ALLEGATO 3
EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER DDL LEGGE FINANZIARIA 2005 NEL
SETTORE SANITA’
Emendamenti all’art. 22
(Interventi nel settore sanitario) del ddl legge finanziaria 2005
COMMA 1
Si propone la
soppressione del seguente periodo:”…al cui finanziamento concorre lo
Stato, è determinato in 88250 di euro per l’anno 2005, 90014 milioni di euro
per l’anno 2007 e 91813 milioni di euro per l’anno 2007” e
sostituzione con:” ferma restando la quantizzazione
delle entrate proprie nella misura determinata dall’Accordo dell’8 agosto,
tra Governo Regioni e Province Autonome, è determinato in 90.106 milioni di
€ per l’anno 2005”.
COMMA 2
Si propone la sostituzione
alla terz’ultima riga del periodo “al Direttore dell’Agenzia” con le parole
“all’Agenzia”.
COMMA 3
Si propone l’abrogazione della lettera d)
lettera e:
-
dopo le parole “equilibrio economico-finanziario” sostituire le parole
“delle proprie” con le parole “del sistema sanitario regionale nel suo
complesso ivi comprese le”
-
dopo “ aziende ospedaliere universitarie” sopprimere le seguenti parole”
ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”
-
sopprimere “nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale” e
sostituire con:” prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni
della decadenza dei direttori generali”
-
Inserire alla fine del comma
3 il seguente periodo: “Inoltre l’Intesa di cui sopra dovrà prevedere per
l’anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali”.
-
è abrogata la lettera d) del
comma 4 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289
COMMA 4
Sopprimere le parole “entro il
30 aprile” e sostituire con “ entro il 31 luglio “
Sopprimere le parole “30
giorni” e sostituire con “ 60 giorni”
COMMA 5
Se ne propone l’abrogazione
COMMA 6
Alla fine del comma è aggiunto
il seguente periodo “ Per poter svolgere le attività di supporto tecnico
innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può
procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura
dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa
previsto dall’art. 7 “
COMMA 7
Se ne propone l’abrogazione
COMMA 8
comma 8, lett.a)
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La delibera CIPE
dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa Stato-Regioni
e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie
destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori
30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM.
”
comma 8, lett.c)
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di
verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio
2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle
Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si
verificassero ritardi nell’accredito delle somme, gli eventuali oneri che le
Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve
termine al fine di assicurare l’ordinato finanziamento del servizio
sanitario, sono posti a carico dello Stato.”
comma 8, lett.d)
sopprimere le parole “e della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.56, nonché della stipula dell’Intesa di cui
al comma 3, ”
Motivazioni
L’emendamento mira ad
assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le
forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della
minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi
ed oneri aggiuntivi. Resta comunque assicurato il meccanismo di verifica
degli adempimenti regionali concordati e le eventuali sanzioni.
In particolare si chiede
l’abrogazione di parte della lett.d) svincolando l’erogazione di materia di
sanità dagli altri adempimenti riguardanti il d.lgs.56/2000 le cui
difficoltà di applicazione vanificherebbero la possibilità di anticipazione
del 95% del nuovo finanziamento.
comma 8, lett.e)
se ne propone l’abrogazione
ULTERIORI EMENDAMENTI
A) COPERTURA DEI
DISAVANZI PREGRESSI DEGLI IRCCS, AZIENDE MISTE E
POLICLINICI UNIVERSITARI: “prevedere la copertura dei disavanzi pregressi
degli IRCCS, Aziende Miste e Policlinici universitari per circa 1.500
milioni di euro”
B)COPERTURA DISAVANZI
2001 (Regioni Abruzzo, Calabria, Campania,
Molise e Sardegna): “ limitatamente alle misure
adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini
dell’accesso ai finanziamenti integrativi del FSN a carico dello Stato, per
l’anno 2001, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla
copertura dei citati disavanzi, ancorchè gli effetti si realizzino
complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o
attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la
destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei
bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità”
Motivazione:
E’ necessario introdurre una
norma che possa sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel
2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo,
Molise, Sardegna).
In sostanza dovrebbero essere
considerate idonee le misure delle Regioni che danno luogo alla copertura
dei disavanzi anche su base pluriennale.
Del resto, visto il contesto,
non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli
stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di
strumenti di imposizione fiscale come Irpef e Irap.
