FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

17 giugno 2004

DOCUMENTO SU INDEBITAMENTO EX ART. 3, LEGGE FINANZIARIA 2004, D. LGS. 56/2000 E NEUTRALITA’ FISCALE PER IL CONFERIMENTO DI PATRIMONIO REGIONALE A SOCIETA’

Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

INDEBITAMENTO

Le Regioni e le Province autonome:

·        prendono atto dell’emendamento (allegato 1) che, definito a livello tecnico tra Ministero dell’Economia e delle finanze e Regioni e Province autonome, consente di derogare alle disposizioni di cui al comma 18 art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche se limitatamente:

a)     agli impegni assunti al 31/12/2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

b)    agli impegni assunti nel corso del 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dall’elencazione effettuata nei progetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio 2004, con esclusione di qualsiasi variazione successiva.

L’emendamento concordato, pur essendo quanto possibile ottenere nei limiti dell’indirizzo tecnico del Ministero dell’Economia e delle finanze e pur contribuendo alla salvaguardia degli equilibri di finanza regionale fino a tutto il 2004, anche se non completamente, non permette comunque nuovi investimenti nel settore privato mentre ricrea sul 2005 le condizioni di ingestibilità per il finanziamento di spese già autorizzate con legge e previste nel bilancio pluriennale oltre a precludere alle Regioni e Province autonome gli interventi a sostegno dell’economia (piccole e medie imprese), delle famiglie e delle associazioni e dei programmi cofinanziati dalla Unione Europea.

·        richiedono quindi che:

1)    le norme concordate a livello tecnico siano introdotte con la massima urgenza in un decreto legge o in altri provvedimenti di legge in itinere per consentirne l’utilizzo con le leggi regionali di assestamento 2004 in corso di adozione. Si chiede tuttavia di inserire nella lettera b) dopo la parola “variazione” le parole “in aumento”;

2)    vengano di seguito alle lettere a) e b) dell’emendamento concordato inserite in aggiunta le seguenti lettere c) e d):

c)     le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005 – 2007;

d)    Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

Occorre inoltre:

·        un’interpretazione della lett.i) del comma 18, dell’art.3 al fine di individuare correttamente le tipologie di intervento e i soggetti beneficiari dei finanziamenti, nell’ambito della vigente legislazione regionale;

·        fornire un’interpretazione sistematica della normativa, circa la possibilità per le Regioni di contrarre mutui con oneri a carico del bilancio statale in quanto gli stessi non fanno parte dell’indebitamento regionale e non rientrano pertanto nelle disposizioni normative della Legge finanziaria.

d.lgs.56/2000

Le Regioni e i tecnici del Ministero dell’Economia e delle finanze hanno concordato già in sede di legge finanziaria 2004 un emendamento per la proroga del Fondo di garanzia e il rinvio al 2005 delle determinazione delle aliquote definitive di compartecipazione a tributi erariali.

Le Regioni confermano la necessità che tale emendamento sia accolto il più presto possibile. Tale emendamento è stato già vagliato anche dai tecnici del Ministero dell’Economia e Finanze.

(Allegato 2)

Neutralità fiscale per il conferimento di patrimonio pubblico regionale a società

Il conferimento di beni del patrimonio disponibile a società  spa è soggetto a tassazione (imposta di registro, ecc. e tassazione delle plusvalenze).

Le Regioni hanno già avuto occasione di richiedere l’estensione dei benefici previsti dalla L. 410/2001 anche nelle operazioni di conferimento del proprio patrimonio in quanto la legge non prevede solo l’esenzione dalle imposte legate al passaggio di proprietà dei beni, ma anche diverse facilitazioni relative alla vendita/rivendita dei beni immobiliari.

Si propone l’accoglimento dell’emendamento allegato, non discusso in sede tecnica anche se assentito in linea di massima del Ministro Tremonti.

(allegato 3).

Le Regioni ritengono che i problemi sopra esposti necessitano di una soluzione in tempi brevi e richiedono un incontro urgente con il Ministro dell’Economia anche  per affrontare i contenuti della prossima legge finanziaria 2005.

Roma, 17 giugno 2004

Allegato 1

Art. …

 

(deroga indebitamento Regioni)

         All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, aggiungere i seguenti commi:

         “21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a)     impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b)     impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione che dovesse essere apportata successivamente.

          21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati solo se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”

Allegato 2

Art.

(Modifiche al decreto legislativo 56/2000)

1.  Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a)     all’articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l’anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.”;

b)    all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla determinazione delle predette aliquote e compartecipazioni per l’anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2004, tenuto conto  anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.”;

c)     all’art.6, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario”,

d)    all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole “triennio 2001-2003” sono sostituite dalle parole “periodo 2001-2004”.

Allegato 3

Art…..

(Neutralità fiscale per il conferimento di patrimonio pubblico regionale a società)

“I benefici previsti dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 sono estesi anche ai conferimenti dei beni del patrimonio regionale ed alle operazioni di valorizzazione dei medesimi poste in essere da parte delle società regionali”.

In alternativa, una norma solo per l’esenzione delle imposte legate al conferimento dei beni potrebbe avere il seguente tenore:

“Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile regionale sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”