ALLEGATO 4
VALUTAZIONI ED EMENDAMENTI
DELLE REGIONI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
SUL DDL FINANZIARIA 2005
1. La Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome richiama quanto già
affermato nel documento approvato nel luglio 2004 sul Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008 (DPEF) in relazione al
settore delle “ Politiche Sociali e del Welfare”.
-
Irrinunciabilità delle
garanzie relative alla stabilità del Fondo per le Politiche Sociali che
quantomeno deve essere mantenuto nella medesima entità del 2004;
-
Definizione precisa e
conseguente finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS)
attraverso specifiche risorse finanziarie;
-
Previsione di specifiche
misure finanziarie per risolvere il problema della non autosufficienza con
l’introduzione di un apposito Fondo;
-
Possibilità per le Regioni
di prevedere, nell’ambito della loro autonomia fiscale, forme di
finanziamento obbligatorie per i costi del Welfare.
2. In particolare in merito al
DDL Finanziaria 2005, si sottolinea quanto segue:
-
l’urgenza
della definizione dei LIVEAS e del Fondo per la non
autosufficienza, nonché la ripresa del confronto con il Governo sui temi
indicati e comunque sull’insieme delle politiche sociali;
-
l’irrinunciabilità per
il 2005 di un FNPS non inferiore
all’assegnazione 2004 incrementato del 2%
-
l’indispensabilità
della mancanza di finalizzazioni all’interno del Fondo nel rispetto del
nuovo ordinamento costituzionale;
-
la coerenza
tra le iniziative statali e i poteri riconosciuti dalla Costituzione alle
Regioni in materia di servizi sociali. In particolare, qualora il Governo
assuma iniziative nella materia sociale, si chiede che le stesse non
gravino sul Fondo e siano preventivamente oggetto di confronto con le
Regioni.
3. Riguardo la disponibilità
del FNPS 2005, dall’analisi della legge Finanziaria e tabelle 2004 e del DDL
Finanziaria e tabelle 2005, si desume quanto segue:
Poste a bilancio |
Anno 2004 |
Anno 2005 |
FNPS |
1.215.333.000,00 |
1.276.640.000,00 |
Agevolazioni
H, assegno nucleo e maternità (allegato 1 Finanziaria 2004) |
+243.000.000,00 |
---- |
Art.21, comma 6, legge 24 novembre
2003, n. 326 |
+232.000.000,00 |
---- |
Art.3, comma 101, legge finanziaria
2004; (ricerca scientifica e scuole paritarie) |
- 35.000.000,00 |
- 55.000.000,00 |
Fondo Asili Nido art. 70 L.448/2001
|
+ 150.000.000,00 |
---- |
|
€1.805.333.000,00 |
€1.221.640.000,00 |
Le Regioni sottolineano, che
dal DDL Finanziaria 2005, non si individuano i finanziamenti sopra indicati
alla seconda e terza riga; si chiedono pertanto chiarimenti, in quanto ciò
non corrisponderebbe al criterio indicato nella nota di aggiornamento al
DPEF 2005/2008, presentata unitamente al DDL della legge finanziaria 2005,
che recita testualmente:”l’applicazione dell’incremento del 2 per cento
sul livello di spesa 2004”.
4.
In base a quanto sopra
riportato si propongono i seguenti emendamenti al testo dl DDL
Finanziaria 2005:
articolo 8, comma 2
, soppressione e sostituzione con il seguente comma :
” I finanziamenti di cui al
Fondo ex all’art.70 legge 28 dicembre 2001 n. 448, soppresso, vanno ad
incrementare il FNPS e confluiscono nello stesso senza vincolo di
destinazione”
articolo 20, diversa
titolazione della rubrica e inserimento dopo il comma 3 del comma 3 bis e 3
ter:
(Trasferimenti all’INPS e
invalidità civile)
3 bis ) “Il personale già
dipendente dell’Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo
svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell’articolo 130, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l’INPS,
Enti locali e Aziende Sanitarie Locali, a seguito di accordi con le regioni
medesime in base al comma 7, articolo 80, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con
trasferimento da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie ricevute
dallo Stato per la gestione di detto personale”;
3 ter ) “ Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall’entrata
in vigore dalla presente legge, vengono determinati in via definitiva, i
finanziamenti statali alle Regioni per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 130 del Dlgs 31 marzio 1998 n. 112”.
dopo l’articolo 20
inserire il seguente articolo 20 bis :
(Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali)
”Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali”di cui all’art. 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997 n.
449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di
destinazione; a tal fine, sono soppresse, alla seconda parte del comma 2,
dell’art. 46 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:” e destinando”
fino a “alla natalità”. |