FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 11 novembre 2004

PARERE IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE (C 5181 - S 3018)

Il disegno di legge in epigrafe, con l’intento di promuovere la programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali, prevede il finanziamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale, affidando allo strumento del decreto ministeriale la definizione degli interventi e la disciplina degli aspetti procedurali.
Preliminarmente si osserva che la formulazione del testo appare troppo generica, laddove ad esempio, non si precisa a quale scala di livello territoriale (comunale, intercomunale, provinciale o regionale) si riferisca il concetto di interesse locale.
Non risulta, altresì, specificato che, trattandosi di opere di interesse locale, l’intervento dello Stato è limitato al finanziamento delle stesse e non anche alla loro realizzazione. Inoltre, dall’articolato non si evince che gli interventi finanziati sono posti a favore delle comunità locali escluse dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere, precisazione contenuta invece nella breve relazione che accompagna il testo.
Ad ogni buon conto l’osservazione principale, chiaramente di carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra argomentazione, attiene al riparto delle competenze legislative di cui all’art. 117 della Costituzione nel nuovo testo di cui alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2 dell’art. 1, così come è formulato, risulta gravemente lesivo delle competenze legislative regionali in materia di opere pubbliche ed infrastrutture, in quanto è acclarato che tale materia rientra, ai sensi del comma 4 dell’ art. 17, nella competenza legislative esclusiva delle Regioni.
Infatti, in coerenza con quanto stabilito dalla citata norma costituzionale, spetta alla competenza della Regione interessata programmare ed individuare le infrastrutture e le altre opere pubbliche da finanziare con le risorse messe a disposizione dello Stato. A tal proposito, si rammenta che la Commissione Affari costituzionali del Senato, pur esprimendo il proprio parere positivo sull’articolato della legge, ha invitato la Commissione di merito “a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni volta a volta interessate nell’attribuzione dei finanziamenti ovvero della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata nell’adozione delle procedure di individuazione degli interventi da realizzare di cui all’articolo 1, comma 2”. In aggiunta a quanto sopra riportato si fa presente che la stessa Commissione Affari Costituzionali, ha affermato nel proprio parere che quando i finanziamenti in questione “riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste devono essere chiamate alla programmazione e al riparto dei fondi all’interno del proprio territorio”.
Al fine di rispettare i dettato costituzionale risulta necessario prevedere che sia la Regione interessata ad individuare le infrastrutture e le altre opere pubbliche da finanziare.
Inoltre, il presente disegno di legge dovrebbe tener conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, inerente la legge obiettivo e più in generale l’assetto delle competenze in materia, ossia di prevedere che la realizzazione delle opere di interesse regionale deve essere condizionata all’espressione di specifiche intese tra Stato e Regione.

Roma, 11 novembre 2004