La
Conferenza ha approvato il documento predisposto dal
Coordinamento, riservandosi di portare eventuali
osservazioni all’attenzione dei Presidenti entro la
prossima seduta.
LINEE
GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL'INFORMAZIONE
SCIENTIFICA SUL FARMACO
AI
SENSI DELL'ART.
48 COMMI
21, 22, 23, 24
DELLA L.
24.11.2003 N.
326
PUBBLICITA’ PRESSO I MEDICI, GLI OPERATORI SAN1TARI E I
FARMACISTI
(art. 7
D. Lvo. 541/92)
1. Le
Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di
informazione scientifica sui farmaci nella (Regione o
Provincia Autonoma), comunicano alla stessa:
Ø
nome,
cognome, codice fiscale, data inizio attività dei propri
informatori scientifici (ISF), specificando l’eventuale
area terapeutica che essi rappresentano e 1'ambito
territoriale in cui svolgono la loro attività
(specificare l’ambito provinciale e/o di ASL e/o AO);
Ø
codice
identificativo dell'Azienda stessa ed eventuali aziende
farmaceutiche consociate/associate;
Ø
autocertificazione del rispetto delle disposizioni
previste dall'art. 9 del D. Lvo. 541/92, con particolare
riferimento a:
§
titolo di
studio;
§
attività
svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a
tempo pieno;
§
il
nominativo del responsabile scientifico da cui dipendono
gli ISF;
§
responsabile
aziendale della farmacovigilanza
Ø
gli ISF
dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento
(foto compresa), che riporti i seguenti dati:
§
nome e
cognome;
§
codice
fiscale;
§
data inizio
attività presso 1'Azienda farmaceutica;
§
logo e nome
dell'Azienda farmaceutica;
§
codice
identificativo dell'Azienda farmaceutica (fonte Agenzia
Italiana del Farmaco - ALFA);
§
area
terapeutica nella quale l’ISF opera;
§
ambito
territoriale e/o ASL e/o AO nei quali l'ISF opera.
Detto
tesserino sarà fornito dalle rispettive Aziende
farmaceutiche e vidimato dalla Regione o Provincia
Autonoma, sulla base degli elenchi dei nominativi
ricevuti, da esibirsi per l'accesso nelle strutture del
SSR, incluse quelle convenzionate.
Ogni
successiva variazione dell'elenco dei nominativi dovrà
essere
tempestivamente (30 giorni) comunicata alla Regione o
Provincia Autonoma;
Ø
in caso di cessazione del rapporto di lavoro il
tesserino dovrà essere ritirato immediatamente
dall'Azienda farmaceutica.
2.
Lo
svolgimento dell'attività degli ISF all'interno delle
strutture del SSR viene assicurato e agevolato dalle
Direzioni delle suddette strutture attraverso
1'individuazione di locali idonei (esempio sala medici,
biblioteca di reparto, studio del medico) in fasce
orarie concordate con il responsabile dell'unità
operativa, sensibilizzando la disponibilità dei medici e
farmacisti e promuovendo la condivisione di una politica
aziendale di programmazione degli incontri di
informazione scientifica sui farmaci mediante visite
individuali su appuntamento o preferibilmente incontri
collegiali organizzati dalle Direzioni medesime e/o dal
responsabile del reparto/unità operativa. Non sarà
pertanto ammesso lo svolgimento dell'attività di
informazione medico scientifica all'interno dei reparti
di degenza nonché negli ambulatori specialistici durante
l'orario di visita dei pazienti ad eccezione degli studi
medici.
Lo
svolgimento dell'attività degli ISF negli studi medici
convenzionati (MMG, PLS e Guardia Medica) avviene in
apposito orario, concordato con il medico.
3.
Al fine di
agevolare la programmazione degli incontri, dovrà essere
apposto negli studi medici convenzionati e nelle
strutture del SSR un apposito cartello nel quale siano
chiaramente individuati gli orari e le modalità di
ricevimento degli ISF.
4.
Il numero
delle visite individuali di ogni ISF ai singoli medici è
quantificabile in un numero di visite annuali compreso
tra 3 e 5 per ogni
medico interessato alla prescrizione, secondo le scelte
delle singole Regioni. In ogni caso uno stesso prodotto
contenente lo stesso principio attivo può essere
presentato dall'azienda farmaceutica per un numero di
volte pari a quello identificato per le
visite di cui sopra definito dalla Regione.
Qualora un ISF sia responsabile del servizio di
informazione scientifica di più prodotti, il numero
massimo di visite rimane comunque determinato,
sulla base delle scelte regionali, da 3 a 5 per anno per
medico, fatta salva l’esigenza di veicolare
nuove informazioni rilevanti sull'uso appropriato dei
medicinali
(modifiche dell'RCP - es. nuove indicazioni terapeutiche
- o nuove informazioni sulla sicurezza - es.
avvertenze, eventi avversi, controindicazioni, effetti
collaterali).
