FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

            VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 424/2004 che riconosce l'illegittimitą costituzionale dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004);

            si esprime soddisfazione per il riconoscimento dell'autonomia regionale in tema di "ordinamento sportivo";

            ritenuto comunque opportuno assicurare agli Enti di promozione sportiva, per l'anno 2004, il sostegno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per le attivitą da loro svolte che contribuiscono allo sviluppo dello sport sociale sul territorio;

            tenuto conto che le attivitą di programmazione a favore degli Enti di Promozione sportiva erano relative al 2004 e la definizione delle stesse era prevista per un periodo precedente all'emanazione della Sentenza n. 424/2004;

            al fine di non arrecare danno agli Enti di Promozione Sportiva che, a causa della grave situazione finanziaria dello CONI, hanno subito notevoli riduzioni delle quote di finanziamento da parte dello stesso;

            si richiede in via eccezionale e transitoria, sulla scorta delle competenze riconosciute dalla Costituzione alle Regioni e sulla base del principio di leale collaborazione tra Istituzioni, che:

-         venga mantenuta in essere la programmazione finanziaria prevista per l'anno 2004 a favore degli Enti di Promozione sportiva e che le risorse ad essa destinate vengano comunque erogate a favore degli Enti stessi;

-         per gli anni futuri, nel rispetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, venga assicurato comunque lo stanziamento delle risorse finanziarie in argomento a favore delle Regioni che provvederanno a trasferirli agli Enti di Promozione sportiva per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

Roma, 13 gennaio 2005