FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 25 novembre 2004

AS 3223 – LEGGE FINANZIARIA 2005 EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 25 Interventi nel settore sanitario

COMMA 1

Si propone la soppressione del seguente periodo:”…al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88250 di euro per l’anno 2005, 90014 milioni di euro per l’anno 2007 e 91813 milioni di euro per l’anno 2007 e sostituzione con:” ferma restando la quantizzazione delle entrate proprie nella misura determinata dall’Accordo dell’8 agosto, tra Governo Regioni e Province Autonome, è determinato in 90.106 milioni di € per l’anno 2005”.

COMMA 2

Dopo le parole ”unità posologiche” inserire il seguente periodo”Le confezioni d’avvio sono obbligatoriamente prescritte per i farmaci di nuova introduzione”

Alla fine del comma 2 aggiungere:” il terzo periodo dell’articolo 48 comma 5 lettera f del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente: a decorrere dall’anno 2004 il rimanente 40 per cento del superamento, in caso di mancata realizzazione dell’equilibrio di gestione di ciascun servizio sanitario regionale e fino alla concorrenza dei rispettivi disavanzi, viene ripianato dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

COMMA 3 Riformulazione del testo

L’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni è conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute e previa verifica della congruità tra le prestazioni da garantire e risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Ferma restando la disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre n. 289 per le prestazioni già definite dal DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di garantire che l’erogazione  delle stesse sia uniforme sul territorio nazionale e di promuovere a livello regionale l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento relativi ai macro livelli di assistenza. In fase di prima applicazione l’intesa è stipulata entro il 30 giugno 2005.

COMMA 4  Riformulazione del testo

Con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, saranno individuate le tariffe di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali ed il range di variabilità applicabile dalla Regione. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell’assistenza. Importi tariffari superiori al limite massimo del range di cui sopra stabiliti  dalla singole Regioni, non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe.

COMMA 5 Riformulazione del testo

Ferma restando la facoltà delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione degli importi tariffari praticati per la remunerazione del singolo erogatore,  deve comunque essere garantita la qualità, l’appropriatezza e l’ efficacia delle prestazioni in modo uguale a tutti i pazienti indipendentemente dalla Regione di residenza. La compensazione della mobilità sanitaria interregionale avviene sulla base delle tariffe di riferimento. I contratti   e gli accordi stipulati con i soggetti    erogatori devono essere coerenti con detto principio.

COMMA 6

Si propone l’abrogazione della lettera b).

Riformulazione della lettera d)

d) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario Nazionale.

Si propone l’abrogazione della lettera e)

Riformulazione lettera f)

In ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale nel suo complesso,   aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, e di prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni della decadenza dei direttori generali.

Inoltre l’Intesa di cui sopra dovrà prevedere per l’anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA, ivi compresi gli oneri contrattuali, da parte dello Stato.

E’ abrogata la lettera d del comma 4 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289

COMMA 7

Sopprimere le parole “entro il 30 aprile” e sostituire con “entro il 31 luglio

Sopprimere le parole “30 giorni” e sostituire con “60 giorni

COMMA 8

Se ne propone l’abrogazione

COMMA 9

Se ne propone l’abrogazione

COMMA 10

Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo “Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall’art. 7

COMMA 11

Se ne propone l’abrogazione

COMMA 12

lett. a) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa Stato-Regioni e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM.”

lett.c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si verificassero ritardi nell’accredito delle somme, gli eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve termine al fine di assicurare l’ordinato finanziamento del servizio sanitario, sono posti a carico dello Stato.”

lett.d) sopprimere le parole “e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell’Intesa di cui al comma 3,

lett.e)  Se ne propone l’abrogazione

Dopo il comma 12 dell'articolo 25 sono  aggiunti i seguenti commi:

"12 bis Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."