FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

17 giugno 2004

PARERE DELLE REGIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RELATIVAMENTE ALL’ART. 7.

Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136  art. 7:

 

1) l’art. 7 interviene nuovamente in merito a quanto definito all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, così come recentemente modificata dalla legge 21 Maggio 2004, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”  

 

2) in relazione ai contenuti dell’art. 90 della legge 289/2002, e in particolare sul parere relativo al previsto regolamento si è aperto un contenzioso tra lo Stato e le Regioni in materia di Ordinamento Sportivo quale materia a legislazione concorrente come previsto dall’art. 117 della Costituzione

 

3) sul citato articolo 90 sono stati depositati ricorsi alla Corte costituzionale da parte di alcune Regioni in relazione al rispetto delle competenze costituzionali in materia di Ordinamento sportivo

 

4) in relazione alla situazione, la Conferenza delle Regioni in sede di parere sul citato art. 90, con lettera del Presidente Enzo Ghigo, invitava l’apertura di un confronto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni tra Regioni e Amministrazioni centrali competenti. Invito accolto dal Ministero per i Beni  e le Attività Culturali e promosso dal Ministero per gli Affari Regionali

 

5) in sede di confronto tecnico è stato definito un testo di modifica dell’art. 90 della legge 289/2002, concordato con i Ministeri competenti, che superava il problema dei registri e di conseguenza il conflitto di competenze, senza modificare le deleghe assegnate al CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e rispettando i limiti posti alle agevolazioni già previsti nella normativa precedente per evitare aggravi per lo Stato e in particolare la Legge 398/91 (semplificazione della tenuta contabile e del regime iva) e il DPR 917/86 art. 67 così come modificato dal Dlg del 12/12/2003 n. 344 (normativa sui compensi sportivi dilettantistici)

 

6) gli emendamenti all’art. 90 della legge 289/2002 sono stati presentati e accolti unanimemente dalla Commissione Cultura della Camera e approvati dai due rami del Parlamento nella legge 21 Maggio 2004, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”  

 

7) la scrivente Conferenza, a seguito dell’approvazione pressoché unanime da parte della Camera dei deputati degli emendamenti concordati, ha approvato, nella seduta del 29 aprile 2004, un ordine del giorno che sottolineava il risultato raggiunto, esprimeva “soddisfazione per il positivo risultato della collaborazione fra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero per gli affari regionali e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome” ed in particolare rilevava come l’emendamento dava “risposte adeguate anche alle questioni poste alla Corte costituzionale”

 

L’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 interviene nuovamente, subito dopo l’approvazione delle modifiche concordate all’art. 90 della legge 289/2002, riproponendo alcuni dei temi oggetto del contenzioso ma, in particolare, disattendendo il risultato frutto della collaborazione fra lo Stato e le Regioni.

 

 oltre ad una valutazione  sulla mancata collaborazione, nel merito si segnala:

 

al comma 1 dell’art. 7  si cita “In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Non si coglie a quale legge di conferma si faccia riferimento, che sarebbe peraltro disattesa dalle funzioni assegnate alle Regioni in materia di promozione sportiva già prevista con il DPR 616/77, oltre alle competenze costituzionali previste in relazione all’Ordinamento sportivo da cui le Regioni, in questo caso, sarebbero escluse. Si rileva inoltre il probabile contrasto anche in relazione al riconoscimento della Personalità giuridica delle associazioni, materia già delegata alle Regioni, in quanto le associazioni con personalità giuridica sono una delle forme ricompresse al comma 17 dell’art. 90 della legge 289/2002.

Si segnala inoltre che risulta materia delegata alle Regioni il riconoscimento dei soggetti definiti, in tutta la  legislazione nazionale, senza fini di lucro (associazionismo – compreso quello sportivo-, volontariato, cooperazione sociale), con la sola eccezione, quindi, delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Sempre al comma 1 si definiscono i soggetti a cui si applicano alcune delle disposizioni di cui all’art. 90, che sono quelli in “possesso del riconoscimento ai fini sportivi” La materia delle agevolazioni fiscali rientra certamente nel campo delle competenze esclusive dello Stato. Si rileva però che la formulazione proposta può produrre problemi di equità, nei confronti di soggetti che pur  rispettando tutte le normative e le caratteristiche delle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come sono definite nell’art. 90, godono di diversi riconoscimenti e quindi di un diverso diritto alle agevolazioni. Soggetti che si relazioneranno in modo univoco con le Regioni e gli Enti Locali di riferimento.

Si rileva inoltre che l’“adesione o affiliazione” alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva, è una caratteristica di riconoscimento per l’accesso alle agevolazioni già prevista dalle normative fiscali in vigore. Il “riconoscimento ai fini sportivi” si evidenzia come un nuovo ed ulteriore riconoscimento. A riguardo, e in contrasto con la necessità del riconoscimento, si cita la sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2003, n. 17119 sull’applicazione della 398/91 che, sostenendo le ragioni dell’associazione sportiva coinvolta, rigetta il ricorso dei giudici tributari in relazione al  riconoscimento della Federazione sportiva nazionale di riferimento “ dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari”.

 

Al termine del comma 1 si cita il CONI, “quale garante dell’unicità dell’Ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”. L’Ordinamento sportivo è materia di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare che non può essere svolta dallo Stato ne delegata ad altro ente pubblico sotto vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, quale garante di unicità. Ministero che dovrebbe approvare, in quanto vigilante, le regole per il riconoscimento ai fini sportivi approvato dal Consiglio nazionale del CONI.

Inoltre il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 242/99 a cui si fa riferimento cita ”Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”.  Oltre ad un problema relativo alla pertinenza del riferimento legislativo richiamata all’art. 7, risulta evidente, anche in questo caso, che il CONI disciplina indubbiamente l’attività sportiva nazionale, nel campo delle attività, non in quello della natura giuridica dei soggetti, che ha diretta corrispondenza con l’attività disciplinata dal CIO e dalle Federazioni sportive internazionali (non a caso, ma correttamente, gli Enti di promozione sportiva in questo articolo non sono citati). Sulla natura giuridica  il dato risulta evidente nel confronto fra società di diversi paesi in occasioni di  competizioni internazionali di disciplina, dove le regole per l’attività sono uguali per tutti, non è così per la natura giuridica dei soggetti, in quanto definita dagli organi legislativi dei relativi paesi.

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome riconosce il prezioso e fondamentale ruolo del CONI così come definito negli art. 1 e 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni. Pare indubbio che sia di esclusiva competenza del CONI la definizione delle norme dell’ordinamento sportivo quando questo viene inteso come la normazione tecnico-sportiva riguardante le regole della partecipazione alle attività, alle manifestazioni e ai campionati, nazionali e internazionali. L’ordinamento sportivo definito in Costituzione, come materia a legislazione concorrente riguarda, ovviamente, altre competenze assegnate alla possibilità legislativa dello Stato e delle Regioni già prima della recente modifica costituzionale.

 

Sulla base di quanto citato, e visto l’ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 29 aprile, considerato i problemi posti che avevano trovato soluzione nelle modifiche all’art. 90, concordate fra le Regioni e i Ministeri competenti e approvate dal Parlamento.

Considerato che l’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 riapre alcuni dei temi oggetto del contenzioso, in particolare in relazione alle competenze delle Regioni e Province autonome in materia di Ordinamento sportivo e che tale provvedimento presenta diversi aspetti di dubbia legittimità costituzionale, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome  chiede la soppressione dell’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.

 

Roma, 17 giugno 2004