CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE
AUTONOME
RELAZIONE SULLA BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE “VIETTI
BIS”
DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI.
Il quadro di evoluzione
della legislazione in materia di professioni conserva
una notevole complessità, che richiede di essere risolta
positivamente, addivenendo alla formulazione di una
disciplina normativa coerente con il vigente dettato
costituzionale ed ampiamente condivisa. Attualmente il
Governo appare impegnato sia nel portare avanti l’iter
di uno schema di decreto legislativo attuativo della
legge n. 131 del 2003 (La Loggia), sia nella ulteriore
elaborazione del progetto di legge “Vietti” relativo
alle professioni intellettuali.
Peraltro, le Regioni
devono prendere atto che la sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2004 ha dichiarato
l’incostituzionalità di ampie e sostanziali parti
dell’art. 1 della legge n. 131 (il comma 5 relativo alla
ricognizione delle norme di competenza dello Stato ed il
comma 6 relativo ai criteri direttivi della delega) e
non pare più sussistano le condizioni affinché lo schema
di decreto attuativo proseguire il suo corso, sia per
mancanza di requisiti di legittimità, sia perché esso
appare ormai svuotato di ogni vera efficacia.
Si consideri anche che
la materia delle “professioni” si presentava fin
dall’origine come una di quelle nelle quali l’attuazione
del nuovo quadro costituzionale appariva più
abbisognevole di interventi complessivamente nuovi
(perché tutto il tessuto normativo precedente era
impostato su di un modello in cui le Regioni non avevano
alcuna competenza).
Si ricorda, in
proposito, che la potestà normativa affidata alle
Regioni riguardo alle “professioni” rappresenta una
delle più significative innovazioni introdotte dall’art.
117, comma terzo, della Costituzione (riformata dalla
legge cost. n. 3 del 2001) la quale attribuisce la
disciplina di tale materia alla legislazione concorrente
delle regioni.
Si assegna, quindi,
alla competenza della legge statale solamente la
definizione dei principi fondamentali, ma ciò comunque
in un quadro complesso – che il legislatore ha il dovere
di dipanare – in cui, in ragione della sussistenza di
inevitabili intrecci con altre materie di competenza
statale, quali la disciplina della concorrenza o in
quella dell’ordinamento civile (materie affidate,
dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla
competenza legislativa dello Stato) si incontrano
notevoli difficoltà nell’isolare i diversi ambiti
legislativi spettanti allo Stato ed alle Regioni.
Le regioni hanno
partecipato attivamente al dibattito relativo alla
riforma delle professioni, avanzando anche una proposta
di intervento legislativo il cui testo è stato condiviso
in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano (testo
approvato il 19 giugno 2003 recante “Disciplina e
principi fondamentali in materia di professioni”). La
volontà delle Regioni è stata quella di dimostrare la
effettiva percorribilità (e adeguatezza) di una via
normativa che sia il più coerente possibile con i
principi di autonomia normativa stabiliti dalla riforma
del titolo V attuata nel 2001.
Peraltro, nonostante la
proposta elaborata dalle Regioni il cammino delle
riforme legislative in materia di professioni non ha
preso slancio ed, anzi, nella proposta di modifica della
costituzione approvata nel mese di settembre 2004 presso
la camera dei Deputati viene addirittura delineata la
sottrazione alle Regioni della competenza legislativa in
materia di “ordinamento delle professioni intellettuali”
(creando problemi interpretativi ed anche una nuova
divisione fra le professioni intellettuali e non
intellettuali).
In questo quadro, le
Regioni hanno approfondito, in sede tecnica, l’esame
dell’ultima stesura della riforma “Vietti” nel tentativo
di addivenire ad un testo coerente con il vigente
dettato costituzionale, che sia ampiamente condiviso e
che costituisca un effettivo contributo alla soluzione
dei problemi che interessano lo sviluppo del mondo delle
professioni.
Il testo Vietti presenta alcuni problemi di impostazione
che si ricollegano ad una visione della regolamentazione
delle professioni molto sbilanciata a favore di un ruolo
di puntuale disciplina da parte dello Stato e che
sollevano grossi problemi di coerenza con l’impostazione
del vigente testo costituzionale. In proposito, basta
rilevare che il ruolo normativo delle regioni appare
assolutamente labile e che la legge si presenta come un
amplissimo strumento di delega al Governo sia sul piano
legislativo, sia su quello regolamentare. Un simile
orientamento normativo sembra andare persino al di là
della stessa ipotesi di riforma costituzionale
attualmente in discussione, in quanto afferma che per
alcune professioni allo Stato competerebbe non solo
delineare l’ “ordinamento”, ma bensì dettare l’intera
“disciplina” (cfr. art. 1, comma 2 del progetto Vietti
“2. La disciplina delle professioni intellettuali per
il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame
di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della
Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello
Stato”).
Peraltro, proprio al
fine di dare un contributo positivo alla soluzione delle
problematiche che interessano le professioni
intellettuali, si è ritenuto utile, sul piano tecnico,
elaborare alcuni emendamenti che possano portare il
testo ad un adeguato livello di compatibilità con il
vigente quadro costituzionale. Si è voluto, in sintesi,
trovare e proporre soluzioni (anche innovative) che
facciano uscire la riforma dalla situazione di “stallo”
in cui versa, dimostrando ancora una volta, la
possibilità di effettiva e coerente attuazione della
riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, di cui alla legge cost. n. 3 del 2001.
Il cardine della
proposta è quello di riportare nel testo legislativo un
impianto di “principi fondamentali”, nel pieno rispetto
dell’art. 117 della Costituzione, che costituiscano la
guida per l’esercizio del potere legislativo delle
regioni. Questi principi sono tratti sostanzialmente
dalle elaborazioni effettuate a proposito dello schema
di “principi fondamentali” attuativi della legge n. 131
già oggetto di discussione nella Conferenza dei
Presidenti delle regioni a proposito del primo parere
espresso ai sensi dell’art. 1, comma 4 L. 131/2003, e
che ora, dopo la citata sentenza della corte
costituzionale n. 280/2004 appare, come si è detto, un
testo normativo di per sé inutile e di assai dubbia
legittimità (quindi da abbandonare, anche per sgombrare
il campo da uno degli elementi che contribuiscono a
rendere incerto il quadro di evoluzione normativa della
materia).
Accanto alla scelta sui
“principi fondamentali” è stata delineata una struttura
organizzativa degli ordini professionali che, anche se
non più ispirata ad un principio di piena
regionalizzazione come quella della proposta delle
regioni del 2003, ne configuri almeno l’ordinamento come
effettivamente articolato anche su base regionale. Per
questa ragione sono stati sostanzialmente ripresi gli
articoli della proposta di legge della Conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle Province autonome del
2003 nelle parti relative alla strutturazione degli
ordini (che però in questo testo costituirebbero enti
nazionali) sulla base della divisione fra i compiti dei
consigli nazionali, delle federazioni regionali e degli
ordini territoriali. Questa articolazione, in
particolare attraverso la previsione delle federazioni
regionali, consentirebbe l’instaurazione di un migliore
rapporto con le Regioni, in quanto soggetti
primariamente interessati allo sviluppo delle attività
professionali nel proprio territorio (al pari di quanto
avviene per tutte le altre attività attinenti allo
sviluppo economico).
Un punto molto delicato
è quello relativo all’individuazione di nuove
professioni organizzate in ordini e della riforma di
quelle esistenti. Non si può prescindere da un forte
coinvolgimento delle Regioni rispetto ad una
ridefinzione degli assetti professionali che vada, ad
esempio, ad individuare nuove realtà professionali
organizzate in ordini, stante sia il complessivo ruolo
di sviluppo economico delle Regioni, sia il diretto
coinvolgimento di esse in molti cruciali settori (si
pensi alla delicatissima questione delle professioni
sanitarie). Una tale ridefinizione, infatti,
comporterebbe enormi effetti sulle politiche di
gestione che alle regioni competono. Per questo sono
state riprese dalla proposta delle Regioni del 2003 le
norme relative alla necessità di un procedimento che
preveda un previo accordo (di cui all’art. 4 del d. lgs.
n. 281 del 1997, secondo cui “ 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell'azione amministrativa, possono
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune. 2.
Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”)
per arrivare all’individuazione di una nuova attività
professionale organizzata in ordine.
Vengono confermate,
invece, tutte le parti che riguardano aspetti di diritto
civile (a partire dai profili societari), la previdenza
obbligatoria, il regime tariffario ed anche le parti del
testo “Vietti” che attengono alle sanzioni disciplinari.
Una modifica si
rinviene nel punto, assai rilevante, riguardante il
riconoscimento delle associazioni professionali. Questa
materia è di estrema importanza, in particolare, per le
nuove attività professionali (le c. d. “professioni
atipiche”) che rappresentano, sotto molti aspetti, la
nuova frontiera dello sviluppo del mondo professionale.
