PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E DELL’ANCI
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Capo I |
DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1.
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(Principi fondamentali)
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1.
La presente legge
determina i principi fondamentali e detta le
norme di competenza dello Stato in materia di
spettacolo dal vivo, nel rispetto delle
competenze legislative delle Regioni, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
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2.
Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal
vivo comprende le seguenti attività culturali
compiute alla presenza diretta del pubblico nel
luogo stesso dell’esibizione:
a)
musica;
b)
teatro;
c)
danza;
d)
circo e spettacolo
viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli
artisti di strada e le diverse forme dello
spettacolo popolare e contemporaneo.
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3.
Costituiscono principi fondamentali della
materia di cui al comma 1:
a)
il sostegno e la
promozione dello spettacolo dal vivo quale
elemento fondamentale dell’articolata
identità nazionale e del patrimonio
artistico e culturale italiano, nelle sue
manifestazioni tradizionali e contemporanee;
b)
il coinvolgimento
e la valorizzazione dell’apporto delle
associazioni rappresentative delle categorie
operanti nel settore;
c)
la promozione
dell’innovazione artistica imprenditoriale,
assicurando elevati livelli di educazione e
formazione nei diversi settori dello spettacolo
dal vivo;
d)
la promozione della massima collaborazione
tra i soggetti pubblici e privati, a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale
per lo sviluppo delle attività dello spettacolo
dal vivo, anche attraverso tecnologie
innovative, nonché con specifiche intese,
accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni,
università, istituzioni nazionali di formazione
per l’alta specializzazione, associazioni
professionali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale; |
e)
la garanzia del pluralismo e
delle
libertà creative ed espressive, nel rispetto
della libertà dell’arte riconosciuta
dall’articolo 33 della Costituzione,
mediante azioni per realizzare le
condizioni necessarie a favorire
pari opportunità di fruizione dello spettacolo
dal vivo, anche attraverso strumenti di
perequazione a favore di regioni ed aree meno
servite; al fine di rimuovere gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona e l’effettiva partecipazione alla vita
culturale del Paese, possono essere adottate
specifiche forme di intesa e di
coordinamento per salvaguardare la specificità
dello spettacolo quale servizio culturale
articolato e diffuso sull’intero territorio
nazionale; |
f)
il sostegno dei soggetti e dei progetti che,
con carattere di continuità e con definite
finalità culturali, operano nella formazione dei
nuovi talenti, nella promozione delle attività
creative ed espressive, nell’avviamento al
lavoro degli artisti, nella produzione, nella
distribuzione e nell’innovazione dei linguaggi,
con specifica attenzione alla contemporaneità,
alla sperimentazione e alla ricerca,
all’attività verso l’infanzia ed i giovani, l’interdisciplinarità,
alla multimedialità e all’integrazione
multietnica della cultura; |
g)
la garanzia di uno sviluppo armonico
ed equilibrato sul territorio nazionale dello
spettacolo dal vivo, promuovendone e
sostenendone la diffusione anche a livello
europeo e attivando rapporti di collaborazione e
di interscambio tra i Paesi europei al fine di
raggiungere un’effettiva integrazione culturale
[tratto dall’ex art. 3, comma 2, lett. a)] |
m)
la garanzia di adeguate risorse destinate ai
diversi settori dello spettacolo dal vivo
[ex art. 3, comma 2, lett. e)].
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4.
Nell’ambito della normativa concernente
l’istruzione, costituiscono principi
fondamentali della materia di cui al comma 1: |
a)
la promozione dell’insegnamento della musica,
nell’aspetto storico, di educazione all’ascolto
e della pratica strumentale e corale, della
storia del teatro e delle tecniche di
recitazione, della storia della danza e della
pratica coreutica e della tradizione circense. A
tal fine, nel rispetto dell’autonomia
scolastica, è favorito l’inserimento delle
relative discipline tra le materie di studio
delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo
dell’istruzione; [ex art. 3, comma 2, lett.
c)] |
b)
il sostegno dell’istruzione nelle discipline
dello spettacolo dal vivo, con particolare
riferimento ai conservatori di musica, alle
accademie delle belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche e alle
accademie nazionali d’arte drammatica e di
danza, nel rispetto dell’autonomia di tali
istituzioni; [tratto dall’ex art. 3, comma
2, lett. d)]. |
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Art. 2.
