CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
PROPOSTA DI
LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SPETTACOLO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE
Roma, 11 novembre
2004
PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO
SPETTACOLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE
PARTE GENERALE
Articolo 1
(Principi generali)
1.La Repubblica, nel
rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione,
concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività
culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le
sue componenti.
2. Lo spettacolo è
attività di interesse pubblico, rappresenta una componente
essenziale della cultura e dell’identità del paese e un fattore di
crescita sociale, civile ed economica della collettività.
3.
Lo Stato e le
Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio
nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la
produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano
la tradizione nazionale e locale e garantiscono pari opportunità
nell’accesso alla sua fruizione.
4. Nel rispetto del
principio di sussidiarietà Stato, Regioni, Comuni, Province, Città
metropolitane, soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello
spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione.
5. Lo spettacolo
comprende le seguenti attività: musica, teatro, danza, cinema e
audiovisivi, circo e spettacoli viaggianti, ivi comprese
l’attività degli artisti di strada e le diverse forme dello
spettacolo popolare e contemporaneo.
6. Nelle materie
disciplinate dalla presente legge, restano ferme le competenze
riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
Articolo 2
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge
definisce, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della
Costituzione, i principi fondamentali in materia di spettacolo,
nonché i livelli essenziali delle prestazioni da garantire alla
collettività, secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza, prossimità ed efficacia favorendo intese e altre
forme di collaborazione per assicurare un adeguato ed efficace
servizio di utilità sociale.
2. Ai fini della
presente legge rientrano nelle attività dello spettacolo le
funzioni di produzione, promozione, distribuzione e
valorizzazione.
Articolo 3
(Compiti dello Stato)
1. Spetta allo Stato lo svolgimento
dei seguenti compiti:
a)
l’esercizio delle funzioni riconducibili alla
cooperazione internazionale e, in accordo con le Regioni
interessate, l’attività promozionale all’estero dello spettacolo;
b)
lo svolgimento, in collaborazione con gli
osservatori regionali, dell’attività di osservatorio e
monitoraggio;
c)
il sostegno dello spettacolo viaggiante e dei
circhi, con particolare riferimento alla dotazione tecnica e
tecnologica
d)
dei produttori ed alla disciplina relativa alla
utilizzazione degli animali;
e)
il sostegno della produzione e della diffusione, in
Italia e all’estero di opere
cinematografiche salvo quanto
previsto all’articolo 11, comma 2, lettere b) e c);
f)
la costituzione di un archivio nazionale dello
spettacolo, quale rete degli archivi regionali.
Articolo 4
(Conferenza Stato - Regioni)
1. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza Stato -
Regioni” definisce:
a)
i parametri sulla base dei quali effettuare il
riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo Unico per lo
spettacolo ad esse destinato ai sensi del successivo articolo 8.
Nella definizione dei suddetti parametri la Conferenza Stato -
Regioni si deve attenere a criteri oggettivi, dando preferenza
agli indicatori relativi alle attività e a parametri socio
-demografici territoriali;
b)
gli indirizzi generali per lo svolgimento delle
politiche a sostegno delle aree territoriali nelle quali la
domanda e l’offerta dello spettacolo si dimostrino insufficienti,
anche attraverso specifiche iniziative di promozione e
sensibilizzazione da realizzarsi di concerto con le Regioni
territorialmente interessate.
2.
Gli atti e gli accordi conclusi in sede di
Conferenza Stato - Regioni sono recepiti, entro tre mesi dalla
loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3.
Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
previsti dalla presente legge la Conferenza Stato – Regioni
si avvale di un organismo tecnico paritario istituito con D. P. C.
M su proposta della Conferenza Stato – Regioni.
Articolo 5
(La Conferenza Unificata)
1. E’ compito della
Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisporre le linee di
indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza
omogenea e diffusa dello spettacolo su tutto il territorio, con
riguardo alle località meno servite.
