FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 11 novembre 2004

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

Roma, 11 novembre 2004

 

Integrazione al parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul d.d.l. finanziaria 2005 del 14 ottobre 2004

 

Proposte di emendamento al d.d.l. Legge Finanziaria 2005:

 

1. all’art. 11 del d.d.l. finanziaria, 15° rigo del comma 2 dopo le parole “agli investimenti” aggiungere le parole “e agli interventi finalizzati a sovvenire le imprese agricole danneggiate da avversità atomosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.”

 

La modifica viene proposta con il fine di comprendere all’interno della richiamata disposizione di legge anche la procedura per l’utilizzazione dei limiti di impegno assegnati alle Regioni per interventi compensativi ex lege 185/1992 e ex decreto legislativo 102/2004.

 

2. Art. … Modifica del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici di cui alla L. n.720/84

A parziale modifica della Legge 29 0ttobre 1984 N. 720, nell’elenco degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla legge è eliminata la dizione – ultimo alinea – “….. enti ed organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale”.

 

La modifica viene proposta per le seguenti motivazioni.

Come è noto, la legge in parola obbliga “gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A …” ad effettuare – nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi predetti – le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Anche le entrate proprie degli enti in questione “devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato”.

In tal modo, la legge statale regola direttamente ed in maniera vincolante la gestione del sistema finanziario (anche) delle aziende regionali quali l’Azienda regionale per il diritto allo Studio universitario.

 

Al proposito del diritto allo studio, si deve osservare come la materia dell’”assistenza scolastica” – nella quale viene in dottrina ricompreso il diritto allo studio previsto dall’articolo 34 della Costituzione – che abbraccia, sin dal lontano primo novembre 1979, la totalità dei livelli di istruzione essendo state trasferite alle regioni (art. 44 del D.P.R. n. 616/77) le stesse attribuzioni amministrative concernenti l’assistenza agli studenti universitari, ivi compresi le funzioni, i beni ed il personale delle apposite opere, sia oggi – a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione – materia affidata alla potestà legislativa delle Regioni.

Alla luce di ciò, è soltanto la Regione che in tale materia, con riferimento a tutti gli aspetti che la regolano – ivi compresi gli aspetti finanziari– detiene la potestà legislativa. Onde la necessità di abrogare quelle norme che paiono in deciso contrasto con il nuovo assetto istituzionale.