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(Compiti della Conferenza unificata).
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1.
In attuazione delle finalità di cui all’art. 1,
la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
oltre ad esercitare le funzioni previste dalla
presente legge promuove e sancisce accordi tra
Governo, regioni, province, comuni e comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze. Attraverso tali accordi
la Conferenza Unificata provvede a:
|
a)
individuare gli
strumenti di cooperazione e solidarietà
istituzionale al fine di favorire l’affermazione
dell’identità culturale nazionale e regionale, e
delle minoranze linguistiche e una diffusione
equilibrata e una qualificazione dello
spettacolo dal vivo sul territorio nazionale; |
|
c)
definire
gli indirizzi generali in materia di formazione
del personale artistico, tecnico e
amministrativo; |
d)
promuovere
la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso
la definizione di programmi di interventi
specificamente rivolti al mondo della scuola e
dell’università; |
e)
promuovere e sostenere
corsi e concorsi di alta qualificazione
professionale organizzati da soggetti pubblici e
privati che operano con finalità no profit,
rivolti alla formazione e alla selezione delle
diverse figure professionali operanti nei
settori dello spettacolo dal vivo.
[tratto dall’ex art. 3, comma 2, lett. p)] |
f)
definire linee di indirizzo comuni ai fini della
programmazione degli interventi relativi alla
costruzione, al recupero, all’adeguamento
funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione
e alla eventuale conversione di spazi, strutture
e immobili destinati o da destinare allo
spettacolo dal vivo. |
g)definire gli obiettivi e l’utilizzo della
quota parte degli investimenti che la società
Arcus s,p.a. deve destinare alle attività ed
alle strutture di spettacolo;
h) promuovere forme di
collaborazione con le fondazioni bancarie, per
interventi finanziari in favore del settore;
[tratto dall'ex art. 3, comma 2, lettera f)]; |
l) verificare il rapporto di
efficacia ed efficienza tra l’investimento delle
risorse pubbliche ed il raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità culturali, attraverso
attività di monitoraggio e osservatorio da
realizzarsi in collaborazione fra il livello
statale, quello regionale e quello locale
[tratto dall’ex art. 3, comma 2, lettera i)];
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Art. 3.
|
(Compiti dello Stato).
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1.
In base ai principi di sussidiarietà e
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo
comma, della Costituzione, e nel rispetto della
potestà legislativa delle Regioni, lo Stato,
previa intesa nella Conferenza Unificata di cui
all’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e provvede a: |
a)
promuovere e sostenere la diffusione a
livello europeo, attivando rapporti di
collaborazione e di interscambio tra i Paesi
europei al fine di raggiungere un’effettiva
integrazione culturale; |
b)
favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e
promuovere il sostegno agli autori, agli artisti
interpreti e a tutti gli operatori dello
spettacolo dal vivo, tutelandone la libertà
artistica espressiva e la proprietà
intellettuale attraverso agevolazioni fiscali,
fino all’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione [testo
tratto dalla unificazione delle ex lettere b e
o)] |
c)
promuovere e sostenere
festival e rassegne nazionali e internazionali,
allo scopo di incentivare le occasioni di
confronto e di rappresentazione dello spettacolo
dal vivo; |
d)
sottoscrivere
protocolli d’intesa con le emittenti
radiotelevisive nazionali per destinare adeguati
spazi di programmazione alle produzioni italiane
ed europee di spettacolo dal vivo e per
riservare spazi d’informazione specializzata al
pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal
vivo. Spazi d’informazione e di promozione
dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì
previsti dal contratto di servizio tra lo Stato
e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo; |
e)
attuare le attività di monitoraggio e
osservatorio di livello nazionale, secondo
quanto stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera l);
verificare, con
