SCHEMA
DI LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SULLA ETICHETTATURA DELLE
CARNI BOVINE-REGOLAMENTO CE N.1760/2000-TITOLO II
Punto
15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole
sullo schema di decreto in oggetto a condizione che
venga accolta la seguente riformulazione dell’intero
punto 5:
“Al fine
di migliorare l’informazione sull’origine della carne
bovina e per consentire al consumatore di interpretare
correttamente ed in chiaro le informazioni apposte in
etichetta, e senza pregiudicare quanto disposto in
merito all’etichettatura facoltativa delle carni bovine,
le Regioni e Province autonome possono mettere a
disposizione dei consumatori le informazioni disponibili
presso la Pubblica amministrazione relative al bovino o
ai bovini da cui la carne proviene comprese anche le
seguenti informazioni:
§
Denominazione e sede del macello dove è avvenuta la
macellazione
§
Denominazione e sede del laboratorio di sezionamento
§
Denominazione e sede dell’azienda ove è avvenuto
l’allevamento”.
Roma, 13
gennaio 2005 |