FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

23 Settembre 2004

Parere sullo schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, recante norme in materia di giardini zoologici, in attuazione della Direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 e dell’articolo 1, comma 1, allegato B, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003)

Punto 13) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto con la richiesta di meglio specificare la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome. Tale richiesta emendativa, di seguito riportata, non modifica nella sostanza i contenuti del provvedimento:

“Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”

Di conseguenza ripristinare il testo originario dell’articolo 6.

Roma, 23 settembre 2004