modalità definite mediante intesa nella
Conferenza Unificata
ai sensi dell’art. 9 del d.LGS
281/1997, il rapporto di efficacia ed
efficienza tra l’investimento delle risorse
pubbliche ed il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità culturali, attraverso attività di
monitoraggio e osservatorio in collaborazione
con le Regioni e gli enti locali; |
f)
assicurare la
conservazione del patrimonio storico ed
artistico e del repertorio classico del
teatro greco e romano attraverso accordi di
cooperazione culturale con i Paesi dell’area
mediterranea; |
i)
promuovere accordi per la coproduzione di
spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in
particolare con i Paesi membri dell’Unione
europea e con i Paesi appartenenti alle aree
geografiche culturali di maggiore destinazione e
provenienza di flussi migratori, al fine di
promuovere l’integrazione multietnica delle
culture; |
g)
costituire l’archivio
nazionale per lo spettacolo dal vivo; |
2.
Entro il 31
dicembre 2005 lo Stato trasferisce a titolo
gratuito:
a)
alle Regioni
il 30 per cento delle azioni della società Arcus
Sp.A., ripartite secondo apposita intesa
raggiunta nella Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
b)
ai Comuni e
alle province, il 30 per cento di azioni della
società Arcus S.p.A. ai Comuni ed alle Province
attraverso intesa in sede di Conferenza
Stato-Città. |
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Art. 4.
|
(Compiti delle regioni).
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1.
Nel rispetto delle funzioni fondamentali dei
comuni, delle province, delle città
metropolitane, nonché delle funzioni di
competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 3
della presente legge, le Regioni
promuovono e valorizzano le attività
culturali dello spettacolo dal vivo. |
2.
Spettano alle Regioni tutte le funzioni ed i
compiti non espressamente
riservati dalla presente legge alla competenza
dello Stato, in particolare: |
a)
l’attuazione dei princìpi fondamentali della
legislazione statale, anche attraverso
l’adeguamento degli strumenti legislativi e
regolamentari; |
b) la
programmazione regionale dello spettacolo, con
il concorso degli enti locali interessati; |
c)
la promozione di nuovi
talenti e dell’imprenditoria giovanile e
femminile, anche con la graduale e qualificata
estensione alle diverse forme dello spettacolo
dal vivo degli strumenti a tale fine previsti
dalla legislazione vigente; |
d)
la tutela della
tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue
locali; |
e)
il sostegno di scambi
culturali e di iniziative socio-culturali in
favore delle comunità regionali presenti
all’estero, onde promuovere la conoscenza, la
cooperazione, la solidarietà e l’integrazione
tra i popoli; |
f)
la promozione del
turismo culturale; |
g)
l’individuazione delle aree in cui le diverse
forme di spettacolo dal vivo risultano meno
presenti, al fine di operare i necessari
interventi perequativi; |
g)
la stipula di
protocolli d’intesa con le emittenti
radiotelevisive per la destinazione di spazi di
informazione e promozione dello spettacolo dal
vivo sul territorio e per forme integrate di
collaborazione; |
3. Le
regioni svolgono azione di indirizzo e
coordinamento nei confronti degli enti locali,
promuovendo , anche attraverso la stipula di
accordi e di intese con comuni, province e città
metropolitane, al fine di conseguire un’adeguata
valorizzazione del patrimonio materiale ed
immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e
delle risorse professionali e artistiche dello
spettacolo dal vivo presenti sul loro
territorio, svolgono azioni relative: |
a) alla
costruzione, restauro, adeguamento, innovazione
tecnologica e qualificazione di sedi e spazi
multimediali; |
b) alla
tutela del patrimonio artistico dello spettacolo
dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e
conservazione audiovisivi e la promozione di
centri audiovisivi per la valorizzazione delle
iniziative regionali e locali, anche in rete con
l’archivio nazionale di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera n); |
c) alla
predisposizione di progetti finalizzati alla
integrazione europea dello spettacolo e alla
valorizzazione della cultura, della storia e
delle tradizioni regionali; |
d) allo
svolgimento di attività di monitoraggio e di
osservatorio nei settori dello spettacolo;
|
4.