C)
INVESTIMENTI
Si richiede in via
pregiudiziale lo stanziamento delle somme a copertura dei programmi di
investimento ex art. 20 legge n.67/88. Inoltre si richiedono 3 miliardi di
euro nel triennio 2005-2007 da utilizzare in via prioritaria per il
rinnovamento tecnologico.
D) TERME
“ il
comma 4 dell’articolo 4 della legge 323 del 2000 è abrogato”
Motivazione:
L’emendamento tende
ad uniformare le modalità utilizzate per la stipula degli accordi sulle
tariffe termali con le procedure utilizzate per le altre aziende
accreditate. Infatti solo per le terme è previsto che l’accordo raggiunto
tra Regioni e Federterme sia sancito con una intesa in Conferenza Stato
regioni.
E) PREVENZIONE E CONTROLLO
DELLA MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI
“E’ abrogato
l’articolo 14 della legge 30 Aprile 1962 n. 283 e conseguentemente risultano
abrogati gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
Il libretto di idoneità
sanitaria non è più rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali e non
costituisce titolo obbligatorio all’esercizio delle attività di produzione,
preparazione, deposito, somministrazione, distribuzione e vendita degli
alimenti. Gli operatori addetti alla produzione preparazione
somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata
formazione ed essere aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 26 Maggio 1997, n. 155.
I Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle proprie
competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare
periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la
corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli
operatori addetti. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza
Stato Regioni entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge
saranno disciplinati l’onere della formazione, i contenuti della formazione,
la periodicità”
Motivazione:
Molte Regioni hanno già disciplinato con
propria legge o con atti formali la materia abolendo i libretti sanitari
(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte,
Trentino alto Adige). La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n.
162 del 2004 rigettando i ricorsi presentati dal Ministero contro le Leggi
Delle Regioni Toscana, Lombardia, Emila Romagna e Lazio. Ritenendo
importante abolire tale prassi in quanto facente parte delle pratiche
provatamente inefficaci, si propone l’emendamento che mira a sancire a
livello dello Stato quanto già attuato a livello di alcune Regioni. Inoltre,
l’emendamento affronta anche il problema della formazione per gli
alimentaristi e rimanda alla stipula di un accordo. Si rileva, altresì, che
l’attuazione a livello nazionale di tale emendamento, avrebbe come
conseguenza una riduzione di costi per le Regioni (i costi dell'idoneità
sanitaria, nel 1989, erano di circa 3000 miliardi di lire) e permetterebbe
di liberare risorse umane che, fermo restando le attuali restrizioni
sull'assunzione del personale, potrebbero essere utilizzate all'interno
delle aziende.
F) CONTRATTI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
Al primo capoverso del
comma 2 dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni dopo le parole “ e stipulano contratti con
quelle private e con professionisti accreditati” aggiungere il seguente
periodo“nei limiti delle risorse finanziarie che le
regioni possono definire per la stipula dei contratti utili a garantire un
sistema di integrazione delle strutture private con il servizio pubblico”.
G) PIANO DI INVESTIMENTI
IMMOBILIARE DELL’INAIL
All’articolo 35 comma 18 del
DDL Finanziaria 2005 dopo le seguenti parole “ approvati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze” aggiungere” e con il Ministro della salute e con il
Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della ricerca” .
Alla terzultima riga
sostituire la parola “sentito” con “ con”.
H) RIDEFINIZIONE SISTEMA DI
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
“Le Regioni possono
ridefinire, anche con provvedimento amministrativo, il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni , previsto dalle normative nazionali vigenti, nel rispetto dei
Livelli Essenziali di Assistenza e tenuto conto degli obiettivi di
programmazione regionale.”
I)PERSONALE A RAPPORTO
CONVENZIONALE
·
L’alinea del
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
sostituita dalla seguente: “Il
rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici e le altre
professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite
convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati ai sensi
dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata
per le parti normative e le parti economiche e tenere conto dei seguenti
principi”.
·
Il comma 8
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente comma:“
Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell’articolo 54 della legge n. 289/2002
definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti
convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R.
271/2000”.
L)
PRODOTTI MONOUSO
“Con
decreto del Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle Finanze da adottare, sentito l’Istituto superiore di Sanità, entro 180
dall’entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri
e le modalità per la rigenerazione dei prodotti dichiarati monouso, di cui
al DLgs n. 46 del 1997”. |