ALLEGATO 2
EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER D.D.L. LEGGE FINANZIARIA 2005
L’art.6 (Patto di stabilità
interno per gli enti territoriali) è abrogato e sostituito dal seguente:
Art.6 “Per le regioni a
statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3
dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Per l’esercizio 2006 si
applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel
Documento di programmazione Economico – Finanziaria.
A decorrere dall’anno 2005 non
sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a
statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall’art.1 della legge
405/2001, le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale per il
rinnovo dei contratti del personale.
Sono autorizzate deroghe
all’applicazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti
locali a fronte di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza
Motivazioni
Le Regioni ritengono
che in questo periodo di incertezza per il rilancio dello sviluppo economico
è necessario continuare ad escludere le spese in capitale dai limiti del
patto. Concordano nel proseguire il loro
apporto al raggiungimento degli obiettivi di stabilità e crescita attraverso
il mantenimento delle attuali regole del patto di stabilità interno anche
per il 2005 e 2006. Poiché dal 2005 le somme per il rinnovo del contratto
dei trasporti transiteranno dai bilanci regionali si rende necessario la
loro esclusione dal calcolo del tetto di spesa definito dal patto di
stabilità in quanto tali somme sono dovute per legge.Inoltre sono
autorizzate deroghe per enti territoriali investiti da calamità naturali.
2.
Indebitamento
“All’articolo 3 della Legge
24 dicembre 2003, n.350, nel comma 21 bis, introdotto con la Legge 30
luglio 2004, n. 191 che ha convertito in legge con modifiche il Decreto
Legge 12 luglio 2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica”, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
c) le
spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa
pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla
legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci
pluriennali 2004 – 2006 e 2005 – 2007;
d) Cofinanziamenti di
programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti
regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla
completa attuazione degli stessi.”
Motivazioni
La norma si rende
necessaria in quanto, la modifica all’articolo 3 della Legge 24 dicembre
2003, n.350 comma 21 bis, introdotta con la Legge 30 luglio 2004, n. 191 che
ha convertito in legge con modifiche il Decreto Legge 12 luglio 2004, n.
168, pur contribuendo parzialmente alla salvaguardia degli equilibri di
finanza regionale fino a tutto il 2004, non consente dal 2005 il
finanziamento mediante indebitamento delle spese di
investimento a sostegno di soggetto esterni alla pubblica amministrazione
anche se già autorizzate con legge gli scorsi anni e previste nel bilancio
pluriennale e/o necessarie ad assicurare il cofinanziamento delle risorse
comunitarie e degli accordi Stato Regioni. Questo emendamento proposto
permette di portare a compimento gli interventi cofinanziati e gli obblighi
assunti.
3.
IVA Trasporti
Testo articolo
Al comma 25 dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “Fino al 31 dicembre 2003”
sono soppresse.
Al comma 25 dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo “E’ autorizzata la spesa di
282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare
i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001
– 2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.” è sostituito dal seguente: “E’ autorizzata la spesa di
282 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per ristorare gli oneri dei
predetti enti”.
Motivazioni
Il decreto del
Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000 inerente le “Procedure e modalità
per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti
locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico,
in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472”
prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri
sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio. Il comma 25
dell’articolo 3 della Legge 350/2003 prevede il rimborso alle Regioni, a
carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote
IVA spettanti alle Regioni in base al DLGS 56/200 e relative,
rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003. Per
rendere permanente tale riconoscimento al lordo viene presentato questo
emendamento. Infatti non è corretto negare tale
riconoscimento dal momento che la compartecipazione IVA ex DLGS 56/2000 è
stata rideterminata ogni anno in modo da sostituire esattamente i
trasferimenti soppressi.Altrimenti la detrazione operata sui contributi per
i trasporti determina per le Regioni una perdita netta di risorse.
L’emendamento mira a ripristinare la misura dei contributi nell’importo
complessivo spettante.
4.