Ferme restando le competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme
d'attuazione, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le
regioni adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni della presente legge.
|
5. La normativa regionale
provvede tra l’altro a definire i parametri, i
criteri e le modalità per il sostegno alle
attività di spettacolo e a introdurre norme
di armonizzazione e coordinamento delle attività
di promozione e diffusione dello spettacolo dal
vivo promosse dagli enti locali dei propri
territori.
|
|
Art. 5.
|
(Compiti dei comuni, delle province e delle
città metropolitane).
|
|
1.
I comuni, le province e le città metropolitane
esercitano le funzioni amministrative proprie e
quelle ad essi conferite con legge statale o
regionale sulla base dei principi di
sussidiarietà, di differenziazione e di
adeguatezza in materia di promozione e fruizione
dello spettacolo dal vivo. |
2.
I comuni, le province e le città metropolitane
concorrono alla promozione e valorizzazione
delle attività culturali dello spettacolo dal
vivo, tra l’altro: |
a)
partecipando, con le modalità stabilite dalla
normativa regionale, alla definizione della
programmazione regionale per lo spettacolo dal
vivo; |
b)
partecipando, anche in forma associata, con
assunzione dei relativi oneri, alla costituzione
e gestione di soggetti stabili dello spettacolo
dal vivo, della distribuzione di spettacoli e
delle residenze multidisciplinari e al sostegno
di altri soggetti operanti nel proprio ambito
territoriale, con erogazione di servizi anche in
relazione a finalità turistiche;
|
c)
realizzando interventi di costruzione e di
recupero, restauro o adeguamento funzionale e
tecnologico delle strutture e degli immobili di
loro proprietà da destinare ad attività
multidisciplinari, anche utilizzando il
patrimonio edilizio non destinato
originariamente ad ospitare tale attività;
|
d)
favorendo, nell’attività di promozione e
sostegno dello spettacolo dal vivo, la
cooperazione con il sistema scolastico e
universitario, con gli operatori economici e con
le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello territoriale e, in
generale, con le comunità locali; |
e)
collaborando alla
rilevazione di dati concernenti lo spettacolo
dal vivo. |
|
ART. 6
Disciplina transitoria per il Fondo unico per lo
spettacolo
-
Fino alla piena attuazione dell’art. 119
della Costituzione e comunque non oltre 5
anni dall’entrata in vigore della presente
legge, al Fondo unico dello spettacolo di
cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163 si
applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
-
La Conferenza Unificata, con accordi ai
sensi dell’articolo 2, definisce i criteri
e gli indirizzi per la distribuzione
territoriale del Fondo unico per lo
spettacolo, anche tenendo conto
dell’articolazione regionale, nonché per
l’individuazione dei finanziamenti a favore
dei soggetti beneficiari sentite
obbligatoriamente le categorie interessate
maggiormente rappresentative.
-
Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione delle
proposte di assegnazione dei fondi da parte
del Comitato senza che la Conferenza
Unificata abbia avanzato proprie
osservazioni sulla conformità rispetto ai
criteri e agli indirizzi di cui al comma 2,
il Ministro per i beni e le attività
culturali, con proprio decreto, recepisce le
proposte e dispone il relativo
finanziamento.
