PROPOSTA DI ACCORDO TRA
MINISTERO DELL’AMBIENTE, REGIONI, PROVINCE E COMUNI PER
LA DEFINIZIONE DEL REGIME GIURIDICO DEI CENTRI DI
RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
URBANI
Le
Regioni:
Vista la
situazione di emergenza che interessa l’intero
territorio nazionale e che sta determinando un
rallentamento dell’attività ed in alcuni casi il blocco
del funzionamento dei Centri di raccolta per il
conferimento differenziato dei rifiuti urbani, con
conseguente diminuzione delle raccolte differenziate;
Visto che
l’applicazione indistinta della disciplina prevista agli
artt. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs 22/1997 ai Centri di
raccolta determina un aggravio dei costi di gestione
degli stessi, anche con riferimento alla necessaria
prestazione delle garanzie finanziarie, e che
l’applicazione della normativa sulla Valutazione
d’impatto ambientale causerebbe una vistosa dilatazione
dei tempi di realizzazione dei centri di raccolta, senza
una maggiore tutela dell’ambiente;
Considerato tuttavia che sul territorio nazionale si
rilevano situazioni di scorretta gestione dei Centri di
raccolta, utilizzati non esclusivamente per le
operazioni di raggruppamento di rifiuti urbani per
frazioni omogenee, da cui possono derivare danni per
l’ambiente;
Vista
altresì la giurisprudenza del Consiglio di Stato in
materia ( segnatamente la sentenza 609 Cons. Stato sez
V, depositata il 17 febbraio 2004 )
Propongono che
il
Ministero dell’Ambiente, le Regioni, le Province ed i
Comuni, nelle more dell’attuazione della riforma della
normativa in materia di rifiuti prevista dalla Legge
308/2004, concordino specifiche linee guida, da
predisporre nei prossimi due mesi, con la finalità di
definire, in base alla normativa vigente, le modalità di
realizzazione e gestione dei centri di raccolta, in
particolare individuando le attività che possono essere
svolte senza le autorizzazioni ex art. 27, 28, 31 e 33
D.Lgs 22/1997, configurandosi queste esclusivamente come
attività di raggruppamento di rifiuti urbani per
frazioni omogenee, che rientrano nella fase di raccolta
come definita all’art. 6 comma 1 lett. e) del
Dlgs22/97.
Roma, 3
marzo 2005 |