PARERE SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN
MATERIA DI “PROFESSIONI”, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131
Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
In ordine allo schema
di Decreto legislativo in materia di professioni approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004, si
esprime il seguente parere.
Le Regioni hanno già
espresso netto dissenso sul metodo seguito nella elaborazione dello schema
che, invece si collocarsi all’interno di una linea istituzionale generale
relativa all’attuazione della L.131/2003, viene presentato in maniera del
tutto isolata dal contesto. In tale prospettiva era stata auspicata una
procedura ispirata ad una fattiva e leale cooperazione della Conferenza con
il Governo nella fase d’individuazione dei principi nelle materie a
competenza concorrente. Tale leale collaborazione, come le regioni hanno già
avuto modo di rilevare, avrebbe potuto essere realizzata in maniera più
compiuta se preceduta da un ampio confronto generale relativo alle linee di
attuazione dell’art. 1 della legge 131 e dalla presentazione di un insieme
di schemi di decreti legislativi tale da fornire un quadro complessivo
dell’attuazione di tale disposizione.
Pertanto la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – riguardo al metodo di
confronto – invita il Governo a mettere a disposizione, al fine di una
migliore collaborazione finalizzata ad una condivisa attuazione dell’art. 1
della legge n. 131, le elaborazioni che il Ministro agli Affari regionali ha
richiesto a varie Università in relazione alla elaborazione degli schemi di
decreto legislativo, nonché le elaborazioni compiute dei Ministeri
competenti per materia. Questo materiale tecnico, unitamente a quello delle
Regioni, potrà essere posto a base per la costituzione di gruppi di lavoro
comuni finalizzati all’esame di “pacchetti” omogenei di schemi di decreto
legislativo, attinenti alle diverse materie comprese nell’art. 117, comma
terzo, della costituzione.
Nel caso in esame lo
Regioni hanno esaminato il solo schema relativo alla materia delle
professioni, materia peraltro caratterizzata da forti peculiarità (si pensi
al fatto che essa non corrispondeva ad una precedente competenza regionale e
quindi l’estrapolazione dei principi è particolarmente complessa).
Occorre evidenziare,
inoltre, come la materia sia anche oggetto di specifiche proposte
legislative in discussione in Parlamento ed è stata oggetto di una proposta
di riforma da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, rispetto alle quali sarebbe stato
opportuno un dibattito complessivo.
Il parere
delle Regioni, su questo primo schema di decreto deve essere formulato
tenendo conto delle due fasi di esame che la legge n. 131 prevede: infatti,
l’art. 1, comma 4, della legge dispone che, dopo l'acquisizione di un primo
parere della Conferenza Stato-Regioni, lo schema sia trasmesso alle Camere
per l'acquisizione di ulteriore parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, e la Conferenza dei Presidenti si esprimerà in via definitiva
con il secondo parere, riservandosi un giudizio positivo o negativo, a
seconda del recepimento o meno delle proposte regionali.
Tali proposte,
evidenziate nell'allegato al presente parere, sono elaborate sulla base
della condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle
seguenti linee-guida:
Linee-guida.
A.Necessità di una definizione generale
ed ampia del concetto di professione;
B.Garantire che l’individuazione delle
professioni sia effettuata dallo Stato (al fine di assicurare l’uniformità
sul territorio nazionale).
C.Prevedere che, nelle materie di
competenza legislativa regionale, l’individuazione delle professioni avvenga
nel rispetto del principio di leale collaborazione.
D.Assicurare che la formazione
professionale, quando posta come condizione per l’esercizio di una
determinata professione, sia prevista in maniera uniforme sul territorio
nazionale.
E.Riguardo ad Ordini e Collegi
professionali, assicurare che le funzioni relative all’organizzazione non
siano completamente riservate allo Stato, precludendo ogni ruolo normativo
alle Regioni.
F.Nell’attuazione dell’art. 1, comma 5,
della legge n. 131 del 2003 evitare che sia usata una tecnica di ritaglio
delle materie, senza l’indicazione delle disposizioni.