CAPO II.
|
INTERVENTI DI RIFORMA |
|
Art. 7.
|
(Comitato tecnico paritetico per lo
spettacolo).
|
|
1. È istituito, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del d, lgs. 28 agosto
1997, n. 281, il Comitato tecnico per lo
spettacolo. Al Comitato sono attribuite
funzioni di consulenza
in ordine alla predisposizione dei criteri e
delle modalità di cui all’articolo 1 comma 1
lettere f) e g), nonché in ordine alla
valutazione dei progetti presentati ai fini
dell’accesso alle risorse del Fondo unico per lo
spettacolo, formulando le relative proposte di
assegnazione. |
2.
Il comitato è composto da 28 esperti di cui 10
designati dalle competenti amministrazioni dello
Stato tra cui il Presidente, 5 dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, 3 dall’Anci, 2
dall’Upi, 4 dalle associazioni
rappresentantative delle categorie e 4 dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del
settore
3.
Con accordo ai sensi dell’articolo 2 la
Conferenza Unificata definisce i criteri di
incompatibilità e di qualificazione per i membri
del Comitato. |
4. Il Comitato di cui al comma 1
è nominato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. |
4.
Il Comitato si dota, entro 60 giorni dal suo
insediamento, di un regolamento che disciplina
le modalità di funzionamento della sua attività,
tenendo conto di quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 1 della presente legge. |
5. Ai costi di funzionamento
del Comitato di cui al comma 1 si provvede
nei limiti degli stanziamenti destinati al
funzionamento del Comitato per i problemi dello
spettacolo e delle commissioni consultive di cui
all’articolo 1, commi 59, 60 e 67, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, che sono soppressi a
decorrere dalla costituzione
del nuovo organo. |
|
|
(Art. 8.) |
(Disciplina delle professioni di agente e di
produttore). |
SOPPRESSO |
|
(Art.
9.) |
(Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e
trasformazione in fondazione dei teatri stabili
ad iniziativa pubblica). |
SOPPRESSO |
|
CAPO II
|
ATTIVITÀ
SETTORIALI |
|
Art. 8. |
(Attività musicali). |
|
1. La musica, quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale,
costituisce aspetto fondamentale della cultura
ed insostituibile valore sociale, economico e
formativo della collettività.
Nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 1,
alla musica si applicano i principi fondamentali
di cui al presente articolo. |
2.
La Repubblica valorizza le attività musicali
professionali in tutti i loro generi e
manifestazioni, favorisce la formazione e lo
sviluppo dei soggetti che, nello
svolgimento di attività di produzione,
distribuzione, coordinamento e ricerca in campo
musicale, perseguono, con carattere di
continuità, una o più delle seguenti finalità: |
a) la
conservazione del patrimonio storico della
musica di tutti i generi, degli archivi delle
istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione
di documenti e statistiche di interesse
musicale; |
b) la
produzione contemporanea di nuovi autori
e la promozione di interpreti ed esecutori
nazionali; |
c) la
sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi
musicali, anche attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie; |
d) la
diffusione della cultura musicale sull’intero
territorio nazionale attraverso la distribuzione
di opere e la realizzazione di concerti, nonché
la promozione e la formazione del pubblico, in
particolare giovanile; avvalendosi, d’intesa
con le scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni musicali finanziate; |
e) la
realizzazione di eventi e manifestazioni a
carattere promozionale e di confronto tra le
diverse espressioni e tendenze artistiche
italiane e straniere; |
f) lo
studio e il perfezionamento dello strumento
musicale, del canto e della composizione, anche
attraverso forme di collaborazione con le
istituzioni scolastiche e universitarie, nonché
la realizzazione di corsi e concorsi di alta
qualificazione professionale;
|
g) la
costituzione di complessi e bande musicali di
carattere professionale; |
h) la
diffusione all’estero della produzione musicale
nazionale e la promozione della musica, dei
compositori e degli interpreti musicali
qualificati; anche attraverso programmi
pluriennali organici |
i) la
diffusione della musica popolare e contemporanea
quale importante forma espressiva contemporanea
e patrimonio artistico culturale di rilevante
interesse sociale. |
3. In
particolare, le
fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici,
l’attività lirica minore, le istituzioni
concertistico orchestrali, le associazioni
musicali, i festival nazionali e internazionali,
i complessi bandistici e corali costituiscono lo
strumento pubblico per il perseguimento
delle finalità della presente legge. |
|
(Art.
