CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
ATTIVITA’
DI MONITORAGGIO DELLA SEGRETER
S 3276 - Conversione in
legge del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7 .
Il 2 marzo 2005 l’Aula del
Senato ha approvato il disegno di legge. Si riporta
l’articolato con le modifiche apportate al provvedimento
(evidenziate
le soppressioni e in grassetto le integrazioni).
ART. 1.
1. È convertito
in legge il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per
i beni e le attività culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici
dipendenti,
nonché per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo
e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (3276)
1-bis. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
2. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1.
(Disposizioni per
l’università)
1.
I programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle
università ed inviati per la valutazione al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro
il 31 marzo 2005Per l’anno 2005, i programmi
di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati
per la valutazione di compatibilità finanziaria al
Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca
entro il 31 marzo 2005.
2.
In attesa della riforma dello stato giuridico del
personale docente e ricercatore delle università,
il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i
ricercatori universitari di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è ridotto ad un anno.
Art. 1-bis.
(Contributi per le
università e gli istituti superiori non statali)
1. L’autorizzazione di
spesa per la concessione dei contributi in favore delle
università e degli istituti superiori non statali di cui
all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come
determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementata del 7 per cento per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla
tabella C della legge finanziaria per il 2005.
A partire dal 1° gennaio
2007 i programmi dell'università di cui al comma 1 sono
finanziati o co-finanziati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca a
valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo
alla programmazione e sviluppo del sistema
universitario.
Art. 1-bis.
(Programmazione e
valutazione delle Università)
1. A decorrere dall’anno
2006 le università, anche al fine di perseguire
obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti,
entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi
triennali coerenti con le linee generali di indirizzo
definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza
dei rettori delle università italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, tenuto altresì conto delle
risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle università individuano in particolare:
a) i
corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei
requisiti minimi essenziali in termini di risorse
strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
b) il
programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le
azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e
degli interventi a favore degli studenti;
d) i
programmi di internazionalizzazione;
e) il
fabbisogno di personale docente e non docente a tempo
sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle
università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma
determinazione degli atenei per quanto riguarda il
fabbisogno di personale in ordine ai settori
scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, avvalendosi del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane. Sui risultati della valutazione il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con
apposita relazione, al Parlamento. Per l’anno 2005, i
programmi di cui all’articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle
università ed inviati per la valutazione di
compatibilità finanziaria al Ministero per l’istruzione,
l’università e la ricerca entro il 31 marzo 2005
3. Sono abrogate le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad
eccezione dell’articolo 2, commi 5, lettere a), b),
c), e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3. Le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure
per la istituzione delle università non statali,
contemplate dall’articolo 26, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Art. 1-bis.
(Contributi in favore delle
Accademie di belle arti non statali)
1. Al fine di favorire
l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in
base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento
degli studenti, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare
alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in
misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro
1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante
utilizzo della proiezione per l’anno 2007 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 1-bis.
(Scuola di Ateneo Jean
Monnet)
1. La Scuola di Ateneo per
l’alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda
Università di Napoli, a cui è affidata l’attività di
formazione, insegnamento a distanza, ricerca e
informazione connesse con gli obiettivi del partenariato
euro-mediterraneo, resta abilitata, nell’ambito del
programma triennale del fabbisogno di personale
approvato per la Seconda Università di Napoli, nei
limiti dei fondi assegnati dall’articolo 1, comma 278,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad integrare il
proprio autonomo organico.
2. Nei limiti delle risorse
di cui al comma 1, la Scuola è altresì autorizzata, a
decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea
magistrale approvati secondo le vigenti procedure
universitarie e a realizzare iniziative di alta
formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e
privati, italiani e stranieri, nell’area
euro-mediterranea.
Art. 1-bis.
(Istituto musicale di
Ceglie Messapico)
1.
A decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto
musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al
Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di
sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare
tra il Ministero dell’istruzione, l’università e la
ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno
stabilite modalità e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all’attuale personale.
2. All’onere derivante dal
presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a
decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero per l’istruzione, l’università e la
ricerca.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 1-bis.
(Incarichi di presidenza)
1. A decorrere dall’anno
scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi
incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli
incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente
scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I
posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico,
ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in
materia di programmazione del fabbisogno di personale di
cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di
assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via
prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006,
almeno un anno di incarico di presidenza.
Art. 1-bis.
(Organi di ordini
professionali)
1. Nel procedere al
riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi degli ordini professionali, come previsto
dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, al fine di uniformare e semplificare le
procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria
degli iscritti agli albi professionali nei consigli
nazionali e territoriali con un numero di componenti dei
consigli territoriali da sette a quindici in ragione del
numero degli iscritti, un numero di quindici componenti
per i consigli nazionali, e con una durata di quattro
anni per i consigli territoriali e di cinque per i
consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le
professioni regolate dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto
regolamento, per la definizione del numero dei
componenti e del sistema di composizione dei Consigli
nazionali e territoriali.
Art. 1-bis.
(Concorso riservato per
dirigente scolastico)
1. Gli aspiranti,
incaricati di presidenza, da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ma privi del requisito prescritto del
triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano
superato il colloquio di ammissione, frequentato il
corso di formazione e superato l’esame finale di cui al
decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale
– n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda
nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel
predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso
nelle singole regioni e non coperti per assenza di
idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui
al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente
direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui
ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
Art. 1-bis.
(Servizio prestato nelle
scuole situate negli istituti penitenziari)
1. Nella Tabella allegata
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al
punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) il servizio
prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
negli istituti penitenziari è valutato in misura
doppia;"
2. La disposizione di cui
al comma 1 decorre dall’anno scolastico 2005-2006.
Art. 1-bis.
1. Alla legge 143/04, al
punto B.3 della Tabella allegata, alla lettera h)
è aggiunta la seguente:
"h)-bis il servizio
prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui
alla legge 1º marzo 1957, n. 90, è valutato in misura
doppia;".
ARTICOLO 2.
(Disposizioni per la
ricerca)
1. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere
la garanzia per il rimborso del capitale e degli
interessi maturati su una o più linee di credito
attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla
Società
Sincrotone Sincrotrone di Trieste S.p.a.
con la Banca europea degli investimenti per la
realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi.
Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, con imputazione nella apposita unità previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005
e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi
successivi.
2. Per assicurare lo
sviluppo della competitività internazionale della
infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per
il funzionamento viene integrato con un importo annuo
non inferiore a pari a 14 milioni di euro,
a valere sul fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società
Sincrotrone di Trieste S.p.a.
3. In attesa del riordino
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio
decreto, il Consiglio direttivo dell’Istituto stesso,
composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro
componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica
nello specifico settore di attività, di cui due scelti
dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza
Stato-regioni.
3-bis. All’articolo
3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il
Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste nonchè l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia".
Art. 2-bis.
(Contributo all’Azienda
ospedaliera ospedali civili riuniti)
1. Per interventi mirati
alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale
dell’Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di
Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro
per l’anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007.
2. All’onere derivante dal
presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno
2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 2-bis.
(Ricerca scientifìca in
alta quota)
1. Per la prosecuzione
delle attività di ricerca scientifica internazionale in
Karakorum e Himalaya relativi al giubileo del K2 e nel
quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle
Nazioni Unite, è predisposta l’assegnazione di un
contributo straordinario al Consiglio Nazionale delle
Ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007. A valere sul Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse
del Fondo sono integrate della somma corrispondente per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All’onere previsto dal
comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’U.P.B. "Fondo speciale" di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento del
Ministero medesimo.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 3.
(Interventi per i beni e le
attività culturali)
1. Per l’utilizzazione
delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005,
continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128.
2.
Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate
nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un
ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti
previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento
rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o
fruizione dei beni culturali. e a favore delle
attività culturali e dello spettacolo.
2-bis. All’articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al
primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per
lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato"
sono soppresse;
b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento
economico spettante ai componenti delle sottocommissioni
è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, a valere sulla quota del
settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
3. All’articolo 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Alle
risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.»;
b) al
comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2»
sono inserite le seguenti: «, previo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato»;
c) al
comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita
contabilità speciale, intestata all’organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della
quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3-bis. Alle attività
dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime
previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in
attesa che il sistema possa raggiungere la completa
funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e,
comunque, per i due anni successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze
vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di
legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-bis. All’articolo
171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
"a-bis)
mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o
parte di essa".