Rispetto alle associazioni in questione non può essere
accolto un disegno normativo di totale accentramento
delle competenze in capo allo Stato – disegno che,
d’altra parte, sarebbe del tutto disarmonico anche in
relazione al sistema di riconoscimento delle
associazioni vigente in materia civile, come anche in
tutti agli altri settori di competenza normativa
regionale. Le modifiche proposte al testo “Vietti” non
mirano, peraltro, a sottrarre allo Stato una potestà in
relazione alle associazioni nazionali, ma a rivendicare
il ruolo delle Regioni riguardo alle associazioni
operanti sul proprio territorio. Questo è, in effetti,
uno dei settori in cui maggiormente può esplicarsi una
politica di sviluppo delle attività professionali da
parte delle Regioni. Infatti, se si vuole dare sostanza
ed effettiva applicazione al vigente dettato
costituzionale, è necessario riconoscere in questo
campo la competenza regionale e sapere intravedere il
forte valore positivo che il legame con il territorio
porta con sé.
Infine, dagli
emendamenti proposti tecnicamente dalle Regioni consegue
la necessità di ricalibrare il sistema delle deleghe
legislative: esse devono attenere solamente a materie di
sicura competenza dello Stato e non possono estendersi
ad ambiti di carattere generale ed indeterminato, stante
la sussistenza, invece, proprio della generale
competenza legislativa delle Regioni. A maggior ragione
ne consegue un ambito estremamente circoscritto per
l’esercizio del potere regolamentare, rispetto al quale
già il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare
chiaramente (Parere A.P. 11 aprile 2002, n. 2, avente ad
oggetto lo schema di D.M. concernente l’individuazione
della figura professionale e relativo profilo
professionale dell’odontotecnico) la competenza
regionale ed il pericolo di illegittimità di regolamenti
statali che escano dalla sfera di competenza dello Stato
stesso.
In ogni caso, il
principio fondamentale che ispira tutta la nuova
regolamentazione della materia è – in una ottica di
ampio sviluppo sia del ruolo normativo che compete allo
Stato che delle Regioni – quello della massima
valorizzazione del principio costituzionale di “leale
collaborazione” che si esprime in un vasto e calibrato
sistema di coinvolgimento, attraverso pareri o accordi,
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome. In questo quadro alla commissione
prevista dal Testo Vietti è assegnato un ulteriore
compito relativo alla proposta di Autority sulle
professioni.
Lo studio relativo ad una
possibile nascita di un Autority delle professioni è lo
strumento necessario per realizzare una vera innovativa
riforma delle professioni, esaltando il carattere
tecnico delle competenze in discussione e nel contempo
assicurando il rispetto effettivo delle regole
professionali. Quali caratteristiche dovrebbe avere
l’Autority, a chi dovrebbe sostituirsi, quali gli
effetti delle sue decisioni e quale il ruolo della
politica nel suo operare. Sono questi gli aspetti sui
la proposta di studio della Commissione dovrebbe dare
un contributo nuovo e sostanziale.. La riforma delle
professioni devono farla le professioni; il Governo deve
controllarne le attività, verificare l’interesse
pubblico generale fondamentale, riassumibile nel binomio
inscindibile “liberalizzazione delle professioni –
tutela degli utenti”. Ciò non involge direttamente
visioni politiche, ma richiede capacità tecniche di
verifica e controllo reali. Oggi queste attività sono
svolte – male – dai Ministeri di riferimento (Grazia e
Giustizia e Sanità), senza reale capacità di
realizzarle, senza volontà politica di farlo. E tale
mancanza di intervento è ciò che fa sentire il cittadino
disarmato. Occorre quindi pensare ad una soluzione
originale, che non ripercorra percorsi già realizzati,
che tenti di focalizzare l’intervento sulle esigenze
reali. Lo studio dovrebbe verificare se la soluzione
risiede nella creazione di una apposita Autority delle
professioni che, tecnicamente preparata, e sganciata da
convenienze politiche, sappia far rispettare le regole
del gioco. Tale Autority dovrebbe avere competenza sia
su ordini e collegi sia sulle associazioni professionali
in modo da “governarne realmente le interazioni” e da
essere garanzia di reale equilibrio. In tal senso
potrebbe altresì essere utilizzata per risolvere, in via
semplificata, le controversie tra ordini e ordini e
tra questi e le associazioni. L’Autority potrebbe, in
ossequio con la competenza concorrente attribuita alle
Regioni, vedere il loro effettivo coinvolgimento
risolvendo così anche questo profilo istituzionale.
“Riforma del
diritto delle professioni intellettuali”
TESTO VIETTI - BIS |
PROPOSTA DELLE REGIONI |
Titolo I
Parte generale
Capo I
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge stabilisce
l'ordinamento delle professioni intellettuali in
attuazione dell'art. 117 della Costituzione e
nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
2. La
disciplina delle professioni intellettuali per
il cui esercizio è necessario il superamento
dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma
5, della Costituzione spetta alla legislazione
esclusiva dello Stato.
3. Le presente legge determina i
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
comma 3, della Costituzione in riferimento alle
professioni intellettuali non riservate alla
legislazione esclusiva dello Stato.
4. Per professione intellettuale si
intende l'attività economica, anche organizzata,
diretta al compimento di atti, alla prestazione
di servizi o opere a favore di terzi esercitata,
abitualmente e in via prevalente, con lavoro
intellettuale per la quale è richiesto un titolo
di studi universitario o a quest’ultimo
equiparato.
|
Titolo I
Parte generale
Capo I
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario,
individua i principi fondamentali in materia di
professioni intellettuali, e disciplina
dette professioni per quanto di competenza dello
Stato.
2.
Soppresso
3. Soppresso
2. Identico
3. Nell’esercizio della competenza
legislativa in materia di professioni, le
Regioni sono tenute al rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e degli obblighi
internazionali, nonché dei principi fondamentali
di cui al capo II.
|
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
intende:
a) per “professione”, la
professione intellettuale;
b) per “professione di interesse
generale”, la professione di cui al titolo II
della presente legge, il cui esercizio incide su
interessi generali meritevoli di specifica
tutela, per lo svolgimento della quale è
richiesta l'iscrizione in albi previo
superamento di un esame di Stato e il possesso
degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento
di categoria;
c) per “professione riconosciuta”,
la professione di cui al titolo III della
presente legge;
d) per “libero professionista”,
colui che esercita la professione ai sensi dei
capi I e II del titolo III del libro V del
codice civile, anche in regime convenzionato ove
previsto da legge speciale
e) per “professionista dipendente”,
il soggetto che esercita la professione nelle
forme del lavoro subordinato;
f) per “professionista”, il libero
professionista e il professionista dipendente;
g) per “categoria”, l'insieme dei
professionisti che esercitano la medesima
professione con lo stesso titolo professionale;
h) per “esercizio professionale”,
l'esercizio della professione;
i) per “prestazione professionale”,
la prestazione del professionista in qualunque
forma resa;
j) per “legge”, la legge e gli atti
equiparati dello Stato;
k) per “ordinamento di categoria”,
le disposizioni normative che regolano
competenze, condizioni, modalità e compensi per
l'esercizio della professione di interesse
generale;
l) per “ordine”, il consiglio
nazionale e gli ordini territoriali;
o) per “consiglio nazionale”, il
consiglio nazionale dell'ordine professionale;
p) per “esame di stato”, l'esame, anche in forma
di concorso, previsto per l'accesso alle
professioni ai sensi dell'articolo 33, comma 5,
della Costituzione;
q) per “consiglieri” i membri del
Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine
Territoriale
r) per “associazioni”, le
associazioni fra professionisti
s) per “sindacati”, i sindacati dei
professionisti.
|
Art. 2
(Definizioni)
1. Identico
|
Art. 3
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente
legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della
Costituzione, disciplinano le professioni al
fine di:
a) garantire e tutelare, in
attuazione dell'articolo 41 della Costituzione,
la concorrenza;
b) tutelare gli interessi generali
connessi con l'esercizio professionale;
c) valorizzare la rilevanza
economica e sociale della professione, quale
risorsa prioritaria del settore dell'economia
della conoscenza;
d) favorire il pieno sviluppo della persona
umana, la sua libertà e dignità, nonché
l'effettiva partecipazione dei professionisti
all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese;
e) tutelare l'interesse generale al
corretto esercizio della professione nonché
garantire l'indipendenza di giudizio e
l'autonomia del professionista;
f) tutelare l'affidamento della
clientela e della collettività;
g) assicurare la correttezza e la
qualità della prestazione professionale.
|
Art. 3
(Finalità)
1. Identico
|
Capo II
|
Capo II
Art. 4
(Libertà professionale)
1. L'esercizio della professione è tutelato in
tutte le sue forme e applicazioni, purché non
contrarie a norme imperative, all'ordine
pubblico ed al buon costume. Le Regioni non
possono adottare provvedimenti che ostacolino
l'esercizio della professione.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione di
professioni o di esercenti le stesse, che sia
motivata da ragioni sessuali, razziali,
religiose, politiche o da ogni altra condizione
personale o sociale.
