Allegato
2)
Roma, 3 marzo 2005
Schema di
Intesa Stato Regioni di cui all’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
PREGIUDIZIALE:
L’intesa
si applica a partire dalla verifica sulle risultanze
dell’esercizio 2005 che sarà effettuata nell’anno 2006.
Questioni
irrinunciabili sul testo dell’articolato:
Art. 1 -
Adempimenti previsti dalla vigente normativa
“Con
riferimento a quanto previsto sub a) dall’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome assolvono agli
adempimenti già previsti dalla normativa vigente
riportati nell’Allegato 1 (lettere comprese tra A ed
L).”
Art. 2 -
Affiancamento
“Con
riferimento a quanto previsto sub b) dall’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311, salvo gli
ulteriori casi di affiancamento definiti dal successivo
articolo 8, comma 3, in ogni caso, le Regioni e le
Province autonome nelle quali si sia verificato un
disavanzo, al netto per il 2005 degli eventuali
costi per arretrati contrattuali, pari o superiore
al 7 per cento delle risorse previste dall’articolo
1, comma 164 della legge 311 del 2004 integrate dalle
entrate proprie regionali in base ai risultati del
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui al
successivo articolo 12, fermo restando gli impegni
relativi alla implementazione dei flussi informativi
regionali per la compilazione modello LA per la
rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza di cui
al decreto ministeriale 18 giugno 2004, , si impegnano a
definire un piano di rientro, acquisito il parere dei
Ministeri dell’economia e della salute, attuando
provvedimenti amministrativi anche in riferimento a:
a: criteri
per l’accreditamento delle strutture sanitarie
b:
fissazione delle tariffe per la remunerazione dei
soggetti erogatori
c:
applicazione dei livelli essenziali di assistenza”
Art. 5
(vincolo
alla crescita delle voci dei costi di produzione del 2%,
al netto dei costi del personale)
1.Con
riferimento a quanto previsto sub e) dall’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome si impegnano a rispettare
il vincolo di crescita complessivo delle voci dei costi
di produzione delle proprie aziende unità sanitarie
locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, , con esclusione di quelli per il
personale cui si applica la specifica normativa di
settore, secondo modalità che garantiscano che,
complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a
decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai
dati previsionali, così come aggiornati al 4° trimestre,
indicati nel bilancio consolidato del Servizi Sanitario
Regionale dell’anno precedente, al netto di eventuali
costi di personale di competenza di precedenti esercizi.
Sono esclusi dal rispetto del vincolo di crescita del 2%
le seguenti voci di spesa: la farmaceutica, la mobilità
interregionale, le assicurazioni, gli interessi passivi,
le spese collegate a contributi vincolati, vincoli
nazionali e non, il nuovo ricettario,le prestazioni
acquistate in cui sia rilevante l’incidenza del costo
del personale.
Le
regioni provvedono a garantire che anche gli IRCCS,
dopo l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla
normativa, ed i Policlinici universitari laddove c’è un
partecipazione regionale nella individuazione degli
organi di gestione, adottino una contabilità analitica
per centri di costo e responsabilità.
Art. 6
– Equilibrio economico finanziario
1.Con
riferimento a quanto previsto sub f) dall’articolo 1,
comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
Regioni e le Province autonome si impegnano a rispettare
l’obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli
obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario
complessivo regionale delle proprie aziende
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie sia in sede di preventivo annuale che di
conto consuntivo, realizzando forme di verifica
trimestrale della coerenza degli andamenti con gli
obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e a rispettare l’obbligo dell’adozione di
misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione, ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, fermo restando quanto disposto dal comma 174
dell’articolo 1 della richiamata legge 30 dicembre 2004,
n.311 e, ove necessario, quanto disposto dal comma 180
del medesimo articolo.
Le Regioni
si attivano perché anche gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dopo l’insediamento dei nuovi
organi previsti dalla normativa, ed i policlinici
universitari laddove c’è una partecipazione regionale
nella individuazione degli organi di gestione
rispettino l’obbligo dell’equilibrio
economico-finanziario universitarie sia in sede di
preventivo annuale che di conto consuntivo.
Nelle more
dell’attuazionedi quanto disposto dall’articolo 4 del
D.L. 314/2004 i bilanci regionali e d aziendali fanno
riferimento alle risorse di cui all’art. 1, comma164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311
-
provvedono alla verifica trimestrale del rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione,
coerentemente l’obiettivo sull’indebitamento delle
amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio
preventivo economico per l'anno di riferimento
Conseguentemente i direttori generali delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dopo
l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla normativa
e dei policlinici universitari laddove c’è un
partecipazione regionale nella individuazione degli
organi di gestione,
sono tenuti a presentare per via
informatica alla Regione, al Ministero dell’economia e
delle finanze, al Ministero della salute ogni tre mesi
una certificazione di accompagnamento del Conto
Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli
obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di
non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori
generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dopo
l’insediamento dei nuovi organi previsti dalla
normativa, sono tenuti contestualmente a presentare un
piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei
limiti degli obiettivi assegnati.
