FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

23 Settembre 2004

PARERE SUL Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)

Punto 6) Odg. Conferenza unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome,

Preso in esame

il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art.80, comma 21., della L. 289/2002;

Premesso

- che il Piano, come previsto dalla stessa normativa, avrebbe dovuto essere adottato in armonia con il dettato e le procedure della L. 23/96 recante “Norme  in materia di edilizia scolastica”, riservando, pertanto, al confronto interistituzionale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni;

- che in tal senso si è già espressa anche la Conferenza dei Presidenti;

Rilevato
che, per contro,  le procedure attivate e previste non tengono conto delle competenze regionali in materia di edilizia scolastica, vanificando il ruolo di coordinamento, indirizzo e vigilanza in grado di coniugare la realizzabilità degli interventi programmati con la capacità di corrispondere tempestivamente ad esigenze sopravvenute;

Ritengono

che tale compito non possa essere surrogato dalla prevista Commissione - peraltro non paritetica ed in cui è del tutto assente la rappresentanza degli EE.LL. - riconoscendo come unica sede istituzionale di concertazione la Conferenza Unificata;

Evidenziano

che esistono alcune difformità tra i Piani di intervento deliberati dalle Regioni Sicilia, Toscana, Puglia, Liguria, Emilia-Romagna ed il provvedimento predisposto dal Ministero, per le quali vanno apportate le necessarie modifiche e integrazioni come richiesto dalle Regioni interessate;

Chiedono
 
che le modalità e le procedure di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del Piano straordinario siano ricondotte nell’ambito delle procedure attuative della L.23/96 e, ove occorra, che siano  definite  in seno alla Conferenza Unificata mediante apposita Intesa,  ai sensi del comma 6, art. 8, della L. 131/2003, o che il governo provveda all’emanazione di apposita norma  che modifichi la legislazione vigente nel senso sopra richiesto.

Propongono

pertanto, l’espressione del parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste di cui sopra.

Roma, 23 settembre 2004