3-ter. All’articolo
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il
seguente:
"Chiunque commette la
violazione di cui al primo comma, lettera a-bis),
è ammesso a pagare, prima dell’apertura del
dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla metà
del massimo della pena stabilita dal primo comma per il
reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato".
3-quater.
All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2,
lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per
trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini
di lucro".
3-quinquies.
All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di
utilizzare la rete quale strumento per la diffusione
della cultura e per la creazione di valore nel rispetto
del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le
attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel
rispetto delle normative internazionalmente
riconosciute, forme di collaborazione tra i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore,
anche con riferimento alle modalità tecniche per
l’informazione degli utenti circa il regime di
fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme
di collaborazione di cui al presente comma, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri per i beni e le attività culturali e
delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
unitamente ad ogni informazione utile alla loro
applicazione. I Codici sono resi accessibili per via
telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i
beni e le attività culturali, nonché su quelli dei
soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-sexies. Il comma 8
dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128, è abrogato.
Art. 3-bis.
(Ulteriori interventi per i
beni e le attività culturali)
1. All’articolo 27 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le manifestazioni
liriche da attuare con il concorso finanziario dello
Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti
provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti
con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi
scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali
utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate
nell’organizzazione di attività analoghe".
2. All’articolo 11, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla
seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attività
culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni
generali competenti".
3. Al comma 61
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel
primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore
generale competente";
b) il
quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore
generale competente può delegare, di volta in volta, un
dirigente della medesima Direzione generale a presiedere
le singole sedute delle commissioni.".
4. Al comma 68
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del
dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti".
5. All’articolo 19 del
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il
Ministro per i beni e le attività culturali" sono
sostituite dalla seguente: "si".
6. Al decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola
"amministrativa" è inserita la seguente ", fiscale";
b)
all’articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: "Il
rapporto di lavoro ed", e le parole: "sono stabiliti"
sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito".
7. L’intervento previsto al
n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre
2003, n. 291, è così finalizzato:
a)
quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità
2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b)
quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità
2004, al restauro del borgo medioevale del comune di
Carassai.
8. L’intervento previsto al
n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre
2003, n. 291, è così ripartito:
a)
quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità
2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e
le attività culturali per l’intervento di realizzazione
della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli
Albanesi;
b)
quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle
annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune
di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi
di restauro del complesso Manzone e Vicari.
9. Al fine di completare la
realizzazione del Centro per la documentazione e
valorizzazione delle arti contemporanee, di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999,
n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le
attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro
per l’anno 2005.
10. Per i lavori di
restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico
in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le
attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro
per l’anno 2005.
11. Per la prosecuzione o
l’estensione a coste di altre regioni degli interventi
di cui all’articolo 13 della legge 8 novembre 2002,
n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le
attività culturali un contributo di 1.200.000 euro per
l’anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sono stabilite le relative modalità
di attuazione.
12. Per i lavori di
consolidamento e restauro del Castello Malaspina di
Madrignano (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le
attività culturali un contributo di 600.000 euro per
l’anno 2005.
13. Per progetti e spese
d’investimento, è assegnato all’Agenzia per il
patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un
contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 600.000
euro per l’anno 2006.
14. Per il finanziamento
del Piano nazionale per l’archeologia è assegnato al
Ministero per i beni e le attività culturali un
contributo di 12.000.000 di euro per l’anno 2006.
15. Per spese
d’investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un
contributo di 6.000.000 di euro per l’anno 2006.
16. Per il consolidamento e
il restauro dei teatri in gestione è assegnato all’Ente
Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per
l’anno 2006.
16-bis. In
considerazione delle finalità di promozione sociale e
nell’ambito dell’attività di volontariato
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo
straordinario per spese di investimento in impiantistica
sportiva di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
17. All’onere di cui ai
commi da 9 a 16-bis, pari complessivamente a
7.000.000 di euro per l’anno 2005 ed a 21.155.000 euro
per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Per interventi di
arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è
autorizzato a favore dell’ente di cui al numero 15
dell’Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376 un
contributo pari a euro 500.000 per l’anno 2005 ed euro
750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
19. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 18 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Al decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ",
possono essere individuati ed organizzati quelli di cui
all’articolo 8" sono soppresse;
b)
all’articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti
di cui all’articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle
seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
21. Al fine di consentire
la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti del
Ministero per i beni e le attività culturali di cui
all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n. 173, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei
limiti delle risorse di cui all’articolo 145, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
22. Gli incarichi previsti
all’articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31
dicembre 2008.
23. All’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo
il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Si
definiscono società e associazioni sportive
dilettantistiche le società e le associazioni che
svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante
sportivi non professionisti con carattere di continuità
nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e
che:
a) sono
riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono
affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o
discipline sportive associate o ad un ente di promozione
sportiva riconosciuto dal CONI.";
b) al
comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis)
l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del
CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della
Federazione sportiva nazionale o della disciplina
sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è
affiliata o intende affiliarsi";
c) il
comma 18-bis è sostituito dal seguente:
"18-bis. Il
CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per
gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre
società e associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima disciplina".
d) dopo
il comma 18-bis è aggiunto il seguente:
"18-ter.
Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e, dall’articolo 67, comma 1,
lettera m), secondo periodo del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni".
24. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 23, pari a un milione di euro
a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
24-bis. all’onere
derivante dall’attuazione del comma 23, pari a un
milione di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parizialmente utilizzando, quanto a 1 milione
di euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto
a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
24-bis. All’articolo 2,
comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali sono
individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti
dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis
del contributo per le spese inerenti ai servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal
personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in
occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità
applicative del beneficio, salvo quanto previsto
dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n. 173";
b) alla
lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il
predetto importo" sino alla fine del comma sono
abrogate".
25. In applicazione
dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il
Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di
380.000 euro al teatro stabile Sloveno di Trieste per
l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione
dell’immobile adibito a teatro. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro
per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di
fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Le fondazioni
lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di
gestione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo
di ottimizzare l’impiego delle risorse e di raggiungere
più larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e
le attività culturali, con proprio decreto non avente
natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, disciplina il pieno ed efficace
coordinamento delle attività delle fondazioni
lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di
gestione ed in particolare il contenimento o la
riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle
scritture artistico-professionali, anche mediante lo
scambio di materiali scenici, corpi artistici e
spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi
titolo.
3. Il Contratto collettivo
nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche
assicura l’ottimale utilizzazione del personale
dipendente in ragione delle professionalità e delle
esigenze produttive delle fondazioni, con particolare
riferimento al personale dipendente che svolge le
attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che
svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi
aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono
sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
non possono disciplinare istituti non esplicitamente
loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non
possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli
di bilancio.
5. Ai fini della
stipulazione dei contratti integrativi aziendali non
possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse
finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse
finanziarie occorrenti per il contratto collettivo
nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle
risorse occorrenti nel rispetto del principio di
pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali
in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere
rinnovati solo successivamente alla stipulazione del
nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A
decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei
contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto
con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo
contratto collettivo nazionale non possono essere
applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono
comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi
od intese, stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2004 non
formalmente qualificabili come contratti integrativi
aziendali. I preaccordi o le intese stipulati
anteriormente alla data dal 1º gennaio 2004 sono validi
esclusivamente fino all’entrata in vigore del nuovo
contratto collettivo nazionale del lavoro
6. Per gli anni 2005, 2006
e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a
tempo determinato non può superare il 15 per cento
dell’organico funzionale approvato.
7. Al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 10, comma 3,
secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita
dalla seguente: "statali";
b)
all’articolo 13, comma 1,
lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui
requisiti professionali sono individuati dallo
statuto.";
c)
all’articolo 13, comma 2,
dopo la parola "collaboratori" sono inserite le
seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme
restando le competenze del direttore artistico,";
d)
all’articolo 21, a
decorrere dal 1º gennaio 2006 il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Il Ministro per i beni
e le attività culturali, anche su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze:
a)
può disporre lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando risultino gravi irregolarità
nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l’attività della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b)
dispone in ogni caso lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del
patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio
di analoga gravità.».
8. Il comma 3-sexies
dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128, è abrogato.
ARTICOLO 4.
(Attività per la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale)
1. Per la prosecuzione
delle attività relative a modelli di gestione,
esposizione e fruizione per la valorizzazione del
sistema museale archivistico e bibliografico nazionale,
nonché per l’incremento e la valorizzazione del
patrimonio culturale e per le misure di prevenzione
incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni
altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di
musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato,
presso il Ministero per i beni e le attività culturali,
è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per
l’anno 2005.
