CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
Roma, 11 novembre 2004
Integrazione al parere della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul d.d.l.
finanziaria 2005 del 14 ottobre 2004
Proposte di emendamento al d.d.l. Legge
Finanziaria 2005:
1. all’art. 11
del d.d.l. finanziaria, 15° rigo del comma 2 dopo le parole
“agli investimenti” aggiungere le parole “e agli interventi
finalizzati a sovvenire le imprese agricole danneggiate da
avversità atomosferiche dichiarate di carattere eccezionale con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.”
La modifica viene
proposta con il fine di comprendere all’interno della richiamata
disposizione di legge anche la procedura per l’utilizzazione dei
limiti di impegno assegnati alle Regioni per interventi
compensativi ex lege 185/1992 e ex decreto legislativo 102/2004.
2. Art. … Modifica del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici di cui alla L. n.720/84
A parziale
modifica della Legge 29 0ttobre 1984 N. 720, nell’elenco degli
enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A
annessa alla legge è eliminata la dizione – ultimo alinea –
“….. enti ed organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale”.
La modifica viene
proposta per le seguenti motivazioni.
Come è noto, la
legge in parola obbliga “gli istituti e le aziende di credito,
tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui
alla tabella A …” ad effettuare – nella qualità di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi predetti – le operazioni
di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Anche le entrate
proprie degli enti in questione “devono essere versate in
contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato”.
In tal modo, la
legge statale regola direttamente ed in maniera vincolante la
gestione del sistema finanziario (anche) delle aziende regionali
quali l’Azienda regionale per il diritto allo Studio
universitario.
Al proposito del
diritto allo studio, si deve osservare come la materia
dell’”assistenza scolastica” – nella quale viene in dottrina
ricompreso il diritto allo studio previsto dall’articolo 34 della
Costituzione – che abbraccia, sin dal lontano primo novembre 1979,
la totalità dei livelli di istruzione essendo state trasferite
alle regioni (art. 44 del D.P.R. n. 616/77) le stesse attribuzioni
amministrative concernenti l’assistenza agli studenti
universitari, ivi compresi le funzioni, i beni ed il personale
delle apposite opere, sia oggi – a seguito della riforma
del titolo quinto della Costituzione – materia affidata alla
potestà legislativa delle Regioni.
Alla luce di ciò, è soltanto la Regione
che in tale materia, con riferimento a tutti gli aspetti che la
regolano – ivi compresi gli aspetti finanziari– detiene la potestà
legislativa. Onde la necessità di abrogare quelle norme che paiono
in deciso contrasto con il nuovo assetto istituzionale.
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