5.
Di norma
gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici
da soli; la presenza del capoarea o di altre figure
professionali non correlate all'attività di informazione
scientifica, è ammessa solo nel caso di ISF senza
specifica esperienza e comunque limitatamente ai 12 mesi
successivi all'inizio dell'attività.
6.
Gli ISF
non possono svolgere alcuna attività di tipo commerciale
presso le farmacie, sia ospedaliere the aperte al
pubblico (convenzionate), quale ad es. vendita diretta
di farmaci, raccolta di ordinativi di medicinali e
trasmissione all'ufficio commerciale dell'azienda,
acquisizione di informazioni circa le condizioni di
vendita in caso di acquisto diretto dei farmaci. Gli ISF,
inoltre, non possono chiedere al farmacista informazioni
sulle abitudini prescrittive dei medici. Le Regioni
possono, sulla base della propria autonomia, stabilire
delle deroghe tenuto conto del fatturato regionale delle
singole aziende.
7.
E' fatto
obbligo alle aziende farmaceutiche di comunicare alle
Regioni e Province Autonome ogni sei mesi, entro il 31
gennaio a il 31 luglio di ogni anno:
Ø
il numero dei medici e dei farmacisti operanti nella
Regione o Provincia Autonoma oggetto dell'attività di
informazione scientifica sul farmaco;
Ø
il numero medio mensile di visite effettuate dagli ISF
presso gli operatori sanitari oggetto dell'attività di
informazione scientifica.
CESSIONE E ACQUISIZIONE DI CAMPIONI GRATUITI (art. 13 D.
Lvo. 541/92)
-
I
campioni gratuiti di cui all'art. 13 del D. Lvo.
541/92 possono essere consegnati dagli ISF, ai
medici autorizzati a prescrivere il medicinale,
secondo i criteri di seguito schematizzati:
-
due campioni a visita per ogni dosaggio o forma
farmaceutica di un medicinale,
esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla
prima commercializzazione del prodotto ed
entro il limite massimo di dieci
campioni annui per ogni dosaggio e forma;
-
per i farmaci in commercio da
più di
diciotto mesi, invece, gli ISF possono
consegnare al medico non
pin di
cinque campioni complessivi a visita entro il
limite massimo di venticinque
campioni annui, scelti nell'ambito del listino
aziendale;
I suddetti
limiti quantitativi non si applicano alla fornitura di
campioni di farmaci non rimborsabili dal SSN.
-
La
consegna gratuita dei campioni di medicinali, ai
medici autorizzati a prescriverli,
è subordinata ad
una richiesta scritta - che riporti in modo
leggibile la data, il nome e cognome, il
timbro e la firma del medico richiedente, il numero
di campioni per farmaco di ogni dosaggio e forma
farmaceutica. Le Aziende farmaceutiche sono tenute a
farsi consegnare dagli ISF ogni richiesta medica,
conservarla per 18 mesi, e a fornire la suddetta
documentazione in caso di richiesta da parte delle
Regioni e Province Autonome.
I1 medico
che ha richiesto i campioni secondo le modalità sopra
descritte e secondo le qualità indicate,
a
direttamente responsabile della gestione e della
corretta conservazione dei campioni stessi.
-
Fatto
salvo quanto previsto per i campioni gratuiti non
è
consentita la cessione a titolo gratuito di
medicinali. Per i farmaci destinati ad "uso
compassionevole" o alle sperimentazioni cliniche si
fa riferimento alla specifica normativa vigente
(Decreto 8.5.2003 e D. Lvo 211/2003).
MATERIALE INFORMATIVO (art. 8 D. Lvo. 541/92)
E'
consentito utilizzare per l'informazione al medico solo
materiale autorizzato dal Ministero della Salute (ora
Agenzia Italiana del Farmaco) ai sensi dell'art. 8 del
D. Lvo. 541/92.
Ad ogni
visita, gli ISF devono consegnare al medico, per ciascun
medicinale presentato, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, completo delle
informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni
alle quali il prodotto
può essere
prescritto con onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 5, del D. Lvo. 541/92
Nessun
altra documentazione
può essere fornita al medico se non sono
trascorsi 45 giorni dalla data di deposito della
documentazione stessa presso l'Agenzia Italiana del
Farmaco. Detta data deve essere riportata nel materiale
divulgato.
In ogni
caso le informazioni contenute nella suddetta
documentazione devono essere conformi alla
documentazione presentata ai fini del rilascio o
modifica dell'Autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC).
