PARERE SULLO SCHEMA DI
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE 2
DICEMBRE 1996 DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE
E CONCERNENTE LA GESTIONE E LE MISURE DI CONSERVAZIONE
DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E DELLE ZONE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).
Punto 8) O.d.g.
Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti esprime parere negativo, salvo
l’accoglimento degli emendamenti di cui al documento che
si consegna.
Roma, 3 febbraio 2005
____
Schema del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
d'annullamento della deliberazione 2
dicembre 1996 "Classificazione delle aree
protette" del Comitato per le aree
naturali protette e concernente la gestione e le misure
di conservazione delle zone di protezione speciale e
delle zone speciali di
conservazione.
Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394,
"Legge quadro sulle aree protette" e in
particolare l'articolo 3, comma 4,
lettere a) che demanda al Comitato per le aree naturali
protette l'integrazione della classificazione di dette
aree;
Vista la direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici ed
in particolare gli artt. 3 e 4 di detta
direttiva;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
che all'art. 1, comma 5, stabilisce che: "Le regioni
e le province autonome in attuazione delle citate
direttive 79/409/CEE,
85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono ad
istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto
nazionale per al fauna selvatica di cui all'art. 7,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento e
alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat
interni a tali zone e ad esse limitrofi,
provvedono al ripristino dei biotopi
distrutti e alla creazione dei biotopi";
Vista la direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche;
Visto in particolare l'art. 7 della
citata direttiva che stabilisce che gli obblighi
derivanti dall'art.
6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le
ZSC, circa
l'adozione di opportune misure dì
conservazione, debbano essere applicati
anche alle ZPS "a decorrere dalla data di
entrata in vigore di detta direttiva o
dalla data di riconoscimento da parte di
uno Stato membro a norma della
direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa
posteriore";
Vista la deliberazione del
Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 1997, che include nella
classificazione
delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva
92/43/CEE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche, ovvero
quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea
Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva
92/43/CEE;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha
soppresso il Comitato per le aree
naturali protette e ha stabilito che le relative
funzioni siano esercitate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come
modificato ed
integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
gennaio 1999 e
dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che
stabilisce:
-
all'art. 4, comma 1, che spetta alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
assicurare per i proposti Siti di Importanza Comunitaria
(di seguito
pSIC) opportune misure per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate;
-
all'art. 4,
comma 2, che spetta altresì alle Regioni e alle Province
autonome di
Trento e Bolzano,
sulla base di linee guida per la gestione delle aree
della rete
Natura 2000 da
adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di
Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi
dalla loro
designazione,
delle "misure di conservazione necessarie che
implicano
all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici o integrati ad
altri piani di
sviluppo e le
opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali
che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui
all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti. ";
-
all'art. 4, comma 3, che stabilisce che
qualora le ZSC "ricadano
all'interno di
aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste
previste dalla normativa vigente. Per la porzione
ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la
regione o la provincia autonoma
adotta,....omissis..., le opportune
misure di conservazione e le norme di
gestione. ";
-
all'art.
6, comma 2, che gli obblighi
derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano
anche alle ZPS;
Visto il proprio decreto del 3 settembre
2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
s.m.i.;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche
tenutesi presso la Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome;
Considerato che l'inclusione delle ZPS e
delle ZSC nella classificazione delle aree
naturali protette operata dalla citata
deliberazione del Comitato, con la
conseguente necessità di applicazione
anche ai siti Natura 2000 delle misure di
salvaguardia e dei divieti previsti dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di
fatto alimentato una conflittualità
interpretativa che ha ostacolato la
realizzazione degli obiettivi previsti dalle direttive
comunitarie 79/409/CEE e
92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;
Considerato che la valutazione
d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
e s.m.i., viene a costituire
essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai
piani o ai progetti cui
devono necessariamente aggiungersi le misure di
conservazione opportune al
mantenimento o al ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente,delle
specie e degli habitat dei siti natura
2000;
Considerata la necessità di definire la
disciplina di tutela da applicare ai siti Natura
2000 dal momento della loro istituzione;
Visto il parere favorevole espresso dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sul presente
schema di decreto con delibera n.
del
DECRETA
Art.1
1.
La deliberazione 2 dicembre 1996 del
Comitato delle aree naturali protette,
citata nelle premesse, è annullata.
2.
Alle ZPS ai sensi della direttiva
79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva
92/43/CEE si applica la disciplina di
tutela di cui al successivo art. 2.
Art2
1.
Le misure di conservazione previste dalle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e
dall’ art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 settembre 1997,
n. 357 e s.m.i. si applicano alle ZSC
entro sei mesi dalla loro designazione
con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto
del Presidente della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357
e s.m.i., e alle ZPS dalla loro
classificazione ovvero istituzione, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva
79/409/CEE così come recepito
dall'art. 6 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357 e s.m.i. che
estende gli obblighi di cui all'art. 4
del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica anche alle ZPS.
2.
Le ZPS si intendono classificate ovvero
istituite dalla data di trasmissione alla
Commissione Europea da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio dei
formulari e delle cartografie delle medesime ZPS
individuate dalle
Regioni
e Province
autonome
ovvero dalla sola data di trasmissione alla
Commissione
Europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da
parte del
Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, precedentemente
alla data di
entrata in vigore della legge 11 febbraio
1992, n. 157.
3.
Nei decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
di
designazione delle ZSC, adottati d'intesa
con ciascuna regione interessata
secondo quanto previsto dall'art. 3,
comma 2 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.,
saranno indicati il soggetto affidatario
della gestione di ciascuna ZSC, che
sarà individuato dalla regione
interessata, e le misure di conservazione
necessarie a mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente gli
habitat e le specie per il quale il sito
è stato individuato, conformemente agli
indirizzi espressi nel decreto 3
settembre 2002 "Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000".
Il Ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio, con proprio decreto
emanato d’intesa con ciascuna Regione interessata
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R.
8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., designa le ZSC.
4.
Entro sei mesi dalla designazione delle
ZSC le Regioni si impegnano a definire
le modalità di attuazione delle misure di
conservazione di cui al
precedente
comma.
all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, e s.m.i.
5.
Le Regioni si impegnano a definire entro
sei mesi dall'emanazione del
presente
decreto le misure di conservazione per le
ZPS di propria
competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel
decreto 3 settembre
2002
"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
6.
Nelle more della definizione da
parte delle Regioni delle misure di
conservazione per le ZPS di propria
competenza, dette Regioni assicurano
per le ZPS le opportune misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie nonché per
evitare la perturbazione delle specie per cui
dette ZPS sono state classificate ovvero istituite.
7.
Sono fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, le
quali provvedono alle finalità del
presente provvedimento - in conformità
allo Statuto speciale e alle relative
norme di attuazione - mediante appositi
atti normativi o amministrativi da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, addì
Altero Matteoli |