Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Secondo
Programma Attuativo. Centri regionali di monitoraggio.
Proposta emendativa all’art. 56 della Legge n. 488/99
Punto
8) O.d.g. Conferenza dei Presidenti
Le Regioni con
riferimento al secondo programma attuativo del PNSS per
consentire la realizzazione dei Centri Regionali per la
Sicurezza Stradale propongono il seguente emendamento.
L’art. 56 della legge 23
dicembre 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
“ 1.Per la prosecuzione
degli interventi e delle iniziative in materia di
sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di
cui al comma 3 dell’articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata
alla presente legge, le Regioni, le Province e i comuni,
territorialmente competenti per la loro realizzazione,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad avvalersi di
altre operazioni finanziarie secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Ai fini
dell’utilizzazione delle risorse disponibili gli enti
beneficiari possono convenzionarsi ai sensi dell’art. 30
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.”
Roma, 3 marzo 2005
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