FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

PROPOSTE EMENDATIVE TECNICHE DELLE REGIONI AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE  C. 587 E ABB., IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO   DELLA COMMISSIONE VII DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo

 

PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI  E DELL’ANCI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

 

(Principi fondamentali)

 

1.      La presente legge determina i principi fondamentali e detta le norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell’esibizione:

a)      musica;

b)      teatro;

c)      danza;

d)      circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

 

3. Costituiscono principi fondamentali della materia di cui al comma 1:

a)      il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale elemento fondamentale dell’articolata identità nazionale e del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee;

b)      il coinvolgimento e la valorizzazione dell’apporto delle associazioni rappresentative delle categorie operanti nel settore;

c)      la promozione dell’innovazione artistica imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

d) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l’alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) la garanzia del pluralismo e delle libertà creative ed espressive, nel rispetto della libertà dell’arte riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione, mediante azioni per realizzare le condizioni necessarie a favorire pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, anche attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni ed aree meno servite; al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese, possono essere adottate specifiche forme di intesa e di coordinamento per salvaguardare la specificità dello spettacolo quale servizio culturale articolato e diffuso sull’intero territorio nazionale;

f) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell’avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell’innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all’attività verso l’infanzia ed i giovani, l’interdisciplinarità, alla multimedialità e all’integrazione multietnica della cultura;

g) la garanzia di uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello europeo e attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un’effettiva integrazione culturale [tratto dall’ex art. 3, comma 2, lett. a)]

m) la garanzia di adeguate risorse destinate ai diversi settori dello spettacolo dal vivo [ex art. 3, comma 2, lett. e)].

 

4. Nell’ambito della normativa concernente l’istruzione, costituiscono principi fondamentali della materia di cui al comma 1:

a) la promozione dell’insegnamento della musica, nell’aspetto storico, di educazione all’ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia scolastica, è favorito l’inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione; [ex art. 3, comma 2, lett. c)]

b) il sostegno dell’istruzione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, nel rispetto dell’autonomia di tali istituzioni; [tratto dall’ex art. 3, comma 2, lett. d)].

 

 

Art. 2.

(Compiti della Conferenza unificata).

 

1.      In attuazione delle finalità di cui all’art. 1, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze. Attraverso tali accordi la Conferenza Unificata provvede a:

 

a) individuare gli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l’affermazione dell’identità culturale nazionale e regionale, e delle minoranze linguistiche e una diffusione equilibrata e una qualificazione dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;

 

c) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell’università;

e) promuovere e sostenere  corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità no profit, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo. [tratto dall’ex art. 3, comma 2, lett. p)]

f) definire linee di indirizzo comuni ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all’adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo.

g)definire gli obiettivi e l’utilizzo della quota parte degli investimenti che la società Arcus s,p.a. deve destinare alle attività ed alle strutture di spettacolo;

h) promuovere forme di collaborazione con le fondazioni bancarie, per interventi finanziari in favore del settore; [tratto dall'ex art. 3, comma 2, lettera f)];

l) verificare il rapporto di efficacia ed efficienza tra l’investimento delle risorse pubbliche ed il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio da realizzarsi in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale [tratto dall’ex art. 3, comma 2, lettera i)];

 

Art. 3.

(Compiti dello Stato).

 

1. In base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle Regioni,  lo Stato, previa intesa nella Conferenza Unificata di cui all’art.  9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede a:

a) promuovere e sostenere la diffusione a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un’effettiva integrazione culturale;

b) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutelandone la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale attraverso agevolazioni fiscali, fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione [testo tratto dalla unificazione delle ex lettere b e o)]

c) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

d) sottoscrivere protocolli d’intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi d’informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi d’informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio di livello nazionale, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l); verificare, con modalità definite mediante intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9 del d.LGS 281/1997,  il rapporto di efficacia ed efficienza tra l’investimento delle risorse pubbliche ed il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio in collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

f) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e del repertorio classico del teatro greco e romano attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell’area mediterranea;

i) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell’Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l’integrazione multietnica delle culture;

g) costituire l’archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

2.      Entro il 31 dicembre 2005 lo Stato trasferisce a titolo gratuito:

a)      alle Regioni il 30 per cento delle azioni della società Arcus Sp.A., ripartite secondo apposita intesa raggiunta nella Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b)       ai Comuni e alle province, il 30 per cento di azioni della società Arcus S.p.A. ai Comuni ed alle Province attraverso intesa in sede di  Conferenza Stato-Città.

