ALLEGATO 5
EMENDAMENTI SPECIFICI PROPOSTI
DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME
QUESTIONI RIGUARDANTI LE
REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME
A fronte del nuovo impianto
previsto nel disegno di Legge, che abbandona il vigente sistema di
negoziazione bilaterale in ordine al patto di stabilità, si ritiene
necessario proporre gli emendamenti allegati, al fine di ricondurre
l’iniziativa legislativa statale entro i corretti ambiti costituzionali.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6
(Patto di stabilità per gli enti territoriali)
1.
Nel comma 1 dell'articolo
6 le parole: ",
e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono
soppresse;
2.
nella lettera b) del
comma 3 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento
e di Bolzano,"
sono soppresse;
3.
nel secondo periodo del
comma 4 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e
di
Bolzano," sono soppresse;
4.
nel comma 5 dell'articolo
6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano,"
sono soppresse;
5.
nel comma 13 dell'articolo
6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano,"
sono soppresse;
6.
Dopo
l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"ART. 6 BIS
(Disposizioni particolari per
le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo
territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
nell'ambito delle
competenze
attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione
secondo i
criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei
rispettivi statuti.
Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di
attuazione statutarie,
le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concordano
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa
proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di
ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio
rilevanti per il
conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica.
2.
Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno,
le regioni a
statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a
mantenere il
saldo di bilancio concordato con riferimento al precedente
esercizio finanziario,
corretto del tasso
programmato di inflazione.
Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente
articolo per gli enti locali e
per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori,
nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione".
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10 (Rinegoziazione
di mutui)
Nel comma 1 dell'articolo 10
le parole: “, le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11 (Contabilizzazione
debito e gestione di attivi finanziari)
Nel comma 1 dell'articolo
11 le parole:
“,
delle province autonome di Trento e di Bolzano” sono
soppresse.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22
(Interventi nel settore sanitario)
Dopo il
comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"8 bis Ai sensi dell'articolo 32, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione."
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 38
(Copertura ed entrate in vigore)
Dopo il comma 2 dell'articolo
38 sono è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e delle relative
norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V,
parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite. " |