Modalità
di collaborazione delle Regioni e degli Enti locali con
il Governo per il maremoto dell’Asia.
Punto 2) Odg. Conferenza Unificata
La
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome chiede al Governo di impegnarsi ad apportare le
seguenti modifiche in sede di conversione in legge del
decreto legge 19 gennaio 2005 n.2, concernente gli
interventi umanitari per le popolazioni del sudest
asiatico.
-
All’articolo 2, comma 3, sostituire le parole “a
tutti gli enti esecutori degli interventi previsti
dal presente decreto.” con le parole:
“Regioni,
Province autonome, Enti locali e a loro consorzi o
associazioni, nonché a tutti gli enti esecutori degli
interventi di emergenza finanziati in tutto o in parte
dal Ministero degli Affari esteri.”
-
Alla
fine dell’articolo 2, aggiungere il seguente comma:
“4.
Regioni, Province autonome, Enti locali e loro consorzi
o associazioni possono inviare all’estero, nell’ambito
di interventi di emergenza e di cooperazione decentrata,
personale dipendente proprio o dei propri enti
strumentali; a tale personale si applicano le
disposizioni previste per i cooperanti internazionali
dall’art. 32 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e
successive modificazioni. Il costo dei contributi
previdenziali e assistenziali costituisce parte
integrante del costo dell’intervento in cui tale
personale è impiegato.”
Roma, 3
febbraio 2005 |