11.)
|
(Musica
dal vivo). |
SOPPRESSO
|
Art. 9.
|
(Attività teatrali). |
|
1. Il teatro, quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale,
costituisce aspetto fondamentale della cultura
ed insostituibile valore sociale, economico e
formativo della collettività.
Nell’ambito di quanto stabilito
all’articolo 1, al teatro si applicano i
principi fondamentali di cui al presente
articolo. |
2.
La Repubblica valorizza le attività teatrali
professionali in tutti i loro generi e
manifestazioni, favorisce la formazione e lo
sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di
attività di produzione, distribuzione,
coordinamento e ricerca in campo teatrale,
perseguono, con carattere di continuità, una o
più delle seguenti finalità |
a) un
rapporto di stabilità tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici e amministratori
e la collettività di un territorio per
realizzare un progetto integrato di produzione,
promozione ed ospitalità; |
b) la
ricerca, la sperimentazione, il teatro per le
nuove generazioni; |
c)
l’incontro tra domanda ed offerta teatrale, con
particolare riguardo alle aree del Paese meno
servite, in un’ottica di equilibrio, omogeneità
e pari opportunità per la collettività nella
fruizione di un servizio culturale; |
d) una
qualificata azione di distribuzione dello
spettacolo, di promozione e formazione del
pubblico, in particolare giovanile, teso a
diffondere, “quale servizio sociale” (in
quanto trattasi di un significato ricompreso nel
comma 1), la cultura teatrale in un
determinato ambito territoriale e a sostenere
l’attività produttiva ad essa connessa; |
e) la
realizzazione di eventi e manifestazioni a
carattere di festival per il confronto tra le
diverse espressioni e tendenze artistiche sia
italiane che straniere; |
f) la
diffusione della presenza del teatro italiano
all’estero. |
3.
In particolare,
i teatri stabili, le imprese di
produzione, gli organismi di distribuzione e
formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e
municipali, le rassegne ed i festival nazionali
ed internazionali, gli organismi di promozione e
di perfezionamento professionale, il teatro di
figura e di strada costituiscono lo strumento
pubblico per il perseguimento delle finalità
della presente legge. |
|
Art. 10.
|
(Attività di danza). |
|
1. La danza, quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale,
costituisce, in tutti i suoi generi e
manifestazioni, aspetto fondamentale della
cultura ed insostituibile valore sociale,
economico e formativo della collettività.
Nell’ambito di quanto stabilito, all’articolo 1
alla danza si applicano i principi fondamentali
di cui al presente articolo. |
2.
La Repubblica valorizza le attività di danza
professionali in tutti i loro generi e
manifestazioni, favorisce la formazione e lo
sviluppo dei soggetti che, nello svolgimento di
attività di produzione, distribuzione,
coordinamento e ricerca, perseguono, con
carattere di continuità, una o più delle
seguenti finalità : |
a) un
rapporto di stabilità tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici e amministratori
e la collettività di un territorio per
realizzare un progetto integrato di produzione,
promozione ed ospitalità; |
b) la
ricerca, la sperimentazione, la danza per le
nuove generazioni; |
c)
l’incontro tra domanda ed offerta della danza,
anche con particolare riguardo alle aree del
Paese meno servite in un’ottica di equilibrio,
omogeneità e pari opportunità per la
collettività di usufruire di un servizio
culturale; |
d) una
qualificata azione di distribuzione dello
spettacolo, di promozione e formazione del
pubblico, in particolare giovanile teso a
diffondere la cultura della danza in un
determinato ambito territoriale e a sostenere
l’attività produttiva ad essa connessa; |
e) la
realizzazione di eventi e manifestazioni a
carattere di festival per il confronto tra le
diverse espressioni e tendenze artistiche sia
italiane che straniere; |
f) la
diffusione della presenza della danza italiana
all’estero. |
3.
