ROMA,
25 novembre 2004
ACCORDO
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO
3, COMMA 32 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 200, N. 350, AI
SENSI DEL COMMA 33, DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2003, N. 350
Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome subordina la stipula dell’Accordo in oggetto
all’accoglimento del seguente emendamento:
“A
decorrere dall’anno 2004 il rimanente 40 per cento del
superamento, in caso di mancata realizzazione
dell’equilibrio di gestione di ciascun servizio
sanitario regionale e fino alla concorrenza dei
rispettivi disavanzi, viene ripianato dalle regioni
attraverso l’adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto
legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell’accesso
all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.”. |