ROMA,
25 novembre 2004
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE N. 266 DEL 9 NOVEMBRE 2004 RECANTE:
“PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”
Punto 5) odg Conferenza Unificata
Art. 12
bis
Proroghe di scadenze in relazione a misure per
fronteggiare l'inquinamento da diossina
1. Le
previsioni, di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
legge n. 268 del 24 settembre 2003 per gli animali delle
specie bovina, bulina e bovina abbattuti in Campania in
seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza
negli animali stessi di diossine oltre i limiti di
legge, sono estese anche per gli abbattimenti avvenuti
fino al 31 dicembre 2004.
2. Gli
interventi, di cui al comma 2 dell’articolo 2 della
legge n. 268 del 24 settembre 2003, in favore delle
imprese agricole di allevamento
di bovini, bufalini ed
ovini situate nella regione Campania,
sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei
prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di
tollerabilità, sono estesi anche alle imprese agricole
di allevamento di
bovini, bufalini ed ovini situate nella Regione
Campania
fino al 31 dicembre 2004.
Art. 19
bis
1. Al
comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003 n. 66 aggiungere dopo la lettera d) le seguenti
lettere:
e)
prestazioni rese a supporto degli organi politici ed
istituzionali e di massimo vertice amministrativo;
f)
dipendenti addetti al trasporto delle persone preposte
agli organi politici ed istituzionali;
g)
dipendenti che svolgono attività di commessi, uscieri,
guardiani, portinai e tecnici al fine di assicurare le
attività degli organi istituzionali.
2. Il
regime sanzionatorio previsto all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 10 luglio 2004 n.213 si applica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 con
decorrenza 1° luglio 2005. |