FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

1 LUGLIO 2004

EMENDAMENTI ALL’ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUI CRITERI E LE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE NON SODDISFANO IL PRINCIPIO DI APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA E DI ECONOMICITA’ NELLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 4.3 DELL’ACCORDO 22 NOVEMBRE 2001 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, AI FINI DELLA VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 4, LETT. B) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

Punto 5

Al punto 5, dopo le parole “e semiresidenziali,” sopprimere le parole “che le Regioni abbiano deliberato”.

Punto 6

Il punto 6 è così sostituito:

Definizione con strumenti formali da parte delle Regioni dell’assunzione della propria quota relativa agli oneri per le prestazioni dell’area socio-sanitaria di cui all’Allegato 1 C del DPCM del 29 novembre 2001 recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, entro la data di chiusura della verifica della spesa sanitaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Punto 7

Al punto 7, dopo le parole “delle Regioni” sostituire le parole “in attuazione” con le parole “per l’avvio”.

Roma, 1° luglio 2004