2. La Conferenza Unificata
definisce in particolare:
a)
gli indirizzi generali per il sostegno dello
spettacolo, secondo principi idonei a valorizzare la qualità,
progettualità e l’imprenditorialità;
b)
gli indirizzi generali atti a promuovere la
presenza delle attività dello spettacolo sul territorio nazionale,
perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della
circolazione e della fruizione, con particolare riguardo alle
località meno servite;
c)
gli indirizzi generali atti a promuovere la
presenza della produzione nazionale e regionale all’estero;
d)
gli indirizzi generali per la promozione di
progetti speciali concernenti la sperimentazione, la creazione
contemporanea, la promozione di nuovi linguaggi artistici e di
nuovi protocolli tecnici;
e)
i criteri e le modalità e attraverso i quali
verificare l’efficacia dell’intervento pubblico.
4.
Gli atti e gli accordi
conclusi in sede di Conferenza Unificata sono recepiti, entro tre
mesi dalla loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 6
(Compiti delle Regioni)
1. Nel rispetto delle attribuzioni di Comuni, Province e Città
metropolitane, le Regioni sono titolari delle funzioni in materia
di promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo che
richiedono unitarietà di intervento e che non siano espressamente
riservate dalla presente legge allo Stato, alla Conferenza
Stato - Regioni e alla Conferenza unificata.
2. Le Regioni, in particolare:
a)
definiscono la
programmazione regionale delle attività di spettacolo e
partecipano alla definizione di quella nazionale, favorendo il
consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio,
promuovendo nuove attività e la distribuzione degli spettacoli;
b)
predispongono i
progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo
per la valorizzazione della cultura, della storia e delle
tradizioni regionali;
c)
curano la formazione,
l’aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;
d)
favoriscono la
promozione di nuovi talenti, l’imprenditoria giovanile e
femminile;
e)
tutelano la tradizione
collegata ai linguaggi e alle lingue locali;
f)
incentivano
l’integrazione tra politiche turistiche e politiche culturali e
tra politiche culturali e le politiche di promozione e sviluppo
del territorio;
g)
promuovono, in
collaborazione con le Province e i Comuni, gli interventi
correttivi, la costruzione, il restauro, l’adeguamento e la
qualificazione di sedi;
h)
disciplinano
l’esercizio cinematografico;
i)
favoriscono anche
attraverso specifici protocolli di intesa, la collaborazione tra
sistema dello spettacolo e mezzi di comunicazione di massa, per
assicurare la più ampia informazione sulle attività;
j)
favoriscono e
sostengono l’accesso al credito delle strutture operanti
nell'ambito del proprio territorio;
k)
svolgono l’attività di
osservatorio e monitoraggio anche attraverso la creazione di
banche dati sullo spettacolo promosso e svolto nel territorio
regionale;
l)
svolgono l’azione di
indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti locali,
promuovono la stipula di accordi e intese con Province, Comuni e
Città metropolitane al fine di consentire un’adeguata
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle
infrastrutture tecnologiche, delle risorse professionali e
artistiche presenti sul loro territorio.
3. Le Regioni, ove necessario, adeguano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di
legge e di regolamento, dotandosi di strutture amministrative e
degli adeguati strumenti di conoscenza del settore.
Articolo 7
(Compiti di Comuni, Province e
Città metropolitane)
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane esercitano tutte
le funzioni di base relative alla promozione e alla fruizione
dello spettacolo.
2. I Comuni, le Province e le città metropolitane in particolare:
a)
partecipano alla
programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo;
b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla
gestione di organismi stabili dello spettacolo, nonché alla
distribuzione di spettacoli, concorrendo al relativo
finanziamento;
c)concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo anche
mediante il recupero, il restauro, la ristrutturazione e
l’adeguamento funzionale e tecnico delle strutture e degli spazi
destinati allo spettacolo;
d)favoriscono, nell’attività di promozione e sostegno dello
spettacolo, la cooperazione con il sistema scolastico e
universitario, con le attività produttive e commerciali e con le
comunità locali;
e)garantiscono la più ampia collaborazione tra gli enti e gli
organismi operanti nel proprio ambito territoriale;
f)
effettuano la
rilevazione, a livello locale, di dati statistici e informativi.
Articolo 8
(Fondo unico per lo spettacolo)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e sino alla data di entrata in vigore della legge di
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, sulla base di
accordi conclusi con le Regioni in sede di Conferenza Stato -
Regioni, il Governo, su proposta del Ministero dei beni e le
attività culturali trasferisce alle Regioni le risorse del Fondo
Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2.Per i primi tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, il riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo
Unico dello spettacolo di cui al comma 1 deve avvenire sulla base
della media della spesa storica degli ultimi cinque anni.