3. Non costituiscono comunque discriminazione
quelle differenze di trattamento che siano
giustificate oggettivamente da finalità
legittime perseguite con mezzi appropriati e
necessari.
4. L’esercizio della professione può avvenire
in forma singola o associata, purché sia
garantita la responsabilità del singolo
professionista incaricato.
5. E’ garantita la libertà di associazione
professionale e si applicano, con riferimento
alle professioni intellettuali, le prerogative
di riconoscimento delle associazioni già
spettanti alle Regioni in conformità all’art. 14
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
|
|
Art. 5
(Accesso e formazione professionale)
1. Il rilascio di titoli necessari
all'esercizio di attività professionali deve
avvenire nel rispetto degli standard minimi di
preparazione stabiliti dallo Stato.
|
|
Art. 6
(Politiche di
sviluppo)
1. Lo Stato interviene a sostegno dello
sviluppo delle attività professionali solamente
quando gli interventi medesimi rispondano ad
esigenze di carattere generale, ferma restando
la competenza delle Regioni per ogni altro
aspetto connesso allo sviluppo delle attività
sul territorio.
|
|
Art. 7
(Regolazione delle attività professionali)
1.
La regolamentazione delle attività
professionali s'ispira ai principi della tutela
della buona fede, dell'affidamento del pubblico
e della clientela, degli interessi pubblici e
dell'ampliamento e della specializzazione
dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei
principi deontologici.
|
|
Art. 8
(Principi in materia di Ordini professionali)
1. Gli ordini professionali sono organizzati
a livello nazionale allo scopo di garantire
l’uniformità nell’esercizio delle funzioni,
svolte da strutture dotate di autonomia e
organizzate a livello regionale ed
infraregionale, relative all’accertamento dei
requisititi di iscrizione agli albi od elenchi,
alla tenuta dei medesimi e all’esercizio del
potere disciplinare.
|
Art.
4
(Esercizio della professione)
1. L'accesso alla professione è libero e il suo
esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia
ed indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista.
2. L'esame di Stato per l'esercizio di
professioni che implicano lo svolgimento di
pubbliche funzioni è soggetto a
predeterminazione numerica dei posti secondo
quanto stabilito dalla legge e tenuto conto
delle esigenze della collettività.
|
Art. 9
(Esercizio
della professione)
1. Identico
2. Identico
|
Art. 5
(Liberi
professionisti)
1.
La
professione è esercitata, sulla base dei
requisiti stabiliti dagli ordinamenti di
categoria, in forma individuale nonché, sotto la
responsabilità e direzione personale del
professionista, in forma associata e societaria
secondo quanto previsto al capo III del presente
titolo.
2. Alla professione, in qualunque
forma esercitata, non si applica la sezione I
del capo I del titolo II del libro V del codice
civile.
3. La legge stabilisce le professioni il cui
esercizio è compatibile con la prestazione di
lavoro subordinato, predisponendo apposite
garanzie per assicurare l'autonomia e
l'indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista.
|
Art.
10
(Liberi professionisti)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
|
Art. 6
(Professionisti dipendenti)
1. I professionisti dipendenti
esercitano la professione secondo le
disposizioni della presente legge, fatte salve
le incompatibilità previste dagli ordinamenti di
categoria.
2. Nel caso in cui l'abilitazione
professionale costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo
per l'espletamento delle relative mansioni
secondo quanto previsto dagli ordinamenti di
categoria.
3. I professionisti dipendenti
pubblici sono soggetti alle norme deontologiche,
stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel
rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione.
4. Ai dipendenti pubblici si
applicano le disposizioni di cui al capo IV del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
|
Art. 11
(Professionisti dipendenti)
1.
Identico.
2.
Identico
3.
Identico
4. Soppresso |
Capo III
Art. 7
(Il tipo
della società tra professionisti)
1. La società che ha per oggetto l'esercizio di
una professione deve costituirsi secondo il tipo
denominato “STP-Società tra professionisti”, che
è regolato dalle disposizioni del titolo II del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
ovvero da quanto previsto al secondo e terzo
comma del presente articolo.
2. Le società tra professionisti possono essere
costituite nella forma di società cooperativa a
mutualità prevalente regolata a condizione che:
a) ove i soci esercitino una
professione di interesse generale, la
costituzione sia consentita dall'ordinamento di
categoria;
b) i soci non professionisti siano
ammessi in numero tale da non poter conseguire,
anche indirettamente, il controllo della
società;
c) in tutti gli atti ed i documenti
della società e comunque ove indicati nei
rapporti con i terzi, i soci non professionisti
indichino, accanto al proprio nome, la qualifica
di “socio non professionista”, salva diversa
disposizione dei singoli ordinamenti di
categoria.
3. Alla società costituita ai sensi
del secondo comma del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
4. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 5, comma 2, alle società tra
professionisti regolate ai sensi della presente
legge non si applica il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e le altre disposizioni che
disciplinano le procedure concorsuali.
5. L'iscrizione alla sezione
speciale relativa alle società tra
professionisti del registro delle imprese ha
l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice
civile.
|
Capo III
Art. 12
(Il tipo
della società tra professionisti)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Identico
|
Art. 8
(La
società interprofessionale)
1. Ove consentito dagli ordinamenti di
categoria, la società, costituita ai sensi
dell'articolo precedente, che ha per oggetto
l'esercizio di più professioni di interesse
generale e' iscritta nella sezione speciale dei
rispettivi albi e alla stessa si applicano, in
quanto compatibili, gli ordinamenti delle
categorie cui appartengono i soci.
2. Gli ordinamenti di categoria
stabiliscono il regime di incompatibilità
relativo alla partecipazione dei professionisti
iscritti ad albi diversi.
3. L'incarico professionale
conferito alla società può essere eseguito solo
dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale
richiesta.
4. In ogni caso, le prestazioni che
la legge riserva a una o più categorie possono
costituire oggetto esclusivamente della società
costituita dai professionisti appartenenti alla
medesima categoria. |
Art. 13
(La
società interprofessionale)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
|
Art. 9
(Società
di diritto speciale)
1. Sono fatte salve le disposizioni che
disciplinano tipi di società nei quali è
prevista la presenza di professionisti iscritti
agli albi negli organi sociali nonché le
disposizioni che disciplinano società che si
avvalgono di questi ultimi per l'espletamento
delle relative attività. Ai sensi dell'articolo
37, il Governo è delegato a riformare tali
disposizioni esclusivamente al fine di
assicurare, nel rispetto del modello
organizzativo, il necessario coordinamento con
la presente legge.
2. Le riserve stabilite dalla
normativa vigente a favore di società tra
professionisti disciplinate da leggi speciali si
applicano altresì a favore delle società di cui
al presente Capo.
|
Art. 14
(Società
di diritto speciale)
1. Sono fatte salve le disposizioni che
disciplinano tipi di società nei quali è
prevista la presenza di professionisti iscritti
agli albi negli organi sociali nonché le
disposizioni che disciplinano società che si
avvalgono di questi ultimi per l'espletamento
delle relative attività. Ai sensi dell'articolo
41, il Governo è delegato a riformare
tali disposizioni esclusivamente al fine di
assicurare, nel rispetto del modello
organizzativo, il necessario coordinamento con
la presente legge.
2. Identico
|
Art. 10
(Associazioni professionali)
1.
L'esercizio in forma associata delle professioni
è regolato dall'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, e, per quanto compatibili, dalle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Gli articoli 2 e seguenti della
legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati.
E' abrogato l'art. 24 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
|
Art. 15
(Associazioni professionali)
1. Identico
2. Identico
|
Capo IV
Art.11
(Norme
previdenziali)
1. Gli enti previdenziali privati
disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti
statutari e le attività previdenziali ed
assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della
Costituzione in posizione di indipendenza ed
autonomia, normativa e gestionale, senza
finanziamenti diretti o indiretti da parte dello
Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private
e devono garantire l'erogazione delle
prestazioni di competenza a favore dei
beneficiari.
2. Sono assoggettati a
contribuzione obbligatoria a favore dell'ente
previdenziale di categoria tutti i redditi
indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono
comunque assoggettati a contribuzione
obbligatoria, anche in mancanza di specifica
previsione negli ordinamenti di riferimento, i
redditi derivanti dall'attività di
amministratore, revisore e sindaco di società ed
enti svolta dai soggetti che sono tenuti a
contribuzione nei confronti dell'ente di
categoria.
