FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 11 novembre 2004

 

 

 

 

 

 

 

O.D.G.

 

D.Lgs. n. 36/2003. Garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche.

 

La Direttiva 1999/31/ce del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti ha previsto, all’articolo 8, lettera a), punto iv), che “prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato od adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall’autorizzazione sono state adempiute e che le procedure di chiusura sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell’articolo 13, lettera d)”.

 

L’articolo 10 della medesima Direttiva stabilisce che “gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti”.

 

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”, all’articolo 14, comma 3, ha previsto che la garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, devono essere trattenute, nel loro complesso, per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente.

 

In particolare il medesimo comma prevede che la garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, sia trattenuta per almeno 2 anni dalla data della comunicazione al soggetto gestore dell’approvazione della chiusura della discarica da parte dell’ente territoriale competente, mentre la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica sia trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione della chiusura sopra indicata.

La garanzia relativa alla gestione successiva alla chiusura è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa (articolo 14, comma 2, D.Lgs. n. 36/2003), e deve garantire che vengano effettuate le operazioni di raccolta e smaltimento del percolato, la captazione del biogas, i ripristini della superficie derivanti dagli assestamenti del corpo della discarica, nonché tutti gli interventi necessari previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 (procedure di cui all’articolo 13). Non è previsto che la suddetta garanzia per la gestione successiva alla chiusura copra il danno ambientale.

 

Il comma 4 dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2003 stabilisce che le garanzie finanziarie sono costituite ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, che prevede: “in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi : a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e s.m.i.; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

 

La Direttiva 1999/31/ce ha previsto, per assicurare che le prescrizioni siano state adempiute e che le procedure di chiusura siano state seguite, oltre alla forma della garanzia finanziaria, anche altra forma equivalente. ( vedi articolo 8, lettera a, punto iv nonché articolo 10).

 

Il D. Lgs. n. 36/2003 all’articolo 14 non ha previsto la facoltà di utilizzare un’altra garanzia equivalente, mentre ha mantenuto tale facoltà negli altri articoli ove si parla di garanzie finanziarie, ed in particolare:

 

- l’articolo 8 (domanda di autorizzazione), prevede che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica deve contenere “le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell’articolo 14”;

- l’articolo 9 (condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche) prevede che ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di una discarica “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’articolo 14”.

 

Fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, sono emerse le gravi difficoltà del reperimento di compagnie di assicurazione e/o società bancarie disposte a produrre fidejussioni di durata trentennale per la gestione successiva alla chiusura delle discariche.

 

A tale proposito con nota n. 17754 del 21 ottobre 2003 è stata inoltrata all’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed all’ABI (Associazione Bancaria Italiana) richiesta di parere scritto circa l’esistenza di compagnie in grado di prestare garanzie finanziarie di durata trentennale, senza ottenere riscontri scritti in merito. Nel corso dei diversi solleciti telefonici, sono emerse grosse perplessità sull’argomento.

Più volte sono state evidenziate tali difficoltà al Governo, nell’ambito del tavolo tecnico Stato – Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva discariche, e successivamente nell’ambito della prevista revisione del Decreto Legislativo n. 36/2003, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità rispetto a quelle previste dalla legge 348/1982, come consentito dalla Direttiva europea, ovvero “mediante idonea garanzia equivalente”. (vedi nota n. 20728 del 2 dicembre 2003 e nota n. 21616 del 16 dicembre 2003 della Regione Piemonte).

 

Nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministro delle Politiche Comunitarie, che prevedeva la possibilità di intervenire con disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo, a norma del comma 4, articolo 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 – legge comunitaria 2003, con la cui delega è stata recepita la Direttiva 1999/31/ce, non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema, mettendo in gravi difficoltà le autorità competenti all’autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica.

 

A tutt’oggi per evitare la chiusura delle discariche derivante dall’assenza di garanzie finanziarie di durata trentennale per la gestione successiva alla chiusura della discarica, le Regioni e le Province hanno accettato per la gestione post-chiusura garanzie finanziarie di durata quinquennale non rinnovabile, in quanto sia le compagnie assicurative che gli istituti di credito non hanno consentito l’inserimento nella polizza della clausola che la garanzia sia quinquennale rinnovabile, con la possibilità di escussione in caso di mancato rinnovo.

E’ evidente che le garanzie finanziarie quinquennali non rinnovabili non rispondono a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria e si chiede pertanto al Governo di mettere gli Enti competenti nelle condizioni di rispettare la norma; in caso contrario non rimane che la chiusura delle discariche per mancata presentazione delle garanzie finanziarie previste.