2. Fino al completamento
delle procedure di evidenza pubblica laddove
necessarie per l’affidamento delle attività di cui al
comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate,
nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al
comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per
i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 20
della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’articolo 10 del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
dell’articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
3. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni
di euro per l’anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella
D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere
di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, così
come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Art. 4-bis.
1. All’articolo 42 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. La
Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei
ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di conservazione, di consultazione
e di accesso agli atti presso l’Archivio storico della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
ARTICOLO 5.
(Interventi per la mobilità
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Il comma 7 dell’articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«7. Sulla base di
appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato,
l’assegnazione temporanea di personale presso altre
pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l’onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese
destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere
l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.».
1-bis. All’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dopo le parole:
"decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono
inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39,".
1-ter. I contratti
collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione non possono, in alcun caso, determinare
la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di
personale in posizione di comando, distacco o
collocamento fuori ruolo.
1-bis. Al fine di
agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, per consentire un più efficace e
razionale utilizzo delle risorse umane esistenti,
all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure
di mobilità di cui al comma 1 del presente articolo,
provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione
in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo, al momento della presentazione
della domanda di trasferimento nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare
le situazioni di emergenza in atto, in ragione della
specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti
può procedere alla riserva di posti da destinare al
personale assunto con ordinanza per le esigenze della
Protezione civile e del Servizio civile, nell’ambito
delle procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma
59, della legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria
2004) e all’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
1-bis. Il comma 1
dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale in
disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativo
rapporto di lavoro".
1-ter. Il comma 2
dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e le strutture regionali e provinciali di
cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro
quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare
secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli
articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi
di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad
assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell’elenco previsto
dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione,
l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in
disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro
prosegue con l’amministrazione che ha comunicato
l’intenzione di bandire il concorso".
1-quater.
All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due
mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte
del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le
università, e per conoscenza per le altre
amministrazioni".
1-quinquies.
All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Ove se ne
ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione
del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di
cui all’articolo 34 comma 2, il Dipartimento della
funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse
all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si
applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio
1995, n. 273".
1-bis. L’articolo 1,
comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpreta nel senso che il personale dipendente
dell’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai
sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
n. 173 del 2003, nonché dell’articolo 30, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato
a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri
definiti con decreto del Ministro della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze previa consultazione delle Confederazioni
sindacali rappresentative.
1-bis. All’articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è
sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al
precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai
funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni
dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo
19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni
organiche dei dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni presso cui sono conferiti gli
incarichi.".
1-ter. All’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo
le parole: ", anche presso amministrazioni statali,",
sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali
od".
Art. 5-bis.
(Norma transitoria relativa
al Comitato di garanti di cui all’articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al fine di garantire il
funzionamento del Comitato di garanti, previsto
dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sino alla
proclamazione del dirigente di prima fascia eletto
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.
114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente
della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5-bis.
(Norme in materia di
trattamento pensionistico degli ex dipendenti
dell’Agensud)
1. La restituzione dei
contributi versati di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
viene effettuata, a domanda, a favore del personale che
non abbia optato per la posizione pensionistica di
provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio
presso le amministrazioni di destinazione,
successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9
febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli
contributi a carico del lavoratore.
Art. 5-bis.
(Modalità di espletamento
di procedure concorsuali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri)
1. La procedura di
reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso
selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, prevista dal secondo
periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
disciplinata dal bando di concorso indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire,
in considerazione delle specificità del ruolo del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa
attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti
culturali o professionali rispetto a quelli previsti
dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di
abilitazioni professionali o pregresse esperienze di
studio o di lavoro, nonchè particolari modalità relative
allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a
nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in
un periodo di formazione presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione ed in un periodo di
tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri».
Art. 5-bis.
(Modifica alla legge 6
luglio 2002, n. 137)
1. All’articolo 11, comma
3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le
parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono
sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".
Art. 5-bis.
(Composizione della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive)
1. All’articolo 3 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 3, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) due
rappresentanti del Ministero della salute, individuati
nella persona del direttore generale della ricerca
scientifica e tecnologica e del direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione
di presidente";
b) al
comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite
le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal
comma 3, lettera a), del presente articolo".
Art. 5-bis.
(Proroga del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da
gioco soggette a controllo pubblico)
1. L’entrata in vigore del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case
da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15
gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a
controllo pubblico rispetteranno il detto dell’articolo
3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE.
ARTICOLO 6.
(Commissari straordinari
per le opere strategiche)
1. All’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate
le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce,
anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto
o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell’Unione
europea, di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, già appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in
una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non
sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari
straordinari.»;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in
sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di
competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario
al presidente della regione o della provincia, al
sindaco della città metropolitana o del comune,
nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso,
anche se in parte temporaneamente sospesa, la
realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro
quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso
tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;
c)
il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
«4-quater.
Il commissario straordinario, al fine di consentire il
pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione
dell’opera commissariata, può essere abilitato ad
assumere direttamente
le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni determinate funzioni di stazione
appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109, laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d’appalto pronunciata dal commissario
straordinario l’appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso
commissario straordinario; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, il commissario straordinario
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i
relativi oneri e spese. Ai fini di cui al precedente
comma non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate
che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento
anzidetti. ».
2. Dall’attuazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti
Trenitalia Spa)
1. Nelle more della stipula
del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Trenitalia Spa, l’ammontare delle somme da corrispondere
per l’anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia,
previsti dalla vigente normativa comunitaria, è
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto
dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti
ANAS S.p.A.)
1. Nelle more della stipula
del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale
previsti dalla convenzione di concessione, le somme
stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per
l’anno 2004, per il rimborso delle spese di
funzionamento.
Art. 6-bis.
(Verifica stato dei
finanziamenti per la realizzazione delle opere)
1. I commissari
straordinari nominati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano
altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai
concessionari per la realizzazione dei lavori di
potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e
trasmettono al Ministero delle infrastrutture ogni sei
mesi, una specifica relazione, anche al fine
dell’adozione di eventuali modifiche delle convenzioni
tra il soggetto concedente e il concessionario, nonchè
per la determinazione di conseguenti modifiche
tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa
al Parlamento.
Art. 6-bis.
(Disposizioni a favore
dell’Autorità portuale di Genova)
1. Al fine di far fronte
agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 53
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un
limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per
l’anno 2005 quale concorso dello Stato a favore
dell’Autorità portuale di Genova.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, valutato in
2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 36,
comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166,
utilizzando:
a)
quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno
2003;
b)
quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno
2004.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)
1. L’addizionale sui
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili,
istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero.
2. L’incremento
dell’addizionale di cui al presente articolo è destinato
ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione del personale del settore del trasporto
aereo costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
Art. 6-bis.
(Norme in materia di
servizio civile nazionale)
1. Alla legge 6 marzo 2001,
n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l’articolo 3 è
aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - (Sanzioni
amministrative) – 1. Gli enti di cui all’articolo 3
sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del
servizio civile e la corretta realizzazione dei
progetti.
2. Agli enti che violino il
dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando
le procedure e le norme previste per la selezione dei
volontari, ovvero violando quelle per le modalità di
impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in
parte i progetti ovvero ledendo la dignità del
volontario, si applicano una o più delle seguenti
sanzioni amministrative:
a)
diffida per iscritto,
consistente in un formale invito a uniformarsi;
b)
revoca del provvedimento di
approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le
attività;
c)
interdizione temporanea a
presentare altri progetti di servizio civile della
durata di 1 anno;
d)
cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al
comma 2 sono applicate, previa contestazione degli
addebiti e fissazione di un termine per controdedurre
non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45,
dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle
rispettive competenze, in ordine proporzionale e
crescente, secondo la gravità del fatto, la sua
reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli
effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione
dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo
in caso di particolare gravità delle condotte contestate
ed impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per
cinque anni.
b)
il comma 3 dell’articolo 11
è abrogato.