3. Quando è consentito l'esercizio
dell'attività professionale in forma associativa
o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio
dell'attività professionale costituiscono
redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati
alla contribuzione obbligatoria in favore
dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun
professionista fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota ai rispettivi enti
previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
4. Al fine di uniformare i
trattamenti dei professionisti di cui alla
presente legge, con i decreti di cui all'art.37
sono stabiliti condizioni e limiti per
l'istituzione, nel rispetto dei principi di cui
alla presente legge, di uno o più enti per
l'esercizio di attività previdenziali e
assistenziali con riferimento alle professioni
che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai
sensi dell'art.14.
|
Capo IV
Art. 16
(Norme
previdenziali)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Soppresso |
Art. 12
(Norme
fiscali)
1.
Ai redditi
di lavoro autonomo prodotti dai professionisti
si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo
V, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è
delegato a riformare il trattamento fiscale dei
redditi fondiari e dei redditi da capitali
prodotti dagli enti previdenziali privati delle
categorie professionali, attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) escludere ogni forma, anche
indiretta, di doppia imposizione
b) eliminazione del prelievo
fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in
alternativa, eliminare il prelievo fiscale sui
redditi fondiari e sui redditi da capitali
prodotti dagli enti.
|
Art. 17
(Norme
fiscali)
1. Identico
2. Ai sensi dell'articolo 41 il Governo è
delegato a riformare il trattamento fiscale dei
redditi fondiari e dei redditi da capitali
prodotti dagli enti previdenziali privati delle
categorie professionali, attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) escludere
ogni forma, anche indiretta, di doppia
imposizione
b)
eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni
erogate dagli enti o, in alternativa, eliminare
il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui
redditi da capitali prodotti dagli enti.
|
Art. 13
(Assicurazione per la responsabilità
professionale)
1.
Il professionista deve rendere noto al cliente,
al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza assicurativa stipulata per
la responsabilità professionale ed il relativo
massimale.
2. I codici deontologici di cui
all'articolo 23 ed i codici etici di cui
all'articolo 35 prevedono le conseguenze
disciplinari della violazione dell'obbligo di
cui al comma 1.
3. Gli ordinamenti di categoria e
gli statuti delle associazioni di cui al titolo
III stabiliscono i termini di copertura, le
caratteristiche essenziali delle polizze
assicurative da rischio professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze possono
essere negoziate, per i propri iscritti, da
ordini, associazioni ed enti previdenziali
privati che, in caso di mancato accordo con le
compagnie assicurative, possono rivolgersi
all'ISVAP.
|
Art. 18
(Assicurazione per la responsabilità
professionale)
1. Identico
2. Identico
3.Identico
4.Identico
|
Capo V
Art. 14
(Riconoscimento pubblico
e
organizzazione delle professioni intellettuali)
1. Ai sensi
dell'articolo 37 il Governo è delegato a
disciplinare il riconoscimento pubblico e
relativa organizzazione delle professioni di cui
ai successivi titoli II e III in conformità
alla presente legge.
2. La disciplina
di cui al comma precedente è adottata sulla base
dei seguenti principi:
a) nel rispetto
degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione,
prevedere il diritto dei professionisti a
ottenere il riconoscimento pubblico delle
professioni che non sono disciplinate da
disposizioni normative;
b) disciplinare
condizioni e limiti per il riconoscimento
pubblico, individuando le soglie di rilevanza,
soggettiva e oggettiva, che devono essere
rispettate in relazione al settore economico di
riferimento della attività ed escludendo che
possa essere considerata professione una
attività che riguardi prestazioni che hanno una
connotazione tipica delle professioni di
interesse generale, fatto salvo quanto previsto
alla lettera g);
c) prevedere,
nel rispetto di quanto stabilito all'articolo
15, per le professioni che incidono su interessi
generali meritevoli di specifica tutela,
l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II e
favorire per le professioni che non incidono su
tali interessi l'organizzazione in associazioni
ai sensi del titolo III. In ogni caso,
l'istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove
venga accertata l’omogeneità tra percorsi
formativi con professioni le cui competenze
incidono su interessi generali della medesima
natura di quelli della professione che ha
ottenuto il riconoscimento. In tal caso si deve
procedere all'adeguamento dell'ordinamento di
riferimento, garantendo la autonomia delle
singole professioni e la loro adeguata
rappresentanza negli organi dell'Ordine;
d) prevedere che
il potere di riconoscimento delle professioni,
anche relativamente alla verifica della
permanenza dei requisiti, spetti al Ministero
della Giustizia, di concerto con i Ministeri che
hanno competenza sugli interessi e il settore
economico di riferimento della professione,
acquisito nell'ordine il parere obbligatorio del
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e
dei Consigli nazionali interessati; prevedere,
altresì, che la vigilanza sull'esercizio
professionale spetti ai Ministeri che hanno
competenza sugli interessi ed il settore
economico di riferimento della professione
mentre quella sugli Ordini e sulle Associazioni
di cui al titolo III spetti al Ministero della
Giustizia, che deve effettuare periodiche
verifiche;
e) ai fini
dell'esercizio del potere di riconoscimento di
cui alla lettera precedente, il Ministero della
Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti
interessati, una istruttoria in modo da:
1) accertare i
requisiti per il riconoscimento pubblico delle
professioni nonché la loro l'organizzazione in
ordini ovvero in associazioni;
2) accertare il
possesso dei requisiti stabiliti ai sensi
dell'articolo 35 da parte delle associazioni che
presentano la domanda di iscrizione al relativo
registro istituito presso il Ministero della
Giustizia;
3) accertare il
possesso dei requisiti previsti dal regime
transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;
4) verificare la
permanenza dei requisiti di cui ai punti
precedenti;
5) verificare
d'ufficio ovvero su segnalazione di chiunque
abbia interesse il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 della presente legge e, ove ne
accerti il difetto, darne comunicazione ai
Consigli nazionali ed alle amministrazioni
pubbliche che hanno competenza sul relativo
esercizio professionale;
f) acquisire i
pareri obbligatori del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro e dei Consigli
Nazionali competenti e sentiti, se del caso, i
Sindacati e le Associazioni rappresentative dei
professionisti interessati;
g) disciplinare
condizioni e limiti sulla base dei quali, in
caso di esito negativo dell'istruttoria, su
richiesta dei soggetti interessati, il Ministro
della Giustizia, di concerto con i Ministri
competenti, può esercitare il potere di
riconoscimento riguardo alle attività che, senza
essere disciplinate dagli ordinamenti di
categoria, hanno una connotazione tipica delle
professioni di interesse generale laddove
dall'istruttoria risulti che: (i) tali attività
hanno specifico fondamento, teorico e pratico;
(ii) risultino esercitate in modo diffuso nel
mercato nazionale; (iii) abbiano rilevanza
economica o sociale. Il riconoscimento deve
essere analiticamente motivato e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la
cui valutazione ha inciso sulla decisione.
|
Capo V
Art. 19
(Individuazione di nuove professioni)
1. All’individuazione di nuove
professioni ordinistiche si procede previo
accordo concluso in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 della legge
28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti
elementi e criteri:
a) rilevazione dei fabbisogni
professionali connessi agli obiettivi di
sviluppo delle attività economiche, di tutela e
sviluppo del territorio, nonché di servizio alla
persona ed alla comunità, previsti a livello
nazionale e regionale;
b) valutazioni di sicura scientificità,
effettuate con il concorso di esperti scelti
dalla medesima Conferenza Stato-regioni;
c) definizione delle funzioni peculiari
della professione, evitando parcellizzazioni e
sovrapposizioni con professioni già
regolamentate o riconosciute;
d) garanzia dell’unitarietà nelle
risposte ai bisogni del cittadino attraverso
l’integrazione delle diverse professioni, nel
rispetto delle specifiche competenze.
2. L’accordo per l’individuazione di
nuove professioni è concluso anche al fine di
fare confluire profili professionali con
caratteristiche comuni e che agiscono nel
medesimo settore di attività, in una unica
professione.
|
Titolo II
Professioni di interesse generale
Art. 15
(Condizioni e presupposti)
1.
Ai sensi
dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione ed
in conformità con quanto stabilito agli articoli
2061 e 2229 codice civile, le condizioni per
l'esercizio della professione per cui è
necessaria l'iscrizione in apposito albo, previo
superamento dell'esame di Stato, sono stabilite
con i decreti di cui all'articolo 37 secondo i
seguenti criteri e principi:
a) incidenza della professione su
interessi generali meritevoli di specifica
tutela;
b) esigenza di tutela
dell'affidamento della clientela e della
collettività;
c) rilevanza sociale dei costi
derivanti dall'esercizio non corretto della
professione;
2. Gli ordinamenti di categoria
determinano:
a) le competenze professionali
sulla base del titolo di studi universitario e
dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, identificando le
prestazioni riservate sulla base della
legislazione vigente, coerentemente con i
principi di cui alla presente legge;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per
l'esercizio professionale;
d) il tirocinio per l'ammissione
all'esame di stato;
e) il regime delle incompatibilità;
f) ulteriori requisiti per
l'esercizio professionale nel rispetto
dell'interesse generale.
|
Titolo II
Professioni di
interesse generale
Art. 20
(Condizioni e presupposti)
1. Ai sensi
dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione ed
in conformità con l’art. 19 e con quanto
stabilito agli articoli 2061 e 2229 codice
civile, le condizioni per l'esercizio della
professione per cui è necessaria l'iscrizione in
apposito albo, previo superamento dell'esame di
Stato, sono stabilite con i decreti di cui
all'articolo 41 secondo i seguenti
criteri e principi:
a) incidenza
della professione su interessi generali
meritevoli di specifica tutela;
b) esigenza
di tutela dell'affidamento della clientela e
della collettività;
c) rilevanza
sociale dei costi derivanti dall'esercizio non
corretto della professione;
2.
