PARERE IN ORDINE
AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE (C 5181 - S
3018)
Il disegno di legge in epigrafe, con l’intento di promuovere
la programmazione dello sviluppo economico e sociale del
territorio, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli
squilibri economici e sociali, prevede il finanziamento di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse locale, affidando allo
strumento del decreto ministeriale la definizione degli interventi
e la disciplina degli aspetti procedurali.
Preliminarmente si osserva che la formulazione del testo appare
troppo generica, laddove ad esempio, non si precisa a quale scala
di livello territoriale (comunale, intercomunale, provinciale o
regionale) si riferisca il concetto di interesse locale.
Non risulta, altresì, specificato che, trattandosi di opere di
interesse locale, l’intervento dello Stato è limitato al
finanziamento delle stesse e non anche alla loro realizzazione.
Inoltre, dall’articolato non si evince che gli interventi
finanziati sono posti a favore delle comunità locali escluse dalle
procedure per la realizzazione delle grandi opere, precisazione
contenuta invece nella breve relazione che accompagna il testo.
Ad ogni buon conto l’osservazione principale, chiaramente di
carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra argomentazione,
attiene al riparto delle competenze legislative di cui all’art.
117 della Costituzione nel nuovo testo di cui alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2 dell’art. 1, così
come è formulato, risulta gravemente lesivo delle competenze
legislative regionali in materia di opere pubbliche ed
infrastrutture, in quanto è acclarato che tale materia rientra, ai
sensi del comma 4 dell’ art. 17, nella competenza legislative
esclusiva delle Regioni.
Infatti, in coerenza con quanto stabilito dalla citata norma
costituzionale, spetta alla competenza della Regione interessata
programmare ed individuare le infrastrutture e le altre opere
pubbliche da finanziare con le risorse messe a disposizione dello
Stato. A tal proposito, si rammenta che la Commissione Affari
costituzionali del Senato, pur esprimendo il proprio parere
positivo sull’articolato della legge, ha invitato la Commissione
di merito “a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni
volta a volta interessate nell’attribuzione dei finanziamenti
ovvero della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata
nell’adozione delle procedure di individuazione degli interventi
da realizzare di cui all’articolo 1, comma 2”.
In aggiunta a quanto sopra riportato si fa presente che
la stessa Commissione Affari Costituzionali, ha affermato nel
proprio parere che quando i finanziamenti in questione
“riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste devono
essere chiamate alla programmazione e al riparto dei fondi
all’interno del proprio territorio”.
Al fine di rispettare i dettato costituzionale risulta necessario
prevedere che sia la Regione interessata ad individuare le
infrastrutture e le altre opere pubbliche da finanziare.
Inoltre, il presente disegno di legge dovrebbe tener conto di
quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303
del 2003, inerente la legge obiettivo e più in generale l’assetto
delle competenze in materia, ossia di prevedere che la
realizzazione delle opere di interesse regionale deve essere
condizionata all’espressione di specifiche intese tra Stato e
Regione.
Roma, 11 novembre 2004 |