2. Al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 4 dell’articolo 3,
le parole "compreso tra un minimo di trenta ed un
massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle
seguenti: "di trenta ore, ovvero un monte ore annuo
minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri
per l’articolazione dell’orario di svolgimento del
servizio sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri»;
b)
il comma 6 dell’articolo 3
è abrogato;
c)
al comma 5 dell’articolo 6,
le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre";
d)
l’articolo 8 è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - (Rapporto di
servizio civile). – 1. I giovani selezionati dagli
enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei
progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla
base del contratto di servizio civile sottoscritto
dall’Ufficio nazionale e successivamente inviato al
volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la
data di inizio servizio attestata dal responsabile
dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico,
in conformità all’articolo 9, comma 2, nonché le norme
di comportamento alle quali deve attenersi il volontario
e le relative sanzioni.";
e) il comma 2 dell’articolo
9 è sostituito dal seguente:
"2. Agli ammessi a prestare
attività in un progetto di servizio civile compete un
assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento economico previsto per il personale militare
volontario in ferma annuale, nonché le eventuali
indennità da corrispondere in caso di servizio civile
all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile
nazionale è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile.";
f) il comma 8
dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"8. Al termine del periodo
di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio
nazionale o le Regioni o le Province autonome di Trento
e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,
rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui
risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari
di tale attestato sono equiparati al personale militare
volontario in ferma annuale.";
g) l’articolo 10 è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Doveri e
incompatibilità) – 1. I soggetti impiegati in
progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con
diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto
dal contratto di cui all’articolo 8, e non possono
svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se
incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno
prestato il servizio civile nazionale non possono
presentare ulteriore domanda.";
h)
al comma 1 dell’articolo 11
le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite
dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".
ARTICOLO 7.
(Disposizioni in materia di
imposte di bollo e tasse di concessione)
1. Al fine di assicurare la
massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei
contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari,
riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese
nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di
marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole:
«concessione governativa,» sono inserite le seguenti:
«esclusi quelli di cui alla lettera b)
dell’articolo 17, nonché alle lettere a) e b)
dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto
non avente natura regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura
tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis
a 2-sexies alla presente legge. Ferma
l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto
delle condizioni in esso stabilite, gli importi in
misura fissa della imposta di bollo e della tassa di
concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei
predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze i cui effetti decorrono dal 1º giugno 2005. Le
disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1º
febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli
atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti
pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data,
per le scritture private non autenticate e per le
denunce presentate per la registrazione dalla medesima
data, nonché per le formalità di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di
annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le
disposizioni di cui al presente comma assicurano,
complessivamente,»;
b)
dopo l’allegato 2, sono inseriti
quelli di cui all’allegato gli allegati da 2-bis
a 2-sexies allegati al presente decreto.
2. Dal 1º giugno 2005 la
tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo,
nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante
marche, sono pagate con le modalità telematiche
di cui all’articolo 1-bis, comma 10, lettera
a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b)
del comma 10 del medesimo articolo 1-bis
di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972,
e successive modificazioni.
2-bis. I
concessionari del servizio nazionale della riscossione
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse
a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a
decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile
attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle
dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di
impiego delle somme in questione che saranno destinate
in via prioritaria ad attività di formazione nel campo
della gestione del tributo ed alle politiche di
informazione al contribuente.
Art. 7-bis.
(Assistenza sanitaria per i
cittadini di Campione d’Italia)
1. I maggiori costi
dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione
d’Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio
sanitario regionale, calcolati sulla base della quota
capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al
Comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente
a decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di
euro.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 7-bis.
(Fondo per il personale
delle Ferrovie dello Stato)
1. È istituito, a decorrere
dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la
cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio
2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.
2. All’onere di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando:
a)
quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri;
b)
quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 7-bis.
(Controversie relative alla
soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I)
1. I decreti di ingiunzione
di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile e
le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata
in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell’azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi
siano relativi a crediti vantati nei confronti della
soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni
contrattuali anteriori alla data di istituzione della
predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I,
secondo quando disposto dall’articolo 2, comma 1, del
citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato
dall’articolo 8-sexies del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti
eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al
comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in
base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti
anche d’ufficio.
3. Nelle azioni esecutive
iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla
soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
subentra il commissario di cui al comma 3 dell’articolo
2 del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
Art. 7-bis.
(Tenuta delle liste
elettorali)
1. All’articolo 32 del
testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il quinto comma è
sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni relative
alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono
essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;
b)
al sesto comma, le parole:
"Le deliberazioni della commissione elettorale comunale
relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono
sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative
alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".
Art. 7-bis.
(Aggiornamento degli
schedari consolari)
1. È autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per
l’aggiornamento degli schedari consolari al fine di
pervenire all’unificazione dei dati dell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero e degli schedari
consolari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a euro
2.800.000, per l’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-bis.
(Interventi urgenti per
giochi olimpici invernali "Torino 2006")
1. È assegnato un
contributo di 80 milioni di euro ad una società a
capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo
Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono
partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino
ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società
di cui detengono la totalità del capitale sociale.
2. La società di cui al
comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad
un più efficace inserimento nel contesto territoriale
dei compiti e delle attività svolte dal Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici di cui all’articolo 1-bis
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive
modificazioni in adempimento degli impegni contrattuali
assunti nei confronti del Comitato internazionale
olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19
giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui
al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in
via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1
nonché degli enti e società strumentali della regione
Piemonte, della provincia di Torino e del comune di
Torino. La società di cui al comma 1, limitatamente alla
realizzazione di interventi temporanei correlati a
quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285
del 2000, può altresì avvalersi dell’Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2
della medesima legge.
4. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi si applicano i termini minimi
previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri
termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti
pubblici di lavori, l’affidamento a trattativa privata è
consentito nei casi previsti dall’articolo 7 della
direttiva 93/37/CEE e non si applicano gli articoli 24 e
25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
5. Restano fermi la natura
privata, i compiti e le modalità di funzionamento del
Comitato organizzatore dei giochi olimpici. A tali fini
il Comitato organizzatore dei giochi olimpici assume le
necessarie iniziative per coordinare il proprio operato
con quello della società di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni
di euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle risorse disponibili sul "Fondo per
interventi strutturali di politica economica" di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
Art. 7-bis.
(Canone per l’installazione
di mezzi pubblicitari)
1. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i
comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove
occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di
cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la
base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera
d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A
decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la
determinazione terrà conto della rivalutazione annuale
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
Art. 7-bis.
(Attività di formazione ai
dipendenti della pubblica amministrazione)
1. All’articolo 53, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
aggiungere la seguente lettera:
"g) da attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione".
Art. 7-bis.
(Monopoli di Stato)
1. All’articolo 1, comma
97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera
f), dopo le parole: "Ministero dell’economia e
delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le
parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti:
"ivi inclusa l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato".
Art. 7-bis.
(Reddito minimo di
inserimento)
1. All’articolo 80, comma
1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2004", sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 2006".
2. Le somme non spese da
parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere
versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 7-bis.
(Proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. All’articolo 3, comma
137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile
2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".
Art. 7-bis.
(Italia lavoro S.p.A)
1. Fatte salve le
previsioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all’articolo 30
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nell’esercizio delle
proprie funzioni in materia di politiche del lavoro,
dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle
competenze in materia di politiche sociali e
previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa
stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la
gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al
comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato
possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d’intesa con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel
rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10
milioni di euro quale contributo agli oneri di
funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 7-bis.
(Norma di interpretazione
autentica)
1. L’articolo 1, comma 19,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel
senso che l’attività di monitoraggio effettuata
dall’INPS volta a verificare il raggiungimento del
numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a
fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto
articolo, è riferita al momento di cessazione del
rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del
comma 18 suddetto.
Art. 7 bis.
(Modifiche alla disciplina
del Collegio dei sindaci dell’ENPALS)
1. Il collegio dei sindaci
dell’ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non
inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali svolge le funzioni di
presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un
membro supplente.
Art. 7-bis.
(Norme per accelerare
l’erogazione dei contributi nelle aree depresse)
1. Fermo restando il tetto
dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al
fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse
comunitarie che assistono i contributi concessi a valere
sui bandi di cui all’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui
graduatorie sono state approvate con decreto
ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie
sono state approvate con decreto ministeriale in data 12
febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n.
47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio
2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 –
alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di
ammissibilità al cofinanziamento dell’Unione europea e
che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre
2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di
calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione
dei predetti contributi, può essere effettuata
l’erogazione parziale delle quote di contributo delle
quali sono maturate le disponibilità, in proporzione
alla parte di investimenti effettivamente realizzati.
L’erogazione parziale dell’ultima quota di contributo è
decurtata di una somma pari al dieci per cento del
contributo concesso.
