ROMA,
25 novembre 2004
SCHEMA
DI DECRETO DIRIGENZIALE RELATIVO AL BANDO DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998,
N. 441
Punto
14) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole
sullo schema di decreto in oggetto condizionato
all’accoglimento delle seguenti proposte di modifiche
relative alle Province autonome di Trento e Bolzano e
alla Regione Valle d’Aosta:
-
Articolo 6, comma 1, alla
fine del periodo, sopprimere le parole “e delle
Province autonome”.
Ai sensi
dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
la Provincia autonoma di Trento è dotata di competenze
legislative e amministrative in materia di Agricoltura e
di Formazione professionale e alla luce delle predette
competenze la Corte Costituzionale con sentenza 170 del
2001 ha dichiarato, in quanto attiene alla formazione
professionale in agricoltura, l’illegittimità
dell’articolo3, comma 5 della legge 441/98 nella parte
in cui autorizza, con riferimento all’ambito
territoriale delle Province autonome di Trento e
Bolzano, il Ministro delle Politiche Agricole a
stipulare accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, enti di formazione e collegi professionali,
volti allo svolgimento di corsi di formazione
professionale dei giovani agricoltori. L’emendamento
proposto si pone l’obiettivo di rendere lo schema di
decreto compatibile con gli Statuti e le relative norme
di attuazione, nonché con il pronunciamento della Corte
Costituzionale.
-
Aggiungere un articolo 7
del seguente tenore:
“Sono
fatte salve le competenze normative attribuite, nelle
materie di cui al presente decreto, alle Regioni a
Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano in conformità ai rispettivi Statuti e alle
relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e all’articolo 5
della legge 30 novembre 1998, n. 386.”
La Regione
Valle d’Aosta con nota allegata condivide ed aderisce
alle proposte emendative formulate considerato che nelle
materie di cui trattasi, alla Regione stessa sono
riconosciute competenza legislativa primaria ai sensi
dello Statuto speciale, articolo 2, lett. d) ed
r), nonché le correlate potestà amministrative,
ai sensi del successivo articolo 4.
La
Conferenza dei Presidenti fa rilevare, inoltre, che
resta in pregiudicato l’acquisizione della formale
intesa delle Regioni sugli atti successivi del Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali relativi alla
stipula degli accordi o delle convenzioni con gli enti
che dovranno svolgere i corsi di formazione. |