Identico
|
Art. 16
(Tirocinio ed esame di Stato)
1.
Per
l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti
di categoria stabiliscono le condizioni ed i
requisiti del tirocinio professionale sulla base
dei seguenti criteri e principi:
a) è volto all'acquisizione dei
fondamenti teorici, pratici e deontologici della
professione;
b) la sua durata non può essere
superiore a tre anni;
c) è svolto sotto la responsabilità
di un professionista iscritto all'albo, con
adeguata anzianità di iscrizione, anche se
effettuato presso amministrazioni e società che
svolgono attività nel settore di riferimento
della professione;
d) può anche essere svolto
parzialmente, mediante la partecipazione a corsi
di formazione per la preparazione agli esami di
Stato o all'estero ai sensi della lettera c) del
presente comma;
e) deve essere stabilito un equo
compenso a favore di chi svolge il tirocinio,
tenendo conto dell'effettivo apporto del
tirocinante, con riferimento al regime
tariffario delle prestazioni rese.
2. Al tirocinante non si applicano
le norme sul contratto di lavoro per i
dipendenti di studi professionali.
3. Ai sensi dell'articolo 37, il
Governo è disciplinare l'esame di Stato sulla
base dei seguenti criteri e principi:
a) l'esame di Stato deve garantire
l'uniforme valutazione dei candidati e la
verifica oggettiva del possesso delle conoscenze
e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento
dell'attività professionale;
b) nelle commissioni giudicatrici non più della
metà dei commissari, tra cui il presidente, sono
designati dall'Ordine territoriale tra gli
iscritti agli albi. |
Art. 21
(Tirocinio ed esame di Stato)
1. Identico
2. Identico.
3. Ai sensi
dell'articolo 41, il Governo è
delegato a disciplinare l'esame di Stato
sulla base dei seguenti criteri e principi:
a) l'esame
di Stato deve garantire l'uniforme valutazione
dei candidati e la verifica oggettiva del
possesso delle conoscenze e dell'attitudine
necessarie per lo svolgimento dell'attività
professionale;
b) nelle commissioni giudicatrici non più della
metà dei commissari, tra cui il presidente, sono
designati dall'Ordine territoriale tra gli
iscritti agli albi.
|
Art. 17
(Albo
professionale)
1.
Il
professionista si iscrive all'albo del luogo ove
ha domicilio.
2. Gli ordinamenti di categoria
stabiliscono le modalità di formazione e tenuta
dell'albo.
|
Art. 22
(Albo
professionale)
1. Identico
2. Identico
|
Art. 18
(Ordine
professionale)
1.
Ai sensi
del presente titolo, coloro che esercitano una
professione per la quale è necessaria
l'iscrizione all'albo, secondo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 14, sono organizzati in
Ordine professionale, con compiti di
rappresentanza istituzionale, ferme restando le
funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati
relativamente ai rispettivi iscritti.
2. L'Ordine professionale è ente
pubblico nazionale non economico, ha autonomia
patrimoniale e finanziaria, determina con
regolamento la propria organizzazione nel
rispetto delle disposizioni della presente
legge. I regolamenti sono approvati dal
Ministero della Giustizia, che ha compiti di
vigilanza sugli ordini.
3. L'Ordine professionale si
articola in:
a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume
la denominazione di: “Consiglio Nazionale
dell'Ordine” della categoria, con i compiti di
cui all'articolo 21;
b) Ordini territoriali, che
assumono la denominazione di: “Ordine” della
categoria secondo l'organizzazione territoriale
prevista dal relativo ordinamento, con i compiti
di cui all'articolo 20.
4. All'Ordine professionale non si
applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e
successive modificazioni; il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; e la legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
|
Art. 23
(Ordine
professionale)
1. Ai sensi
del presente titolo, coloro che esercitano una
professione per la quale è necessaria
l'iscrizione all'albo, secondo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 19, sono
organizzati in Ordine professionale, con compiti
di rappresentanza istituzionale, ferme restando
le funzioni di rappresentanza proprie dei
sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
2. Identico
3. L'Ordine
professionale si articola in:
a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume
la denominazione di: “Consiglio Nazionale
dell'Ordine” della categoria, con i compiti di
cui all'articolo 24 ;
b)
federazioni regionali degli ordini
con i compiti di cui all'articolo 25;
c) Ordini
territoriali, che assumono la denominazione di:
“Ordine” della categoria secondo
l'organizzazione territoriale prevista dal
relativo ordinamento, con i compiti di cui
all'articolo 26.
4. Identico
.
|
Art. 19
(Ordine
territoriale)
1.
L'ordinamento di categoria disciplina l'Ordine
territoriale nel modo seguente:
a) Consiglio: è composto da un
numero di consiglieri in rapporto al numero
degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea
ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri
può essere rinnovato per non più di tre volte
consecutive dall'entrata in vigore della
presente legge. Il Consiglio nomina le cariche,
elegge il Presidente, che ha la rappresentanza
legale dell'Ordine, e può delegare singole
funzioni ad uno o più consiglieri, ferma
restando la responsabilità dell'intero
Consiglio;
b) Assemblea: ne fanno parte gli
iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il
Collegio dei revisori; approva il bilancio
preventivo e quello consuntivo; esprime il
parere sugli altri argomenti sottoposti dal
Consiglio; esercita ogni altra funzione
attribuita dall'ordinamento di categoria;
c) Collegio dei revisori: è
composto, in relazione al numero degli iscritti
all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli
iscritti all'elenco dei revisori; è eletto
dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la
tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il
mandato dei revisori può essere rinnovato per
non più di due volte consecutive.
|
Art. 24
(Consigli nazionali)
1. I Consigli
nazionali degli Ordini:
a) garantiscono il rispetto dei
principi della presente legge ed esercitano la
funzione di rappresentanza istituzionale a
livello nazionale della categoria;
b) giudicano dei ricorsi
avverso i provvedimenti adottati dalle
commissioni disciplinari locali.
c) esercitano le funzioni di
vigilanza, indirizzo e coordinamento degli
Ordini territoriali e delle Federazioni
regionali e adottano atti sostitutivi in caso di
inerzia dei soggetti competenti;
d) esercitano la potestà
regolamentare in materia di organizzazione, di
tenuta e aggiornamento degli albi, di tirocinio
professionale, di verifica e vigilanza della
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, di
procedimento disciplinare, di attestazione di
qualificazione professionale;
e) adottano il codice
deontologico e il codice di autoregolamentazione
per l’astensione collettiva dall’esercizio della
professione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 bis della legge 146/1990;
f) promuovono la formazione
professionale continua e procedono
all’accreditamento dei percorsi formativi
finalizzati all’accesso alle professioni o al
loro esercizio;
g) promuovono e gestiscono i
rapporti con le istituzioni nazionali ed
Europee;
h) formulano pareri e
proposte alle pubbliche amministrazioni
nazionali o Europee;
i) propongono al Ministero
competente le tariffe professionali;
j) determinano e provvedono
alla riscossione del contributo annuale degli
iscritti all’Ordine per la copertura delle spese
relative all’esercizio delle suddette funzioni.
Il Consiglio nazionale può delegare l’attività
di riscossione del contributo agli Ordini
territoriali o alle Federazioni regionali,
mediante apposito regolamento che ne stabilisca
le specifiche modalità;
k) approvano il regolamento
elettorale del Consiglio Nazionale.
|
Art. 20
(Consiglio dell'Ordine territoriale)
1.
