ROMA,
25 novembre 2004
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
CRUI
REGOLAMENTO TIPO
per i Comitati Regionali di Coordinamento di cui al
D.P.R. 25/98 art. 3
Art. 1
(Denominazione)
I Comitati Regionali di Coordinamento di cui all’art. 3
del DPR 25/98, assumono la denominazione di Comitato
Regionale Universitario (CRU) seguito dal nome della
Regione o della Provincia di appartenenza.
Art. 2
(Compiti
del CRU)
Il CRU, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 25/98,
provvede al coordinamento delle iniziative in materia di
programmazione degli accessi all’istruzione
universitaria, di orientamento, di diritto allo studio,
di alta formazione professionale e di formazione
continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture
universitarie nonché di coordinamento con il sistema
scolastico, con le istituzioni formative regionali, con
le istanze economiche e sociali del territorio.
Il CRU, inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera
c) del DPR 25/98, esprime pareri motivati sulle proposte
formulate da parte delle Università o di altri soggetti
pubblici e privati in attuazione delle programmazione
triennale del sistema universitario, verificando
preliminarmente la coerenza di tali proposte con gli
obiettivi del decreto ministeriale relativo al triennio
di riferimento, provvedendo a trasmettere al MIUR sia le
proposte che i relativi pareri.
Il CRU esprime, altresì, pareri sulle proposte formulate
ai sensi dell’art. 4 del DPR 25/98, relative alla
istituzione da parte delle Università di nuove Facoltà e
Corsi di Studio nel territorio sede dell’Ateneo con
risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri
aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario.
I pareri in questione devono essere richiesti dalle
Università e dagli altri soggetti pubblici e privati
proponenti, anche nel caso in cui tali proponenti
abbiano la loro sede amministrativa in Regioni esterne a
quella interessata alla proposta.
Qualora la proposta riguardi iniziative da ubicare in
più territori regionali, il parere deve essere espresso
dai CRU delle Regioni interessate riuniti in seduta
congiunta.
Art. 3
(Azioni e
strumenti attuativi)
Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 2, il CRU
promuove azioni di raccordo e di reciproca consultazione
tra gli Atenei della Regione e di rappresentanza delle
esigenze del sistema universitario regionali nei
confronti dell’Amministrazione Regionale.
Il CRU promuove, altresì, azioni propositive nei
confronti della Regione in relazione a progetti e
programmi di sviluppo regionale ritenuti di specifico
interesse del sistema universitario regionale.
A tal fine il CRU, anche tramite apposite commissioni e
gruppi di lavoro:
·
raccoglie ed
elabora dati sul sistema universitario regionale, anche
in collaborazione con il CNVSU;
·
formula
pareri per l’Amministrazione Regionale o per i singoli
Assessorati, sia in ottemperanza di specifiche normative
regionali sia di propria iniziativa ove lo ritenga
opportuno in ragione della materia in discussione;
·
formula
proposte relative ad iniziative, provvedimenti e
progetti finalizzati a migliorare il funzionamento del
sistema universitario regionale e, in particolare, della
logistica e del diritto allo studio, anche promuovendo e
mantenendo rapporti con Enti Locali e con soggetti
pubblici e privati operanti a livello regionale.
Per
l’espletamento di tali azioni, il CRU può avvalersi del
supporto della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, con la quale può istituire specifici rapporti
di collaborazione.
Art. 4
(Compiti
ed elezioni)
1.
Il CRU è composto dalle
figure previste dall’art. 3, comma 1 del DPR 25/98 e ha
sede presso l’Università del Rettore che lo presiede,
che fornisce il necessario supporto logistico e
tecnico-amministrativo. Il Presidente presiede le sedute
del CRU ed è responsabile dell’esecuzione delle
deliberazioni che assume.
2.
Il Presidente è eletto, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 25-98, tra i Rettori
presenti nel CRU. La seduta per l’elezione è convocata e
presieduta dal Rettore Decano a partire dal terzo mese
precedente la scadenza del mandato. Nelle prime tre
votazioni per l’elezione occorre la maggioranza assoluta
dei membri presenti, ferma restando la validità della
seduta; nella successiva votazione l’elezione avviene
tramite ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni si
tengono di norma nella stessa seduta.
3.
Il Presidente dura in
carca tre anni accademici ed è rieleggibile
consecutivamente una sola volta.
4.
Il Presidente può nominare
tra i membri del CRU un Vice Presidente che lo
sostituisce nelle funzioni in casi di assenza o
impedimento.
Art. 5
(Disciplina delle sedute)
1.
Il CRU é convocato dal
Presidente di norma ogni due mesi, con un preavviso di
almeno quindici giorni; in caso di urgenza la
convocazione può essere fatta senza l’osservanza di tale
termine.
2.
II CRU può essere
convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei
membri.
3.
La seduta é validamente
costituita con la presenza della metà più uno dei membri
e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti e per alzata di mano; ogni membro ha diritto ad
un voto.
4.
Quando non abbiano la
possibilità di intervenire personalmente, i Rettori
possono farsi rappresentare dal Pro Rettore.
5.
Le deliberazioni
sottoposte al CRU per l'approvazione e la documentazione
di corredo alla richiesta di pareri devono essere rese
disponibili ai membri del CRU almeno una settimana prima
della seduta, salvo casi di urgenza.
6.
Il Presidente può
convocare sedute di consultazione con i soggetti
ritenuti utili al migliore esito delle proprie
determinazioni e all'elaborazione di specifiche
proposte.
7.
I verbali delle sedute del
CRU, redatti a cura di un suo membro o di persona
appartenente alla struttura di supporto
tecnico-amministrativa, sono sottoscritti dal Presidente
e possono essere approvati seduta stante, anche in
parte, o nella seduta immediatamente successiva.
8.
La raccolta ordinata delle
copie originali dei verbali delle sedute del CRU é
numerata progressivamente, é custodita a cura del
Presidente e deve essere sempre disponibile a richiesta
di ogni membro del CRU. Di ogni verbale viene trasmessa
copia fotostatica ai membri del CRU.
Art. 6
(Fondazione CRU)
Il CRU può promuovere con propria deliberazione la
costituzione della Fondazione CRU, riconosciuta come
soggetto il diritto privato avente lo scopo di
coadiuvare il CRU nelle sue funzioni e di promuovere,
svolgere e gestire attività di supporto e servizio a
favore del sistema universitario regionale.
Art. 7
(Approvazione del Regolamento)
Il Regolamento del CRU e le sue eventuali modifiche sono
approvate a maggioranza assoluta.
Roma, 25
novembre 2004 |