PARERE SUL Piano straordinario
di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a
quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di
cui all’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003)
Punto 6) Odg.
Conferenza unificata
La Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome,
Preso in esame
il Piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art.80, comma 21.,
della L. 289/2002;
Premesso
- che il Piano, come previsto
dalla stessa normativa, avrebbe dovuto essere adottato in armonia con il
dettato e le procedure della L. 23/96 recante “Norme in materia di edilizia
scolastica”, riservando, pertanto, al confronto interistituzionale, in sede
di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di
ripartizione delle risorse tra le Regioni;
- che in tal senso si è già
espressa anche la Conferenza dei Presidenti;
Rilevato
che, per contro, le procedure
attivate e previste non tengono conto delle competenze regionali in materia
di edilizia scolastica, vanificando il ruolo di coordinamento, indirizzo e
vigilanza in grado di coniugare la realizzabilità degli interventi
programmati con la capacità di corrispondere tempestivamente ad esigenze
sopravvenute;
Ritengono
che tale compito non possa
essere surrogato dalla prevista Commissione - peraltro non paritetica ed in
cui è del tutto assente la rappresentanza degli EE.LL. - riconoscendo come
unica sede istituzionale di concertazione la Conferenza Unificata;
Evidenziano
che esistono alcune difformità
tra i Piani di intervento deliberati dalle Regioni Sicilia, Toscana, Puglia,
Liguria, Emilia-Romagna ed il provvedimento predisposto dal Ministero, per
le quali vanno apportate le necessarie modifiche e integrazioni come
richiesto dalle Regioni interessate;
Chiedono
che le modalità e le procedure
di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del Piano
straordinario siano ricondotte nell’ambito delle procedure attuative della L.23/96
e, ove occorra, che siano definite in seno alla Conferenza Unificata
mediante apposita Intesa, ai sensi del comma 6, art. 8, della L. 131/2003,
o che il governo provveda all’emanazione di apposita norma che modifichi la
legislazione vigente nel senso sopra richiesto.
Propongono
pertanto, l’espressione del
parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste di cui
sopra.
Roma, 23 settembre 2004
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