FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA SEGRETER

 

S 3276  - Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 .

Il 2 marzo 2005 l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge. Si riporta l’articolato con le modifiche apportate al provvedimento (evidenziate le soppressioni e in grassetto le integrazioni).

 

 

ART. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (3276)

 

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per l’università)

 

1. I programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2005Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca entro il 31 marzo 2005.

 

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

 

 

 

 

 

 

Art. 1-bis.

(Contributi per le università e gli istituti superiori non statali)

 

1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005.

 

A partire dal 1° gennaio 2007 i programmi dell'università di cui al comma 1 sono finanziati o co-finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e sviluppo del sistema universitario.

 

 

 

Art. 1-bis.

(Programmazione e valutazione delle Università)

 

1. A decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

            a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

            b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

            c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

            d) i programmi di internazionalizzazione;

            e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

 

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca entro il 31 marzo 2005

 

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 1-bis.

(Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali)

 

1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 1-bis.

(Scuola di Ateneo Jean Monnet)

 

1. La Scuola di Ateneo per l’alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, a cui è affidata l’attività di formazione, insegnamento a distanza, ricerca e informazione connesse con gli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo, resta abilitata, nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale approvato per la Seconda Università di Napoli, nei limiti dei fondi assegnati dall’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad integrare il proprio autonomo organico.

 

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, la Scuola è altresì autorizzata, a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale approvati secondo le vigenti procedure universitarie e a realizzare iniziative di alta formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nell’area euro-mediterranea.

 

 

Art. 1-bis.

(Istituto musicale di Ceglie Messapico)

 

 1. A decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all’attuale personale.

 

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 1-bis.

(Incarichi di presidenza)

 

1. A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

 

 

Art. 1-bis.

(Organi di ordini professionali)

 

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.

 

 

 

Art. 1-bis.

(Concorso riservato per dirigente scolastico)

 

1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.

 

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.

 

 

Art. 1-bis.

(Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti penitenziari)

 

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;"

 

2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dall’anno scolastico 2005-2006.

 

Art. 1-bis.

 

1. Alla legge 143/04, al punto B.3 della Tabella allegata, alla lettera h) è aggiunta la seguente:

"h)-bis il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n.  90, è valutato in misura doppia;".

 

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per la ricerca)

 

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone Sincrotrone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

 

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a pari a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

 

3. In attesa del riordino dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell’Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

 

3-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".

 

Art. 2-bis.

(Contributo all’Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti)

 

1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale dell’Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

 

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 2-bis.

(Ricerca scientifìca in alta quota)

 

1. Per la prosecuzione delle attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorum e Himalaya relativi al giubileo del K2 e nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l’assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio Nazionale delle Ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. A valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse del Fondo sono integrate della somma corrispondente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

2. All’onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’U.P.B. "Fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento del Ministero medesimo.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 3.

(Interventi per i beni e le attività culturali)

        

1. Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

 

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali. e a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

 

2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e successive modificazioni.»;

            b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato»;

            c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

3-bis. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa".

 

3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

 

3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".

 

3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.

 

 

Art. 3-bis.

(Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali)

 

1. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attività analoghe".

 

2. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".

 

3. Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

            b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.".

 

4. Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

 

5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".

 

6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola "amministrativa" è inserita la seguente ", fiscale";

            b) all’articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: "Il rapporto di lavoro ed", e le parole: "sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito".

 

7. L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:

            a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;

            b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

 

8. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

            a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

            b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.

 

9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l’anno 2005.

 

10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005.

11. Per la prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all’articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.200.000 euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione.

 

12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 600.000 euro per l’anno 2005.

 

13. Per progetti e spese d’investimento, è assegnato all’Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 600.000 euro per l’anno 2006.

 

14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per l’anno 2006.

 

15. Per spese d’investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

 

16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all’Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per l’anno 2006.

 

16-bis. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nell’ambito dell’attività di volontariato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in impiantistica sportiva di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

 

17. All’onere di cui ai commi da 9 a 16-bis, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l’anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

18. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore dell’ente di cui al numero 15 dell’Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376 un contributo pari a euro 500.000 per l’anno 2005 ed euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

 

19. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

20. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8" sono soppresse;

        b) all’articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

 

21. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

22. Gli incarichi previsti all’articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.

 

23. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

        "17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

            a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

            b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.";

            b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi";

            c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

        "18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina".

            d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:

        "18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e, dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

 

24. All’onere derivante dall’attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

       

24-bis. all’onere derivante dall’attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parizialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

24-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";

            b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il predetto importo" sino alla fine del comma sono abrogate".

