FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 25 novembre 2004

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 32 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 200, N. 350, AI SENSI DEL COMMA 33, DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome subordina la stipula dell’Accordo in oggetto all’accoglimento del seguente emendamento:

“A decorrere dall’anno 2004 il rimanente 40 per cento del superamento, in caso di mancata realizzazione dell’equilibrio di gestione di ciascun servizio sanitario regionale e fino alla concorrenza dei rispettivi disavanzi, viene ripianato dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.”.