PARERE DELLE REGIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004,
N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI
SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RELATIVAMENTE ALL’ART. 7.
Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ha esaminato il
disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
art. 7:
1) l’art.
7 interviene nuovamente in merito a quanto definito all’art. 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per l’attività sportiva
dilettantistica”, così come recentemente modificata dalla legge
21 Maggio 2004, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno
delle attività cinematografiche e dello spettacolo”
2) in
relazione ai contenuti dell’art. 90 della legge 289/2002, e in particolare
sul parere relativo al previsto regolamento si è aperto un contenzioso tra
lo Stato e le Regioni in materia di Ordinamento Sportivo quale materia a
legislazione concorrente come previsto dall’art. 117 della Costituzione
3) sul
citato articolo 90 sono stati depositati ricorsi alla Corte costituzionale
da parte di alcune Regioni in relazione al rispetto delle competenze
costituzionali in materia di Ordinamento sportivo
4) in
relazione alla situazione, la Conferenza delle Regioni in sede di parere sul
citato art. 90, con lettera del Presidente Enzo Ghigo, invitava l’apertura
di un confronto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni tra Regioni e
Amministrazioni centrali competenti. Invito accolto dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e promosso dal Ministero per gli Affari
Regionali
5) in sede
di confronto tecnico è stato definito un testo di modifica dell’art. 90
della legge 289/2002, concordato con i Ministeri competenti, che superava il
problema dei registri e di conseguenza il conflitto di competenze, senza
modificare le deleghe assegnate al CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 242, e successive modificazioni, e rispettando i limiti posti alle
agevolazioni già previsti nella normativa precedente per evitare aggravi per
lo Stato e in particolare la Legge 398/91 (semplificazione della tenuta
contabile e del regime iva) e il DPR 917/86 art. 67 così come modificato dal
Dlg del 12/12/2003 n. 344 (normativa sui compensi sportivi dilettantistici)
6) gli
emendamenti all’art. 90 della legge 289/2002 sono stati presentati e accolti
unanimemente dalla Commissione Cultura della Camera e approvati dai due rami
del Parlamento nella legge 21 Maggio 2004, n. 128 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante
interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale
audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello
spettacolo”
7)
la scrivente Conferenza, a seguito dell’approvazione pressoché unanime da
parte della Camera dei deputati degli emendamenti concordati, ha approvato,
nella seduta del 29 aprile 2004, un ordine del giorno che sottolineava il
risultato raggiunto, esprimeva “soddisfazione per il positivo risultato
della collaborazione fra il Ministero per i beni e le attività culturali, il
Ministero per gli affari regionali e la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome” ed in particolare rilevava come
l’emendamento dava “risposte adeguate anche alle
questioni poste alla Corte costituzionale”
L’art.
7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 interviene nuovamente, subito
dopo l’approvazione delle modifiche concordate all’art. 90 della legge
289/2002, riproponendo alcuni dei temi oggetto del contenzioso ma, in
particolare, disattendendo il risultato frutto della collaborazione fra lo
Stato e le Regioni.
oltre
ad una valutazione sulla mancata collaborazione, nel merito si segnala:
al comma 1
dell’art. 7 si cita “In relazione alla necessità di confermare che il
CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva
svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Non si
coglie a quale legge di conferma si faccia riferimento, che sarebbe peraltro
disattesa dalle funzioni assegnate alle Regioni in materia di promozione
sportiva già prevista con il DPR 616/77, oltre alle competenze
costituzionali previste in relazione all’Ordinamento sportivo da cui le
Regioni, in questo caso, sarebbero escluse. Si rileva inoltre il probabile
contrasto anche in relazione al riconoscimento della Personalità giuridica
delle associazioni, materia già delegata alle Regioni, in quanto le
associazioni con personalità giuridica sono una delle forme ricompresse al
comma 17 dell’art. 90 della legge 289/2002.
Si segnala
inoltre che risulta materia delegata alle Regioni il riconoscimento dei
soggetti definiti, in tutta la legislazione nazionale, senza fini di lucro
(associazionismo – compreso quello sportivo-, volontariato, cooperazione
sociale), con la sola eccezione, quindi, delle società e associazioni
sportive dilettantistiche.