 

25. In applicazione dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al teatro stabile Sloveno di Trieste per l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immobile adibito a teatro. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

 

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

 

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l’ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

 

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

 

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1º gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro

 

6. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

 

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";

b) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.";

c) all’articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,";

d) all’articolo 21, a decorrere dal 1º gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.».

 

8. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.

 

 

ARTICOLO 4.

(Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale)

 

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l’anno 2005.

 

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l’affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’articolo 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dell’articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

 

 

Art. 4-bis.

 

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

 

ARTICOLO 5.

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

 

1. Il comma 7 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

 

1-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".

 

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.

 

1-bis. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del presente articolo, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo, al momento della presentazione della domanda di trasferimento nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del Servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

1-bis. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

 

1-ter. Il comma 2 dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso".

 

1-quater. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

 

1-quinquies. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273".

 

1-bis. L’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, nonché dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative.

 

1-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi.".

 

1-ter. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: ", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

 

Art. 5-bis.

(Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

 

1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 5-bis.

(Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Agensud)

 

1. La restituzione dei contributi versati di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore.

 

Art. 5-bis.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonchè particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

 

Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137)

 

1. All’articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".

 

Art. 5-bis.

(Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

 

1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

            b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo".

 

Art. 5-bis.

(Proroga del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico)

1. L’entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il detto dell’articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE.

 

 

ARTICOLO 6.

(Commissari straordinari per le opere strategiche)

 

1. All’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

        «4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d’appalto pronunciata dal commissario straordinario l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al precedente comma non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti. ».

 

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti Trenitalia Spa)

 

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l’ammontare delle somme da corrispondere per l’anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

 

Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.)

 

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

 

 

Art. 6-bis.

(Verifica stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere)

                                                                     

1. I commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al Ministero delle infrastrutture ogni sei mesi, una specifica relazione, anche al fine dell’adozione di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonchè per la determinazione di conseguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa al Parlamento.

 

Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore dell’Autorità portuale di Genova)

 

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l’anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell’Autorità portuale di Genova.

 

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, utilizzando:

            a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno 2003;

            b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

 

1. L’addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero.

 

2. L’incremento dell’addizionale di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

 

Art. 6-bis.

(Norme in materia di servizio civile nazionale)

 

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di 1 anno;

d) cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45, dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni.

b) il comma 3 dell’articolo 11 è abrogato.

 

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell’articolo 3, le parole "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

b) il comma 6 dell’articolo 3 è abrogato;

c) al comma 5 dell’articolo 6, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall’Ufficio nazionale e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio servizio attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all’articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.";

e) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.";

 f) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.";

 g) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Doveri e incompatibilità) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all’articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.";

h) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".

 

 

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione)

 

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell’articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1º giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1º febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l’allegato 2, sono inseriti quelli di cui all’allegato gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al presente decreto.

 

2. Dal 1º giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all’articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.

 

2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.

 

Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia)

 

1. I maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d’Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro.

 

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

 

1. È istituito, a decorrere dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

 

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando:

            a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

                    

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 7-bis.

(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I)

 

1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

 

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.

 

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

 

Art. 7-bis.

(Tenuta delle liste elettorali)

 

1. All’articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".

 

Art. 7-bis.

(Aggiornamento degli schedari consolari)

 

1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l’aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all’unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

 

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000, per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7-bis.

(Interventi urgenti per giochi olimpici invernali "Torino 2006")

 

1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.

 

2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all’articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

 

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. La società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, può altresì avvalersi dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2 della medesima legge.

 

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori, l’affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall’articolo 7 della direttiva 93/37/CEE e non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

 

5. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1.

 

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

Art. 7-bis.

(Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari)

 

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

 

 

Art. 7-bis.

(Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione)

 

1. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".

 

Art. 7-bis.

(Monopoli di Stato)

 

1. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell’economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".

 

Art. 7-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

 

1. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".

 

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 7-bis.

(Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria)

 

1. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".

