenti istituzioni regionali, assumendo
complessivamente a tali fini la denominazione di
“Centro nazionale per
l’Educazione continua in medicina”.
Il Centro
nazionale per l’Educazione continua in medicina
opera prevedendo al suo interno funzioni di
indirizzo politico- programmatico, di
coordinamento tecnico, di consulenza e di
attività operativa. Il Centro è articolato come
da “Allegato a)” al presente Piano.
Il Centro
nazionale per l’Educazione continua in medicina
si articola in:
a) un Comitato
strategico di indirizzo composto dal Ministro
della salute, con funzioni di Presidente,
dall’Assessore regionale alla sanità titolare
della funzione di coordinamento fra gli
assessori alla sanità , con funzioni di vice
presidente, da due assessori regionali alla
sanità e da tre membri nominati dal Ministro
della salute. Partecipa alle riunioni il
responsabile della segreteria operativa.
b) un Comitato
tecnico permanente - che è composto dai
responsabili della formazione continua del
personale sanitario di tutte le Regioni e
Province autonome, dai responsabili della
formazione a livello nazionale e dal
responsabile della segreteria operativa ed è
presieduto dall’Assessore regionale alla sanità
titolare della funzione di coordinamento fra gli
assessori alla sanità - con funzioni di proposta
e verifica del funzionamento del sistema
nazionale e dei sistemi regionali di formazione.
Il Comitato si riunisce con cadenza almeno
mensile.
c) una segreteria
operativa di coordinamento, a carattere
paritetico, costituita da quattro membri
nominati dal Ministro della salute, di cui uno
con funzioni di responsabile delle segreteria,
e da quattro membri nominati dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, che opererà in maniera continuativa ed
in collaborazione con l’ufficio dirigenziale del
Ministero, competente in materia di ECM.
d) La Commissione
nazionale per la formazione continua svolge
funzioni consultive e di proposta, anche
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro
tematico a carattere scientifico aperti anche a
membri esterni,
e) l’Ufficio
dirigenziale ministeriale competente in materia
di ECM.
Il Centro
nazionale per l’Educazione continua in medicina
assicura, in particolare:
- la elaborazione
e l’aggiornamento del Piano nazionale per
l’Educazione continua in Medicina comprensivo
del Piano nazionale per l’aggiornamento del
personale sanitario di cui all’articolo 1, comma
178 lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria 2005);
- la promozione
della qualità degli eventi e delle iniziative
formative;
-
l’accreditamento dei provider e delle
attività formative, riservato al livello
centrale;
- il
coordinamento della attività di verifica degli
eventi e delle iniziative formative;
- la elaborazione
e l’aggiornamento del sistema di attribuzione
dei crediti formativi in attuazione di quanto
previsto dal presente accordo;
- la definizione
di tutti gli strumenti realizzativi del
programma ECM,
la realizzazione,
tramite gli ordini e collegi professionali e,
per le categorie prive di ordine o collegio, le
associazioni tecnico-scientifiche di cui al D.M.
31 maggio 2004, dell’anagrafe dei crediti
formativi.
Il Centro può
utilizzare a tali fini anche esperti nominati
dal Ministro della salute.
Il Centro
nazionale per la educazione continua in medicina
sovrintende a tutte le attività di formazione
continua e provvede, d’intesa con le Regioni, ai
controlli sui provider di formazione
residenziale o a distanza e sugli eventi e
attività formative, anche con poteri
sanzionatori nei confronti dei provider
per comportamenti irregolari; i controlli sulle
attività formative residenziali sono effettuati,
d’intesa con le Regioni, da appositi gruppi di
valutatori esperti, designati dagli Ordini e
Collegi professionali e dalle società
scientifiche e associazioni tecnico-scientifche
e loro Federazioni di cui al D.M. 31 maggio
2004.
Il Centro
nazionale per l’Educazione continua in medicina
cura la tenuta dell’Albo dei provider,
valuta la qualità dell’attività formativa svolta
dagli stessi e definisce la graduatoria dei
provider . L’Albo dei provider, la graduatoria
degli stessi in base alla qualità dell’attività
svolta e le sanzioni adottate nei loro confronti
sono pubblicati periodicamente a cura del
Ministero della salute.
Alle spese per
le attività del Centro di cui al comma 2 si fa
fronte con le disponibilità di bilancio
derivanti dai contributi di cui al comma 5
dell’art. 92 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
4. GLI OBIETTIVI
FORMATIVI DI INTERESSE NAZIONALE PER L’ANNO 2005
.
4.1.
Fino alla definizione del Piano nazionale
per l’educazione continua, restano confermati
gli obiettivi formativi di interesse nazionale
definiti con l’accordo Stato Regioni del 20
dicembre 2001 (Rep. Atti n.1358) nonché le
modalità di accreditamento degli eventi
formativi residenziali e le sperimentazioni in
corso, così come confermato con gli Accordi
Stato Regioni del 13 marzo 2003 (repertorio atti
n.1667) e del 20 maggio 2004 ( Repertorio Atti n.1992).Per
l’anno 2005 l’obbligo di acquisizione dei
credito resta a n.30 crediti.
4.3.
I costi delle attività formative
possono annualmente gravare sulle risorse per il
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale,
così come ripartite alle singole Regioni, solo
entro il limite costituito dall’importo
complessivo medio di spesa annualmente
registrata nel triennio 2002/2004 per interventi
formativi nel campo sanitario nelle singole
Regioni, nonché delle specifiche risorse che le
Regioni destineranno all’attuazione del Piano
nazionale dell’educazione continua in medicina,
ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311..