Abrogazione commi da 38
a 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (canoni demanio
idrico)
“Sono abrogati i commi 38, 39,
40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”
Motivazioni
L’abrogazione di tale
norma è motivata dalla considerazione che la
materia è di competenza regionale già
attribuita con il d.lgs 112/98 e che i canoni sono introitati dalle Regioni;
tale devoluzione si può già fare con legge regionale. Si ricorda tra l’altro
che fin dal 2001 alcune regioni già riconoscono alle province una quota dei
canoni riscossi per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia
di piccole derivazioni.
5.
Recupero delle minori entrate per il periodo
1998-2002
“Per la copertura delle
maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il
periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a
lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la
spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005. Alla ripartizione tra le
regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni,e le province autonome di Trento e
Bolzano.”
Motivazioni:
L’importo della compensazione statale per le minori entrate
tassa automobilistica – accisa è rimasto fisso dal 1998 al 2002, determinato
sulla base delle perdite registrate nel primo anno di entrata in vigore
della legge 449/97. Si è, quindi, creato uno squilibrio fra compensazione e
effettivo ammontare delle perdite delle Regioni. L’articolo è finalizzato a
compensare la ulteriore perdita residua
realizzata dalle Regioni e non compensata dal trasferimento statale.
6.
Emendamento all’art.10
(Rinegoziazione mutui) del ddl legge finanziaria 2005 A.C. 5310 bis.
All’articolo 10, comma 1 sono
soppresse le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano”.
Motivazioni
Le Regioni comunque
manifestano ampia disponibilità a collaborare in via amministrativa
e concordata per la rinegoziazione dei mutui con oneri a carico dello Stato
fermo restando che l’eventuale vantaggio in termini di riduzione degli oneri
di ammortamento è a favore del bilancio dello Stato e che gli eventuali
oneri e commissioni delle operazioni devono parimenti gravare sul bilancio
dello Stato.
7.
Modifiche all’art. 8 del DDL Finanziaria 2005 e differimento di termini
previsti dal DLGS 56/2000
1. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: A) dopo le
parole <Per l'anno 2004> aggiungere le parole <e per l’anno 2005>. Dopo la
parola <rideterminate,> aggiungere la parola <rispettivamente,>. Dopo le
parole <entro l'11 agosto 2004> aggiungere le parole <ed entro l’11 agosto
2005>.
b)
all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla
determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si
provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla
definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei
dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle
esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare
preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle
singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;
c)
all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella
determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3
e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma
1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;
d)
all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite
dalle seguenti: «periodo 2001-2005».
2. Nell’articolo 8 del d.d.l.
A.C. 5310 bis sono introdotte le seguenti modifiche:
al comma 1, prima della parola
<integra> sono inserite le seguenti parole <,a decorrere dall’anno 2006,>.
Nell’articolo 8, comma 1, le parole <luglio 2005>, sono sostituite con le
parole <luglio 2006>. Nel comma 2, le parole <anno 2004> sono sostituite con
le parole <anno 2005>. Nel comma 2, dopo la parola <soppresso> sono inserite
le parole <a decorrere dal 2006>.
Motivazioni.
Tenuto conto delle
difficoltà applicative del dlgs. 56/2000 l’emendamento prevede una ulteriore
proroga, per tutto il 2005, delle risorse
statali da trasferire alle Regioni per la gestione degli interventi
agevolativi loro conferiti in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
riforma Bassanini.
Inoltre viene effettuato il
differimento al 2006 dell’integrazione nei trasferimenti soppressi ex. Dlgs.
56/2000 del fondo asili nido e del fondo a recupero perdita di entrate
regionali per accisa benzina/tassa automobilistica, che quindi anche per il
2005 si chiede vengano erogati a titolo di trasferimento.
8.
Norma interpretativa
in materia di manovre tributarie regionali
L'art. 3, comma
1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l’art. 2, comma 21 della
Legge 24 dicembre 2003, n° 350 che hanno disposto la sospensione degli
effetti degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione
dell'aliquota e dell'imposta regionale sulle attività produttive si
interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli
aumenti approvati con atto deliberativo (provvedimento amministrativo) e non
per quelli approvati dalle Regioni con proprio provvedimento legislativo.
