FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

23 Settembre 2004

 Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei Concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal RID”

Punto 5 Odg) Conferenza Unificata

Le Regioni esprimono parere negativo sul provvedimento in oggetto salvo l’accoglimento integrale dei seguenti emendamenti:

a)      emendamento all’art. 6

Si propone di sostituire il testo dell’art. 6 con il seguente:

In sede di prima applicazione, l’importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga quantificato dal R.I.D. secondo quanto previsto dai precedenti articoli, è ridotto di 1/3 ed è dovuto a partire dall’annualità 2004.

I criteri, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo, oggetto del presente decreto, hanno la validità di un anno, decorso il quale sono soggetti a revisione con le modalità di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 01 agosto 2002, n. 166”.

b)  emendamento all’art. 2

Si propone di eliminare dall’art. 2 le parole: “utilizzazione per laminazione euro 5.300,00 “.

c)      emendamento all’art. 1 (o  nuovo art. 1-bis)

Aggiungere le parole: “Sono escluse dal pagamento del contributo annuo di iscrizione al R.I.D. le dighe aventi unicamente finalità di laminazione delle piene, tenuto conto dei prevalenti scopi di tutela della pubblica incolumità, di protezione civile e di sicurezza idraulica connessi a tali opere”.

In subordine, si richiede una considerevole riduzione della misura del contributo così individuata.

d)      emendamento all’art. 5

dopo le parole “…il concessionario potrà segnalare al R.I.D. …”, aggiungere le seguenti: “…e chiedere al R.I.D. motivatamente la revisione del contributo calcolato evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all’utilizzazione delle acque invasate. In tal caso, il termine di 30 giorni di cui … si intende sospeso fino alle nuove determinazioni da parte del R.I.D.”.

e)   sostituire, in tutto il testo del provvedimento, la parola “dighe” con la parola “invaso”, al fine di consentire una più chiara interpretazione dell’articolato tale da evitare il doppio pagamento della quota fissa per uno stesso invaso.

Le Regioni Sicilia e Basilicata chiedono, inoltre, l’accoglimento di ulteriori emendamenti al testo proposto, volti a tutelare il rispetto del criterio richiamato all’art. 12 del DPR 136/03. Tali emendamenti si riportano di seguito:

f) emendamento all’art. 1: si propone di sostituire l’art. 1 come segue.

Il contributo annuo di iscrizione al R.I.D. per ogni invaso, articolato in funzione dell’utilizzazione prevalente della risorsa concessa, compresa la quota aggiuntiva limitata al 50% dei costi di funzionamento del R.I.D., di cui al comma 3 dell’art. 6 della legge 01 agosto 2002, n. 166, è costituito da una quota base fissa, nonché da quote variabili in relazione all’altezza della diga costituente lo sbarramento principale e al volume dell’invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e riportati nel relativo foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui alla Circolare  del  Ministero  dei  Lavori Pubblici 04 dicembre 1987, n. 352.”

g) emendamento all’art. 2: si propone di sostituire l’art. 2 come segue.

La quota base fissa, articolata in funzione dell’utilizzazione prevalente della risorsa concessa, è stabilita come segue:

Utilizzazione idroelettrica                         euro 15.900,00

Utilizzazione industriale                            euro 15.900,00

Utilizzazione potabile                                euro   5.300,00

Utilizzazione irrigua                                  euro   2.650,00

Utilizzazione per laminazione                   euro          0,00

Utilizzazione diversa dalle precedenti      euro   2.650,00

Tale quota fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un volume di invaso inferiore a Mm3 2,00.”

h)  emendamento all’art. 3: si propone di sostituire l’art. 3 come segue.

Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all’art. 2 la quota base fissa è incrementata di una quota variabile dipendente dall’altezza dello sbarramento e dal volume di invaso, così determinata per l’utilizzazione potabile:

1)     in relazione all’altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:

§   per ogni metro superiore a m. 15 sino a m. 100               euro 147,00

§   per ogni metro superiore a m. 100                                                euro     0,00

2)     in relazione al volume di invaso, da arrotondarsi al Mm3  inferiore:

§   per ogni Mm  superiore a Mm3  1 sino a Mm3 100          euro   67,00

§   per ogni Mm  superiore a Mm3  100 sino a Mm3 200      euro   53,00

§   per ogni Mm  superiore a Mm3  200 sino a Mm3 300      euro   27,00

§   per ogni Mm  superiore a Mm3  300                                euro     0,00

Le quote variabili sopra determinate sono moltiplicate per 3 per l’utilizzazione idroelettrica e industriale e divise per 2 per l’utilizzazione irrigua e per quelle diverse dalle precedenti.”

i)  emendamento aggiuntivo: si propone di introdurre l’art. 3bis come segue.

Il differenziale tra l’importo del fabbisogno finanziario per il finanziamento del R.I.D. (compresa la quota “aggiuntiva” ex art. 6, 3° c., L. 166/02) e la somma del contributo a carico dello Stato e dei singoli concessionari verrà riportato tra i soli concessionari per gli usi industriali ed idroelettrici in proporzione alle quote di contributo (quota fissa più quota variabile) a loro carico determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 che precedono.”

l)  emendamento all’art. 4: si propone di sostituire l’art. 4 come segue.

L’importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dal R.I.D. sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli nn. 1, 2, 3 e 3bis e verrà comunicato agli interessati. Per una quota pari al 50% di detto contributo, che dovrà essere versato in due rate semestrali di pari importo anticipate, la riscossione potrà avvenire tramite riscossione diretta ovvero tramite l’Agenzia delle entrate.

La restante quota del 50%, da destinare ad investimenti e potenziamento sarà erogata dai concessionari delle dighe mediante la realizzazione, entro l’anno di competenza del contributo delle componenti della rete per il monitoraggio degli invasi ed il controllo degli sbarramenti previste da uno specifico progetto predisposto sulla base delle prescrizioni del R.I.D.”

m) emendamento all’art. 6: si propone di integrare l’art. 6 con il seguente capoverso:

In particolare, nella successiva determinazione del contributo annuo dovrà tenersi conto delle ripercussioni sociali, geografiche e climatiche nelle Regioni, così come previsto dall’art. 9 della Direttiva 2000/60 della Comunità Europea.”

Roma, 23 settembre 2004