3. Le Regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo
spettacolo, alimentato dalle risorse del Fondo Unico per lo
spettacolo di cui al comma 1 e da risorse proprie.
4. Una parte delle risorse del Fondo Unico dello spettacolo è
destinata a favorire interventi nella aree meno servite, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), incentivando la
presenza omogenea di attività dello spettacolo nel territorio
italiano e garantendo i livelli essenziali per il suo sviluppo.
5. La somma trasferita alle Regioni ai sensi del comma 1 è
incrementata annualmente almeno del cinque per cento della
dotazione prevista, anche destinando a tale scopo una percentuale
dei fondi attribuiti dalla legge agli enti preposti dallo Stato al
sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di
progetti e altre iniziative di investimento a favore delle
attività culturali e dello spettacolo di cui alla legge n.291 del
16 ottobre 2003.
Articolo 9
(Spettacolo dal vivo)
1.La Repubblica riconosce e valorizza le attività professionali
nei settori del teatro, della musica, della danza, ne promuove e
valorizza lo sviluppo, senza distinzione di generi.
2.La Repubblica sostiene le attività professionali di cui al comma
1 che perseguano i seguenti obiettivi:
a)
la produzione
artistica classica, popolare e/o contemporanea in tutte le sue
diverse forme e modalità espressive;
b)
l’incontro tra domanda
ed offerta avendo particolare attenzione alle zone meno
servite;
c)
un rapporto di
stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed
amministratori e la collettività di un territorio per realizzare
un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
d)
la ricerca, la
sperimentazione artistica, lo spettacolo per le nuove generazioni;
e)
la promozione e
formazione del pubblico, soprattutto giovanile;
f)
la formazione, la
qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale
artistico e tecnico;
g)
l’utilizzo di nuove
tecnologie e la sperimentazione di nuovi linguaggi;
h)
eventi e
manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le
diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che
straniere;
i)
la conservazione del
patrimonio storico e documentario delle arti dello spettacolo, e
la sua diffusione attraverso attività editoriali;
j)
la diffusione delle
attività di spettacolo all’estero;
k)
la formazione, lo
studio e l’educazione alle discipline dello spettacolo, anche
attraverso forme di collaborazione con le istituzioni
l)
scolastiche ed
universitarie nonché la realizzazione di corsi e
m)
concorsi di alta
qualificazione professionale.
Articolo 10
(I soggetti)
1. La Repubblica, in particolare, sostiene e valorizza gli enti
attualmente operanti nel settore dello spettacolo e in
particolare:
a)
gli enti pubblici o privati,
caratterizzati dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento
delle propria attività con riferimento ad una accertata e
significativa tradizione di produzione e offerta nei diversi
settori dello spettacolo, attività di produzione e promozione nel
campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per
l'infanzia e la gioventù;
b)
le fondazioni lirico - sinfoniche e le istituzioni concertistiche
– orchestrali, non aventi scopo di lucro;
c)
le imprese di
produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione dello
spettatore, gli esercizi teatrali e cinematografici, le rassegne
ed i festival nazionali e internazionali;
d)
le associazioni
musicali, i complessi bandistici e corali;
e)
i soggetti che
esercitano attività di spettacolo viaggiante, d’intrattenimento e
di attrazione, allestiti a mezzo di attrezzature mobili,
all’aperto o al chiuso;
f)
gli enti che si
prefiggono tra i propri scopi statutari quello di conservare,
documentare, valorizzare il patrimonio legato alle attività di
spettacolo.
Articolo 11
(Cinema e audiovisivi)
1.
La Repubblica promuove
le attività cinematografiche e audiovisive quale fondamentale
mezzo di espressione artistica,
2.
di formazione
culturale e di comunicazione sociale e ne riconosce l’interesse
generale anche in considerazione della loro importanza economico -
industriale.
3.
La Repubblica sostiene le attività di cui al comma
1 che perseguano i seguenti obiettivi:
a)
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo anche attraverso l’istituzione di
strutture e servizi idonei;
b)
la produzione cinematografica e audiovisiva con
particolare riguardo ai nuovi autori anche attraverso
l’istituzione di idonei strumenti d’intervento a livello
territoriale;
c)
il sostegno alla distribuzione e all’esercizio del
cinema di qualità;
d)
la formazione, la qualificazione tecnica e
professionale degli operatori con particolare riguardo
all’utilizzo di nuove tecnologie.
e)
Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per
l’esercizio cinematografico.
