EMENDAMENTI ALL’ACCORDO TRA
IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUI
CRITERI E LE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE NON SODDISFANO
IL PRINCIPIO DI APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA E DI ECONOMICITA’ NELLA
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 4.3 DELL’ACCORDO 22
NOVEMBRE 2001 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, AI FINI
DELLA VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 4, LETT. B) DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2002, N. 289
Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
Punto 5
Al punto 5, dopo le parole “e
semiresidenziali,” sopprimere le parole “che le Regioni abbiano
deliberato”.
Punto 6
Il punto 6 è così sostituito:
Definizione con strumenti formali da parte delle Regioni dell’assunzione
della propria quota relativa agli oneri per le prestazioni dell’area
socio-sanitaria di cui all’Allegato 1 C del DPCM del 29 novembre 2001
recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, entro la data
di chiusura della verifica della spesa sanitaria presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Punto 7
Al punto 7, dopo le parole
“delle Regioni” sostituire le parole “in attuazione” con le
parole “per l’avvio”.
Roma, 1° luglio 2004 |