FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

Allegato 2)

                                                                                     Roma, 3 marzo 2005

Schema  di Intesa Stato Regioni di cui all’articolo 1, comma 173, della legge 30  dicembre 2004 n. 311.

PREGIUDIZIALE:

L’intesa si applica a partire dalla verifica sulle risultanze dell’esercizio 2005 che sarà effettuata nell’anno 2006.

 

Questioni  irrinunciabili sul testo dell’articolato:

 

Art. 1 - Adempimenti previsti dalla vigente normativa

 

“Con riferimento a quanto previsto sub a) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni e le Province autonome assolvono agli adempimenti già previsti dalla normativa vigente riportati nell’Allegato 1 (lettere comprese tra A ed L).”

 

Art. 2 - Affiancamento

 

“Con riferimento a quanto previsto sub b) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311, salvo gli ulteriori casi di affiancamento definiti dal successivo articolo 8, comma 3, in ogni caso, le Regioni e le Province autonome nelle quali si sia verificato un disavanzo, al netto per il 2005  degli eventuali costi per arretrati contrattuali, pari o superiore al 7 per cento delle risorse previste dall’articolo 1, comma 164 della legge 311 del 2004 integrate dalle entrate proprie regionali in base ai risultati del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui al successivo articolo 12, fermo restando gli impegni relativi alla implementazione dei flussi informativi regionali per la compilazione modello LA per la rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, , si impegnano a definire  un piano di rientro, acquisito il parere dei Ministeri dell’economia e della salute, attuando provvedimenti amministrativi anche in riferimento a:

a: criteri per l’accreditamento delle strutture sanitarie

b: fissazione delle tariffe per la remunerazione dei soggetti erogatori

c: applicazione dei livelli essenziali di assistenza”

Art. 5

 

(vincolo alla crescita delle voci dei costi di produzione del 2%, al netto dei costi del personale) 

 

1.Con riferimento a quanto previsto sub e) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni e le Province autonome si impegnano a rispettare il vincolo di crescita complessivo delle voci dei costi di produzione delle proprie aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, , con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali, così come aggiornati al 4° trimestre, indicati nel bilancio consolidato del Servizi Sanitario Regionale dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi. Sono esclusi dal rispetto del vincolo di crescita del 2% le seguenti voci di spesa: la farmaceutica, la mobilità interregionale, le assicurazioni, gli interessi passivi, le spese collegate a contributi vincolati, vincoli nazionali e non,  il nuovo ricettario,le prestazioni acquistate in cui sia rilevante l’incidenza del costo del personale.

 Le regioni provvedono a garantire  che anche gli IRCCS, dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla normativa, ed i Policlinici universitari laddove c’è un partecipazione regionale nella individuazione degli organi di gestione,  adottino una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità.

 

Art. 6 – Equilibrio economico finanziario

 

1.Con riferimento a quanto previsto sub f) dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni e le Province autonome si impegnano a rispettare l’obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario complessivo regionale delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l’obbligo dell’adozione di misure  per la riconduzione in equilibrio della gestione,  ove si prospettassero situazioni di squilibrio, fermo restando quanto disposto dal comma 174 dell’articolo 1 della richiamata legge 30 dicembre 2004, n.311 e, ove necessario, quanto disposto dal comma 180 del medesimo articolo.

Le Regioni si attivano perché anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla normativa, ed i policlinici universitari laddove c’è una partecipazione regionale nella individuazione degli organi di gestione  rispettino l’obbligo dell’equilibrio economico-finanziario universitarie sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo.

Nelle more dell’attuazionedi quanto disposto dall’articolo 4 del D.L. 314/2004  i bilanci regionali e d aziendali fanno riferimento alle risorse di cui all’art. 1, comma164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

- provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, coerentemente l’obiettivo sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla normativa e dei policlinici universitari laddove c’è un partecipazione regionale nella individuazione degli organi di gestione,  sono tenuti a presentare per via informatica alla Regione, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della salute  ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla normativa, sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati.

 

Art. 12  tavolo di verifica degli adempimenti

 

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti.

Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le regioni – prima della convocazione -  sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate.

Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione interessata. In caso di posizioni discordanti registrate nel verbale e su richiesta esplicita di una delle parti (regioni o ministeri), la problematica viene sottoposta alla valutazione del tavolo politico per gli opportuni indirizzi

Allegato n. 1 – Elenco degli adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 173, lettera a) della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Si propone quanto segue:

1.In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 della presente Intesa, si riportano di seguito gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato nei termini stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto legge 18 settembre 2001, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, all’art. 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come integrato dall’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli. 48 e 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  dalla legge  24 dicembre 2003, n.350.

2.OK

A) OK

B) OK

C) adempiere:

 - agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa relativi all’invio al Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE, SP, CP ed LA (decreto ministeriale 16 febbraio 2001, decreto ministeriale 28 maggio 2001, decreto ministeriale 18 giugno 2004; 

D) OK

E) OK

F) OK

G) OK

H) OK

I)  OK

J) attivare sul proprio territorio il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,  specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’ articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo52, comma 4 lettera a), della legge  27 dicembre 2002, n.289). Tale adempimento regionale si considera rispettato dall’applicazione, in rapporto allo stato di attuazione delle procedure previste, delle disposizioni dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale adempimento si intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di avere realizzato, in rapporto allo stato di attuazione delle procedure previste, direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, di copia dei dati dalle stesse acquisiti

K) OK

L) ripianare il 40 per cento del proprio superamento del tetto per la spesa farmaceutica, da calcolarsi secondo modalità oggetto di un successivo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, attraverso l’adozione di specifiche misure in materia di farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, (articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto legge 30 settembre 2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

m) sopprimere

n) sopprimere

o) sopprimere

p) sopprimere

q sopprimere

r) sopprimere

Allegato n. 2 – Piano nazionale della Prevenzione

Proposta regionale integrale riportata nel testo.

 

 

Allegato n. 3 –Piano Nazionale per la formazione continua in medicina e piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario 2005 – 2007.

 

Proposta regionale integrale riportata nel testo


 

ALTRE QUESTIONI 

 

Art. 9 - Comitato permanente per la verifica dei LEA

 

1. Ai fini della presente intesa si conferma  la necessità di semplificazione delle procedure previste per le regioni di partecipazione e verifica ai tavoli istituzionali. Fermo restando la competenza istituzionale del ministero della salute per quanto i LEA, si deve prevedere la istituzione di un tavolo  permanente, presso la Segreteria della Conferenza Stato Regioni, di monitoraggio per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza dell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità fra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione

2. Il tavolo si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali ed opera sulla base delle informazioni desumibili dai flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario

3. al tavolo deve essere garantita la presenza paritetica dei rappresentanti dei ministeri e delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Pur non essendo fondamentale ai fini dell’intesa, si segnala l’esigenza di chiarire numerosità, funzioni e collocazioni dei diversi tavoli.

 

 

Art. 13 - Recepimento dell’intesa da parte delle Regioni

 

Sopprimere il comma 1