G.Rinviare la precisazione delle
disposizioni delle materie che rientrano nella competenza legislativa delle
Regioni ai successivi decreti legislativi di attuazione della legge n.131.
Roma, 15 luglio 200
..........................................................
Allegato
Gli emendamenti al testo dello schema di
decreto legislativo in materia di professioni sono evidenziati in grassetto
nella seconda colonna.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.
1 - Ambito di applicazione
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.Il presente decreto legislativo
individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in
materia di professioni regolamentate, di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di
cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131.
2.Nell’esercizio della competenza
legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al
rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi
fondamentali di cui al capo secondo.
3.Il presente decreto legislativo
riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti |
1.Il presente decreto legislativo
individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in
materia di professioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di
cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131.
2.Ai fini della presente legge si
intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla
legge dello Stato o dalla normativa dell’Unione europea e svolte da
presone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che
rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività
esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola.
3.Le professioni possono essere
svolte, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro
dipendente, sulla base di specifiche disposizioni volte a garantire
l’autonomia professionale del lavoratore.
4.L’individuazione di nuove
professioni è effettuata dallo Stato nel rispetto del principio di leale
collaborazione, sulla base di un accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281,
anche tenendo conto delle altre materie di competenza legislativa
regionale la cui disciplina si connette a quella delle specifiche
professioni.
5.Nell’esercizio della competenza
legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al
rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi
fondamentali di cui al capo secondo.
6.Per le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto
dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
Capo II – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2 –
Libertà professionale
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.L'esercizio
della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni,
purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon
costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino
l'esercizio della professione.
2.E' vietata
qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che
sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da
ogni altra condizione personale o sociale.
3. Non costituiscono comunque
discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate
oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e
necessari. |
1.L'esercizio
della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni,
purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon
costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino
l'esercizio della professione.
2.E' vietata qualsiasi
discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia
motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni
altra condizione personale o sociale.
3. Non costituiscono comunque
discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate
oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e
necessari.
4. L’esercizio delle professioni può
avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la
responsabilità del singolo professionista incaricato.
5. E’ garantita la libertà di
associazione professionale e sono garantite le prerogative di
riconoscimento delle associazioni spettanti alle Regioni ai sensi
dell’art. 14 del 24 luglio 1977, n. 616.
|
Art. 3 – Tutela della concorrenza e del
mercato.
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1. L'attività professionale è
equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli
artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto
previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. |
1. L'attività professionale
esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività
d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex
artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla
normativa in materia di professioni intellettuali. |
Art. 4 –
Formazione professionale.
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.Il rilascio di titoli all'esercizio
di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali
deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti
dallo Stato. |
1.Il rilascio di titoli all'esercizio
di attività professionali deve avvenire nel rispetto degli standard
minimi di preparazione stabiliti dallo Stato |
Art. 5 –
Politiche di sviluppo [modificata rubrica]
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.Le attività che richiedono una
specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo
Stato devono rispettare i requisiti tecnico professionali ed i titoli
professionali definiti dalla legge statale.
|
1.Lo Stato interviene a sostegno
dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli
interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma
restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso
allo sviluppo delle attività sul territorio. |
Art. 6 – Regolazione delle attività
professionali
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.La
regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della
tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della
clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi
deontologici.
|
1. La regolamentazione delle attività
professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi
pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei
servizi, nel rispetto dei principi deontologici. E’ garantita la
liberà di accesso alle professioni e di esercizio professionale.
|
Art. 6 bis
[proposto dalle Regioni] attiene ai principi in materia di Ordini e Collegi
professionali.
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
|
1.Gli
ordini e collegi professionali sono organizzati a livello nazionale allo
scopo di garantire l’uniformità nell’esercizio delle funzioni, svolte da
strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed
infraregionale, relative a: accertamento dei requisititi di iscrizione
agli albi od elenchi, tenuta dei medesimi, esercizio del potere
disciplinare.