Spettano al
Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti
compiti:
a) garantire l'osservanza dei
principi della presente legge nel proprio ambito
di competenza territoriale nel rispetto di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma
2, lettera d);
b) la tenuta e l'aggiornamento
dell'albo e la verifica periodica della
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
c) la determinazione, nel rispetto
del bilancio preventivo, del contributo
obbligatorio annuale da corrispondere da ogni
iscritto per il finanziamento dell'Ordine
territoriale nonché la percezione del contributo
medesimo, mediante riscossione diretta ovvero
con procedure esattoriali;
d) la vigilanza sul corretto
esercizio della professione e il conseguente
potere disciplinare sugli iscritti;
e) la formulazione di pareri in
materia di liquidazione dei compensi ai
professionisti;
f) l'esperimento, su richiesta, del
tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i
clienti che, in caso di controversie sui
compensi, possono farsi assistere anche da
associazioni di consumatori;
g) la formulazione di pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni territoriali su
materie di interesse locale;
h) ogni altra funzione attribuita
dall'ordinamento di categoria o delegata dal
Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 18 e di cui al
presente comma.
|
Art. 25
(Federazioni regionali)
1. Le Federazioni regionali, oltre a
svolgere ordinario raccordo tra gli Ordini
territoriali ed i Consigli nazionali:
a) rappresentano gli Ordini
territoriali nei rapporti con gli organi
politici e amministrativi della Regione, anche
formulando pareri e proposte su ogni argomento
d’interesse dei professionisti comunque
riconducibile a competenze delle Regioni;
b) garantiscono il rispetto delle
leggi regionali di attuazione della presente
legge;
c) costituiscono commissioni di
studio, compiono indagini ed altre attività di
interesse per la professione, cooperano con le
attività di formazione professionale definite
dalle regioni, sia per il periodo del tirocinio,
sia per le attività di formazione continua;
d) promuovono e cofinanziano programmi
di formazione professionali di emanazione
comunitaria, secondo le regole e le condizioni
definite dai rispettivi atti dispositivi;
e) svolgono attività informativa
sulle politiche regionali verso gli Ordini
territoriali ed i Consigli Nazionali;
f) esprimono i
membri dei Collegi arbitrali in rappresentanza
dei professionisti, qualora previsto.
2. Gli oneri finanziari per il
funzionamento delle Federazioni Regionali sono
coperti mediante la contribuzione degli Ordini
territoriali afferenti alla Federazione, secondo
quote proporzionali al numero degli iscritti.
3. Gli Ordini territoriali ed i Consigli
nazionali provvedono alla ridefinizione ed alla
redistribuzione degli oneri dovuti dagli
iscritti in modo equo rispetto ai servizi ed ai
compiti espletati dalle nuove Federazioni
regionali.
|
Art. 21
(Consiglio Nazionale)
1. L'ordinamento di categoria
disciplina il Consiglio Nazionale nel modo
seguente:
a) Consiglio: è composto da un
numero di consiglieri in rapporto al numero
degli Ordini territoriali, tenuto conto della
loro organizzazione e del numero degli iscritti
all'albo; è eletto dai Consigli degli Ordini
territoriali ogni cinque anni; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di
tre volte consecutive dall'entrata in vigore
della presente legge. Il Consiglio nomina le
cariche, elegge il Presidente, che ha la
rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e
può delegare singole funzioni a uno o più
consiglieri, ferma restando la responsabilità
del Consiglio;
b) Collegio dei revisori: è
composto da tre membri nominati fra gli iscritti
all'elenco dei revisori; è nominato dal
Ministero della Giustizia ogni quattro anni;
controlla la tenuta dei conti e la gestione del
bilancio; il mandato dei consiglieri può essere
rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Spettano al Consiglio i seguenti
compiti:
a) vigilare sul rispetto dei
principi della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso
assegnati dalla legge in attuazione di obblighi
comunitari;
c) giudicare dei ricorsi avverso i
provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale,
anche in funzione di giudice speciale qualora
operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto
degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
d) esercitare funzioni di
coordinamento degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della
categoria presso commissioni ed organi di
carattere nazionale ed internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del
contributo obbligatorio annuale per lo
svolgimento dei compiti di cui alla presente
legge che deve essere corrisposto dall'Ordine
territoriale previa esazione dagli iscritti agli
albi, nonché percepire il contributo medesimo,
mediante riscossione diretta ovvero con
procedure esattoriali;
h) la determinazione degli standard
qualitativi propri delle prestazioni
professionali;
i) adottare i regolamenti ad esso
delegati dall'ordinamento di categoria;
l) l'accreditamento dei percorsi
formativi;
m) assicurare la compiuta
informativa al pubblico in ordine alle modalità
di esercizio delle professione;
n) ogni altra funzione attribuita
dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento
dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al
presente comma.
|
Art. 26
(Ordini territoriali)
1. Spetta agli Ordini territoriali,
oltre la funzione di rappresentanza
istituzionale della comunità locale dei
professionisti:
a) la tenuta e
l’aggiornamento dell’albo e la verifica
periodica della sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione;
b) la vigilanza sul corretto
esercizio della professione da parte degli
iscritti e l’esercizio dell’azione disciplinare;
c) la formulazione di pareri
in materia di liquidazione dei compensi ai
professionisti, nonché su proposta di questi
ultimi, l’esperimento del tentativo di
conciliazione con i clienti;
d) la formulazione di proposte
o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine e della Federazione regionale;
e) la determinazione e la
riscossione del contributo annuale degli
iscritti per la copertura delle spese di
funzionamento;
f) la promozione della
formazione professionale continua mediante tutte
le iniziative opportune, comprese le eventuali
convenzioni con le Università e altre strutture
pubbliche e private di cultura e formazione;
g) la formulazione di pareri
e proposte nei confronti delle amministrazioni
locali;
h) ogni altra funzione non
espressamente attribuita al Consiglio Nazionale
e alle Federazioni Regionali.
2. Gli Ordini territoriali sono tenuti a
comunicare al Consiglio Nazionale ed alla
Federazione regionale periodicamente o su
richiesta, i dati di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora gli ordini territoriali
abbiano dimensione regionale esercitano altresì
le funzioni di cui all’art. 25.
|
Art. 22
(Disposizioni comuni)
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i
criteri sulla base dei quali l'Ordine può
stabilire indennità per i membri dei diversi
organi al fine di assicurare lo svolgimento del
mandato senza pregiudizio economico; le modalità
di elezione del Consiglio Nazionale e del
Consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo
le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza, con relativo subentro sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a) favorire la partecipazione degli
iscritti;
b) garantire la trasparenza delle
operazioni elettorali;
c) identificare le limitazioni
all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo
in presenza di gravi provvedimenti disciplinari
divenuti definitivi.
|
Art. 27
(Disposizioni comuni)
1. Identico.
|
Art. 23
(Codice
deontologico)
1. Il codice deontologico per
l'esercizio professionale assicura il corretto
esercizio della professione nonché il decoro ed
il prestigio della professione medesima.
2. Il codice deontologico è
adottato e periodicamente aggiornato dal
Consiglio nazionale, previa consultazione degli
Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è
pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo
adeguato da parte dell'Ordine.
|
Art. 28
(Codice
deontologico)
1. Identico
2. Il codice
deontologico è adottato e periodicamente
aggiornato dal Consiglio nazionale, previa
consultazione delle federazioni regionali e
degli Ordini territoriali.
3. Identico
|
Art. 24
(Pubblicità)
1.
L'esercizio
professionale, in qualunque modo esercitato, può
essere oggetto di pubblicità informativa.
2. Il codice deontologico
stabilisce le modalità con cui tale pubblicità
può essere resa dagli iscritti.
|
Art. 29
(Pubblicità)
1. Identico
2. Identico
|
Art. 25
(Responsabilità disciplinare)
1.
Il professionista deve:
a) rispettare le leggi ed il codice
deontologico;
b) comportarsi in modo conforme
alla dignità ed al decoro professionale;
c) curare l'aggiornamento della
formazione professionale.
|
Art. 30
(Responsabilità disciplinare)
1. Identico
|
Art. 26
(Sanzioni
disciplinari)
1. Quando siano violate le
disposizioni del precedente articolo sono
irrogate le sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono
proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
a) avvertimento: consiste in un
richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) censura: consiste in una
dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) sospensione: consiste nella
inibizione all'esercizio della professione per
un massimo di due anni;
d) radiazione: consiste nella
cancellazione dall'albo.
4. L'ordinamento di categoria
determina le condizioni e le procedure per le
quali l'iscritto può essere eccezionalmente
sospeso in via cautelare dall'esercizio della
professione; in ogni caso la sospensione non può
avere durata superiore ad un anno.
5. Il professionista radiato può
chiedere di essere reiscritto all'albo,
sussistendone i presupposti, non prima di cinque
anni dalla data di efficacia del provvedimento
di radiazione.
6. Nel caso di società costituita
da professionisti iscritti all'albo la
responsabilità disciplinare del socio concorre
con quella della società se la violazione
commessa è ricollegabile a direttive impartite
dalla società.
7. Nel caso di società costituita
da professionisti appartenenti a categorie
diverse, la cancellazione da uno degli albi nei
quali la società è iscritta è causa legittima di
esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.
|
Art. 31
(Sanzioni
disciplinari)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Identico
6. Identico
7. Identico
|
Art. 27
(Procedimento disciplinare)
1. Gli ordinamenti di categoria
disciplinano, sulla base dei principi del codice
di procedura civile, in quanto compatibili, il
procedimento disciplinare, che ha inizio
d'ufficio, su segnalazione del cliente o di
chiunque vi abbia un interesse.