MOTIVAZIONI
L'art. 3, comma
1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha
disposto la sospensione degli aumenti deliberati successivamente al 29
settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002,
dell'aliquota delle addizionali regionali e comunali e dell'irap, fino a che
non si raggiungesse un accordo in sede di Conferenza Unificata tra Stato,
Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
L'art. 2, comma
21 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) stabilisce
la durata della sospensione degli aumenti delle addizionali e delle
maggiorazioni eventualmente deliberati sino al 31 dicembre 2004.
Il comma 22,
delll'art. 2, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)
dispone invece che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative
in maniera non confome ai poteri ad esse attribuite in materia dalla
normativa statale, l'applicazione della tassa opera a decorrere dalla data
di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di
imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.
Dal combinato
disposto degli articoli sopra riporati è chiara la volontà del legislatore
di indicare solamente i provvedimenti amministrativi, deliberazioni
regionali e comunali, quali atti per i quali la sospensione degli effetti
degli aumenti delle aliquote è operante.
I provvedimenti
legislativi, che possono essere approvati solo dalle regioni, sono invece
esclusi da tale limitazione e questo è anche coerente con la volontà dello
stesso legislatore di imporre alle regioni l’obbligo di coprire il disavanzo
sanitario con i propri tributi come previsto dall’art. 4 del D.L. 15 aprile
2002, n° 63 convertito nella Legge 15 giugno 2002 , n° 112 dall’articolo 51
del D.L. del 30 settembre 2003 n° 269 convertito in Legge 24 novembre 2003
n° 326.
L’esigenza di ribadire i
concetti sopra espressi attraverso una norma interpretativa nasce
dall’esigenza di evitare nel futuro l’instaurasi di un eventuale contenzioso
tributario in materia di Irpef e Irap tra amministrazioni regionali e
contribuenti.
11. Disposizioni in materia di
imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Nell’articolo 8 dopo il comma
7 è aggiunto il seguente comma 7bis
L’art. 90, comma 4, legge 21
novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:
“4. Le Regioni e le Province
Autonome stabiliscono, con apposito regolamento da emanare entro XXX giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative
dell’imposta.”
L’art. 91, comma 1, L.
342/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Il soggetto obbligato al
pagamento dell’imposta di cui all’art. 90 è l’esercente dell’aeromobile.”
Dopo I’art. 91 della L.
342/2000 è inserito il seguente:
“Art. 91/bis (Versamento
dell’imposta)
Il versamento dell’imposta va
effettuato all’atto del pagamento dei diritti di approdo e di decollo alle
società di gestione degli aeroporti o ai fiduciari di cui all’art. 7 del
D.P.R. 20 novembre 1982, n. 1085.
Le società di gestione e i
fiduciari di cui al comma 1 provvederanno al successivo riversamento alle
regioni o Province Autonome di competenza nei termini stabiliti dal
regolamento previsto all’art. 90, comma 4.”
Motivazioni
L’emendamento mira a
mettere leRegioni in condizioni di poter
attuare la normativa statale adottando il relativo regolamento
ed introduce disposizioni in materia di riscossione rivolte a
ridurre i costi di gestione del tributo.
12. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL
SETTORE DELLA BIETICOLTURA
All’articolo 13 del DDL
Finanziaria 2005, aggiungere il seguente comma 5:
“è ripristinato il fondo per
gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni
già concesse dall’UE, con un budget di 10 milioni di Euro, prelevando dal
Fondo delle entrate dal Ministero.
MOTIVAZIONI:
La bieticoltura è a rischio
estinzione sull’intero territorio nazionale e soprattutto nel centro-sud a
causa di tre fattori:
1)
i bieticoltori hanno già conferito il prodotto sul prezzo fissato contenente
gli aiuti di cui sopra;
2)
la riforma dell’O.C.M. zucchero in discussione a Bruxelles;
3)
la riforma della PAC con la scelta di disaccoppiamento totale;
4)
ingresso di nuovi partner nell’UE che immetterebbero forti quantitativi del
prodotto.
La salvaguardia della
bieticoltura è indispensabile perché è uno degli elementi portanti
nell’attuazione delle rotazioni colturali”. |