PARERE SULLO Schema di disegno di legge di
semplificazione
e riassetto normativo per l'anno 2005
Punto 2) Odg.
Conferenza Unificata
Il disegno di legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 prevede interventi su
settori di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, del
Ministero degli esteri, del Ministero delle attività produttive nonché della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Pari Opportunità
Il profilo maggiormente
rilevante del provvedimento in esame, dal punto di vista delle Regioni,
concerne l'articolo 4 ( Riassetto normativo in materia di adempimenti
amministrativi delle imprese) in quanto tale norma desta notevoli
preoccupazioni di ordine tecnico giuridico soprattutto in relazione al
rapporto tra le fonti normative dei diversi livelli istituzionali.
Il tema centrale è quello
della liberalizzazione dell'attività di impresa con riferimento alle fasi di
avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività avente una
incidenza evidente su ambiti di competenza demandati alla competenza
legislative delle Regioni.
Nel
merito, in particolare si osserva che:
L' articolo 4
prevede un'ampia delega legislativa in vista del "riassetto delle
disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale vigenti in materia
di adempimenti amministrativi delle imprese" per altro con l'esclusione
degli adempimenti fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse
in qualità di datori di lavoro.
In
relazione a tale previsione si osserva che:
a)
si tratta di verificare se per adempimenti amministrativi delle imprese si
debbano intendere gli atti amministrativi che condizionano la possibilità
stessa di esercitare una data attività ( ad es. autorizzazioni per gli
istituti di vigilanza) e/o gli atti amministrativi connessi a singoli
specifici aspetti che vengano in considerazione nell'esercizio dell'attività
( ad es. autorizzazioni per le emissioni in atmosfera o per gli scarichi
idrici).
Al riguardo la norma sembra muoversi tra entrambe le ipotesi senza,
peraltro, la necessaria puntualità e univocità. In particolare mentre la
lett. a) del comma 1 risulta ispirato alla prima nozione la lett. b) si
esprime in termini ancora più ampi e generici.
b)
I profili di indeterminatezza appena rilevati, vengono in rilievo, in
particolare con riferimento alla definizione dell'oggetto delle delega. In
relazione ai relativi profili di criticità è evidente che siamo in
presenza di una " delega in bianco" che risulta, quindi, suscettibili di
tradursi in decreti legislativi dai contenuti oggi non preventivabili.
c)
I suddetti spunti critici vengono in evidenza soprattutto in relazione al
riparto delle competenze legislative poichè l'incertezza dell'oggetto
determina una analoga incertezza sulla titolarità dei poteri normativi. Non
soccorre al riguardo la formulazione testuale del primo comma laddove
afferma di riferirsi alle sole "disposizioni di competenza legislativa
esclusiva statale" in quanto:
§
non è chiarito quali competenze
esclusive dello Stato vengano in considerazione, soprattutto per la
espressa esclusione di settori ad elevata incidenza statale ( fisco,
previdenza, lavoro).Senza dire dei problemi circa l'esatta definizione di
ciascuna di tali competenze esclusive ( tutela dell'ambiente, tutela della
concorrenza).
§
non è possibile , inoltre, in
materia di adempimenti amministrativi delle imprese individuare aree
organiche di esclusiva pertinenza statale, considerando l'indubbia
sussistenza di numerose ed ampie competenze regionali ( a titolo sia
concorrente che esclusivo).
§
del resto il comma 2
dell'art. 4, operando un ampio rinvio alle intese e accordi in sede di
Conferenze, dimostra l'assoluta necessità di valutare e riconoscere gli
spazi normativi propri delle Regioni ( e, in misura minore, degli enti
locali). In proposito si deve rilevare che gli
strumenti consensuali non consentono, ovviamente, possibili deroghe agli
assetti di competenza costituzionalmente definiti .
La previsione dell'art. 4, per
le argomentazioni sinteticamente riportate, desta dunque non poche
perplessità e induce a guardare con estrema attenzione alle concreta
attuazione dei principi ivi contenuti per mezzo dei decreti delegati.
Alcune ipotesi emendative
possono essere quelle concordate dalle Regioni in sede di riunione tecnica
del 27 luglio u.s., presso la Conferenza Stato-Regioni di seguito riportate.
Al comma 1, dell’art. 4,
inserire dopo le parole “di competenza esclusiva statale” le parole “di cui
all’art. 117, 2° comma della Costituzione”.
Al comma 2, dell’art. 4, il
primo capoverso è così riformulato: “Il Governo e le Regioni, in attuazione
di principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 6 giugno 2003 n. 131 e dell’art. 4
del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di
Conferenza Unificata”.
alla lettera a) comma 2,
dell’art. 4, sostituire il termine “coordinare” con “favorire il
coordinamento dell’esercizio”.
alla lettera c) comma 2,
dell’art. 4, sostituire la parola “conseguire” con “favorire il
conseguimento dei…”.
Il problema ineludibile e di
maggior rilievo istituzionale è sicuramente quello di individuare la
soluzione tecnico giuridica che consenta di salvaguardare le competenze
legislative regionali attinenti alla articolata materia della
liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza
concorrente o esclusiva .
E' necessario, dunque, una
norma di principi fondamentali e raccordi procedurali che consentano alle
Regioni di adeguare la propria legislazione per un verso ai principi
fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di adempimenti
amministrativi delle imprese e per altro verso di coordinarsi con la
normativa delegata e che potrebbe essere formulata nel seguente modo:
All'articolo 4 dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
"3. Le
Regioni, in base ad accordi ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Decreto
Legislativo 281/1997, adeguano la propria legislazione concernente la
disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e
agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con la
legislazione statale delegata emanata sulla base della delega ".
Con riferimento all'art. 6 "
Riassetto normativo materia di pari opportunità" si rileva che, la norma
deve raccordarsi con l'art. 117, comma 7 Cost. che demanda alle leggi
regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
In proposito appare necessario
che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, si prevedano
specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adeguato
coordinamento ed armonizzazione delle normative statali e regionali in
materia.
Con
riferimento all'art. 10 " Disposizioni in materia di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle
amministrazioni" è necessario precisare che la
norma si applica solo allo Stato e agli enti pubblici nazionali, come
rilevato anche in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della
Conferenza permanente della Stato-Regioni del 27 luglio 2004.
Si
propone, dunque, di integrare la rubrica dell'articolo 10 nel seguente
modo:
la
rubrica dell'articolo 10 è modificata nel seguente modo:
dopo le
parole dell'azione delle amministrazioni sono aggiunte le seguenti.
" dello
Stato e degli Enti pubblici nazionali".
Roma, 23
settembre 2004 |