Articolo 12
(Circhi, spettacoli viaggianti,
artisti di strada)
1. Lo Stato sostiene i soggetti operanti nel settore del circo e
dello spettacolo viaggiante, che svolgano attività volte a
favorire:
a)
la produzione di
spettacoli di significativo valore artistico ed impegno
organizzativo, realizzati da enti privati e caratterizzate da un
complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che
valorizzi l’incontro tra domanda ed offerta anche con riguardo
alle aree meno servite del paese;
b)
le iniziative
promozionali quali festival nazionali e internazionali;
c)
le iniziative di
consolidamento e di sviluppo dell’arte di strada e della
tradizione circense e popolare mediante un’opera di assistenza, di
formazione, di addestramento e di aggiornamento professionali;
d)
la diffusione della
presenza delle attività di cui al presente articolo all’estero;
e)
la ristrutturazione di
aree attrezzate;
f)
la qualificazione
dell’industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso
l’adozione di registri per l’attestazione del possesso dei
necessari requisiti tecnico - professionali di tali attività.
2.
Alle esibizioni degli
artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in
materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di
commercio ambulante.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
(Riorganizzazione del settore)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
il riordino degli enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali
operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia
prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali.
2.
Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 3, da adottarsi previa intesa con la
Conferenza Unificata, sono
trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il
parere richiesto entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Il
Governo esamina i pareri resi entro i successivi trenta giorni e
ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per
il parere definitivo, che esprimono rispettivamente entro trenta e
quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
3.
Nell’esercizio della
delega di cui al terzo comma, il Governo si attiene, oltre ai
principi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
trasformazione in
persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma
3 e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia
finanziaria;
b)
promozione di una
diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche,
al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 3;
c)
in caso di enti
soppressi, il personale, i beni e le risorse dell’ente sono
trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni secondo
modalità e criteri stabili dalla Conferenza Unificata.
4.
L’ente teatrale
italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è soppresso.
5.
Il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è abrogato.
Articolo 14
(Interventi finanziari e ausili
finanziari)
1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e
delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più
decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore delle
attività dello spettacolo, secondo i seguenti criteri:
a)
parziale
fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla
normativa europea;
b)
detassazione degli
utili reinvestiti, con un tetto massimo di 200.000 euro,
nell’attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella
innovazione tecnologica;
c)
misure di sostegno,
anche in forma di prestito d’onore, per nuove iniziative
imprenditoriali, giovanili e femminili;
d)
introduzione del tax
shelter con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
e)
introduzione di un
premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti
nel corso di un anno fiscale;
f)
esenzione delle
attività dello spettacolo dall’imposta regionale sulle attività
produttive;
g)
detassazione dei
costi pubblicitari e di affissione;
h)
deducibilità delle
spese inerenti l’attività degli artisti e dei tecnici.
2. Alle attività di
spettacolo non si applicano le ritenute di cui all’articolo 28,
secondo comma, e articolo 29, ultimo comma del D. P. R. 29
settembre 1973, n.600 e successive modificazioni.
3. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
revisionale di base corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI
PER LO SPETTACOLO AI SENSI DELL’ART. 117, COMMA 3, DELLA
COSTITUZIONE
-
Premesse
Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e in
particolare all’articolo 117 impongono un adeguamento e un
rinnovamento alla disciplina dello spettacolo, riconducibile,
oggi, alla materia “promozione e organizzazione di attività
culturali”, attribuita alla competenza legislativa concorrente
delle Regioni.
Il nuovo assetto dei rapporti tra
Stato, Regioni e enti locali trova adeguato riscontro nella
presente proposta di legge che si propone di semplificare,
armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello
spettacolo dettando i principi fondamentali che devono orientare
l’azione legislativa delle regioni, definendo altresì il nuovo
assetto delle funzioni tra Stato, Regioni e enti locali e la
conseguente redistribuzione delle risorse finanziarie.
