ROMA,
25 novembre 2004
AS 3223
– LEGGE FINANZIARIA 2005 EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 25
Interventi nel settore sanitario
COMMA 1
Si propone la soppressione del seguente
periodo:”…al
cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in
88250 di euro per l’anno 2005, 90014 milioni di euro per
l’anno 2007 e 91813 milioni di euro per l’anno 2007”
e sostituzione con:”
ferma restando la quantizzazione delle entrate proprie
nella misura determinata dall’Accordo dell’8 agosto, tra
Governo Regioni e Province Autonome, è determinato in
90.106 milioni di € per l’anno 2005”.
COMMA 2
Dopo le parole ”unità posologiche”
inserire il seguente periodo”Le
confezioni d’avvio sono obbligatoriamente prescritte per
i farmaci di nuova introduzione”
Alla
fine del comma 2 aggiungere:”
il terzo periodo dell’articolo 48 comma 5 lettera f del
decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è
sostituito dal seguente: a decorrere dall’anno 2004 il
rimanente 40 per cento del superamento, in caso di
mancata realizzazione dell’equilibrio di gestione di
ciascun servizio sanitario regionale e fino alla
concorrenza dei rispettivi disavanzi, viene ripianato
dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure
in materia farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3
del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405,
e costituisce adempimento ai fini dell’accesso
all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
COMMA 3 Riformulazione del
testo
L’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario da parte delle Regioni è conseguito nel
rispetto della garanzia della tutela della salute e
previa verifica della congruità tra le prestazioni da
garantire e risorse finanziarie messe a disposizione del
Servizio Sanitario Nazionale. Ferma restando la
disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27
dicembre n. 289 per le prestazioni già definite dal DPCM
29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni,
anche al fine di garantire che l’erogazione delle
stesse sia uniforme sul territorio nazionale e di
promuovere a livello regionale l’efficienza e
l’efficacia nella gestione delle risorse disponibili,
con intesa ai sensi
dell’articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.
131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM,
con le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento
relativi ai macro livelli di assistenza. In fase di
prima applicazione l’intesa è stipulata entro il 30
giugno 2005.
COMMA 4 Riformulazione del
testo
Con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge
5 giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà
recepito in un DPCM, saranno individuate le tariffe di
riferimento per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali ed il range di variabilità applicabile
dalla Regione. Nella
determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi
standard di produzione e dei costi generali utilizzando
un campione significativo di strutture selezionate
tenendo conto di criteri di efficienza e di
appropriatezza dell’assistenza. Importi tariffari
superiori al limite massimo del range di cui sopra
stabiliti dalla singole Regioni, non possono comportare
maggiori oneri a carico dello Stato. Con le medesime
procedure si procede con cadenza biennale alla revisione
delle tariffe.
COMMA 5 Riformulazione del
testo
Ferma
restando la facoltà delle singole Regioni di procedere,
per il governo dei volumi di attività e dei tetti di
spesa, alla modulazione degli importi tariffari
praticati per la remunerazione del singolo erogatore,
deve comunque essere garantita la qualità, l’appropriatezza
e l’ efficacia delle prestazioni in modo uguale a tutti
i pazienti indipendentemente dalla Regione di residenza.
La compensazione della mobilità sanitaria interregionale
avviene sulla base delle tariffe di riferimento. I
contratti e gli accordi stipulati con i soggetti
erogatori devono essere coerenti con detto principio.
COMMA 6
Si propone
l’abrogazione della lettera b).
Riformulazione della lettera d)
d) la prosecuzione del processo di razionalizzazione
delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della
domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni
tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione
di interventi volti alla prevenzione coerentemente con
il Piano sanitario Nazionale.
Si propone l’abrogazione
della lettera e)
Riformulazione lettera f)
In ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico
finanziario del sistema sanitario regionale nel suo
complesso, aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento
netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo
l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, e di prevedere
la regolamentazione da parte delle Regioni della
decadenza dei direttori generali.
Inoltre
l’Intesa di cui sopra dovrà prevedere per l’anno 2004 il
pieno finanziamento dei LEA, ivi compresi gli oneri
contrattuali, da parte dello Stato.
E’
abrogata la lettera d del comma 4 dell’articolo 52 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289
COMMA 7
Sopprimere
le parole “entro il 30 aprile” e sostituire con “entro
il 31 luglio “
Sopprimere
le parole “30 giorni” e sostituire con “60 giorni”
COMMA 8
Se ne
propone l’abrogazione
COMMA 9
Se ne
propone l’abrogazione
COMMA 10
Alla fine
del comma è aggiunto il seguente periodo “Per poter
svolgere le attività di supporto tecnico innanzi
specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali
può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio
bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico
del personale in deroga al limite di spesa previsto
dall’art. 7“
COMMA 11
Se ne
propone l’abrogazione
COMMA
12
lett. a) alla fine del comma è
aggiunto il seguente periodo: “La delibera CIPE dovrà
essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa
Stato-Regioni e Province Autonome in merito al riparto
delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio
Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30
giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà
con un DPCM.”
lett.c) alla fine del comma è
aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di
verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto
entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione
della residua quota di finanziamento alle Regioni deve
essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si
verificassero ritardi nell’accredito delle somme, gli
eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare
anche per operazioni di finanziamento a breve termine al
fine di assicurare l’ordinato finanziamento del servizio
sanitario, sono posti a carico dello Stato.”
lett.d) sopprimere le parole “e
della proposta di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché
della stipula dell’Intesa di cui al comma 3,
”
lett.e)
Se ne propone l’abrogazione
Dopo il
comma 12 dell'articolo 25 sono aggiunti i seguenti
commi:
"12
bis Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo
nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione." |