FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 25 novembre 2004

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 266 DEL 9 NOVEMBRE 2004 RECANTE: “PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”

Punto 5) odg Conferenza Unificata

Art. 12 bis

Proroghe di scadenze in relazione a misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina

1. Le previsioni, di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 268 del 24 settembre 2003 per gli animali delle specie bovina, bulina e bovina abbattuti in Campania in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di legge, sono estese anche per gli abbattimenti avvenuti fino al 31 dicembre 2004.

2. Gli interventi, di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 268 del 24 settembre 2003, in favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono estesi anche alle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella Regione Campania fino al 31 dicembre 2004.

Art. 19 bis

1. Al comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 aggiungere dopo la lettera d) le seguenti lettere:

e) prestazioni rese a supporto degli organi politici ed istituzionali e di massimo vertice amministrativo;

f) dipendenti addetti al trasporto delle persone preposte agli organi politici ed istituzionali;

g) dipendenti che svolgono attività di commessi, uscieri, guardiani, portinai e tecnici al fine di assicurare le attività degli organi istituzionali.

2. Il regime sanzionatorio previsto all'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 luglio 2004 n.213 si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 con decorrenza 1° luglio 2005.