2. Per i programmi di cui
al comma 1, per i quali l’impresa abbia ultimato gli
investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del
contributo avviene indipendentemente dalla presentazione
della documentazione finale di spesa, fermo restando
l’obbligo di presentare detta documentazione nei tempi
prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni. Per i programmi di
investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il
periodo di nove mesi di cui all’articolo 10, comma 6,
dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.
Art. 7-bis.
(Forniture di interesse
nazionale)
1. All’articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a)
al primo periodo, dopo le
parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture
di interesse nazionale";
b)
dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «I contributi, compresi gli
eventuali atti di delega all’incasso accettati
dall’Amministrazione, non possono essere compresi
nell’ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie."
Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. All’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando
l’invarianza della spesa complessiva come rideterminata
dal primo periodo del presente comma gravante sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per i centri di responsabilità amministrativa afferenti
ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi
eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento
da parte del Ministro competente."
Art. 7-bis.
(Proroga dei termini per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi)
1. Il termine di dodici
mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul
mercato, purchè conformi alla previgente normativa, è
prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi,
previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel
magazzino del produttore, purchè conformi alla
previgente normativa, è differito di dodici mesi.
:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di
tessera sanitaria)
1. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 7, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "Il Ministero dell’economia e
delle finanze può prevedere periodi transitori, durante
i quali, in caso di riscontro della mancata
corrispondenza del codice fiscale del titolare della
tessera sanitaria con quello dell’assistito riportato
sulla ricetta, tale difformità non costituisce
impedimento per l’erogazione della prestazione e
l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8";
b)
nel comma 8, dopo le
parole: "al Ministero dell’economia e delle finanze",
sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di utilizzazione della ricetta
medica attraverso l’associazione di categoria dei
titolari di farmacie".
Art. 7-bis.
1. Le Associazioni
combattentistiche e partigiane erette in enti morali,
costituitesi in Confederazione nel 1979, preparano ed
organizzano, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed
iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed
internazionale, per il sessantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione. All’onere
derivante dal presente comma determinato in 3.100.000
euro per il 2005 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia".
Art. 7-bis.
1. All’articolo 1, del
decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2001,
al comma 1, lettera a) la parola: "ventiquattro"
è sostituita con la parola: "trenta".
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di
acque potabili)
1. Alle acque potabili
trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate
dal Ministero della salute in conformità al Regolamento
di cui al decreto del Ministero della sanità 21/12/l990,
n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici previsti per le acque minerali,
limitatamente ai criteri di valutazione della carica
microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.
Art. 7-bis.
(Rilascio documentazione in
formato elettronico)
1. A decorrere dal 1º
gennaio 2006:
a)
il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto
della richiesta, dal visto elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 1º
febbraio 2002;
b)
il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è
sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio
o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno
elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio del 13 giugno 2002;
c)
il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.
2252 del Consiglio del 13 dicembre 2004;
2. Dalla stessa data di cui
al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è
sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio
o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità
elettronica, classificata carta valori, prevista
dall’articolo 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 della legge
16 giugno 1998, n. 191. A tal fine i comuni che non vi
abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31
ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari
collegamenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)
presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici
(CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la
gestione delle postazioni di emissione secondo le regole
tecniche fornite dal Ministero dell’interno.
Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di
carte valori)
1. All’atto del rilascio
delle carte valori di cui all’articolo 7-bis da
parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i
soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un
importo pari almeno alle spese necessarie per la loro
produzione e spedizione, nonché per la manutenzione
necessaria all’espletamento dei servizi ad essi
connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno da emettersi, in sede di prima
attuazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle
Amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito
dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – Servizi del
Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del
Ministero medesimo.
3. Al fine di contenere i
prezzi di cessione delle carte valori e i costi di
attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei
centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato di stipulare accordi o
indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con
soggetti privati, anche allo scopo di estendere
l'operatività delle carte valori alla fruizione di
servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli
accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero dell'interno.
4. L’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del
titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 e con applicazione dell’articolo
417-bis, commi primo e secondo, del codice di
procedura civile.
5. È abrogato il regio
decreto 7 marzo 1926, n. 401».
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di
collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici)
1. Quanto previsto dal
comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.303, si applica anche in
caso di elezione o nomina a giudice costituzionale,
presidente o componente delle autorità amministrative
indipendenti.
ARTICOLO 8.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1,
comma 2, pari a e 29.248.636 per l’anno 2005, e
44.366.700 per l’anno 2006 ed e 40.828.223 per l’anno
2007, ed e 16.247.604 per l’anno 2008, si provvede
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1
comma 2, pari ad e 29.248.636 per l’anno 2005, e
44.366.700 per l’anno 2006, e 45.436.965 per l’anno
2007, e 28.333.439 per l’anno 2008 ed e 18.783.436 a
decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ARTICOLO 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Allegato
(previsto dall’articolo 7,
comma 1, lettera b); tabelle di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale
1. L’importo di ciascuna
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro
129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1º
febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
nelle note all’articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;
b)
nell’articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera
a), le parole: «L.105.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 71,00»;
2) al punto 1), lettera
b), le parole: «L.210.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 142,00»;
3) al punto 2), lettera
a), le parole: «L.600.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 404,00»;
4) al punto 2), lettera
b), le parole: «L.900.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 607,00»;
5) al punto 2), lettera
c), le parole: «L.1.200.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 809,00»;
6) al punto 2), lettera
d), le parole: «L.1.500.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 1.011,00»;
7) al punto 3) le parole:
«L.7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro
5.055,00».
Allegato 2-ter
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse
sulle concessioni governative
1. ELENCO DEGLI IMPORTI AGGIORNATI DELLE TASSE SULLE
CONCESSIONI GOVERNATIVE
Articolo |
Indicazione degli
atti soggetti a tassa |