 

Per la risoluzione di tali problematiche, potrebbe essere prevista come “idonea garanzia equivalente” la costituzione di un Fondo di Accantonamento Vincolato, a favore ad esempio dell’Ente Garantito, incrementato progressivamente con l’avanzamento della coltivazione della discarica.

 

Come riferimento per la definizione degli importi da versare nel Fondo di Accantonamento, può essere preso in considerazione il piano finanziario di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2003, che prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dall’adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001.

 

Inoltre è opportuno tenere conto delle disposizioni di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che prevedono che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica, comunque non inferiore a 30 anni.

 

Premesso che a tutt’oggi non risultano presenti sul mercato compagnie assicurative o istituti di credito disposti a presentare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura per una durata di almeno 30 anni, è necessario comunque evidenziare che la prestazione delle garanzie finanziarie per tale durata secondo le modalità di cui alla legge 348/1982, comporterebbe il versamento di un premio talmente elevato da provocare un notevole aumento dei costi di smaltimento rispetto a quelli attuali, che si ripercuoterebbe sulla tassa o tariffa a carico dei cittadini, senza comportare un effettivo beneficio ambientale. (Il citato articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 prevede che i costi per la prestazione della garanzia finanziaria siano coperti dal prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica, che viene trasferito nella tassa o nella tariffa).

 

Con il Fondo di Accantonamento Vincolato a favore dell’Ente autorizzante si ha invece sicurezza di disporre delle risorse per la gestione successiva alla chiusura della discarica, senza gravare ulteriormente gli utenti-cittadini, in quanto l’accantonamento deve essere comunque effettuato dal gestore della discarica durata la fase di coltivazione, utilizzando la quota del prezzo richiesto per lo smaltimento, destinata alla copertura dei costi di gestione successiva alla chiusura, mentre l’escussione delle garanzie finanziarie per l’effettuazione di tali operazioni costituisce un’eccezione in caso di inadempimento da parte del gestore, in presenza comunque di un aggravio di costi certi derivanti dal pagamento del premio da parte del gestore.

 

 

 

PROPOSTA REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DEL BLOCCO DELLA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRENTENNALI PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLA DISCARICA.

 

 

Verificato che sia la Direttiva Comunitaria sia il Decreto Legislativo prevedono che nei costi per lo smaltimento in discarica devono emergere i costi di gestione successiva alla chiusura, e che nei piani finanziari devono essere evidenziati i costi previsti per la gestione del periodo successivo alla chiusura per almeno trenta anni, la quota di costi per la gestione successiva alla chiusura rientrante nel prezzo di smaltimento può essere accantonata in un Fondo di accantonamento vincolato a favore dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, secondo una periodicità da definire (ad esempio trimestrale, semestrale, ecc.)

 

Il Fondo costituito al momento dell’inizio dell’attività della discarica, rimane vincolato all’effettuazione delle operazioni di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni, come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003.

 

Durante il periodo di gestione operativa devono essere comunque prestate le garanzie finanziarie relative alla gestione ed alla chiusura della discarica. Con l’avanzamento della coltivazione della discarica, il Fondo di Accantonamento Vincolato viene progressivamente incrementato con la quota della tariffa relativa alla gestione successiva alla chiusura riscossa dal gestore e versata dallo stesso nel Fondo di accantonamento. Nella determinazione della quota da accantonare, si deve tenere conto della necessità di attualizzare tale costo sulla base dell’indice Istat con una proiezione futura pari alla durata della discarica maggiorata di 30 anni.

 

Al termine della coltivazione della discarica, ed a seguito della dichiarazione di chiusura effettuata dall’ente territoriale competente come previsto dall’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, deve essere previsto lo svincolo del Fondo di Accantonamento Vincolato, per le operazioni di gestione successiva alla chiusura, secondo stati di avanzamento lavori presentati dal gestore dell’impianto e approvati dall’Ente autorizzante, sentito il parere dell’ente di controllo.

 

Nel caso in cui lo svincolo del Fondo di Accantonamento venga richiesto dal gestore in via preventiva per l’effettuazione delle operazioni di gestione successiva alla chiusura, lo stesso è subordinato alla prestazione di una garanzia finanziaria pari all’importo da svincolare richiesto e di durata equivalente al periodo in cui vengono effettuate le operazioni di gestione successiva alla chiusura preventivate.

 

Una quota non inferiore al 10% del Fondo di Accantonamento complessivo, dovrà essere svincolata non prima di 30 anni e comunque previa verifica del completamento delle operazioni di gestione successiva alla chiusura della discarica.

 

Per l’applicazione di tale proposta, si ritiene comunque necessaria la modifica dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003, inserendo tra le modalità di costituzione delle garanzie finanziarie, anche la possibilità di costituire un Fondo di accantonamento vincolato a favore dell’Ente autorizzante.

 

Roma, 11 novembre 2004