Parere sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Disciplina dei criteri
di determinazione del contributo annuo da parte dei Concessionari di dighe
per le attività di vigilanza e controllo svolte dal RID”
Punto 5 Odg) Conferenza
Unificata
Le Regioni esprimono parere
negativo sul provvedimento in oggetto salvo l’accoglimento integrale dei
seguenti emendamenti:
a)
emendamento all’art. 6
Si propone di sostituire il
testo dell’art. 6 con il seguente:
“In
sede di prima applicazione, l’importo del contributo annuo dovuto per
ciascuna diga quantificato dal R.I.D. secondo quanto previsto dai precedenti
articoli, è ridotto di 1/3 ed è dovuto a partire dall’annualità 2004.
I criteri, di cui ai
precedenti articoli 1, 2 e 3, per la determinazione dell’ammontare del
contributo annuo, oggetto del presente decreto, hanno la validità di un
anno, decorso il quale sono soggetti a revisione con le modalità di cui
all’art. 6, comma 2, della Legge 01 agosto 2002, n. 166”.
b) emendamento all’art. 2
Si propone di eliminare
dall’art. 2 le parole: “utilizzazione per laminazione euro 5.300,00
“.
c)
emendamento all’art. 1 (o nuovo
art. 1-bis)
Aggiungere le parole: “Sono
escluse dal pagamento del contributo annuo di iscrizione al R.I.D. le dighe
aventi unicamente finalità di laminazione delle piene, tenuto conto dei
prevalenti scopi di tutela della pubblica incolumità, di protezione civile e
di sicurezza idraulica connessi a tali opere”.
In subordine, si richiede una
considerevole riduzione della misura del contributo così individuata.
d)
emendamento all’art. 5
dopo le parole “…il
concessionario potrà segnalare al R.I.D. …”, aggiungere le seguenti: “…e
chiedere al R.I.D. motivatamente la revisione del contributo calcolato
evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all’utilizzazione
delle acque invasate. In tal caso, il termine di 30 giorni di cui … si
intende sospeso fino alle nuove determinazioni da parte del R.I.D.”.
e) sostituire, in tutto il
testo del provvedimento, la parola “dighe” con la parola “invaso”, al
fine di consentire una più chiara interpretazione dell’articolato tale da
evitare il doppio pagamento della quota fissa per uno stesso invaso.
Le Regioni Sicilia e
Basilicata chiedono, inoltre, l’accoglimento di ulteriori emendamenti al
testo proposto, volti a tutelare il rispetto del criterio richiamato
all’art. 12 del DPR 136/03. Tali emendamenti si riportano di seguito:
f) emendamento all’art. 1: si
propone di sostituire l’art. 1 come segue.
“Il contributo annuo di
iscrizione al R.I.D. per ogni invaso, articolato in funzione
dell’utilizzazione prevalente della risorsa concessa, compresa la quota
aggiuntiva limitata al 50% dei costi di funzionamento del R.I.D., di cui al
comma 3 dell’art. 6 della legge 01 agosto 2002, n. 166, è costituito da una
quota base fissa, nonché da quote variabili in relazione all’altezza della
diga costituente lo sbarramento principale e al volume dell’invaso come
stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e riportati nel relativo
foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui alla
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 04 dicembre 1987, n. 352.”
g) emendamento all’art. 2: si
propone di sostituire l’art. 2 come segue.
“La
quota base fissa, articolata in funzione dell’utilizzazione prevalente della
risorsa concessa, è stabilita come segue:
Utilizzazione idroelettrica
euro 15.900,00
Utilizzazione industriale
euro 15.900,00
Utilizzazione
potabile euro 5.300,00
Utilizzazione
irrigua euro 2.650,00
Utilizzazione per
laminazione euro 0,00
Utilizzazione diversa dalle
precedenti euro 2.650,00
Tale quota fissa si
riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un
volume di invaso inferiore a Mm3 2,00.”
h) emendamento all’art. 3: si
propone di sostituire l’art. 3 come segue.
“Per
le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle
indicate all’art. 2 la quota base fissa è incrementata di una quota
variabile dipendente dall’altezza dello sbarramento e dal volume di invaso,
così determinata per l’utilizzazione potabile:
1)
in relazione all’altezza, da
arrotondarsi al metro inferiore:
§
per ogni metro superiore a m.
15 sino a m. 100 euro 147,00
§
per ogni metro superiore a m.
100 euro 0,00
2)
in relazione al volume di
invaso, da arrotondarsi al Mm3 inferiore:
§
per ogni Mm3
superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100 euro
67,00
§
per ogni Mm3
superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200 euro 53,00
§
per ogni Mm3
superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300 euro 27,00
§
per ogni Mm3
superiore a Mm3 300 euro
0,00
Le quote variabili sopra
determinate sono moltiplicate per 3 per l’utilizzazione idroelettrica e
industriale e divise per 2 per l’utilizzazione irrigua e per quelle diverse
dalle precedenti.”
i) emendamento aggiuntivo: si
propone di introdurre l’art. 3bis come segue.
“Il differenziale tra
l’importo del fabbisogno finanziario per il finanziamento del R.I.D.
(compresa la quota “aggiuntiva” ex art. 6, 3° c., L. 166/02) e la somma del
contributo a carico dello Stato e dei singoli concessionari verrà riportato
tra i soli concessionari per gli usi industriali ed idroelettrici in
proporzione alle quote di contributo (quota fissa più quota variabile) a
loro carico determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 che
precedono.”
l) emendamento all’art. 4: si
propone di sostituire l’art. 4 come segue.
“L’importo
del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dal R.I.D.
sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli nn. 1, 2, 3 e 3bis e
verrà comunicato agli interessati. Per una quota pari al 50% di detto
contributo, che dovrà essere versato in due rate semestrali di pari importo
anticipate, la riscossione potrà avvenire tramite riscossione diretta ovvero
tramite l’Agenzia delle entrate.
La restante quota del
50%, da destinare ad investimenti e potenziamento sarà erogata dai
concessionari delle dighe mediante la realizzazione, entro l’anno di
competenza del contributo delle componenti della rete per il monitoraggio
degli invasi ed il controllo degli sbarramenti previste da uno specifico
progetto predisposto sulla base delle prescrizioni del R.I.D.”
m) emendamento all’art. 6: si
propone di integrare l’art. 6 con il seguente capoverso:
“In particolare, nella
successiva determinazione del contributo annuo dovrà tenersi conto delle
ripercussioni sociali, geografiche e climatiche nelle Regioni, così come
previsto dall’art. 9 della Direttiva 2000/60 della Comunità Europea.”
Roma, 23
settembre 2004 |