FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

23 Settembre 2004

Parere sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

Punto 3) Odg. Conferenza Unificata

Con il decreto legge n.240/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.215 del 13.9.2004, viene affrontato il problema degli sfratti degli inquilini “disagiati”, ovvero dei nuclei familiari con basso reddito e con la presenza di componenti handicappati o anziani. Il decreto, che è operativo solo nei Comuni ad alta tensione abitativa, delinea un nuovo percorso, in quanto, nel differire al 31 ottobre le procedure esecutive di rilascio degli immobili, già sospese fino al 30 giugno, prevede la sottoscrizione da parte di conduttori, proprietari ed enti locali di nuove tipologie contrattuali, incentivate dalla concessione di contributi pubblici.

Tuttavia, le misure adottate nel provvedimento varato dal Governo suscitano alcune perplessità.

In primo luogo, si prevede la costituzione di uno “sportello emergenza sfratti”, aperto direttamente dal Ministero delle Infrastrutture presso gli ex IACP, al quale possono rivolgersi i soggetti interessati per richiedere informazioni o per riscuotere il contributo assegnato.

Tale procedura ripropone ancora una volta un modello centralista, che tende a far recuperare allo Stato un ruolo gestionale, ignorando totalmente la competenza attribuita alle Regioni in materia di politiche abitative ed addirittura prevedendo l’utilizzo di enti dipendenti da quest’ultime, quali gli ex IACP, senza neppure tener conto che, in molti casi, quest’ultimi sono stati profondamente trasformati o addirittura soppressi.

Ai comuni invece dovrebbe competere l’organizzazione e la gestione degli sportelli emergenza sfratti ed il decreto legge dovrebbe contenere le misure adeguate allo svolgimento della funzione.

E’ necessario inoltre sottolineare che le iniziative previste dal decreto vengono finanziate con una parte delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per gli affitti precedentemente citato.

Ciò comporta un’ulteriore riduzione di tale stanziamento, già nettamente insufficiente rispetto al fabbisogno manifestato dalle Regioni a seguito dei bandi emanati dai Comuni. Infatti, quest’ultimo è pari a € 710.314.306,79, mentre l’ammontare delle risorse messe a disposizione dallo Stato per l’anno 2004 se non integrato dello stanziamento destinato al finanziamento del decreto legge ammonta a € 248.248.333,46.

La norma in esame, quindi, ben lungi dal risolvere l’emergenza abitativa sempre più grave in alcune aree del paese, produce unicamente uno slittamento in avanti dei tempi, scaricando ogni responsabilità sui Comuni e sulle Regioni, che si troveranno successivamente a dover gestire una nuova emergenza.

Si ritiene, pertanto, che vadano ricercate contemporaneamente soluzioni più organiche, in modo da poter fornire una risposta efficace ai bisogni alloggiativi manifestati non solo da chi è in procinto di sfratto, ma anche da altri nuclei familiari appartenenti a strati sempre più estesi della popolazione. Tali soluzioni possono essere fornite esclusivamente da un adeguato incremento del parco alloggi a canone sociale, che non è attualmente in grado di soddisfare la domanda crescente in particolar modo nelle grandi città, e dalla realizzazione di abitazioni a canone moderato o concertato, alle quali possano accedere coloro che non hanno redditi sufficienti a sostenere una locazione sul libero mercato.

Da ultimo si ritiene opportuno prevedere la partecipazione delle Regioni all’attività di monitoraggio indicata dal DL consentendo alle stesse di disporre delle informazioni necessarie per alimentare gli osservatori regionali e quello nazionale indispensabili per una corretta programmazione degli interventi.

Le Regioni infine giudicano positivamente l’inserimento del disposto all’articolo 7 del decreto legge che recepisce le richieste più volte formulate dalle Regioni in sede tecnica e politica.

In conclusione le Regioni esprimono parere negativo sul decreto legge salvo l’accoglimento integrale delle osservazioni sopra riportate.

Roma, 23 settembre 2004