 

Art. 4.

(Compiti delle regioni).

 

1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nonché delle funzioni di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, le Regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.

2. Spettano alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza dello Stato, in particolare:

a) l’attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l’adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

b) la programmazione regionale dello spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati;

c) la promozione di nuovi talenti e dell’imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;

d) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

e) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all’estero, onde promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l’integrazione tra i popoli;

f) la promozione del turismo culturale;

g) l’individuazione delle aree in cui le diverse forme di spettacolo dal vivo risultano meno presenti, al fine di operare i necessari interventi perequativi;

g) la stipula di protocolli d’intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;

3. Le regioni svolgono azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, promuovendo , anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di conseguire un’adeguata valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:

a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e spazi multimediali;

b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l’archivio nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n);

c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;

d) allo svolgimento di attività di monitoraggio e di osservatorio nei settori dello spettacolo;

4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. La normativa regionale provvede tra l’altro a definire i parametri, i criteri e le modalità per il sostegno alle attività di spettacolo e a introdurre norme di armonizzazione e coordinamento delle attività di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo promosse dagli enti locali dei propri territori.

 

Art. 5.

(Compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

 

1. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza in materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo.

2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l’altro:

a) partecipando, con le modalità stabilite dalla normativa regionale, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, della distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;

c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, anche utilizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tale attività;

d) favorendo, nell’attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;

e) collaborando alla rilevazione di dati concernenti lo spettacolo dal vivo.

 

 

ART. 6

Disciplina transitoria per il Fondo unico per lo spettacolo

 

  1. Fino alla piena attuazione dell’art. 119 della Costituzione e comunque non oltre 5 anni dall’entrata in  vigore della presente legge, al Fondo unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La Conferenza Unificata, con accordi ai sensi dell’articolo 2, definisce i criteri  e gli indirizzi per la distribuzione territoriale del  Fondo unico per lo spettacolo, anche tenendo conto dell’articolazione regionale, nonché per l’individuazione dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari sentite obbligatoriamente le categorie interessate maggiormente rappresentative.
  3. Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione delle proposte di assegnazione dei fondi da parte del Comitato senza che la Conferenza Unificata abbia avanzato proprie osservazioni sulla conformità rispetto ai criteri e agli indirizzi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, recepisce le proposte e dispone il relativo finanziamento.

 

 

 

CAPO II.

INTERVENTI DI RIFORMA

 

Art. 7.

(Comitato tecnico paritetico per lo  spettacolo).

 

1. È istituito, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d, lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato  tecnico per lo spettacolo. Al Comitato sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alla predisposizione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 1 comma 1 lettere f) e g), nonché in ordine alla valutazione dei progetti presentati ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, formulando le relative proposte di assegnazione.

2. Il comitato è composto da 28 esperti di cui 10 designati dalle competenti amministrazioni dello Stato tra cui il Presidente, 5 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 3 dall’Anci, 2 dall’Upi, 4 dalle associazioni  rappresentantative delle  categorie e 4 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore

3. Con accordo ai sensi dell’articolo 2 la Conferenza Unificata definisce i criteri di incompatibilità e di qualificazione per i membri del Comitato.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato si dota, entro 60 giorni dal suo insediamento, di un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della sua attività, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della presente legge.

5. Ai costi di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all’articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che sono soppressi a decorrere dalla costituzione del nuovo organo.

 

 

(Art. 8.)

(Disciplina delle professioni di agente e di produttore).

SOPPRESSO

 

(Art. 9.)

(Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e trasformazione in fondazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

SOPPRESSO

 

CAPO II

ATTIVITÀ SETTORIALI

 

Art. 8.

(Attività musicali).

 

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 1, alla musica si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.

2. La Repubblica valorizza le attività musicali professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;

b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;

d) la diffusione della cultura musicale sull’intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile; avvalendosi, d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;

g) la costituzione di complessi e bande musicali di carattere professionale;

h) la diffusione all’estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati; anche attraverso programmi pluriennali organici

i) la diffusione della musica popolare e contemporanea quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l’attività lirica minore, le istituzioni concertistico orchestrali, le associazioni musicali, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

 

 

(Art. 11.)

(Musica dal vivo).

SOPPRESSO

 

Art. 9.

(Attività teatrali).

 

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 1, al teatro si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.

