EMENDAMENTI
RICHIESTI DA INSERIRE IN UN
PROVVEDIMENTO DI URGENZA (DECRETO LEGGE)
INDEBITAMENTO
Art.
…
(deroga
indebitamento Regioni)
All’articolo 3 della legge 24
dicembre 2004, n. 350, aggiungere i seguenti commi:
“21-bis. In deroga a quanto
stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli
investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a)
impegni assunti al 31
dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori
spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con
ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare
alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b)
impegni assunti nel corso
dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente.
c)
le spese di investimento
già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio
e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui
previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005
– 2007;
d)
Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di
Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
21-ter. L’istituto finanziatore può
concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a
privati solo se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tal fine, è
tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”
d.lgs.56/2000
Art.
(Modifiche
al decreto legislativo 56/2000)
1. Al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 5, comma 2, è
aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 le predette aliquote e
compartecipazioni sono rideterminate, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, sulla base dei dati consuntivi del
penultimo anno precedente; per l’anno 2003 restano determinate nelle misure
definite alla predetta data.”;
b)
all’articolo 5, il comma 3
è sostituito dal seguente: “3. Alla determinazione delle predette aliquote e
compartecipazioni per l’anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il
31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2003. Entro il 31
luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno
2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti
dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari per il parere.”;
c)
all’art.6, il comma 2 è
sostituito dal seguente: “Nella determinazione delle aliquote e
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2005 si tiene
conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a
statuto ordinario”,
all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole
“triennio 2001-2003” sono sostituite dalle parole “periodo 2001-2004”.
ReGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI PER IL
CONFERIMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AD
ENTI O SOCIETà DALLE STESSE CONTROLLATE
“Le operazioni di conferimento del patrimonio
disponibile delle Regioni e Province Autonome a favore di enti o società
possedute, anche indirettamente dalle Regioni e Province Autonome medesime
per almeno il 51%, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”
COMPENSAZIONE INTERREGIONALE ECCEDENZE
PERDITE DI ENTRATA 1998-2002
“Sono autorizzate in sede di erogazione di
somme a qualsiasi titolo spettanti, anche relative ad esercizi pregressi,
alle Regioni a Statuto Ordinario le compensazioni delle somme a credito e a
debito di ciascuna Regione indicate nella tabella di cui al presente
articolo. Tale compensazione sarà effettuata in 4 rate annuali di eguale
importo a partire dall’esercizio 2004.”
TABELLA - COMPENSAZIONE
FRA REGIONI |
|
|
|
|
|
regioni |
differenze dopo
compensazioni secche |
percentuale sulla
perdita |
Compensazione fra
Regioni |
rimaste a carico delle
regioni |
1 |
|
2* |
3 |
Piemonte |
-12.396.233,89 |
4,59 |
9.604.946,23 |
-2.791.287,66 |
Lombardia |
-40.191.518,42 |
14,87 |
31.141.504,48 |
-9.050.013,94 |
Liguria |
-19.101.557,19 |
7,07 |
14.800.416,91 |
-4.301.140,28 |
Veneto |
-35.756.644,82 |
13,23 |
27.705.241,27 |
-8.051.403,55 |
Emilia R. |
-27.510.702,97 |
10,18 |
21.316.056,56 |
-6.194.646,41 |
Toscana |
-22.425.282,24 |
8,30 |
17.375.731,37 |
-5.049.550,87 |
Marche |
-8.985.264,12 |
3,32 |
6.962.032,14 |
-2.023.231,98 |
Abruzzo |
-6.100.120,36 |
2,26 |
4.726.542,64 |
-1.373.577,72 |
Umbria |
-8.229.037,45 |
3,04 |
6.376.086,72 |
-1.852.950,74 |
Lazio |
32.087.933,75 |
|
-32.087.933,75 |
|
Campania |
177.359.988,78 |
|
-177.359.988,78 |
|
Molise |
-93.681,88 |
0,03 |
72.587,32 |
-21.094,56 |
Puglia |
-28.363.532,55 |
10,49 |
21.976.852,60 |
-6.386.679,95 |
Basilicata |
-3.934.451,76 |
1,46 |
3.048.522,47 |
-885.929,29 |
Calabria |
-57.227.430,02 |
21,17 |
44.341.401,84 |
-12.886.028,19 |
totale |
-60.867.535,12 |
100,00 |
0,00 |
-60.867.535,12 |
|
-270.315.457,65 |
|
|
|
|
209.447.922,53 |
|
|
|
|
-60.867.535,12 |
|
|
-161.196.251,11 |
* colonna 2: Risorse da compensare |
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Roma, 1° luglio 2004 |