PARERE DA RENDERE AL
CONSIGLIO DI STATO IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA
SANZIONATORIA FRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN MERITO
ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1986 N.898,
CONCERNENTE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI AIUTI COMUNITARI.
Punto 13) odg Conferenza
Stato-Regioni
Il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali pone un quesito al Consiglio di Stato sul riparto della
competenza sanzionatoria tra Stato e Regioni, con riferimento agli illeciti
previsti dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
Detta legge, contenente una
specifica disciplina relativa alle sanzioni amministrative in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo, all’art. 4, lett. c) stabilisce che:
1) l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita
la vigilanza sull’Amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui
delegato; 2) nelle materie di competenza delle Regioni e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal
Presidente della Giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.
La
norma, così sostiene il Ministero, sembra sancire un principio di attrazione
della competenza sostanziale rispetto a quella sanzionatoria.
Allo
stato, però - ecco il dubbio di fondo – risulta difficile stabilire, alla
luce delle numerose novelle normative anche di rango costituzionale, quali
siano le competenze sostanziali rimaste in capo allo Stato e quali quelle
trasferite alle Regioni.
Nel
quesito posto, il problema trova un proprio oggetto specifico in tre
fattispecie inerenti: la produzione di olio di oliva e la trasformazione
delle olive da tavola, l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli, i piani di sviluppo rurale.
Il
Consiglio di Stato, confermando nel parere che, ai sensi della legge n.
898/1986, la competenza sanzionatoria amministrativa segue la competenza
sostanziale ed è complementare rispetto ad essa, evidenzia che ciò
corrisponde ad un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale.
La
Corte, prosegue il Consiglio di Stato, in più occasioni avrebbe anche
rilevato come le competenze legislative ed amministrative delle Regioni
nella materia “agricoltura e foreste”, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
nel testo previgente alla riforma del Titolo V, siano tendenzialmente
generali e in alcun caso “degradabili” in assenza di un interesse
nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza”
(così, Corte Cost., 15 marzo 1991, n. 116).
In
conclusione, secondo il Consiglio di Stato, per stabilire se la competenza
sanzionatoria delle Regioni sussista o meno, deve aversi riguardo alle
specifiche normative che regolano i vari settori dell’agricoltura e che
fissano di volta in volta le competenze sostanziali in capo allo Stato od
alle Regioni stesse, salva la verifica di compatibilità di tali normative
settoriali con il quadro costituzionale.
La
Conferenza dei Presidenti ritiene di aderire a questa conclusione,
tenendo presente che il quadro costituzionale di riferimento è cambiato
rispetto a quello vigente all’epoca dell’emanazione della legge n. 898/1986.
In
particolare, vuole ricordarsi che la materia dell’agricoltura è ora
ricompresa tra quelle di competenza (residuale ed) esclusiva delle Regioni e
che, d’altra parte, con la sentenza n. 303 del 2003 la Corte ha affermato
che l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità
né di merito, alla competenza legislativa regionale.
Attualmente, dunque, lo Stato non potrebbe attrarre a sé delle funzioni in
materia di agricoltura, neppure allegando un preteso interesse nazionale
all’esercizio delle stesse.
La
riflessione appare utile per risolvere il dubbio interpretativo insorto con
il primo caso specifico, relativo agli aiuti alla produzione di olio di
oliva, su cui il Consiglio di Stato assume una posizione interlocutoria.
A tale
proposito, va in primo luogo ricordato il fondamentale canone ermeneutico
secondo il quale, nel dubbio, la norma di legge va interpretata nel senso
che la rende costituzionalmente legittima.
Ciò
premesso, posto che lo Stato non potrebbe, nell’attuale quadro
costituzionale – neppure adducendo un interesse nazionale (e salvo il
ricorrere di particolarissime condizioni - vedi la già citata sentenza 303
del 2003 - qui palesemente non ravvisabili) – legiferare in materia di
agricoltura avocando a sé delle funzioni amministrative, ne consegue che le
competenze amministrative sanzionatorie cui si riferisce l’art. 1, comma 6,
del D.Lgs. 223/2001, debbano senz’altro collocarsi in capo alle Regioni.
In
relazione agli altri due casi specifici (ortofrutticolo e piani di sviluppo
rurale) la Conferenza dei Presidenti, nel ribadire tutto quanto premesso in
via generale circa le competenze regionali, concorda con il Consiglio di
Stato circa la necessità di acquisire maggiori chiarimenti sul quadro
normativo.
A tale
proposito evidenzia, altresì, la necessità di procedere ad una recognizione
completa della normativa pregressa per definire un repertorio delle
disposizioni sanzionatorie vigenti, allo scopo di risolvere, in via
condivisa, ulteriori casi dubbi secondo una corretta chiave interpretativa.
A tal fine propone l’istituzione di uno specifico Tavolo tecnico.
Roma, 1
luglio 2004 |