ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 424/2004 che riconosce l'illegittimitą costituzionale
dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Finanziaria 2004);
si esprime soddisfazione per il
riconoscimento dell'autonomia regionale in tema di
"ordinamento sportivo";
ritenuto comunque opportuno assicurare agli
Enti di promozione sportiva, per l'anno 2004, il
sostegno per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e per le attivitą da loro svolte che
contribuiscono allo sviluppo dello sport sociale sul
territorio;
tenuto conto che le attivitą di
programmazione a favore degli Enti di Promozione
sportiva erano relative al 2004 e la definizione delle
stesse era prevista per un periodo precedente
all'emanazione della Sentenza n. 424/2004;
al fine di non arrecare danno agli Enti di
Promozione Sportiva che, a causa della grave situazione
finanziaria dello CONI, hanno subito notevoli riduzioni
delle quote di finanziamento da parte dello stesso;
si richiede in via eccezionale e
transitoria, sulla scorta delle competenze riconosciute
dalla Costituzione alle Regioni e sulla base del
principio di leale collaborazione tra Istituzioni, che:
-
venga mantenuta in essere
la programmazione finanziaria prevista per l'anno 2004 a
favore degli Enti di Promozione sportiva e che le
risorse ad essa destinate vengano comunque erogate a
favore degli Enti stessi;
-
per gli anni futuri, nel
rispetto della richiamata sentenza della Corte
Costituzionale, venga assicurato comunque lo
stanziamento delle risorse finanziarie in argomento a
favore delle Regioni che provvederanno a trasferirli
agli Enti di Promozione sportiva per il finanziamento e
il potenziamento dei programmi relativi allo sport
sociale.
Roma, 13
gennaio 2005 |