4.4.
Sono fatti salvi i crediti
maturati con la partecipazione ad eventi
formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio
2005 alla data del presente Accordo.
|
ALLEGATO 3
“Piano nazionale
per la formazione continua in medicina” e “Piano
Nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario 2005-2007”.
1.1 Il Piano
Sanitario Nazionale 2003 – 2005 ha individuato,
tra gli obiettivi da raggiungere per attuare la
garanzia costituzionale del diritto alla salute
e degli altri diritti sociali e civili in ambito
sanitario, la “realizzazione di una formazione
permanente di alto livello e qualità in medicina
e sanità” per tutti i professionisti della
salute.
L’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ha inserito tra gli obiettivi che le Regioni
devono conseguire, al fine di ottenere
l’accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato per le risorse destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale,
la realizzazione del “Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario”,
coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale.
Il “Piano
Nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario”, costituisce il presupposto
necessario per l’individuazione degli strumenti
condivisi per il contenimento della dinamica dei
costi, il miglioramento qualitativo dei servizi
e la riduzione della spesa inappropriata , nel
rispetto del principio della uniforme ed
appropriata erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) sul territorio nazionale di cui
al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche
e integrazioni.
Gli articoli
16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni
hanno definito la formazione continua ed
istituito la Commissione nazionale per la
formazione continua.
Gli Accordi
sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 20
dicembre 2001, il 13 marzo 2003 e il 20 maggio
2004 hanno consentito l’avvio a partire dal
2002, dell’accreditamento a regime dei singoli
eventi residenziali e l’avvio, nel 2004, del
sistema di accreditamento sperimentale dei
soggetti pubblici e privati che svolgono
attività formative residenziali e a distanza,
individuando gli obiettivi formativi.
La realizzazione
del “Piano nazionale di formazione continua in
medicina” e quindi del “Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario”,
richiede maggiore coordinamento e collaborazione
fra i livelli nazionale e regionale , in quanto
le attività di ECM si trovano ad un punto
particolarmente delicato, tipico di tutti i
processi che, dopo un fase sperimentale e di
prima implementazione, sono destinati ad
acquisire carattere stabile e sistemico.
Il mantenimento
di una visione di insieme in un quadro
funzionale ed operativo unitario rappresenta un
valore aggiunto e sempre più l’affiancarsi di
normative regionali a quella nazionale e il
diffondersi a livello regionale di esperienze e
organizzazioni di governo tecnico delle attività
formative, richiedono modalità nuove per
mantenere al Programma ECM il carattere di
“sistema”, riconosciuto in quanto condiviso da
tutte le Regioni.
E’ necessario
perciò definire una organizzazione dei processi
di governo del “sistema Educazione Continua in
Medicina”, basati su una forte e permanente
concertazione, in grado di meglio conciliare,
fin da subito, le esigenze nazionali e quelle
regionali, ma anche di assicurare la promozione
del nuovo quadro normativo.
Tali nuove
modalità debbano quindi basarsi sul
mantenimento e potenziamento della concertazione
e collaborazione tra Ministero della salute e
Regioni che potrà vedere fasi differenti e
transitorie ma finalizzate alla costituzione,
entro il 2005, di una struttura capace di
garantire il mantenimento della qualità del
sistema.
Si rende
pertanto necessario fissare delle regole
condivise per la predetta attività permanente
di coordinamento e collaborazione tra le
strutture e le iniziative nazionali e regionali
in materia di Educazione continua in medicina.
Le Regioni si
impegnano ad adottare entro il 30 settembre il
piano regionale in attuazione del piano
nazionale della formazione e dell’aggiornamento
che dovrà essere approvato entro il 30 maggio
2005.
Il Piano
nazionale della formazione e dell’aggiornamento
dovrà definire:
1. i criteri per
l’accreditamento dei provider per garantire i
livelli di qualità della formazione del
personale
2. soggetti
interessati, gli obiettivi formativi,
articolazione degli obiettivi
3.le modalità
attuative della struttura capace di garantire il
mantenimento della qualità del sistema e le
regole condivise per il funzionamento della
stessa in modo da garantire una attività
permanente di coordinamento e collaborazione tra
le strutture e le iniziative nazionali e
regionali in materia di Educazione continua in
medicina
4. i criteri per
l’attribuzione dei crediti
5.
l’armonizzazione delle regole già previste nei
precedenti accordi
6. il ruolo delle
società scientifiche
7.le modalità
attraverso le quali, anche con modifiche
legislative, si possa provvedere alla
rivalidazione dell’abilitazione professionale o
alla certificazione professionale dei medici
utilizzando il sistema di formazione continua;
8. definizione
delle problematiche relative alla contribuzione
alle spese da parte degli organizzatori di
eventi
1.1
.
Fino alla definizione del Piano
nazionale per l’educazione continua, restano
confermati gli obiettivi formativi di interesse
nazionale definiti con l’accordo Stato Regioni
del 20 dicembre 2001 (Rep. Atti n.1358) nonché
le modalità di accreditamento degli eventi
formativi residenziali e le sperimentazioni in
corso, così come confermato con gli Accordi
Stato Regioni del 13 marzo 2003 (repertorio atti
n.1667) e del 20 maggio 2004 ( Repertorio Atti n.1992).Per
l’anno 2005 l’obbligo di acquisizione dei
credito resta a n.30 crediti.
1.2 Sono fatti
salvi i crediti maturati con la partecipazione
ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1°
gennaio 2005 alla data del presente Accordo |
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