Nella dizione di “spettacolo” sono
ricompresi i settori tradizionalmente ad esso ricondotti,
ovverosia la musica, il teatro, la danza, il cinema e gli
audiovisivi, il circo e gli spettacoli viaggianti, ivi comprese
l’attività degli artisti di strada e le diverse forme dello
spettacolo popolare e contemporaneo. I principi fondamentali
delineati dalla presente proposta di legge si rivolgono a tutti
questi settori.
La parte relativa ai diversi
settori della presente proposta è volutamente concisa e generale,
essenzialmente finalizzata a delineare i criteri e gli obiettivi
che i vari soggetti operanti a diverso titolo nello spettacolo
devono perseguire, per potere essere sostenuti dall’azione
pubblica.
-
I contenuti della proposta di
legge
2.1.
La proposta di legge si compone di tre parti: la
parte generale, la parte relativa ai diversi settori e le
disposizioni finali.
La parte generale esordisce con due
articoli che fungono da premessa alla legge e che nello stesso
tempo aiutano a inquadrare lo spettacolo come attività culturale
da organizzare e valorizzare. In particolare, essendo una
componente essenziale del patrimonio culturale del paese e un
fattore di crescita sociale, civile ed economica della
collettività, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
l’articolo 1, comma 4, prevede che lo Stato, le Regioni, gli enti
locali, le città metropolitane e i soggetti privati debbano
collaborare per favorirne lo sviluppo.
L’articolo 2, comma 2, precisa che
le attività dello spettacolo comprendono le funzioni di
produzione, promozione, distribuzione e valorizzazione.
Le funzioni di produzione dello spettacolo
comprendono ogni attività finalizzata alla creazione o alla
trasformazione di opere dell’ingegno, incluse le attività che
sovrintendono economicamente al prodotto finale.
Le funzioni di promozione e valorizzazione dello
spettacolo comprendono ogni attività diretta a sostenere e
sviluppare la conoscenza, la diffusione e la fruizione da parte
del pubblico del patrimonio culturale dello spettacolo.
Le funzioni di distribuzione dello spettacolo
comprendono tutte quelle attività attraverso le quali la
produzione artistica viene portata a contatto con l’utenza
territoriale, ivi incluse le differenti forme di esercizio
pubblico.
Gli articoli da 3 a 7 definiscono, alla luce anche del nuovo
quadro di competenze risultante dal novellato Titolo V della
Costituzione, i compiti di Stato, Regioni, Province autonome,
Province e Comuni; nonché della Conferenza Stato - Regioni e della
Conferenza Unificata.
Nel quadro di una legislazione in
materia di spettacolo a carattere prevalentemente regionale le
competenze statali sono inevitabilmente ridimensionate. La più
importante funzione è quella relativa alla gestione della
cooperazione internazionale e alla promozione dello spettacolo
all’estero, quest’ultima da svolgere in accordo con la Regione
specificatamente interessata. Sono state, poi, attribuite allo
Stato sia alcune funzioni riconducibili più alla tutela dei beni
culturali che alla valorizzazione come la costituzione di un
archivio nazionale dello spettacolo, sia altre funzioni come
quelle relative alla produzione e alla diffusione in Italia e
all’estero delle opere cinematografiche (salvo il sostegno alla
distribuzione e all’esercizio del cinema di qualità).
Gli articoli 4 e 5 sono stati
dedicati alla Conferenza Stato - Regioni e alla Conferenza
Unificata, ritenute fondamentali centri di incontro - confronto
tra Stato, Regioni ed Enti locali per una serie di ambiti di
interesse comune.
In particolare, alla Conferenza
Unificata è stato affidato il compito di definire le linee di
indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza
omogenea e diffusa
dello spettacolo su tutto il
territorio nazionale; a tal fine essa deve definire gli indirizzi
generali per le azioni pubbliche di sostegno dello spettacolo.
È, invece, demandato alla
Conferenza Stato - Regioni la definizione dei parametri sulla base
dei quali effettuare il riparto tra le Regioni del FUS e degli
indirizzi generali relativi al sostegno delle aree territoriali
meno servite.
Le competenze riservate a questi
organismi concretano l’evoluzione istituzionale avvenuta con il
Titolo V della Costituzione e sanciscono il ruolo fondamentale
delle Regioni, insieme allo Stato, nella definizione delle linee
generali di indirizzo e promozione delle attività culturali.
