Parere sullo schema di decreto legislativo su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme
sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano.
Punto 4) Conferenza Stato
Regioni
La
Conferenza dei Presidenti ha espresso parere favorevole al testo dello
schema in oggetto, come riformulato a conclusione dell’istruttoria tecnica,
condizionato all’accoglimento del seguente emendamento: alla fine dell’art.
1 aggiungere “nonché di quanto previsto dall’Accordo fra il Ministro della
Salute, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e le Province Autonome
sancito in data 1° luglio 2004 «Linee guida per l’applicazione del
Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione
Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»”.
In via
subordinata la Conferenza chiede l’accoglimento della seguente proposizione
da inserire fra le disposizioni finali: «le disposizioni previste dal
presente decreto legislativo si applicano anche all’Accordo fra il Ministro
della Salute, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, in
Ministro della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e delle Province
Autonome sancito in data 1° luglio 2004 recante «Linee guida per
l’applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del
Consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano», fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali che
provvedono a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la
materia oggetto del presente decreto.
Roma ,
14 ottobre 2004. |