2. Il procedimento si svolge nel
rispetto dei seguenti principi:
a) contestazione degli addebiti;
b) diritto di difesa;
c) distinzione fra le funzioni
istruttorie e giudicanti;
d) motivazione delle decisioni e
pubblicità del provvedimento
e) facoltà dell'esponente
con esclusione del potere di impugnativa
3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque
anni dalla data di commissione dell'illecito ed
il procedimento deve concludersi, a pena di
decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua
apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione
e di interruzione del procedimento.
4. Al procedimento non si applica
la legge 7 agosto 1990, n.241.
5. Avverso i provvedimenti
disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è
ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, o che
l'ordinamento non preveda impugnazione innanzi a
diversa autorità.
6. Sono fatte salve le disposizioni
legislative che regolano i procedimenti
disciplinari delle professioni istituite prima
della entrata in vigore della Costituzione.
|
Art. 32
(Procedimento disciplinare)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Identico
6. Identico
|
Art. 28
(Scuole
di formazione e corsi di aggiornamento
professionale)
1. Gli ordinamenti di categoria
possono istituire apposite scuole ovvero possono
prevedere i criteri sulla base dei quali
l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del
Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante
convenzioni e partecipazioni di amministrazioni
pubbliche, istituti di formazione, Casse di
previdenza, Sindacati e Associazioni di
professionisti, scuole di alta formazione per i
professionisti ed i tirocinanti.
2. Il Ministero dell'Istruzione,
università e ricerca, di concerto con il
Ministero della Giustizia, con regolamento
riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai
fini della formazione e della ammissione
all'esame di stato per l'esercizio della
professione e vigila sull'esercizio delle
funzioni in materia di formazione da parte degli
Ordini.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i
criteri per la formazione ai fini del tirocinio
e per l'aggiornamento professionale ricorrente
degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel
rispetto del principio di libera concorrenza, da
parte di ordini, associazioni e sindacati dei
professionisti e casse di previdenza, possono
essere promossi e organizzati, mediante adeguate
strutture, seminari e corsi di formazione. I
seminari e i corsi di formazione per
l'aggiornamento professionale ricorrente degli
iscritti sono altresì promossi e organizzati dai
soggetti privati.
4. Le Università e gli istituti di
istruzione secondaria, d'intesa con gli Ordini,
possono istituire corsi per la preparazione
all'esame di Stato e l'aggiornamento
professionale.
|
Art. 33
(Scuole di formazione e corsi di
aggiornamento professionale)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
|
Art. 29
(Associazioni degli iscritti agli Albi)
1.
I
professionisti iscritti all'Ordine possono
pubblicizzare, nelle forme e con le modalità
disciplinate dal codice deontologico, la propria
partecipazione alle scuole, ai seminari ed ai
corsi di cui all'articolo precedente nonché la
propria appartenenza ad un'associazione di
professionisti di cui al comma seguente.
2. I professionisti iscritti agli
albi al fine di favorire l'identificazione di
specifici profili professionali possono
costituire associazioni nel rispetto dei
seguenti requisiti:
a) l'associazione deve essere
costituita fra coloro che esercitano la medesima
professione e deve avere adeguata diffusione e
rappresentanza territoriale;
b) lo statuto dell'associazione
deve prevedere come scopo la promozione del
profilo professionale, la formazione e
l'aggiornamento professionale dei suoi iscritti;
c) lo statuto deve escludere
espressamente il rilascio di attestati di
competenza professionale;
d) lo statuto deve prevedere una disciplina
degli organi associativi su base democratica ed
escludere, espressamente, ogni attività
commerciale;
e) l'associazione deve dotarsi di
strutture, organizzative e tecnico-scientifiche,
idonee ad assicurare la determinazione dei
livelli di qualificazione professionale ed il
relativo aggiornamento professionale.
7. Le associazioni comunicano il
possesso dei requisiti di cui al comma
precedente al Ministero della Giustizia ai fini
della vigilanza di cui all'articolo 14 della
presente legge. Nel caso in cui sia accertata la
mancanza dei suddetti requisiti è inibito
all'associato la pubblicizzazione della propria
appartenenza all'associazione medesima.
|
Soppresso
|
Art. 30
(Regime
tariffario)
1. Nel rispetto del principio di
libera determinazione del compenso tra le parti
di cui all'articolo 2233 del codice civile, le
tariffe, previa istruttoria con i soggetti
interessati, sono stabilite nell'interesse
generale con decreto del Ministro competente, su
proposta dei rispettivi Consigli Nazionali,
sentito il Consiglio di Stato.
2. Le tariffe prevedono livelli
massimi e minimi, inderogabili, per le
prestazioni che incidono su interessi generali.
Sono nulli i patti difformi laddove prevedano
una riduzione superiore al venti per cento del
compenso previsto sulla base dei livelli
tariffari.
3. Sono fatte salve le disposizioni che
stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di
compensi e corrispettivi per attività
professionali, settori ovvero materie
determinati.
|
Art. 34
(Regime
tariffario)
1. Identico
2. Identico
3.Identico
|
Art. 31
(Norme
transitorie)
1. In sede di prima applicazione ai
professionisti che alla data di entrata in
vigore articolo 14 della presente legge
risultano iscritti agli albi non è richiesto il
possesso del titolo di studi universitario, o
equiparato, ai fini del mantenimento
dell'iscrizione agli albi.
2.
I Consigli
in carica all'entrata in vigore della presente
legge sono prorogati fino a sei mesi dopo
l'emanazione dei decreti con i quali, ai sensi
dell'articolo 38, il rispettivo ordinamento di
categoria è stato adeguato alla presente legge.
|
Art. 35
(Norme
transitorie)
1. Identico
2. Identico
|
Art. 32
(Ordinamenti di categoria)
1. Ai sensi degli articoli 37 e 38,
il Governo è delegato ad adeguare l'ordinamento
di categoria delle professioni indicate
nell'allegato A alla presente legge, anche al
fine di procedere alla unificazione tra ordini
relativi a professioni le cui attività
riguardano uno stesso settore economico o
sociale nonché al riordino degli albi al fine di
inserire le professioni di cui all'allegato B
laddove venga accertata la omogeneità dei
percorsi formativi.
2. Con la procedura di cui al primo
comma, si provvede alle successive modificazioni
e integrazioni degli ordinamenti di categoria,
con cadenza almeno decennale, anche al fine di
verificarne la rispondenza all'interesse
generale di cui all'articolo 14.
|
Art. 36
(Ordinamenti di categoria)
1. Ai sensi
dell’articolo 41, il Governo è delegato
ad adeguare l'ordinamento di categoria delle
professioni indicate nell'allegato A alla
presente legge, anche al fine di procedere alla
unificazione tra ordini relativi a professioni
le cui attività riguardano uno stesso settore
economico o sociale nonché al riordino degli
albi al fine di inserire le professioni di cui
all'allegato B laddove venga accertata la
omogeneità dei percorsi formativi.
I decreti legislativi di riordino sono
adottati previa espletamento del procedimento di
cui all’art. 19. I collegi professionali
assumeranno, in sede di attuazione della delega,
la configurazione organizzativa di cui alla
presente legge.
2. Con la
procedura di cui al primo comma, si provvede
alle successive modificazioni e integrazioni
degli ordinamenti di categoria, con cadenza
almeno decennale, anche al fine di verificarne
la rispondenza all'interesse generale
di cui all’articolo 14.
|
Titolo
III
Associazioni delle professioni riconosciute
Art. 33
(Associazioni)
1. Presso il Ministero della Giustizia è tenuto
il registro delle associazioni delle professioni
riconosciute.
|
Titolo
III
Associazioni delle professioni riconosciute
Art. 37
(Associazioni)
1.
Presso il Ministero della Giustizia è
tenuto il registro delle associazioni
nazionali delle professioni riconosciute
dallo Stato.
2.
Restano freme le competenze delle Regioni per le
associazioni di rilievo regionale o
infraregionale. Alle Regioni spetta ogni forma
di incentivazione alle associazioni operanti sul
proprio territorio.
|
Art. 34
(Registro)
1.
Il registro è istituito con decreto ministeriale
e contiene:
a) i dati identificativi
dell'associazione;
b) lo statuto e il codice etico;
c) le generalità dei componenti
degli organi amministrativi.
2. Ai sensi dell'articolo 38, il
Governo è delegato a stabilire le modalità di
tenuta del registro, anche ai fini
dell'organizzazione del Ministero della
Giustizia.
|
Art. 38
(Registro)
1. Identico
2. Ai sensi
dell'articolo 42, il Governo è delegato a
stabilire le modalità di tenuta del registro,
anche ai fini dell'organizzazione del Ministero
della Giustizia.
|
Art. 35
(Requisiti associativi)
1.