2.La disciplina regionale di ordini e
collegi è dettata in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del DPR
n. 616 del 1977 sulla base dei seguenti principi:
a)gli ordini e collegi devono avere
un ordinamento democratico;
b)devono essere consentite adeguate
forme di partecipazione degli iscritti e degli altri soggetti
interessati alle attività svolte. |
Capo III – INDIVIDUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA SATATALE.
Art. 7- Discipline di competenza
legislativa esclusiva statale.
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, restano di competenza legislativa
esclusiva dello Stato:
a)la disciplina dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai
sensi dell’art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei
requisititi, compresi la formazione professionale universitaria ed il
tirocinio, richiesti per accedervi.
b)la disciplina concernente
l’individuazione delle figure professionali intellettuali ed i relativi
ordinamenti di attici;
c)la disciplina del riconoscimento e
dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle
professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli
altri Stati;
d)la disciplina della tutela della
concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto
comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti
e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva
di attività non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi
professionali della pubblicità professionale, nonché del concorso per
notai;
e)la disciplina dell’ordinamento e
dell’organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;
f)la disciplina delle attività
professionali attinenti l’ordine pubblico e la sicurezza e
l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale; |
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate, a titolo
ricognitivo, le seguenti disposizioni rientranti nella competenza
esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma secondo, della
Costituzione:
a)la
legge 6 agosto 1926, n. 1365, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il d.
lgs. 21 maggio 2003, n. 112, la legge 18 luglio 2003, n. 180, ed ogni
altra norma relativa alla disciplina dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi
dell’art. 33 della Costituzione;
b)il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 ed ogni altra disposizione
concernente la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei
titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli
Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;
c)il decreto legislativo
luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, la legge 3 agosto 1949, n.
536, la legge 7 novembre 1957, n. 1051, la legge 4 marzo 1958, n. 143,
la legge 18 ottobre 1961, n. 1164 ed ogni altra disposizione concernente
la disciplina della tutela della concorrenza, le tariffe ed i
corrispettivi professionali obbligatori;
d)la legge 16 febbraio 1913, n.
89, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944,
n. 382, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la legge 28 marzo 1968, n. 434,
la legge 7 marzo 1985, n. 75, la legge 23 marzo 1993, n. 84, per quanto
compatibili con il presente decreto, e le altre disposizioni concernenti
la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa
degli ordini e collegi nazionali;
e)gli articoli da 134 a 144 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
|
Art. 7 (segue)
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
g)la disciplina di protezione dei
dati personali trattati nell’esercizio dell’attività professionale;
h)la disciplina dei rapporti regolati
dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento
civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la
disciplina del contratto, dell’impresa e del rapporto di lavoro, delle
società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei
professionisti;
i)la
disciplina dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni
in materia di formazione professionale;
j)la disciplina dell’iscrizione
obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su
tutto il territorio dello Stato a tutela dell’affidamento del pubblico e
degli utenti;
k)la disciplina del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali;
l)la disciplina dell’organizzazione
amministrativa e delle competenze degli ordini e dei collegi delle
professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’art. 2229 del
codice civile, dalla normativa vigente.
|
f)il d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196;
g)le disposizioni del
codice civile e delle altre leggi itegranti l’ordinamento civile della
Repubblica;
h)la legge 25 aprile 1938, n. 897
e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell’iscrizione
obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su
tutto il territorio dello Stato;
i)le disposizioni della legge 12
giugno 1990, n. 146;
|
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI (aggiunto
dalla proposta delle Regioni)
Art. 7 bis – Normativa relativa a
specifiche professioni.
SH approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle
Regioni |
|
1.Negli ulteriori decreti legislativi
di attuazione dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 si
provvederà, in relazione alle professioni concernenti le singole materie
trattate, alla specificazione degli ulteriori principi fondamentali che
si riconnettono a tali professioni ed alla ricognizione delle
disposizioni che le regolano e restano nella competenza legislativa
dello Stato. |
|