Ammontare delle
tasse in euro |
|
TITOLO II PUBBLICA
SICUREZZA |
|
4. |
1. Licenza di porto
di pistole, rivoltelle o pistole automatiche,
armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo
42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed
articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940,
n. 635) |
115,00 |
5. |
1. Licenza di porto
di fucile anche per uso di caccia (legge 11
febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di
rilascio, di rinnovo e annuale |
168,00 |
6. |
1. Autorizzazione
all’esercizio di case da gioco: tassa di
rilascio e per ogni anno di validità |
539.200,00 |
7. |
1. Licenza per
l’esercizio di attività relative a metalli
preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del
regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di
rilascio e per il rinnovo: |
|
|
a)
fabbricanti di
oggetti preziosi ed esercenti di industrie o
arti affini |
404,00 |
|
b)
commercianti e mediatori di oggetti preziosi,
nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti
stranieri che intendono esercitare nello Stato
il commercio di oggetti preziosi da essi
importati |
270,00 |
|
c)
agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e
piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri di cui alla lettera b),
che esercitano nello Stato il commercio di
preziosi |
81,00 |
|
d)
cesellatori, orafi e incastratori di pietre
preziose |
81,00 |
|
e)
fabbricanti e
commercianti di articoli con montature o
guarnizioni in metalli preziosi |
202,00 |
|
TITOLO III PESCA |
|
8. |
1. Licenza per la
pesca professionale marittima (articolo 4 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità
adibita |
404,00 |
|
TITOLO IV PROPRIETÀ
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE |
|
9. |
1. Brevetti per
invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127; decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338): |
|
|
a)
per la domanda di brevetto e lettera di incarico |
54,00 |
|
b)
per la pubblicazione e stampa delle descrizioni,
riassunto e tavole di disegno: |
|
|
1) se la
descrizione, riassunto e tavole di disegno non
superano le 10 pagine |
67,00 |
|
2) se la
descrizione, riassunto e tavole di disegno
superano le 10, ma non le 20 pagine |
101,00 |
|
3) se la
descrizione, riassunto e tavole di disegno
superano le 20 pagine, ma non 50 pagine |
236,00 |
|
4) se la
descrizione, riassunto e tavole di disegno
superano le 50 pagine, ma non 100 pagine |
472,00 |
|
5) se la
descrizione, riassunto e tavole di disegno
superano le 100 pagine |
809,00 |
|
c)
per mantenere in vita il brevetto: |
|
|
primo anno |
17,00 |
|
secondo anno |
34,00 |
|
terzo anno |
40,00 |
|
quarto anno |
47,00 |
|
quinto anno |
61,00 |
|
sesto anno |
88,00 |
|
settimo anno |
121,00 |
|
ottavo anno |
168,00 |
|
nono anno |
202,00 |
|
decimo anno |
236,00 |
|
undicesimo anno |
337,00 |
|
dodicesimo anno |
472,00 |
|
tredicesimo anno |
539,00 |
|
quattordicesimo
anno |
607,00 |
|
quindicesimo anno e
successivi |
741,00 |
|
2. Licenza
obbligatoria su brevetti per invenzioni
industriali (leggi e decreti citati nel comma
1): |
|
|
a)
per la domanda |
539,00 |
|
b)
per la concessione |
1.820,00 |
|
3. Trascrizione di
atti relativi ai brevetti (leggi e decreti
citati nel comma 1): per ogni brevetto |
81,00 |
9-bis |
1. Privativa per
nuove varietà vegetali: |
|
|
a)
tassa di domanda, comprensiva della tassa di
pubblicazione e di quella per la protezione
provvisoria (prima della concessione) |
236,00 |
|
b)
tassa per il mantenimento in vita della
privativa (dalla concessione della privativa): |
|
|
1. |
101,00 |
|
2. |
135,00 |
|
3. |
168,00 |
|
4. |
202,00 |
|
5. |
236,00 |
|
6. |
270,00 |
|
7. |
303,00 |
|
8. |
337,00 |
|
9. |
371,00 |
|
10. |
404,00 |
|
11. |
438,00 |
|
12. |
472,00 |
|
13. |
505,00 |
|
14. |
539,00 |
|
15. |
573,00 |
|
16. |
607,00 |
|
17. |
640,00 |
|
18. |
674,00 |
|
19. |
708,00 |
|
20 e successive |
741,00 |
|
2. Tasse per le
licenze obbligatorie su privative per nuove
varietà vegetali: |
|
|
a)
per la domanda |
539,00 |
|
b)
per la concessione |
1.820,00 |
|
3. Tasse per le
trascrizioni di atti relativi alle privative per
nuove varietà vegetali: |
|
|
per ogni privativa |
81,00 |
|
per la lettera di
incarico |
34,00 |
|
4. La tassa di
domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva
della tassa di pubblicazione e di quella di
protezione provvisoria, non è rimborsabile. |
|
10 |
1. Brevetto per
modelli di utilità: |
|
|
a)
per domanda di brevetto |
34,00 |
|
b)
per il rilascio del brevetto, se la tassa è
pagata in un’unica soluzione |
674,00 |
|
c)
per il rilascio del brevetto, se la tassa è
invece pagata in due rate: |
|
|
1) rata per il
primo quinquennio |
337,00 |
|
2) rata per il
secondo quinquennio |
674,00 |
|
d)
per la domanda di licenza obbligatoria |
337,00 |
|
e)
per la concessione della licenza |
1.348,00 |
|
2. Brevetto per
modelli e disegni ornamentali: |
|
|
a)
per la domanda di brevetto |
34,00 |
|
b)
per il rilascio del brevetto, se la tassa è
pagata in una unica soluzione |
674,00 |
|
c)
per il rilascio del brevetto, se la tassa è
invece pagata in tre rate: |
|
|
a)
rata per il I quinquennio |
337,00 |
|
b)
rata per il II quinquennio |
404,00 |
|
c)
rata per il III quinquennio |
674,00 |
|
d)
per il rilascio del brevetto per disegni
tessili, per il quale la tassa deve essere
pagata annualmente, per ciascun anno |
67,00 |
|
e)
per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di modelli o disegni, a norma
dell’articolo 6 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un’unica
soluzione |
1.348,00 |
|
f)
per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di modelli o disegni, a norma
dell’articolo 6 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in
tre rate: |
|
|
1) rata per I
quinquennio |
404,00 |
|
2) rata per il II
quinquennio |
674,00 |
|
3) rata per il III
quinquennio |
1.011,00 |
|
g)
per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di disegni tessili a norma dell’articolo 6
del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i
quali la tassa deve essere pagata annualmente,
per ciascun anno |
101,00 |
|
3. Brevetto per
modelli di utilità e brevetto per modelli e
disegni ornamentali: |
|
|
a)
per la lettera d’incarico |
34,00 |
|
b)
per il ritardo nel pagamento delle rate
quinquennali della tassa di concessione (entro
il semestre) |
81,00 |
|
c)
per la trascrizione di atto di trasferimento o
di costituzione di diritti di garanzia |
81,00 |
11 |
1. Registrazione
per marchi d’impresa (articoli da 36 a 40 del
regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): |
|
|
a)
per la domanda di primo deposito |
34,00 |
|
b)
per il rilascio dell’attestato di primo deposito
o di quello di rinnovazione: |
|
|
1) riguardante
generi di una sola classe |
67,00 |
|
2) per ogni classe
in più |
34,00 |
|
2. Registrazione
per marchi collettivi: |
|
|
a)
per la domanda di primo deposito |
135,00 |
|
b)
per il rilascio dell’attestato di primo deposito
o di quello di rinnovazione riguardante generi
di una o più classi |
202,00 |
|
3. Domanda di
registrazione internazionale del marchio o di
rinnovazione |
135,00 |
|
4. Registrazioni
per marchi d’impresa o per marchi collettivi,
nazionali o internazionali: |
|
|
a)
per lettera di incarico |
34,00 |
|
b)
per il ritardo nella rinnovazione della
registrazione (entro il semestre) |
34,00 |
|
c)
per la trascrizione di atto di trasferimento |
81,00 |
12 |
1. Registrazione
delle topografie dei prodotti a semiconduttori
(legge 21 febbraio 1989, n. 70): |
|
|
a)
per la domanda |
1.011,00 |
|
b)
per la registrazione |
809,00 |
|
c)
per la trascrizione di atto di trasferimento o
di costituzione di diritti di garanzia |
81,00 |
13 |
1. Certificati
complementari di protezione di medicinali (legge
19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti
fitosanitari: |
|
|
a)
per la domanda: |
404,00 |
|
b)
per ciascun anno di mantenimento in vita del
certificato |
1.011,00 |
|
c)
per la trascrizione di atto di trasferimento o
di costituzione di diritti di garanzia |
67,00 |
14 |
1. Registrazione di
atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in
parte diritti di autore o diritti connessi al
loro esercizio o costituiscono sugli stessi
diritti di godimento o di garanzia, nonché di
atti di divisione o di società relativi ai
diritti medesimi (articolo 104 della legge 22
aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione |
81,00 |
|
2. Deposito, con
dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi
fonografici o apparecchi analoghi e di progetti
di lavori dell’ingegneria o lavori analoghi
(articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile
1941, n. 633, modificata con decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
19): |
|
|
a)
per ogni disco o apparecchio analogo |
81,00 |
|
b)
per ogni progetto |
34,00 |
|
TITOLO VI RADIO E
TELEVISIONE |
|
17 |
1. Libretto di
iscrizione alle radiodiffusioni per la
detenzione di apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni o delle
diffusioni televisive (articolo 6 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n.
1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n.