 

Art. 7-bis.

(Italia lavoro S.p.A)

 

1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione.

 

2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

 

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

 

1. L’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

 

Art. 7 bis.

(Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell’ENPALS)

 

1. Il collegio dei sindaci dell’ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

 

Art. 7-bis.

(Norme per accelerare l’erogazione dei contributi nelle aree depresse)

 

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 – alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell’Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L’erogazione parziale dell’ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

 

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia ultimato gli investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l’obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all’articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

 

Art. 7-bis.

(Forniture di interesse nazionale)

 

1. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione, non possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie."

 

Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)

 

1. All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l’invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente."

 

Art. 7-bis.

(Proroga dei termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi)

 

1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, purchè conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.

 

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purchè conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi.

:

 

 

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)

 

1. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell’economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell’assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l’erogazione della prestazione e l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell’economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica attraverso l’associazione di categoria dei titolari di farmacie".

 

Art. 7-bis.

 

1. Le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d’intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. All’onere derivante dal presente comma determinato in 3.100.000 euro per il 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia".

 

Art. 7-bis.

 

1. All’articolo 1, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2001, al comma 1, lettera a) la parola: "ventiquattro" è sostituita con la parola: "trenta".

 

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di acque potabili)

 

1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al Regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 21/12/l990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.

 

 

Art. 7-bis.

(Rilascio documentazione in formato elettronico)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 1º febbraio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

 

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall’articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 della legge 16 giugno 1998, n. 191. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.

 

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di carte valori)

 

1. All’atto del rilascio delle carte valori di cui all’articolo 7-bis da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad essi connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno da emettersi, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2. Le somme percepite dalle Amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – Servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori e i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.

 

4. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e con applicazione dell’articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

 

5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401».

 

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici)

 

1. Quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, si applica anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti.

 

ARTICOLO 8.

(Copertura finanziaria)

       

 1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari a e 29.248.636 per l’anno 2005, e 44.366.700 per l’anno 2006 ed e 40.828.223 per l’anno 2007, ed e 16.247.604 per l’anno 2008, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 comma 2, pari ad e 29.248.636 per l’anno 2005, e 44.366.700 per l’anno 2006, e 45.436.965 per l’anno 2007, e 28.333.439 per l’anno 2008 ed e 18.783.436 a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore)

 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

 

Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. L’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1º febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all’articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell’articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L.105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L.210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L.600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L.1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L.1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L.7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

 

Allegato 2-ter

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

 

1. ELENCO DEGLI IMPORTI AGGIORNATI DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

 

TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA

 

4.

1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)

115,00

5.

1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale

168,00

6.

1. Autorizzazione all’esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità

539.200,00

7.

1. Licenza per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

 

 

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini

404,00

 

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

270,00

 

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

81,00

 

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

81,00

 

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

202,00

 

TITOLO III PESCA

 

8.

1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita

404,00

 

TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

 

9.

1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):

 

 

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico

54,00

 

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:

 

 

1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine

67,00

 

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine

101,00

 

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine

236,00

 

4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine

472,00

 

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine

809,00

 

c) per mantenere in vita il brevetto:

 

 

primo anno

17,00

 

secondo anno

34,00

 

terzo anno

40,00

 

quarto anno

47,00

 

quinto anno

61,00

 

sesto anno

88,00

 

settimo anno

121,00

 

ottavo anno

168,00

 

nono anno

202,00

 

decimo anno

236,00

 

undicesimo anno

337,00

 

dodicesimo anno

472,00

 

tredicesimo anno

539,00

 

quattordicesimo anno

607,00

 

quindicesimo anno e successivi

741,00

 

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):

 

 

a) per la domanda

539,00

 

b) per la concessione

1.820,00

 

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

81,00

9-bis

1. Privativa per nuove varietà vegetali:

 

 

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)

236,00

 

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

 

 

1.

101,00

 

2.

135,00

 

3.

168,00

 

4.

202,00

 

5.

236,00

 

6.

270,00

 

7.

303,00

 

8.

337,00

 

9.

371,00

 

10.

404,00

 

11.

438,00

 

12.

472,00

 

13.

505,00

 

14.

539,00

 

15.

573,00

 

16.

607,00

 

17.

640,00

 

18.

