Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto 29 novembre 2000 del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla proposta del
piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore,
predisposto dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’art.
10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (legge quadro
sull’inquinamento acustico)
Punto 4) Odg. Conferenza
Unificata
Le
Regioni esprimono avviso favorevole all’intesa sul Piano degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore ferroviario presentato da RFI, sui
criteri di riparto delle risorse su base regionale (art. 3, comma 3, DM
20/11/00) e per singole annualità (art. 3, comma 2, DM 29/11/00) in esso
contenute, a condizione che vengano recepite le seguenti proposte:
1.
Gli interventi di mitigazione
passiva sono ritenuti condivisibili, per il primo quadriennio, a partire
dall’anno 2004, sottolineando tuttavia la necessità che gli stessi vengano
dimensionati anche in funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel
medio-lungo termine sia con interventi sul binario, che sul materiale
rotabile (art. 5, comma 3, DM 20/11/00). E’ opportuno quindi predisporre una
progettazione che, sfruttando l’eventuale modularità delle barriere, preveda
una realizzazione in opera per step successivi, entro i termini temporali
previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione permette anche di
affrontare problemi di difficile inserimento paesaggistico-ambientale e/o di
difficile accettabilità delle opere da parte dei residenti nelle aree
interessate, attraverso la realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni
di altezza più contenuta. In una fase successiva dovrà essere valutata la
necessità di un intervento integrativo da effettuarsi con le modalità che in
quel momento risulteranno più opportune, prediligendo gli interventi alla
sorgente.
2.
Al termine del primo
quadriennio, il Piano e il relativo riparto delle risorse finanziarie
andranno verificati sulla base degli interventi realizzati, delle
esperienze maturate, degli approfondimenti tecnici e di analisi territoriali
che saranno effettuati, nonché di esperienze di mitigazione effettuate alla
sorgente.
3.
Eventuali opere di mitigazione
integrative, attualmente non previste nel Piano, a seguito della
individuazione di altri recettori anche esterni alla fascia A, di cui
all’art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459, dovranno essere progettate e
realizzate da RFI, mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.
4.
Sono prioritari i progetti
contenuti in precedenti accordi promossi da RFI e già sottoscritti dalle
Regioni (progetti pilota), con la previsione anche di risorse aggiuntive.
5.
I progetti di mitigazione e
contenimento del rumore sono soggetti alle procedure di approvazione
previste dalle vigenti norme regionali, nel rispetto delle competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Roma, 1° luglio 2004 |