DOCUMENTO
SU INDEBITAMENTO EX ART. 3, LEGGE FINANZIARIA 2004, D. LGS. 56/2000 E
NEUTRALITA’ FISCALE PER IL CONFERIMENTO DI PATRIMONIO REGIONALE A SOCIETA’
Punto 12)
O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
INDEBITAMENTO
Le Regioni e le Province autonome:
·
prendono
atto
dell’emendamento (allegato 1) che, definito a livello tecnico tra Ministero
dell’Economia e delle finanze e Regioni e Province autonome, consente di
derogare alle disposizioni di cui al comma 18 art. 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, anche se limitatamente:
a)
agli impegni assunti al
31/12/2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori
spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
b)
agli impegni assunti nel
corso del 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti dall’elencazione effettuata nei progetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio 2004, con esclusione di
qualsiasi variazione successiva.
L’emendamento concordato, pur essendo quanto
possibile ottenere nei limiti dell’indirizzo tecnico del Ministero
dell’Economia e delle finanze e pur contribuendo alla salvaguardia degli
equilibri di finanza regionale fino a tutto il 2004, anche se non
completamente, non permette comunque nuovi investimenti nel settore privato
mentre ricrea sul 2005 le condizioni di ingestibilità per il finanziamento
di spese già autorizzate con legge e previste nel bilancio pluriennale oltre
a precludere alle Regioni e Province autonome gli interventi a sostegno
dell’economia (piccole e medie imprese), delle famiglie e delle associazioni
e dei programmi cofinanziati dalla Unione Europea.
·
richiedono quindi che:
1)
le norme concordate a
livello tecnico siano introdotte con la massima urgenza in un decreto legge
o in altri provvedimenti di legge in itinere per consentirne l’utilizzo con
le leggi regionali di assestamento 2004 in corso di adozione. Si chiede
tuttavia di inserire nella lettera b) dopo la parola “variazione” le parole
“in aumento”;
2)
vengano di seguito alle
lettere a) e b) dell’emendamento concordato inserite in aggiunta le seguenti
lettere c) e d):
c)
le spese di investimento già
autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e
leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui
previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005
– 2007;
d)
Cofinanziamenti di programmi
comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali
previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla completa
attuazione degli stessi.
Occorre inoltre:
·
un’interpretazione della lett.i) del comma 18, dell’art.3 al fine di
individuare correttamente le tipologie di intervento e i soggetti
beneficiari dei finanziamenti, nell’ambito della vigente legislazione
regionale;
·
fornire
un’interpretazione sistematica della normativa, circa la possibilità per le
Regioni di contrarre mutui con oneri a carico del bilancio statale in quanto
gli stessi non fanno parte dell’indebitamento regionale e non rientrano
pertanto nelle disposizioni normative della Legge finanziaria.
d.lgs.56/2000
Le Regioni e i tecnici del Ministero
dell’Economia e delle finanze hanno concordato già in sede di legge
finanziaria 2004 un emendamento per la proroga del Fondo di garanzia e il
rinvio al 2005 delle determinazione delle aliquote definitive di
compartecipazione a tributi erariali.
Le Regioni confermano la necessità che tale
emendamento sia accolto il più presto possibile. Tale emendamento è stato
già vagliato anche dai tecnici del Ministero dell’Economia e Finanze.
(Allegato 2)
Neutralità fiscale per il conferimento di
patrimonio pubblico regionale a società
Il conferimento di beni del patrimonio
disponibile a società spa è soggetto a tassazione (imposta di registro,
ecc. e tassazione delle plusvalenze).
Le Regioni hanno già avuto occasione di
richiedere l’estensione dei benefici previsti dalla L. 410/2001 anche nelle
operazioni di conferimento del proprio patrimonio in quanto la legge non
prevede solo l’esenzione dalle imposte legate al passaggio di proprietà dei
beni, ma anche diverse facilitazioni relative alla vendita/rivendita dei
beni immobiliari.
Si propone l’accoglimento dell’emendamento
allegato, non discusso in sede tecnica anche se assentito in linea di
massima del Ministro Tremonti.
(allegato 3).
Le Regioni ritengono che i problemi sopra
esposti necessitano di una soluzione in tempi brevi e richiedono un incontro
urgente con il Ministro dell’Economia anche per affrontare i contenuti
della prossima legge finanziaria 2005.
Roma, 17 giugno 2004
Allegato 1
Art. …
(deroga
indebitamento Regioni)
All’articolo 3 della legge 24
dicembre 2004, n. 350, aggiungere i seguenti commi:
“21-bis. In deroga a quanto
stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli
investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a)
impegni assunti al 31
dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori
spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con
ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare
alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b)
impegni assunti nel corso
dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con
esclusione di qualsiasi variazione che dovesse essere apportata
successivamente.
21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai
contributi agli investimenti a privati solo se compresi nei prospetti di cui
al comma 21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall’ente territoriale.”
Allegato 2
Art.
(Modifiche
al decreto legislativo 56/2000)
1. Al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 5, comma 2, è
aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 le predette aliquote e
compartecipazioni sono rideterminate, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, sulla base dei dati consuntivi del
penultimo anno precedente; per l’anno 2003 restano determinate nelle misure
definite alla predetta data.”;
b)
all’articolo 5, il comma 3
è sostituito dal seguente: “3. Alla determinazione delle predette aliquote e
compartecipazioni per l’anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il
31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2003. Entro il 31
luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno
2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti
dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari per il parere.”;
c)
all’art.6, il comma 2 è
sostituito dal seguente: “Nella determinazione delle aliquote e
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2005 si tiene
conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a
statuto ordinario”,
d)
all’articolo 13, commi 3 e
4, le parole “triennio 2001-2003” sono sostituite dalle parole “periodo
2001-2004”.
Allegato 3
Art…..
(Neutralità fiscale per il conferimento di patrimonio pubblico regionale a
società)
“I benefici previsti dalla Legge n. 410 del
23 novembre 2001 sono estesi anche ai conferimenti dei beni del patrimonio
regionale ed alle operazioni di valorizzazione dei medesimi poste in essere
da parte delle società regionali”.
In alternativa, una norma solo per
l’esenzione delle imposte legate al conferimento dei beni potrebbe avere il
seguente tenore:
“Le operazioni di conferimento del patrimonio
disponibile regionale sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto” |