674,00

 

19.

708,00

 

20 e successive

741,00

 

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:

 

 

a) per la domanda

539,00

 

b) per la concessione

1.820,00

 

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:

 

 

per ogni privativa

81,00

 

per la lettera di incarico

34,00

 

4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.

 

10

1. Brevetto per modelli di utilità:

 

 

a) per domanda di brevetto

34,00

 

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un’unica soluzione

674,00

 

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:

 

 

1) rata per il primo quinquennio

337,00

 

2) rata per il secondo quinquennio

674,00

 

d) per la domanda di licenza obbligatoria

337,00

 

e) per la concessione della licenza

1.348,00

 

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

 

a) per la domanda di brevetto

34,00

 

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione

674,00

 

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

 

a) rata per il I quinquennio

337,00

 

b) rata per il II quinquennio

404,00

 

c) rata per il III quinquennio

674,00

 

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

67,00

 

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell’articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un’unica soluzione

1.348,00

 

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell’articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

 

1) rata per I quinquennio

404,00

 

2) rata per il II quinquennio

674,00

 

3) rata per il III quinquennio

1.011,00

 

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell’articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00

 

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

 

a) per la lettera d’incarico

34,00

 

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)

81,00

 

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

11

1. Registrazione per marchi d’impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):

 

 

a) per la domanda di primo deposito

34,00

 

b) per il rilascio dell’attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:

 

 

1) riguardante generi di una sola classe

67,00

 

2) per ogni classe in più

34,00

 

2. Registrazione per marchi collettivi:

 

 

a) per la domanda di primo deposito

135,00

 

b) per il rilascio dell’attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi

202,00

 

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione

135,00

 

4. Registrazioni per marchi d’impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:

 

 

a) per lettera di incarico

34,00

 

b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)

34,00

 

c) per la trascrizione di atto di trasferimento

81,00

12

1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):

 

 

a) per la domanda

1.011,00

 

b) per la registrazione

809,00

 

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

13

1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:

 

 

a) per la domanda:

404,00

 

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

1.011,00

 

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

67,00

14

1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione

81,00

 

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell’ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

 

 

a) per ogni disco o apparecchio analogo

81,00

 

b) per ogni progetto

34,00

 

TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE

 

17

1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):

 

 

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni

0,70

 

d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:

 

 

2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)

20,00

 

g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:

 

 

1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero

34,00

 

2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori

236,00

18

1. Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

 

 

a) di programmi televisivi:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

 

2) tassa annuale

2.022,00

 

b) di programmi radiofonici:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

674,00

 

2) tassa annuale

337,00

 

2. Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

 

 

a) di programmi televisivi:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

13.480,00

 

2) tassa annuale

6.740,00

 

b) di programmi radiofonici:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

2.696,00

 

2) tassa annuale

1.348,00

 

3. Concessione per l’installazione e l’esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):

 

 

a) tassa di rilascio o di rinnovo

3.370,00

 

b) tassa annuale

1.685,00

19

1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):

 

 

a) tassa di rilascio

5.392,00

 

b) tassa annuale

2.696,00

20

1. Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):

 

 

a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

 

2) tassa annuale

2.696,00

 

b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:

 

 

1) tassa di rilascio o di rinnovo

404,00

 

2) tassa annuale

270,00

 

TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

 

22

Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall’articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

168,00

 

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);

 

 

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);

 

 

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);

 

 

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);

 

 

5. Periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);

 

 

6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);

 

 

7. Giornali e periodici (articolo 82);

 

 

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86).

 

 

TITOLO VIII ALTRI ATTI

 

23

1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine

67,00

Allegato 2-quater

(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell’imposta di bollo

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute fisse

Note

1

1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti

E 230,00

 

 

1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto:

 

 

 

a) se presentate da ditte individuali

E 42,00

 

 

b) se presentate da società di persone

E 59,00

 

 

c) se presentate da società di capitali

E 65,00

 

13

2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale

E 22,80

3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica

 

b) con periodicità semestrale

E 11,40

 

 

c) con periodicità trimestrale

E 5,70

 

 

d) con periodicità mensile

E 1,90

 

20

3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile

E 54,00

 

2. Modifiche all’imposta di bollo per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute fisse

Modo di pagamento

Note

1

1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati

E 42,00

2-bis. L’imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione

1-quater. L’imposta è dovuta all’atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi

 

b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati

E 85,00

 

 

 

c) per ogni istanza di annotazione

E 15,00

 

 

 

d) per istanze diverse dalle precedenti

E 15,00

 

 

b) all’articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute fisse

Modo di pagamento

Note

3

2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall’articolo 1, comma 1-bis e dall’articolo 4, comma 1-bis

E 59,00

1. L’imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell’Agenzia del territorio

1. L’imposta, di importo forfetario, è dovuta all’atto della richiesta di formalità

c) all’articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute fisse

Modo di pagamento

Note

4

1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato

E 85,00

1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall’obbligato

1-bis. L’imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all’atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti

 

1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia del territorio, attestazioni di conformità

E 28,00

1-ter. L’imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell’Agenzia del territorio

1-ter. L’imposta, di importo forfetario, è dovuta all’atto della richiesta ed è comprensiva dell’imposta dovuta per la richiesta stessa

d) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute fisse

Modo di pagamento

Note

20

1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto

E 24,00

1. L’imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato

1. L’imposta è dovuta in misura forfetaria all’atto della presentazione del ricorso, dell’opposizione e degli altri atti difensivi

Allegato 2-quinquies

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.

OGGETTO

Tariffa in euro

Note

1

Consultazione degli atti e degli elaborati catastali

 

 

1.1

consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione

10,00

 

1.2

consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:

 

 

 

consultazione per unità immobiliare

3,00

 

 

consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5

3,00

Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo

 

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10

3,00

 

1.3

consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata

5,00

Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4

1.4

consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata

10,00

Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico

1.5

consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2

10,00

Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo

2

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:

 

 

2.1

per ogni certificato, copia o estratto

16,00

Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4

2.1.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati:

 

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate

 

– particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi;

– foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione;

– vertice o caposaldo, per le copie di monografie;

– punto, per il quale si determinano le coordinate

4,00

 

3

Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria:

 

 

3.1

per ogni domanda di voltura

35,00

Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare

3.2

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione

35,00

 

3.3

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento

35,00

 

3.3.1

per ogni particella eccedente

3,00

 

4

Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:

 

 

4.1

per ogni unità immobiliare trattata

3,00

Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

5

Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:

 

 

5.1

per ogni estratto di mappa

10,00

 

5.1.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L’esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana.

Allegato 2-sexies

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall’articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. Ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

1

Esecuzione di formalità

 

 

1.1

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

35,00

Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

1.2

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

35,00

 

2

Ispezione nell’ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio

 

 

2.1

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile

 

 

2.1.1

ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta

6,00

L’importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell’elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all’automazione degli uffici; l’indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L’importo è dovuto all’atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell’erogazione del servizio.

2.1.2

per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell’elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all’automazione degli uffici

3,00

L’importo è dovuto per le formalità contenute nell’elenco sintetico eccedenti le prime 10. L’indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

2.1.3

ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto

3,00

L’importo è dovuto all’atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l’ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.

2.1.4

per ogni nota o titolo stampati

4,00

È consentito l’accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all’identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l’identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.

2.1.5

per ogni nota o titolo visionati

4,00

Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all’automazione degli uffici, l’importo è dovuto in misura doppia.

3

Ricerca di un soggetto in ambito nazionale

 

 

3.1

per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale

20,00

Il servizio sarà fornito progressivamente.

4

Ricerca continuativa per via telematica

 

 

4.1

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell’ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio

0,02

L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.

4.2

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata

15,00

L’importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.

5

Certificazione:

 

 

5.1

certificati ipotecari

 

 

5.1.1

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona

20,00

L’importo è dovuto all’atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l’importo è dovuto una volta sola.

5.1.2

per ogni nota visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di 1000 note

2,00

Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.

5.2

rilascio di copia

 

 

5.2.1

per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00

L’importo è dovuto all’atto della richiesta.

5.3

altre certificazioni

 

 

5.3.1

per ogni altra certificazione o attestazione

5,00

 

6

Note d’ufficio

 

 

6.1

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile

10,00

 

7

Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

 

 

7.1

per ogni pagina dell’elenco

7,00

Il servizio è disponibile fino all’attivazione dei servizi di cui al punto 4.