Pertanto
nessun altro materiale, quale ad es. documentazione ad
uso interno da parte dell'Azienda farmaceutica può
essere utilizzato ai fini dell'informazione scientifica
dagli ISF. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti in
materia di farmacovigilanza.
CONCESSIONE DI PRODOTTI GRATUITI PROMOZIONALI DI VALORE
TRASCURABILE (art. 11 D. Lvo. 541/92)
L'art. 11
del D. Lvo. 541/92 nel quadro dell'attività di
informazione e presentazione dei medicinali svolta
presso i medici o farmacisti prevede il divieto di
concedere, offrire o promettere premi, vantaggi
pecuniari o in natura, salvo che siano di valore
trascurabile e siano comunque collegabili all'attività
espletata dal medico e dal farmacista.
La
quantificazione del predetto valore trascurabile a
fissata in un massimo di € 20,00 annui per Azienda
farmaceutica per ogni singolo medico o farmacista.
Considerato che il valore in costo di abbonamenti alle
riviste scientifiche, di testi, di documenti su
supporto
informatico, ecc., collegati all'attività espletata dal
medico e dal farmacista
è generalmente
superiore a € 20,00 superando quindi i limiti posti
dalla determinazione della quantificazione del
"valore
trascurabile", viene stabilito che la cessione gratuita
di detto materiale può essere effettuata solo a
favore delle unità operative delle AO/ASL. In questo
caso l'Azienda farmaceutica è tenuta a darne
comunicazione alle Direzioni aziendali delle ASL/AO di
appartenenza, in quanto detti prodotti si configurano
come un bene comune a tutti gli operatori sanitari,
dipendenti o convenzionati, dell'Azienda sanitaria della
Regione o Provincia Autonoma.
Per i
medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta la cessione di detto materiale viene
effettuata presso il
distretto di competenza, salvo diversi accordi tra
medici convenzionati e azienda sanitaria.
CONVEGNI E CONGRESSI RIGUARDANTI I MEDICINALI
(art.
12 D. L.vo 541/92 come modificato dall'art. 48, comma 23
della L 326/2003)
L'art. 48,
comma 23, della Legge 326/2003 ha modificato l’art. 12,
comma 6, del D. Lvo. 541/92 e prevede che le aziende
farmaceutiche, che organizzano o contribuiscono a
realizzare congressi, debbano essere previamente
autorizzate dal Ministero della Salute (ora Agenzia
Italiana del Farmaco) sentita la Regione o Provincia
Autonoma dove ha sede 1'evento.
Riguardo
alla definizione delle modalità con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano
alle Regioni e
Province Autonome la partecipazione a iniziative
promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da
aziende fornitrici di dispositivi medici (art. 48, comma
21, lettera d), si ritiene che la disposizione debba
essere inquadrata nell'ambito di una revisione organica
del D. Lvo. 541/92
che tenga canto anche della pubblicità dei dispositivi
medici analogamente a quella dei medicinali per
uso umano.
Le
Aziende farmaceutiche comunicheranno alle ASL/AO i
nominativi dei medici e dei farmacisti loro dipendenti o
convenzionati che a qualsiasi titolo partecipano a
congressi, convegni, eventi formativi di gruppo, ECM da
loro organizzati e/o promossi e/o finanziati.
Si
può a tal fine prevedere un registro, in analogia a
quanto previsto dal comma 22 dell' art. 48 della
L. 326/2003.
DISPOSITIVI MEDICI
II
contenuto del presente regolamento vale anche per
l'informazione scientifica dei dispositivi medici,
ovviamente per quanto applicabile.
VIGILANZA E CONTROLLO
Le Regioni
avviano processi di monitoraggio continuo per
l’identificazioni di strumenti, modalità e azioni
finalizzate alla verifica
del rispetto delle
disposizioni previste dal presente provvedimento nonché
alla definizione di indicatori di appropriatezza
dell’attività di
informazione scientifica, anche in relazione all'andamento
della spesa farmaceutica.
Le
Regioni potranno con proprio provvedimento disciplinare
la tipologia e
la gravità delle
inadempienze relative al presente provvedimento
indicando eventuali sanzioni a carico
dell'Azienda Farmaceutica titolare dell'AIC.
Per tutte
le altre attività di informazione scientifica di cui al
D. L.vo 541/92
rimane in vigore quanto già previsto
sul
tema del D. Lvo
541/92 stesso.
Tutte
le violazioni al presente provvedimento e quelle
relative al D. Lvo 541/92
verranno comunicate oltre che alle autorità competenti
anche al Ministero
della Salute e dell’Agenzia
Italiana del Farmaco ognuno per la materia di
propria competenza.
Roma, 13
gennaio 2005 |