Sempre al
comma 1 si definiscono i soggetti a cui si applicano alcune delle
disposizioni di cui all’art. 90, che sono quelli in “possesso del
riconoscimento ai fini sportivi” La materia delle agevolazioni fiscali
rientra certamente nel campo delle competenze esclusive dello Stato. Si
rileva però che la formulazione proposta può produrre problemi di equità,
nei confronti di soggetti che pur rispettando tutte le normative e le
caratteristiche delle società e associazioni sportive dilettantistiche, così
come sono definite nell’art. 90, godono di diversi riconoscimenti e quindi
di un diverso diritto alle agevolazioni. Soggetti che si relazioneranno in
modo univoco con le Regioni e gli Enti Locali di riferimento.
Si rileva
inoltre che l’“adesione o affiliazione” alla Federazione sportiva
nazionale, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva, è una
caratteristica di riconoscimento per l’accesso alle agevolazioni già
prevista dalle normative fiscali in vigore. Il “riconoscimento ai fini
sportivi” si evidenzia come un nuovo ed ulteriore riconoscimento. A
riguardo, e in contrasto con la necessità del riconoscimento, si cita la
sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2003, n. 17119
sull’applicazione della 398/91 che, sostenendo le ragioni dell’associazione
sportiva coinvolta, rigetta il ricorso dei giudici tributari in relazione
al riconoscimento della Federazione sportiva nazionale di riferimento “
dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive
svolte senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari”.
Al termine
del comma 1 si cita il CONI, “quale garante dell’unicità dell’Ordinamento
sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”. L’Ordinamento sportivo
è materia di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la
potestà legislativa e regolamentare che non può essere svolta dallo Stato ne
delegata ad altro ente pubblico sotto vigilanza del Ministero per i beni e
le attività culturali, quale garante di unicità. Ministero che dovrebbe
approvare, in quanto vigilante, le regole per il riconoscimento ai fini
sportivi approvato dal Consiglio nazionale del CONI.
Inoltre il
comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 242/99 a cui si fa riferimento
cita ”Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica e
disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine
l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate”. Oltre ad un problema relativo alla pertinenza del
riferimento legislativo richiamata all’art. 7, risulta evidente, anche in
questo caso, che il CONI disciplina indubbiamente l’attività sportiva
nazionale, nel campo delle attività, non in quello della natura giuridica
dei soggetti, che ha diretta corrispondenza con l’attività disciplinata dal
CIO e dalle Federazioni sportive internazionali (non a caso, ma
correttamente, gli Enti di promozione sportiva in questo articolo non sono
citati). Sulla natura giuridica il dato risulta evidente nel confronto fra
società di diversi paesi in occasioni di competizioni internazionali di
disciplina, dove le regole per l’attività sono uguali per tutti, non è così
per la natura giuridica dei soggetti, in quanto definita dagli organi
legislativi dei relativi paesi.
La
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome riconosce il
prezioso e fondamentale ruolo del CONI così come definito negli art. 1 e 2
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni.
Pare indubbio che sia di esclusiva competenza del CONI la definizione delle
norme dell’ordinamento sportivo quando questo viene inteso come la
normazione tecnico-sportiva riguardante le regole della partecipazione alle
attività, alle manifestazioni e ai campionati, nazionali e internazionali.
L’ordinamento sportivo definito in Costituzione, come materia a legislazione
concorrente riguarda, ovviamente, altre competenze assegnate alla
possibilità legislativa dello Stato e delle Regioni già prima della recente
modifica costituzionale.
Sulla base
di quanto citato, e visto l’ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 29 aprile, considerato
i problemi posti che avevano trovato soluzione nelle modifiche all’art. 90,
concordate fra le Regioni e i Ministeri competenti e approvate dal
Parlamento.
Considerato che l’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 riapre
alcuni dei temi oggetto del contenzioso, in particolare in relazione alle
competenze delle Regioni e Province autonome in materia di Ordinamento
sportivo e che tale provvedimento presenta diversi aspetti di dubbia
legittimità costituzionale, la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province autonome chiede la soppressione
dell’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.
Roma, 17 giugno 2004 |