In particolare, le imprese di produzione, gli
organismi di distribuzione e formazione del
pubblico, le rassegne ed i festival nazionali ed
internazionali, ivi compresi i progetti relativi
alla danza negli spazi urbani,
gli organismi di promozione e di perfezionamento
professionale, costituiscono lo strumento per il
perseguimento delle finalità della presente
legge. |
|
|
Art. 11
(Circhi,
spettacoli viaggianti, artisti di strada)
1.
Il circo, lo
spettacolo viaggiante e le attività degli
artisti di strada, quali mezzi di espressione
artistica e di promozione culturale,
costituiscono, in tutti i loro generi e
manifestazioni, aspetti fondamentali della
cultura ed insostituibile valore sociale,
economico e formativo della collettività.
Nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 1,
a dette forme di espressione artistica si
applicano i principi fondamentali di cui al
presente articolo.
2.
La Repubblica
favorisce lo sviluppo delle attività di cui al
comma 1 che, con carattere di continuità,
promuovono:
a)
la produzione
di spettacoli di significativo valore artistico
ed impegno organizzativo, realizzati da enti
privati e caratterizzati da un complesso
organizzato di artisti;
b)
l’incontro
tra domanda ed offerta anche con riguardo alle
aree meno servite del paese;
c)
le rassegne e
i festival nazionali e internazionali;
d) le
iniziative di consolidamento e di sviluppo
dell’arte di strada e della tradizione circense
e popolare;
e)la
diffusione della presenza delle attività di cui
al presente articolo all’estero;
f) la
ristrutturazione di aree attrezzate;
f)la
qualificazione dell’industria dello spettacolo
viaggiante anche attraverso l’adozione di
registri per l’attestazione del possesso dei
necessari requisiti tecnico - professionali di
tali attività.
3. Alle
esibizioni degli artisti di strada non si
applicano le disposizioni vigenti in materia di
tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e di commercio ambulante.
|
|
(Art.
14.)
|
(Personale docente delle scuole di danza). |
SOPPRESSO |
|
(Art.
15.)
|
(Pensione di vecchiaia per i danzatori). |
SOPPRESSO |
(Art.
16)
|
(Festival degli eponimi). |
SOPPRESSO |
|
|
Art. 12.
|
(Riorganizzazione del settore)
|
1.
Entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi per il riordino degli
enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali
operanti nel settore dello spettacolo, la cui
attività sia prevalentemente sostenuta dallo
Stato, anche congiuntamente a dalle
Regioni ed enti locali.
2.
Gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1, da
adottarsi previa intesa con la Conferenza
Unificata ai sensi dell’art. 9 del d. lgs
281/1997, sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari. Le
Commissioni parlamentari esprimono il parere
richiesto entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione. Il Governo esamina i pareri
resi entro i successivi trenta giorni e
ritrasmette i testi con le proprie osservazioni
e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per il
parere definitivo, che esprimono rispettivamente
entro trenta e quarantacinque giorni dalla
trasmissione dei testi medesimi.
3.
Nell’esercizio della delega di cui al terzo
comma 1, il Governo si attiene, oltre ai
principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
trasformazione in persone giuridiche di diritto
privato dei soggetti di cui al comma 1 e in
società di diritto privato degli enti dotati di
autonomia finanziaria;
b)
promozione di
una diffusa partecipazione di privati, persone
fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla
gestione dei soggetti di cui al comma 1;
c)
in caso di
enti soppressi, il personale, i beni e le
risorse dell’ente sono trasferite alle Regioni,
alle Province ed ai Comuni secondo modalità e
criteri stabili dalla Conferenza Unificata.
4.