 

2. La Repubblica valorizza le attività teatrali professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo teatrale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;

c) l’incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere, “quale servizio sociale” (in quanto trattasi di un significato ricompreso nel comma 1), la cultura teatrale in un determinato ambito territoriale e a sostenere l’attività produttiva ad essa connessa;

e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

f) la diffusione della presenza del teatro italiano all’estero.

3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

 

Art. 10.

(Attività di danza).

 

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Nell’ambito di quanto stabilito, all’articolo 1 alla danza si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.

2. La Repubblica valorizza le attività di danza professionali in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità :

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

b) la ricerca, la sperimentazione, la danza per le nuove generazioni;

c) l’incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile teso a diffondere la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l’attività produttiva ad essa connessa;

e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all’estero.

3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

 

Art. 11

(Circhi, spettacoli viaggianti, artisti di strada)

 

1.                  Il circo, lo spettacolo viaggiante e le attività degli artisti di strada, quali mezzi di espressione artistica e di promozione culturale, costituiscono, in tutti i loro generi e manifestazioni, aspetti fondamentali della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 1, a dette forme di espressione artistica si applicano i principi fondamentali di cui al presente articolo.

2.                  La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività di cui al comma 1 che, con carattere di continuità, promuovono:

a)      la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da enti privati e caratterizzati da un complesso organizzato di artisti;

b)      l’incontro tra domanda ed offerta anche con riguardo alle aree meno servite del paese;

c)      le rassegne e i festival nazionali e internazionali;

d) le iniziative di consolidamento e di sviluppo dell’arte di strada e della tradizione circense e popolare;

e)la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all’estero;

f) la ristrutturazione di aree attrezzate;

f)la qualificazione dell’industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l’adozione di registri per l’attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali di tali attività.

3. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

 

 

(Art. 14.)

(Personale docente delle scuole di danza).

SOPPRESSO

 

(Art. 15.)

(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

SOPPRESSO

 

(Art. 16)

(Festival degli eponimi).

SOPPRESSO

 

 

Art. 12.

(Riorganizzazione del settore)

 

1.      Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, anche congiuntamente a dalle Regioni ed enti locali.

2.      Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, da adottarsi previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9 del d. lgs 281/1997, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Il Governo esamina i pareri resi entro i successivi trenta giorni e ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per il parere definitivo, che esprimono rispettivamente entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

3.      Nell’esercizio della delega di cui al terzo comma 1, il Governo si attiene, oltre ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)                      trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma  1 e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;

b)                      promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 1;

c)                      in caso di enti soppressi, il personale, i beni e le risorse dell’ente sono trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni secondo modalità e criteri stabili dalla Conferenza Unificata.

4. L’ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è soppresso.

 

 

Art. 13

(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508).

 

1. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-bis) le procedure, le modalità e i requisiti per l’istituzione sul territorio nazionale di accademie di danza e d’arte drammatica pubbliche e private”.

2. Al comma 8 dell’articolo 2 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

i-bis) previsione della possibilità, per gli istituti pubblici o privati che svolgono attività d’istruzione in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell’istruzione, università e ricerca ai fini del loro riconoscimento quali istituzioni del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo stesso Ministro, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale e accertamento del possesso dei requisiti richiesti effettuati da un’apposita commissione nominata dal medesimo Ministro”.

 

 

 

Art. 14

(Delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di attività di spettacolo dal vivo e interventi diversi).

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo, il Governo, previo parere della Conferenza Stato- Regioni, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina fiscale vigente in materia e delle misure di incentivazione applicabili ai settori dello spettacolo dal vivo in tale ambito.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede anche a:

a) all’inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, di persone fisiche e giuridiche in favore di soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione di spazi ed immobili da adibire all’attività del settore e per la realizzazione di nuove strutture;

b) alla riduzione al 10 per cento dell’aliquota Iva sui fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti analoghi, al fine di favorire la diffusione della cultura musicale. I soggetti che fruiscono di tale riduzione sono tenuti ad attuare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore. All’autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari.

3. In considerazione della specificità del lavoro artistico e tecnico, il numero minimo annuo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è ridotto a 80.

4. L’attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti sulle direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

5. Alle attività dello spettacolo dal vivo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002 n. 69, in attesa che il sistema raggiunga la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell’economia e finanze vigila sull’attuazione delle relative disposizioni, sentita la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».

7. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e le parole: «appositamente delegato» sono soppresse.

8. Ai destinatari di contributi in favore delle attività dello spettacolo il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le competenti commissioni non abbiano reso il prescritto parere entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate.

Roma 3 marzo 2005