362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre
1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º
febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31
marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): |
|
|
a)
per ogni abbonamento alle radioaudizioni |
0,70 |
|
d)
per ogni abbonamento alle radioaudizioni
mediante apparecchi stabilmente installati: |
|
|
2) su autoscafi non
soggetti a tassa automobilistica (unità da
diporto e navi non da diporto) |
20,00 |
|
g)
per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su
autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: |
|
|
1) riguardante
apparecchi di ricezione in bianco e nero |
34,00 |
|
2) riguardante
apparecchi di ricezione anche a colori |
236,00 |
18 |
1. Concessione per
la installazione e l’esercizio di impianti per
la diffusione via etere in ambito locale
(articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): |
|
|
a)
di programmi televisivi: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
4.044,00 |
|
2) tassa annuale |
2.022,00 |
|
b)
di programmi radiofonici: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
674,00 |
|
2) tassa annuale |
337,00 |
|
2. Concessione per
la installazione e l’esercizio di impianti per
la diffusione via etere su tutto il territorio
nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto
1990, n. 223): |
|
|
a)
di programmi televisivi: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
13.480,00 |
|
2) tassa annuale |
6.740,00 |
|
b)
di programmi radiofonici: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
2.696,00 |
|
2) tassa annuale |
1.348,00 |
|
3. Concessione per
l’installazione e l’esercizio di reti per la
diffusione via cavo di programmi televisivi
(articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio
1991, n. 73): |
|
|
a)
tassa di rilascio o di rinnovo |
3.370,00 |
|
b)
tassa annuale |
1.685,00 |
19 |
1. Autorizzazione
per la trasmissione di programmi televisivi in
contemporanea via etere o via cavo (articolo 22
della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1991, n. 73): |
|
|
a)
tassa di rilascio |
5.392,00 |
|
b)
tassa annuale |
2.696,00 |
20 |
1. Autorizzazione
all’installazione e all’esercizio di impianti
ripetitori per la ricezione e la contemporanea
ritrasmissione nel territorio nazionale di
programmi televisivi (articoli 38 e 43 della
legge 14 aprile 1975, n. 103): |
|
|
a)
irradiati da organismi di radiodiffusione esteri
secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
4.044,00 |
|
2) tassa annuale |
2.696,00 |
|
b)
irradiati dalle concessionarie del servizio
pubblico di radiodiffusione nazionale: |
|
|
1) tassa di
rilascio o di rinnovo |
404,00 |
|
2) tassa annuale |
270,00 |
|
TITOLO VII
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI |
|
22 |
Iscrizioni
riguardanti le voci della tariffa soppresse
dall’articolo 3, comma 138, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e precedentemente
iscritte agli articoli sotto indicati della
tariffa approvata con il decreto ministeriale 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992 |
168,00 |
|
1. Mediatori nel
ruolo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (articolo 70); |
|
|
2. Costruttori,
imprese ammesse a gestire in appalto delle
Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani (articolo 71); |
|
|
3. Esercenti
imprese di spedizione per terra, per mare e per
aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli
(articolo 72); |
|
|
4. Agenti di
assicurazione e mediatori di assicurazione
(articolo 73); |
|
|
5. Periti
assicurativi per l’accertamento e la stima dei
danni ai veicoli a motore ed ai natanti
(articolo 74); |
|
|
6. Concessionari
del servizio di riscossione dei tributi e
collettori (articolo 75); |
|
|
7. Giornali e
periodici (articolo 82); |
|
|
8. Esercizio di
attività industriali o commerciali e di
professioni arti o mestieri (articolo 86). |
|
|
TITOLO VIII ALTRI
ATTI |
|
23
|
1. Bollatura e
numerazione di libri e registri (articolo 2215
del codice civile): per ogni 500 pagine o
frazione di 500 pagine |
67,00 |
Allegato 2-quater
(articolo 1, comma 300)
1. Elenco degli importi modificati della tariffa
dell’imposta di bollo
Articolo della
tariffa |
Indicazione degli
atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute
fisse |
Note |
1 |
1-bis. Atti
rogati, ricevuti o autenticati da notai o da
altri pubblici ufficiali, relativi a diritti
sugli immobili, sottoposti a registrazione con
procedure telematiche, loro copie conformi per
uso registrazione ed esecuzione di formalità
ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed
iscrizione, le domande di annotazione e di
voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel
registro di cui all’articolo 2678 del codice
civile nonché le conseguenti istanze per
l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e
relativi decreti |
E 230,00 |
|
|
1-ter.
Domande, denunce ed atti che le accompagnano,
presentate all’ufficio del registro delle
imprese ed inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od
atto: |
|
|
|
a)
se presentate da
ditte individuali |
E 42,00 |
|
|
b)
se presentate da
società di persone |
E 59,00 |
|
|
c)
se presentate da
società di capitali |
E 65,00 |
|
13 |
2-bis.
Estratti conto, comprese le comunicazioni
relative ai depositi di titoli, inviati dalle
banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385
nonché estratti di conto corrente postale: per
ogni esemplare:
a)
con periodicità
annuale |
E 22,80 |
3-bis. Se il
cliente è soggetto diverso dalla persona fisica,
l’imposta è maggiorata, in funzione della
periodicità dell’estratto conto, rispettivamente
di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro
2,20. La maggiorazione di imposta non si applica
agli estratti conto inviati alle società
fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una
persona fisica |
|
b)
con periodicità
semestrale |
E 11,40 |
|
|
c)
con periodicità
trimestrale |
E 5,70 |
|
|
d)
con periodicità
mensile |
E 1,90 |
|
20 |
3. Provvedimento
del tribunale che rende esecutivo il lodo
arbitrale di cui all’art. 825 del codice di
procedura civile |
E 54,00 |
|
2. Modifiche all’imposta di bollo per l’introduzione
di servizi telematici a valore aggiunto
Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina
dell’imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modifiche: a) all’articolo 1, dopo il
comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
Articolo della
tariffa |
Indicazione degli
atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute
fisse |
Modo di pagamento |
Note |
1 |
1-quater.
Domande di concessione o di registrazione dei
differenti titoli di proprietà industriale ed
atti allegati, successive formalità ed istanze
varie presentate alle Camere di commercio e
all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed
inviate per via telematica ovvero consegnate su
supporto informatico ai sensi dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a)
per ogni domanda di
concessione o di registrazione di ciascuna
privativa e relativi allegati |
E 42,00 |
2-bis.
L’imposta di cui al comma 1-quater è
corrisposta in modo virtuale tramite le Camere
di commercio, autorizzate alla riscossione |
1-quater.
L’imposta è dovuta all’atto della trasmissione
dei documenti per via telematica o della
consegna del supporto informatico contenente gli
stessi |
|
b)
per ogni istanza di
trascrizione e relativi allegati |
E 85,00 |
|
|
|
c)
per ogni istanza di
annotazione |
E 15,00 |
|
|
|
d)
per istanze diverse
dalle precedenti |
E 15,00 |
|
|
b)
all’articolo 3, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:
Articolo della
tariffa |
Indicazione degli
atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute
fisse |
Modo di pagamento |
Note |
3 |
2-bis. Note
di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione,
domande di annotazione nei registri immobiliari,
anche con efficacia di voltura, trasmesse con
procedure telematiche o presentate su supporto
informatico, compresa l’iscrizione nel registro
di cui all’articolo 2678 del codice civile,
fuori dai casi previsti dall’articolo 1, comma
1-bis e dall’articolo 4, comma 1-bis |
E 59,00 |
1. L’imposta è
assolta in modo virtuale, anche tramite
versamento diretto al concessionario,
disposizione di pagamento per via telematica
ovvero pagamento ad intermediario convenzionato
oltre che presso il competente ufficio
dell’Agenzia del territorio |
1. L’imposta, di
importo forfetario, è dovuta all’atto della
richiesta di formalità |
c)
all’articolo 4, dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti:
Articolo della
tariffa |
Indicazione degli
atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute
fisse |
Modo di pagamento |
Note |
4 |
1-bis.
Certificati di successione conformi alle
risultanze delle dichiarazioni uniche di
successione dei beni immobili e di diritti reali
immobiliari trasmesse con procedure telematiche,
comprese le note di trascrizione, con efficacia
di voltura, e l’iscrizione nel registro di cui
all’articolo 2678 del codice civile: per ogni
certificato |
E 85,00 |
1-bis. Il
pagamento è eseguito con le stesse modalità
previste per gli altri tributi liquidati
dall’obbligato |
1-bis.
L’imposta, di importo forfetario, è dovuta in
misura cumulativa all’atto della trasmissione
per via telematica della dichiarazione unica di
successione dei beni immobili e di diritti reali
immobiliari, per ogni certificato di successione
da trascrivere presso gli Uffici del territorio
competenti |
|
1-ter.
Certificati, copie ed estratti delle risultanze
e degli elaborati catastali ottenuti dalle
banche dati informatizzate degli uffici
dell’Agenzia del territorio, attestazioni di
conformità |
E 28,00
|
1-ter.
L’imposta è assolta in modo virtuale, anche
tramite versamento diretto al concessionario,
disposizione di pagamento per via telematica
ovvero pagamento ad intermediario convenzionato
oltre che presso il competente ufficio
dell’Agenzia del territorio |
1-ter.
L’imposta, di importo forfetario, è dovuta
all’atto della richiesta ed è comprensiva
dell’imposta dovuta per la richiesta stessa |
d)
all’articolo 20, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
Articolo della
tariffa |
Indicazione degli
atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute
fisse |
Modo di pagamento |
Note |
20 |
1-bis.
Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
presentati per via telematica alle Commissioni
tributarie: per ciascun atto |
E 24,00
|
1. L’imposta è
assolta tramite versamento diretto al
concessionario, disposizione di pagamento per
via telematica ovvero pagamento ad intermediario
convenzionato |
1. L’imposta è
dovuta in misura forfetaria all’atto della
presentazione del ricorso, dell’opposizione e
degli altri atti difensivi |
Allegato 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche ai tributi
speciali catastali per l’introduzione di servizi
telematici a valore aggiunto
1. Il titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e
successive modificazioni, già sostituito dall’articolo
10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, è sostituito dal seguente:
TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N. Ord. |
OGGETTO |
Tariffa in euro |
Note |
1 |
Consultazione degli
atti e degli elaborati catastali |
|
|
1.1 |
consultazione
effettuata su documenti cartacei, per ogni
richiedente e per ogni giorno o frazione |
10,00 |
|
1.2 |
consultazione della
base informativa, con esclusione dei servizi di
cui ai punti 1.3 e 1.4: |
|
|
|
consultazione per
unità immobiliare |
3,00 |
|
|
consultazione per
soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o
frazioni di 5 |
3,00 |
Il tributo è dovuto
anche per consultazione con stampa di esito
negativo |
|
elenchi di immobili
con estrazione di dati selezionati ed ogni altra
consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o
frazioni di 10 |
3,00 |
|
1.3 |
consultazione della
mappa, da base informativa o da supporto
cartaceo, di monografie e di vertici della rete
catastale, per ogni consultazione rilasciata |
5,00 |
Ciascuna
consultazione può essere rilasciata in formato
A3 o A4 |
1.4 |
consultazione delle
planimetrie e degli elaborati planimetrici, da
base informativa o da supporto cartaceo, per
ogni consultazione rilasciata |
10,00 |
Per le planimetrie
e gli elaborati planimetrici costituiti da più
schede, il tributo si applica per ciascuna unità
immobiliare o per elaborato planimetrico |
1.5 |
consultazione per
soggetto in ambito nazionale, oltre quanto
dovuto per il punto 1.2 |
10,00 |
Il tributo è dovuto
anche per consultazione con esito negativo |
2 |
Certificati, copie
ed estratti delle risultanze degli atti e degli
elaborati catastali conservati presso gli
uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni
di cui al punto 1: |
|
|
2.1 |
per ogni
certificato, copia o estratto |
16,00
|
Per i certificati
richiesti dai privati per comprovare la
situazione generale reddituale e patrimoniale ai
fini della legislazione sul lavoro, di quella
previdenziale e di quella sulla pubblica
istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4 |
2.1.1 |
Oltre all’importo
dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per
ogni quattro elementi unitari richiesti, o
frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati: |
|
Il tributo non si
applica ai primi quattro elementi ed alle
fattispecie diverse da quelle elencate |
|
– particella, per
gli estratti e le copie autentiche delle mappe e
degli abbozzi;
– foglio di mappa,
per le copie dei quadri di unione;
– vertice o
caposaldo, per le copie di monografie;
– punto, per il
quale si determinano le coordinate |
4,00
|
|
3 |
Definizione ed
introduzione delle volture, delle dichiarazioni
di nuova costruzione e di variazione, dei tipi
mappali e di frazionamento, ai fini
dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti
e all’anagrafe tributaria: |
|
|
3.1 |
per ogni domanda di
voltura |
35,00
|
Nei territori ove
vige il sistema del libro fondiario, il tributo
è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le
particelle rurali, menzionate nel decreto
tavolare |
3.2 |
per ogni unità di
nuova costruzione ovvero derivata da
dichiarazione di variazione |
35,00 |
|
3.3 |
per ogni tipo, fino
ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero
derivate da frazionamento |
35,00 |
|
3.3.1 |
per ogni particella
eccedente |
3,00 |
|
4 |
Lavori inerenti la
divisione degli atti catastali per variazione
delle circoscrizioni territoriali comunali: |
|
|
4.1 |
per ogni unità
immobiliare trattata |
3,00
|
Il tributo si
applica a ciascuno dei comuni interessati dalla
variazione che acquisiscono negli atti le
particelle e le unità immobiliari urbane e non
si applica alle fusioni territoriali |
5 |
Attestazione di
conformità di estratti di mappa per tipi di
aggiornamento geometrico: |
|
|
5.1 |
per ogni estratto
di mappa |
10,00 |
|
5.1.1 |
Oltre all’importo
dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per
ogni quattro particelle richieste, o frazioni di
quattro |
4,00 |
Il tributo non si
applica alle prime quattro particelle |
L’esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui
alla presente tabella viene applicata nei soli casi in
cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella
dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana.
Allegato 2-sexies
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse
ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a
valore aggiunto
La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita
dall’articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:
TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE
N. Ord. |
OPERAZIONI |
Tariffa in euro |
Note |
1 |
Esecuzione di
formalità |
|
|
1.1 |
per ogni nota di
trascrizione, iscrizione o domanda di
annotazione |
35,00 |
Compresa la
certificazione di eseguita formalità da apporre
in calce al duplo della nota da restituire al
richiedente. |
1.2 |
per ogni formalità
con efficacia anche di voltura, oltre quanto
previsto nel punto precedente |
35,00 |
|
2 |
Ispezione
nell’ambito di ogni singola circoscrizione del
servizio di pubblicità immobiliare ovvero
sezione staccata degli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio |
|
|
2.1 |
ispezione
nominativa, per immobile o congiunta per
nominativo e per immobile |
|
|
2.1.1 |
ricerca su base
informativa: per ogni nominativo richiesto,
ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta,
ovvero per ciascuna richiesta congiunta |
6,00
|
L’importo è
comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10,
contenute nell’elenco sintetico, incluse
eventuali formalità validate del periodo
anteriore all’automazione degli uffici;
l’indicazione della presenza di annotazione non
si considera formalità. L’importo è dovuto
all’atto della richiesta, salvo specifica
disciplina delle ipotesi per le quali viene
corrisposto al momento dell’erogazione del
servizio. |
2.1.2 |
per ogni gruppo di
5 formalità, o frazione di 5, contenuto
nell’elenco sintetico, incluse eventuali
formalità validate del periodo anteriore
all’automazione degli uffici |
3,00 |
L’importo è dovuto
per le formalità contenute nell’elenco sintetico
eccedenti le prime 10. L’indicazione della
presenza di annotazione non si considera
formalità. |
2.1.3 |
ricerca nei
registri cartacei: per ogni nominativo richiesto |
3,00
|
L’importo è dovuto
all’atto della richiesta. Per registri cartacei
si intendono repertori, tavole, rubriche e
schedari. Non è consentita al pubblico
l’ispezione diretta di tavole, rubriche e
schedari. |
2.1.4 |
per ogni nota o
titolo stampati |
4,00
|
È consentito
l’accesso diretto alla nota o al titolo solo se,
unitamente all’identificativo della formalità o
del titolo, viene indicato il nominativo di uno
dei soggetti ovvero l’identificativo catastale
di uno degli immobili presenti sulla formalità. |
2.1.5 |
per ogni nota o
titolo visionati |
4,00
|
Per le note
cartacee relative al periodo automatizzato e per
quelle validate del periodo anteriore
all’automazione degli uffici, l’importo è dovuto
in misura doppia. |
3 |
Ricerca di un
soggetto in ambito nazionale |
|
|
3.1 |
per ogni nominativo
richiesto in ambito nazionale |
20,00 |
Il servizio sarà
fornito progressivamente. |
4 |
Ricerca
continuativa per via telematica |
|
|
4.1 |
per ogni nominativo
e per ogni giorno, nell’ambito di una singola
circoscrizione ovvero sezione staccata degli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio |
0,02 |
L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito
progressivamente su base convenzionale. |
4.2 |
contabilizzazione
dei versamenti e del servizio reso, per ogni
versamento effettuato in via anticipata |
15,00 |
L’importo è dovuto
oltre quanto previsto al precedente punto 4.1. |
5 |
Certificazione: |
|
|
5.1 |
certificati
ipotecari |
|
|
5.1.1 |
per ogni stato o
certificato riguardante una sola persona |
20,00
|
L’importo è dovuto
all’atto della richiesta. Se il certificato
riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i
figli, nonché entrambi i coniugi, l’importo è
dovuto una volta sola. |
5.1.2 |
per ogni nota
visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di
1000 note |
2,00 |
Gli importi sono
dovuti anche nel caso di mancato ritiro del
certificato. |
5.2 |
rilascio di copia |
|
|
5.2.1 |
per ogni richiesta
di copia di nota o titolo |
10,00 |
L’importo è dovuto
all’atto della richiesta. |
5.3 |
altre
certificazioni |
|
|
5.3.1 |
per ogni altra
certificazione o attestazione |
5,00 |
|
6 |
Note d’ufficio |
|
|
6.1 |
per le rinnovazioni
di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e per ogni
altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo
comma e 2834 del codice civile |
10,00 |
|
7 |
Rilascio di elenco
dei soggetti presenti nelle formalità di un
determinato giorno: |
|
|
7.1 |
per ogni pagina
dell’elenco |
7,00 |
Il servizio è
disponibile fino all’attivazione dei servizi di
cui al punto 4. |
|