Art. 12
tavolo di verifica degli adempimenti
2. Il
Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole
regioni la documentazione necessaria alla verifica degli
adempimenti.
Il Tavolo
procede ad un primo esame della documentazione,
informando le regioni – prima della convocazione - sui
punti di criticità riscontrati, affinché esse possano
presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a
superare le criticità individuate.
Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione
interessata. In caso di posizioni discordanti registrate
nel verbale e su richiesta esplicita di una delle parti
(regioni o ministeri), la problematica viene sottoposta
alla valutazione del tavolo politico per gli opportuni
indirizzi
Allegato
n. 1 – Elenco degli adempimenti ai sensi dell’art. 1,
comma 173, lettera a) della legge 30 dicembre 2004, n.
311
Si propone
quanto segue:
1.In
riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 della
presente Intesa, si riportano di seguito gli adempimenti
già previsti dalla legislazione vigente ai fini
dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato nei termini stabiliti
dalle disposizioni di cui al decreto legge 18 settembre
2001, convertito con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, all’art. 4 del decreto legge 15
aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, come integrato
dall’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dagli articoli. 48 e 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dalla legge 24
dicembre 2003, n.350.
2.OK
A) OK
B) OK
C)
adempiere:
- agli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
relativi all’invio al Sistema Informativo Sanitario dei
modelli CE, SP, CP ed LA (decreto
ministeriale 16 febbraio 2001, decreto ministeriale 28
maggio 2001, decreto ministeriale 18 giugno 2004;
D) OK
E) OK
F) OK
G) OK
H) OK
I) OK
J)
attivare sul proprio territorio il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere di cui ai commi 5-bis, 5-ter e
5-quater dell’ articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene
secondo modalità definite in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo52,
comma 4 lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289).
Tale adempimento regionale si considera rispettato
dall’applicazione, in rapporto allo stato di attuazione
delle procedure previste, delle disposizioni
dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Tale adempimento si intende
rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le
Province autonome dimostrino di avere realizzato, in
rapporto allo stato di attuazione delle procedure
previste, direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché di
trasmissione telematica al Ministero dell’economia e
delle finanze, di copia dei dati dalle stesse acquisiti
K) OK
L)
ripianare il 40 per cento del proprio superamento del
tetto per la spesa farmaceutica, da calcolarsi
secondo modalità oggetto di un successivo accordo in
sede di Conferenza Stato Regioni, attraverso
l’adozione di specifiche misure in materia di
farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, (articolo
48, comma 5, lettera f) del decreto legge 30 settembre
2003 n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326)
m)
sopprimere
n)
sopprimere
o)
sopprimere
p)
sopprimere
q
sopprimere
r)
sopprimere
Allegato
n. 2 – Piano nazionale della Prevenzione
Proposta
regionale integrale riportata nel testo.
Allegato
n. 3 –Piano Nazionale per la formazione continua in
medicina e piano nazionale dell’aggiornamento del
personale sanitario 2005 – 2007.
Proposta
regionale integrale riportata nel testo
ALTRE
QUESTIONI
Art. 9 -
Comitato permanente per la verifica dei LEA
1. Ai fini
della presente intesa si conferma la necessità di
semplificazione delle procedure previste per le regioni
di partecipazione e verifica ai tavoli istituzionali.
Fermo restando la competenza istituzionale del ministero
della salute per quanto i LEA, si deve prevedere la
istituzione di un tavolo permanente, presso la
Segreteria della Conferenza Stato Regioni, di
monitoraggio per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza
e di efficienza dell’utilizzo delle risorse e per la
verifica della congruità fra le prestazioni da erogare e
le risorse messe a disposizione
2. Il
tavolo si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali ed opera sulla base delle
informazioni desumibili dai flussi informativi afferenti
al Nuovo Sistema Informativo Sanitario
3. al
tavolo deve essere garantita la presenza paritetica dei
rappresentanti dei ministeri e delle regioni, designati
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
Pur non
essendo fondamentale ai fini dell’intesa, si segnala
l’esigenza di chiarire numerosità, funzioni e
collocazioni dei diversi tavoli.
Art. 13 -
Recepimento dell’intesa da parte delle
Regioni
Sopprimere
il comma 1
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