Ai sensi dell'articolo 37 il Governo stabilisce
i requisiti che le associazioni devono possedere
per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'associazione deve essere
costituita fra coloro che esercitano la medesima
professione riconosciuta; deve avere adeguata
diffusione e rappresentanza territoriale con un
numero di iscritti proporzionato alle soglie
stabilite ai sensi dell'articolo 14;
b) lo statuto dell'associazione
deve espressamente prevedere come scopo la
promozione del profilo professionale degli
iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le
necessarie verifiche, anche in ordine al
rispetto del codice etico;
c) lo statuto deve espressamente
prevedere se l'associazione rilascia ai propri
iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di
natura temporale, attestati in ordine alla loro
formazione e qualificazione, professionale
ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso
degli altri requisiti professionali stabiliti
per l'iscrizione all'associazione, anche in
merito al rispetto del codice etico e delle
regole associative;
d) lo statuto deve prevedere una
disciplina degli organi associativi su base
democratica ed escludere, espressamente, ogni
attività commerciale.
2.
Costituiscono altresì requisiti per
l'iscrizione:
a) la dotazione da parte
dell'associazione di strutture, organizzative e
tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la
determinazione dei livelli di qualificazione
professionale, la periodica verifica e
attestazione dei requisiti professionali degli
iscritti, il relativo aggiornamento
professionale, nonché l'effettiva applicazione
del codice etico;
b) l'adozione da parte
dell'associazione del codice etico idoneo ad
assicurare il corretto esercizio della
professione, con adeguate sanzioni in caso di
sua violazione;
c) l'obbligo per gli iscritti di
dotarsi di adeguate forme di assicurazione per
la responsabilità civile per danni arrecati
nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Il rispetto dei requisiti e criteri di cui al
comma precedente è condizione per il
mantenimento dell'iscrizione nel registro. La
cancellazione dell'associazione da registro
comporta il divieto per gli iscritti di
utilizzare gli attestati rilasciati
dall'associazione.
|
Art. 39
(Requisiti associativi)
1. Ai sensi
dell'articolo 41 il Governo stabilisce i
requisiti che le associazioni devono possedere
per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
l'associazione deve essere costituita fra coloro
che esercitano la medesima professione
riconosciuta; deve avere adeguata diffusione e
rappresentanza territoriale con un numero di
iscritti proporzionato alle soglie che
saranno stabilite ai sensi dell'articolo
19;
b) lo
statuto dell'associazione deve espressamente
prevedere come scopo la promozione del profilo
professionale degli iscritti e il loro
aggiornamento, prevedendo le necessarie
verifiche, anche in ordine al rispetto del
codice etico;
c) lo
statuto deve espressamente prevedere se
l'associazione rilascia ai propri iscritti,
secondo criteri predefiniti, anche di natura
temporale, attestati in ordine alla loro
formazione e qualificazione, professionale
ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso
degli altri requisiti professionali stabiliti
per l'iscrizione all'associazione, anche in
merito al rispetto del codice etico e delle
regole associative;
d) lo
statuto deve prevedere una disciplina degli
organi associativi su base democratica ed
escludere, espressamente, ogni attività
commerciale.
2. Identico
3. Identico
|
Art. 36
(Norme
transitorie)
1. Ai sensi dell'articolo 37 il
Governo definisce un regime agevolato dei
requisiti organizzativi stabiliti ai sensi
dell'articolo 35 a favore delle associazioni
iscritte, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Banca dati del CNEL,
istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge
30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data
di entrata in vigore della presente legge, che
riguardino professioni che abbiano ottenuto il
riconoscimento pubblico ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al
presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai
requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35
entro e non oltre cinque anni dalla entrata in
vigore della presente legge, pena la
cancellazione dal registro. A tal fine le
associazioni in possesso dei requisiti stabiliti
ai sensi dell'articolo 35 sono tenute a
presentare apposita domanda di iscrizione almeno
sei mesi prima del termine innanzi stabilito.
3.
In
sede di prima applicazione ai professionisti che
alla data di entrata in vigore della presente
legge risultano iscritti alle associazioni che
abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al
presente titolo non è richiesto il possesso del
titolo di studi universitario, o equiparato, ai
fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione.
|
Art. 40
(Norme
transitorie)
1. Ai sensi
dell'articolo 41 il Governo definisce un
regime agevolato dei requisiti organizzativi
stabiliti ai sensi dell'articolo 36 a
favore delle associazioni nazionali
iscritte, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Banca dati del CNEL,
istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge
30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data
di entrata in vigore della presente legge, che
riguardino professioni che abbiano ottenuto il
riconoscimento pubblico.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente
articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 39 entro
e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore
della presente legge, pena la cancellazione dal
registro. A tal fine le associazioni in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo
39 sono tenute a presentare apposita
domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del
termine innanzi stabilito.
3. Identico
|
Titolo IV
Provvedimenti di attuazione
Art. 37
(Decreti
legislativi)
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad
adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o più decreti
legislativi per la disciplina di quanto previsto
agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32, 35, 36.
2. I decreti
legislativi previsti dagli articoli 9, 11, 12,
14, 15, 32 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei
Consigli Nazionali delle categorie interessate e
sentiti i relativi Sindacati maggiormente
rappresentativi.
3. I decreti
legislativi previsti dagli articoli 35 e 36 sono
adottati su proposta del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro.
4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi al
Parlamento, perché sia espresso il parere entro
il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere.
5.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta
giorni.
6. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di
cui alla presente legge e con la procedura di
cui ai commi 2, 3 e 4.
|
Titolo IV
Provvedimenti di attuazione
Art. 41
(Decreti legislativi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad
adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
ovvero previo accordo ai sensi dell’art. 19
quando previsto dalla presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi per la
disciplina di quanto previsto agli articoli
14, 16, 17, 20, 21,
36, 39, 40.
2. I decreti legislativi previsti dagli articoli
14, 16, 17, 20, 21,
36 sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli
Nazionali delle categorie interessate e sentiti
i relativi Sindacati maggiormente
rappresentativi.
3. I decreti legislativi previsti dagli articoli
39 e 40 sono adottati su proposta
del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
4. Identico
5. Identico
6. Identico
|
Art. 38
(Regolamenti)
1.
E' demandata alla potestà regolamentare del
Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'adozione di appositi
regolamenti di attuazione nella materia
riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato.
2. I regolamenti sono
adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministeri
interessati, con la procedura di cui ai commi 2,
3 e 4 dell'articolo precedente. Con la medesima
procedura si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni dei regolamenti.
3. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti, gli atti normativi che
disciplinano le relative materie. I regolamenti
sono pubblicati in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
ripubblicazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo precedente e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia
di professioni intellettuali.
|
Art. 42
(Regolamento)
1. E' demandata alla potestà regolamentare del
Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'adozione un apposito
regolamento di attuazione dell’art. 38.
2.Il regolamento è adottato su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministeri interessati, con la procedura di cui
ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. Con
la medesima procedura si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento.
3. Soppresso
|
Art. 39
(Commissione di studio)
1.
Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 37 nonché dei
regolamenti di cui all'articolo 38 è istituita,
dal Ministro della Giustizia, apposita
commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici, esperti di
particolare qualificazione professionale nonché
esponenti di ordini professionali, sindacati ed
associazioni di professionisti.
|
Art. 43
(Commissione di studio)
1. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 41 nonché
del regolamento di cui all'articolo 42 è
istituita, dal Ministro della Giustizia,
apposita commissione di studio composta da
docenti universitari, funzionari pubblici,
rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, esperti di
particolare qualificazione professionale nonché
esponenti di ordini professionali, sindacati ed
associazioni di professionisti.
2. La commissione di cui al comma 1 è
incaricata di elaborare un apposito studio
finalizzato a proporre una ipotesi di
riorganizzazione delle funzioni valutative e di
controllo, mediante l’istituzione di una
apposito organismo indipendente, ovvero mediante
l’attribuzione delle specifiche funzioni ad
autorità indipendente già istituita . La
relativa relazione è presentata entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge al
Governo ed alla Conferenza di presidenti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano |
ALLEGATO A
1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali,
paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e
pianificatori juniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti
sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e
forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti
sanitari, vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri
industriali, ingegneri dell'informazione,
ingegneri civili e ambientali iuniores,
ingegneri industriali iuniores, ingegneri
dell'informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali
laureati
23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche
per i contesti sociali, organizzativi e del
lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
|
ALLEGATO A
1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali,
paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e
pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti
sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e
forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti
sanitari, vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri
industriali, ingegneri dell'informazione,
ingegneri civili e ambientali iuniores,
ingegneri industriali iuniores, ingegneri
dell'informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali
laureati
23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche
per i contesti sociali, organizzativi e del
lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
|
ALLEGATO B
1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista
10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
15. igienista dentale
16. dietista
|
ALLEGATO B
1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista
10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
15. igienista dentale
16. dietista
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Roma, 13 gennaio 2005
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