FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 25 novembre 2004
 

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306

Punto 20) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo condizionato all’integrale accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate:

1)      Nelle Premesse eliminare il ventitreesimo capoverso dalle parole “Visto il decreto mimisteriale 23 novembre 2001” ………. fino a “abbattimento del rumore;”.

2)      Nell’Art. 2, comma 1, lettera o) spostare dal punto 3 della stessa lettera o) al quarto rigo, prima delle parole “Si intende per” le seguenti parole:

“Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV.”

3)      Nell’Art. 5, comma 1, dopo le parole “Ai fini”, inserire le seguenti parole:

“della realizzazione e”.

4)      Nell’Art. 5, comma 4:

sopprimere il comma 4:

5)      Nell’Art. 5, comma 5, sostituire le seguenti parole: “Il gestore fa riferimento a tale documentazione indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione. Se tale soggetto non è una pubblica amministrazione il gestore è tenuto ad allegare alla domanda copia della documentazione.” con le seguenti:

“Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.”.

6)      Nell’Art. 5, comma 7, dopo le parole “quindici giorni dalla”, inserire le seguenti parole:

“data di ricevimento della”.

7)      Nell’Art. 5, comma 14: dopo le parole “delle attività produttive e della salute.” inserire le seguenti:

“, d’intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto leguislativo 25 agosto 1997, n. 281.”.

CORRELATIVAMENTE: effettuare il medesimo inserimento alla fine dell’Allegato II

8)      Nell’Art. 5, comma 18, nell’ultima frase, dopo le parole “già dotate di altre autorizzazioni” inserire la seguenet:

“ambientali”.

9)      Nell’Art. 8, comma 1, sostituire le parole “norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate” con le seguenti

“norme di qualità ambientale l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali”.

10)  Nell’Art. 10, comma 1, sostituire le parole “ numero 11” nonché le parole “ numero 12)” rispettivamente con le seguenti parole:

“lettera m)” nonché “lettera n)”.

11)  Nell’Art. 10, comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

“Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”.

12)  Nell’Art. 10, comma 2, sostituire le ultime due frasi da “Alla domanda” ……… a “comma 12”, con le seguenti parole:

“Si applica quanto previsto dall’art. 5 in quanto compatibile”.

13)  Nell’Art. 11, comma 6, sopprimere le seguenti parole:

“e, attraverso l’osservatorio di cui all’art. 13 o, nelle more della sua attivazione, attraverso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”

14)  Nell’Art. 11, comma 7, sopprimere le seguenti parole:

“e all’osservatorio di cui all’art. 13 o, nelle more della sua attivazione, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici”.

15)  Nell’Art. 12, comma 2, dopo le parole “Commissione europea” inserire le seguenti parole:

“, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto leguislativo 25 agosto 1997, n. 281.”.

16)  Nell’Art. 13, comma 1, sostituire le parole “sentita la Conferenza” con le seguenti parole:

“d’intesa con la Conferenza”.

CORRELATIVAMENTE: effettuare la medesima sostituzione alla fine dell’Allegato VI

17)  Nell’Art. 13, comma 2, sostituire le parole “almeno ogni sei mesi” con le seguenti parole:

“con cadenza annuale”

18)  Nell’Art. 13, comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole:

“, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale”.

19)  Nell’Art. 13, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole:

“, d’intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto leguislativo 25 agosto 1997, n. 281.”.

20)  Nell’Art. 13, comma 4, dopo le parole “dell’osservatorio si”, eliminare la parola:

“fa”.

21)  Nell’Art. 17, comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4.       Fermo restando il disposto dell’art. 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, con facoltà dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione di verificare la necessità di procedere all’eventuale riesame del provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 4. Sono altresì fatte salve le autorizzazioni uniche, che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali, rilasciate successivamente al 10 novembre 1999 fino all’entrata in vigore del presente decreto, salvo verifica da parte della stessa autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ai fini dell’eventuale riesame del provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 4, e ferma restando la decorrenza ai fini del rinnovo dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica.”

22)  Nell’Art. 18, comma 5, sostituire le parole “di cui al comma 3” con le seguenti:

“di cui al comma 4”.

23)  Nell’Art. 18, comma 7, dopo le parole “degli allegati I, III e IV.” inserire le seguenti:

“emanate dalla Commissione europea.”

24)  Nell’Art. 19, dopo il comma 4, inserire il seguente nuovo comma:

“4. Bis.             Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in materia di discariche”.

25)  Nell’ALLEGATO II, alla fine dell’elenco inserire il seguente nuovo punto:

“8.       Comunicazione ex art. 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell’Allegato I”.

26)  Nell’ALLEGATO V, nel punto 6. eliminare le seguenti parole:

“o in un sito che si estenda in più regioni”.

27)  Inserire il seguente articolo 5 bis:

            “5 bis. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, che        provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dello statuto speciale e delle      relative norme di attuazione”