Anche in considerazione
dell’importanza delle funzioni e della centralità dell’attività
della Conferenza Stato – Regioni è stata prevista la creazione di
un organismo paritario quale supporto tecnico amministrativo.
Gli atti e gli accordi conclusi sia
in sede di Conferenza Stato – Regioni sia in sede di Conferenza
Unificata sono recepiti con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
L’articolo 6 individua, in via
residuale, le funzioni delle Regioni e delle Province autonome;
esse sono titolari, nel rispetto di Comuni e Province, di tutte le
funzioni in materia di promozione e organizzazione delle attività
culturali che non richiedano unitarietà di intervento o che non
siano espressamente riservate allo Stato, alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Unificata. La citata disposizione
prevede inoltre che le Regioni adeguino la propria normativa ai
principi fondamentali previsti dalla presente proposta di legge e
che a tal fine si dotino delle necessarie strutture amministrative
e degli adeguati strumenti di conoscenza nel settore.
L’articolo 7 assegna alle Province
e ad i Comuni tutte le funzioni di base relative alla promozione e
alla fruizione dello spettacolo, tra le quali vi rientrano la
partecipazione alla programmazione regionale degli interventi
dello spettacolo e alla costituzione e alla gestione di organismi
stabili.
2.2.
L’articolo 8 è dedicato al FUS. Nell’ottica del
nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e fino
a quando non sarà data attuazione all’articolo 119 della
Costituzione è previsto che le risorse finanziarie del FUS siano
trasferite alle Regioni sì da finanziare l’esercizio delle
funzioni connesse alle potestà di cui sono titolari nel rispetto
dei principi fondamentali definiti dalla presente proposta di
legge.
La proposta di legge prevede
disposizioni di carattere transitorio dal momento che per
l’esercizio delle funzioni pubbliche regionali l’articolo 119
della Costituzione non consente,
salvo che per gli scopi previsti
dal comma 5, interventi speciali dello Stato. Quando, dunque, sarà
data piena attuazione all’articolo 119 della Costituzione e le
Regioni saranno in grado di esercitare la potestà impositiva loro
riconosciuta, esse dovranno essere in grado di finanziarie
integralmente le funzioni di cui sono titolari. Il ricorso a
finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto dei limiti
previsti dal quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione,
rischia di diventare uno strumento di ingerenza statale
nell’esercizio delle funzioni regionali (cfr. Corte Costituzionale
16/2004 e 49/2004).
L’articolo 8 della proposta, nel
prevedere il suddetto trasferimento in via transitoria, individua
accanto al criterio della spesa storica altri criteri destinati a
incidere in misura progressivamente più consistente.
Nell’ambito dei principi
fondamentali dettati in materia di coordinamento della finanza
pubblica, l’articolo 8, comma 3, prevede che le Regioni
istituiscano nei propri bilanci un fondo unico per lo spettacolo
alimentato sia da risorse proprie che da quelle statali.
E’ previsto poi, che una parte
delle quote del FUS sia utilizzata, secondo le indicazioni della
Conferenza Stato – Regioni, per favorire interventi nelle aree
meno servite, incentivando la presenza omogenea di attività dello
spettacolo nel territorio italiano e garantendo i livelli
essenziali per il suo sviluppo.
2.3.
L’ultima parte
della proposta è destinata alle attività settoriali dello
spettacolo (attività di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi,
spettacoli viaggianti e artisti di strada) e definisce, per
ciascun settore, gli obiettivi e le finalità che i progetti devono
perseguire per poter essere sostenuti dall’azione pubblica.
Va precisato che con riguardo al circo, agli spettacoli viaggianti
ecc., l’azione di contribuzione è svolta dallo Stato in conformità
all’articolo 4 che riserva esclusivamente allo Stato tale azione.
2.4.
La proposta si
conclude con due disposizioni finali. All’articolo 13 è previsto
il riordino di enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali
operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia
prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali; la medesima disposizione prevede la soppressione dell’ETI
e la contestuale devoluzione del
personale, dei beni e delle risorse dell’ente alla Regioni secondo
le modalità e i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato -
Regioni.
L’articolo 14, invece, detta le disposizioni fiscali in favore
delle attività dello spettacolo.
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