Allegato
1
1.
Anticipazioni sanità
All’articolo 4 (Finanziamento provvisorio alle Regioni)
del decreto legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il
seguente periodo:
«All’articolo 1, comma 184 lett.d) della legge 30
dicembre 2004, n.311 sono abrogate le parole <e della
proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.56, >»
Motivazioni
L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato
finanziamento del sistema sanitario, attenuando le
forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore
a causa della minore liquidità resa disponibile al
sistema, generando altresì contenziosi ed oneri
aggiuntivi. Resta comunque assicurato il meccanismo di
verifica degli adempimenti regionali concordati e le
eventuali sanzioni.
In
particolare si chiede l’abrogazione di parte della
lett.d) svincolando l’erogazione di materia di sanità
dagli altri adempimenti riguardanti il d.lgs.56/2000 le
cui difficoltà di applicazione vanificherebbero la
possibilità di anticipazione del 95% del nuovo
finanziamento.
2.
Modifiche al d.lgs.56/2000
Al decreto
legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il seguente
articolo 4 bis:
“Articolo
4 bis (Modifiche concernenti il decreto legislativo
56/2000)
1.
Al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti
modifiche: A) dopo le parole <Per l'anno 2004>
aggiungere le parole <e per l’anno 2005>. Dopo la parola
<rideterminate,> aggiungere la parola
<rispettivamente,>. Dopo le parole <entro l'11 agosto
2004> aggiungere le parole <ed entro l’11 agosto 2005>.
b)
all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei
dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006
si provvede alla definitiva determinazione delle
aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di
consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto
anche delle esigenze di rimodulazione derivanti
dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare
preferibilmente mediante la rideterminazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole
regioni. Il relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.»;
c)
all’articolo 6, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle
risorse individuate dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n.59, ad esclusione di
quelle relative all’esercizio delle funzioni nel settore
del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1°
gennaio 2006.»;
d)
all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Nella determinazione delle aliquote e
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per
l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di
cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario.»;
e)
all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo
2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
2001-2005».
2.
All’articolo 1, comma 58, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n.311 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
prima
della parola <integra> sono inserite le seguenti parole
<,a decorrere dall’anno 2006,>;
b)
le
parole <luglio 2005>, sono sostituite con le parole
<luglio 2006>.
3.
All’articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n.311
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le
parole <anno 2004> sono sostituite con le parole <anno
2005>;
b)
dopo
la parola <soppresso> sono inserite le parole <a
decorrere dal 2006>.”
Motivazioni.
Tenuto
conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000
l’emendamento prevede una ulteriore
proroga, per tutto il 2005, delle risorse
statali da trasferire alle Regioni per la gestione degli
interventi loro conferiti in ottemperanza alle
disposizioni previste dalla riforma Bassanini.
Inoltre
viene effettuato il differimento al 2006
dell’integrazione nei trasferimenti soppressi ex. D.lgs.
56/2000 del fondo asili nido e del fondo a recupero
perdita di entrate regionali per accisa benzina/tassa
automobilistica, che quindi anche per il 2005 si chiede
vengano erogati a titolo di trasferimento.
Prevede la
proroga dei meccanismi di garanzia.
3.
Copertura disavanzi sanitari 2001 per le Regioni
Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sardegna
Al decreto
legge 30 dicembre 2004, n.314 è aggiunto il seguente
articolo 4 ter:
“Articolo
4 ter (Disavanzi sanitari anno 2001)
“Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai
disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso
ai finanziamenti integrativi del FSN a carico dello
Stato, per l’anno 2001, sono considerate idonee le
misure che danno luogo alla copertura dei citati
disavanzi, ancorchè gli effetti si realizzino
complessivamente in un periodo pluriennale, o con
maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre
spese regionali, realizzata con la destinazione allo
scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei
bilanci regionali diversi da quelli destinati alla
sanità.”
Motivazione:
E’
necessario introdurre una norma che possa sbloccare le
risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001
ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania,
Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna).
In
sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure
delle Regioni che danno luogo alla copertura dei
disavanzi anche su base pluriennale.
Del resto,
visto il contesto, non è sicuramente possibile per le
Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le
risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del
blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef e
Irap.
4. In
materia di espropriazione per pubblica utilità in
relazione alla realizzazione di infrastrutture
ferroviarie si propone di inserire al ddl di conversione
del decreto legge n.314/2004 il seguente emendamento:
“all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre
2001, n.390, convertito nella L. 21 dicembre 2001, n.444
e successive modificazioni, le parole “31 dicembre
2004” sono sostituite dalle parole “31
dicembre 2005”.
Motivazione
L’emendamento è finalizzato alla proroga dei termini di
efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza, in
materia di espropriazione per pubblica utilità inerenti
alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie.
|