L’ente teatrale italiano, istituito con legge 19
marzo 1942, n. 365, è soppresso. |
|
Art. 13
|
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508). |
|
1.
Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera: |
“i-bis)
le procedure, le modalità e i requisiti per
l’istituzione sul territorio nazionale di
accademie di danza e d’arte drammatica pubbliche
e private”. |
2.
Al comma 8 dell’articolo 2 della citata legge 21
dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera i),
è aggiunta la seguente lettera: |
“i-bis)
previsione della possibilità, per gli istituti
pubblici o privati che svolgono attività
d’istruzione in arte drammatica o coreutica, in
possesso dei requisiti previsti alle lettere
a), b), d), e), f),
g) e h) del comma 7, di inoltrare
domanda al Ministro dell’istruzione, università
e ricerca ai fini del loro riconoscimento quali
istituzioni del sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale ai sensi
del comma 1. Il decreto di riconoscimento è
emanato dallo stesso Ministro, previo parere del
Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale e accertamento del possesso
dei requisiti richiesti effettuati da
un’apposita commissione nominata dal medesimo
Ministro”. |
|
Art.
14 |
(Delega
al Governo per la razionalizzazione della
disciplina fiscale in materia di attività di
spettacolo dal vivo e interventi diversi). |
|
1.
Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività
di spettacolo dal vivo, il Governo, previo
parere della Conferenza Stato- Regioni, è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi di razionalizzazione e
semplificazione della disciplina fiscale vigente
in materia e delle misure di incentivazione
applicabili ai settori dello spettacolo dal vivo
in tale ambito. |
2.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si
provvede anche a: |
a)
all’inserimento tra gli oneri deducibili delle
erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi,
di persone fisiche e giuridiche in favore di
soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e
per iniziative di recupero, adeguamento
funzionale e tecnologico, ristrutturazione di
spazi ed immobili da adibire all’attività del
settore e per la realizzazione di nuove
strutture; |
b) alla
riduzione al 10 per cento dell’aliquota Iva sui
fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti
analoghi, al fine di favorire la diffusione
della cultura musicale. I soggetti che fruiscono
di tale riduzione sono tenuti ad attuare almeno
una corrispondente riduzione del prezzo
praticato al consumatore. All’autorità garante
della concorrenza e del mercato è attribuita la
specifica competenza di valutare ed
eventualmente sanzionare comportamenti contrari. |
3.
In considerazione della specificità del lavoro
artistico e tecnico, il numero minimo annuo di
giornate lavorative ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione è ridotto a 80. |
4.
L’attività itinerante dello spettacolo dal vivo
non è assoggettata alle disposizioni del
Ministero delle infrastrutture e trasporti sulle
direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati. |
5.
Alle attività dello spettacolo dal vivo è
esteso, in via di opzione, il regime previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002 n. 69, in attesa che il sistema
raggiunga la completa funzionalità sotto
l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per
i due anni successivi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il Ministero
dell’economia e finanze vigila sull’attuazione
delle relative disposizioni, sentita la SIAE e
le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale. |
6.
All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la
parola: «sette» è sostituita dalla seguente:
«dieci». |
7.
All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le
parole: «dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o» e le parole:
«appositamente delegato» sono soppresse.
|
8.
Ai destinatari di contributi in favore delle
attività dello spettacolo il Ministero per i
beni e le attività culturali può concedere
anticipazioni sui contributi da assegnare nella
misura del cinquanta per cento del contributo
percepito con riferimento all'anno precedente,
qualora le competenti commissioni non abbiano
reso il prescritto parere entro il 15 marzo
dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono
concesse solo a soggetti che abbiano presentato
regolare istanza nei termini previsti, che siano
stati destinatari del contributo per almeno tre
anni e che abbiano regolarmente documentato
l'attività svolta. Il Ministero per i beni e le
attività culturali può disporre il recupero
totale o parziale delle somme anticipate. |